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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/07/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Ada Lucca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9626/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio degli avv.ti Marcello
Mencoboni e Gradi Mauro sito in Genova, corso Buenos Aires 10/10, che li rappresentano ed assistono in forza di mandato in atti;
- Attori -
CONTRO
( ) TE CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Maria Angela
Grilli sito in Genova, via I. Frugoni 3/7, che la rappresenta ed assiste in forza di mandato in atti;
- Convenuta –
E CONTRO ( ) Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Ugo Bennati sito in Genova, piazza Piccapietra 73/4, che la rappresenta ed assiste in forza di mandato in atti;
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Voglia codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande attoree:
1) preso atto del riconoscimento della validità del primo testamento da parte della SI.ra
, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità della seconda scheda CP_1 testamentaria datata 17 settembre 2017 e pubblicata dal Notaio i Genova in data 8 giugno Per_1
1 2022, a presunta firma della de cuius per incapacità naturale della de cuius ai sensi Persona_2 dell'art 591 c.c. e /o per captazione della volontà della de cuius si sensi dell'art 624 c.c. e /o per difetto di autografia e genuinità della data ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.;
- accertare e dichiarare l'indegnità a succedere della SI.ra TE ex art. 463 c.c. numeri 4-6 compresi;
- preso atto che la SI.ra ha dichiarato nei suoi atti difensivi di detenere in Controparte_2 garanzia la somma di euro 300.000,00, in forza di un accordo intercorso con la convenuta SI,ra
ordinare alla stessa di consegnare tale somma al Custode TE
Giudiziario nominato da Codesto Tribunale, essendo lo stesso l'unico soggetto legittimato a svolgere una funzione di garante e a custodire le somme per conto di chi spetta;
- accertare e dichiarare l'invalidità dell'accordo intercorso fra la SI.ra e Controparte_2 CP_1
per essere intercorso tra soggetti non legittimati a disporre della TE massa ereditaria;
- accertare, individuare e dichiarare la quantità e la natura dei beni caduti nella successione, disponendo la reintegrazione e/o il recupero di tutti i beni che risultassero essere stati eventualmente distratti e/o sottratti alla Massa Ereditaria dalle convenute Controparte_3
e in possesso, in malafede, della totalità dei beni ereditari e alla
[...] Controparte_2 restituzione degli stessi beni anche pro quota a favore dei soli eredi testamentari SI.ri
[...]
e , maggiorati degli interessi moratori fino al saldo;
Parte_1 Parte_2
- condannare le odierne convenute, e , alla Controparte_3 Controparte_2 restituzione anche dei frutti percepiti e percipiendi dal giorno in cui hanno iniziato a godere dei beni maggiorati degli interessi moratori sino al saldo;
- condannare la convenuta , previo rendiconto delle somme Controparte_3 prelevate, vivente la de cuius, con bancomat Postamat alla loro restituzione, maggiorate degli interessi moratori dovuti fino al saldo;
- ordinare la divisone ereditaria di tutti i beni ereditari pro quota tra i SI.ri Parte_1
e ;
[...] Pt_2
- respingere tutte le istanze, le domande eccezioni avanzate dai convenuti;
In ogni caso: Vinte le spese, diritti, onorari di causa, ivi compresi i contributi unificati, le spese anche pro quota per Amministratore / Custode Giudiziario nominato dal Tribunale, le spese dei
CTU nominati, dei CTP di parte, oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per
Legge.
2 PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale adito, TE contrariis rejectis, così provvedere;
In via principale: rigettare le domande tutte proposte da e Pt_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti di . Controparte_3
Condannare gli attori, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 96 primo e terzo comma
c.p.c.
In subordine ed in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la validità del primo testamento olografo datato 20 agosto 2017 e pubblicato in data 20 maggio 2022 dal Notaio Persona_3 di Genova, con cui è stata designata legataria
[...] TE dell'immobile sito in Genova, corso Magenta 35 int.16; con ogni consequenziale pronuncia tra cui la condanna alla restituzione di quanto versato a titolo di spese di amministrazione relative agli appartamenti di viale Gandolfi e di Moneglia, per Imu e imposte di successione e TARI rispettivamente nella misura di € 18.408,00 e di € 153.519,39 o delle maggiori somme che risultassero dovute.
In subordine ed in via eventuale: Per il caso di accoglimento della domanda di annullamento della transazione di cui in premessa dichiarare tenuta e condannare a garantire e Controparte_2 manlevare per quanto fosse tenuta a corrispondere in favore TE delle parti attrici ed oggetto del negozio transattivo;
nonché a restituire all'esponente quanto a costei corrisposto in virtù della transazione medesima.
In ogni caso e comunque: rigettare ogni altra domanda e in particolare la pronuncia di indegnità a succedere di ex art. 463 c.c. numeri 4, 5 e 6; ordinare la revoca del sequestro TE con conseguente cessazione della custodia dei beni sequestrati a ministero del dott. – CP_4 tale nominato con ordinanza 16 agosto 2023 – e la conseguente restituzione dei beni con
l'immissione di nel loro possesso;
liquidando il compenso TE del custode da porre a carico di e singulatim o in solido tra Parte_1 Parte_2 loro;
In tutti i casi vinte le spese e competenze di causa.
