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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8180/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SS - Via Ugo Bassi 98123 SS ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034916415000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5785/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.12.2024 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione e l' Società_1 Spa in liquidazione, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240034916415000, relativa alla Tassa raccolta rifiuti per gli anni 2010-2011-2012 per l' importo complessivo di euro 5.661,88.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- violazione art. 7 Legge 212/2000 per omessa notificazione e allegazione avvisi prodromici;
- difetto di motivazione;
- prescrizione;
Con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in data 21.02.2025 con controdeduzioni l' ER, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva riguardo l' attività della fase di formazione dei ruoli;
la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Non risulta costituita l' Società_1 Spa in liquidazione benchè regolarmente evocata in giudizio.
In data 08.07.2025 il Giudice sospendeva l' efficacia dell' atto impugnato.
In data 09.10.2025 il ricorrente depositava memorie conclusive insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese in solido nei confronti delle parti convenute.
All' odierna udienza, sentiti i difensori di parte ricorrente e di ER che si riportano alle proprie memorie e controdeduzioni, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
L' Società_1 Spa non costituendosi in giudizio non ha dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Parimenti l' ER, costituita in giudizio, non ha fornito prova documentale della notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della tassa raccolta rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2010 al 2012.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato SS 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
P.Q.M.
La corte di Giustizia di primo grado di SS,sezione 9,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.278,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Compensa per ER SS.
Così deciso in SS il 07/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8180/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SS - Via Ugo Bassi 98123 SS ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034916415000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5785/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.12.2024 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione e l' Società_1 Spa in liquidazione, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240034916415000, relativa alla Tassa raccolta rifiuti per gli anni 2010-2011-2012 per l' importo complessivo di euro 5.661,88.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- violazione art. 7 Legge 212/2000 per omessa notificazione e allegazione avvisi prodromici;
- difetto di motivazione;
- prescrizione;
Con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in data 21.02.2025 con controdeduzioni l' ER, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva riguardo l' attività della fase di formazione dei ruoli;
la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Non risulta costituita l' Società_1 Spa in liquidazione benchè regolarmente evocata in giudizio.
In data 08.07.2025 il Giudice sospendeva l' efficacia dell' atto impugnato.
In data 09.10.2025 il ricorrente depositava memorie conclusive insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese in solido nei confronti delle parti convenute.
All' odierna udienza, sentiti i difensori di parte ricorrente e di ER che si riportano alle proprie memorie e controdeduzioni, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
L' Società_1 Spa non costituendosi in giudizio non ha dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Parimenti l' ER, costituita in giudizio, non ha fornito prova documentale della notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della tassa raccolta rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2010 al 2012.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato SS 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
P.Q.M.
La corte di Giustizia di primo grado di SS,sezione 9,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.278,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Compensa per ER SS.
Così deciso in SS il 07/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)