PARTE CONVENUTA : “Piaccia all'Ill.mo SInor Giudice, contrariis reiectis, Controparte_2 respingere le domande tutte svolte dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione notificato il 16-26/10/2023 gli attori hanno convenuto in giudizio e deducendo: TE Controparte_2
- di essere nipoti di , deceduta in Genova il 15/04/2022; Persona_2
- che, con testamento olografo datato 20/08/2017 (pubblicato il 20/05/2022 dal Notaio
), aveva istituito eredi e Persona_3 Persona_2 Parte_2 Parte_1
nonché nominato la propria badante,
[...] TE legataria di un immobile sito in Genova, Corso Magenta 35/16 (prod. 1 parte attrice);
- che a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del testamento, TE provvedeva a far pubblicare un secondo testamento olografo, datato 17/09/2017 (pubblicato il 08/06/2022 dal Notaio , nel quale istituiva erede universale la Persona_4 Persona_2 stessa (prod. 2 parte attrice); TE
- che, nutrendo dubbi circa la genuinità del secondo testamento, incaricavano alcuni periti di accertarne l'autografia e la datazione al fine di poter così valutare la capacità naturale e/o l'eventuale captazione della volontà della de cuius;
- che, nelle more, altra nipote di , instaurava il procedimento Controparte_2 Persona_2
n. R.G. 4195/2023 domandando, tra l'altro, il sequestro giudiziario dell'asse ereditario e la declaratoria di nullità ex art. 606 c.c. di entrambe i testamenti;
tuttavia, tale procedimento si estingueva per rinuncia agli atti a seguito di un accordo intervenuto tra la ricorrente e
TE
- che, successivamente, presentava denuncia penale e, Parte_1 contestualmente, otteneva in sede civile il sequestro giudiziario ante causam dell'intero asse ereditario (proc. N. R.G. 6309/2023), di cui veniva designato custode il dott. CP_4
(prod. 6 parte attrice);
- che, a seguito di reclamo proposto da il predetto sequestro veniva TE limitato ai soli beni mobili dell'asse ereditario ed ai soli beni immobili di cui il ricorrente
( sarebbe stato destinatario in forza del testamento datato Parte_1
20/08/2017 (prod. 8 parte attrice).
Gli attori hanno quindi introdotto il presente giudizio chiedendo:
- la declaratoria di invalidità del testamento datato 17/09/2017, alternativamente, per incapacità naturale della de cuius ex art. 591 c.c., per captazione della volontà della de cuius ex art. 624 c.c., per difetto di autografia e/o genuinità della data ex artt. 602 e 606 c.c.;
- l'accertamento dell'indegnità a succedere di ai sensi TE dell'art. 463 nn. 4), 5) e 6) c.c.;
4 - la declaratoria di invalidità dell'accordo intercorso tra TE
e ; Controparte_2
- l'accertamento dei beni caduti in successione con conseguente condanna delle convenute alla restituzione dei beni eventualmente sottratti, comprensivi dei frutti percepiti e percipiedi;
- la condanna di a restituire, previo rendiconto, le TE somme prelevate dal conto corrente della de cuius, maggiorate degli interessi moratori;
- la divisione pro quota di tutti i beni caduti in successione.
A sostegno della domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del testamento datato
17/06/2017 gli attori hanno dedotto che:
- la data della seconda scheda testamentaria (17/09/2017) sarebbe solo apparente e frutto di retrodatazione, in quanto circostanza poco verosimile che a soli 27 giorni di distanza dal primo testamento (del 20/08/2017), si sarebbe determinata a mutare Persona_2 completamente la propria volontà, contravvenendo alle intenzioni, da tempo manifestate anche a terzi, di voler nominare eredi i nipoti e Parte_1 Parte_2
- il testamento apparentemente datato 17/09/2017 sarebbe stato in realtà redatto in epoca ben posteriore, quando era ormai affetta da un importante decadimento cognitivo, Persona_2 tale da renderla incapace di intendere e di volere e facilmente circonvenibile;
il secondo testamento, pertanto, sarebbe stato retrodatato per collocarlo in un periodo in cui le facoltà intellettive della de cuius erano ancora integre;
- tale ricostruzione risulterebbe confermata dai diversi professionisti incaricati di svolgere perizie grafologiche e neuropsichiatriche, in particolare:
la perizia grafologica della dott.ssa (prod. 11 parte attrice) ha evidenziato come il Per_5 secondo testamento presenti significative differenze rispetto al precedente e denoti un
“decadimento grafo-motorio” tale da rendere opportuno un accertamento sulla capacità di testare della de cuius; la relazione psichiatrico-forense del prof. (prod. 12 parte attrice), ripercorrendo la Per_6 storia clinica della de cuius anche alla luce delle relazioni della dott.ssa e del dott. Per_7
rispettivamente medico curante e neurologo della de cuius, ha rilevato come Persona_8 il quadro “neuropsicologico della sig.ra fosse gravemente deteriorato in relazione al CP_2 secondo testamento”, per cui risulta “molto probabile che il secondo testamento sia stato scritto in epoca posteriore” e che, alla data di redazione del secondo testamento, “la sig.ra
5 si trovasse in uno stato di capacità cognitiva marcatamente indebolita a tal Persona_2 punto da rendere possibile una sua circonvenzione”; la perizia grafologica del dott. (prod. 17 parte attrice) giunge alla conclusione di Per_9 escludere che tra la redazione del primo e del secondo testamento siano intercorsi solamente
28 giorni, in quanto “la grafia della firma in verifica non è inseribile cronologicamente al
17 settembre 2017”; inoltre, rileva che il secondo testamento “non è in alcun modo attribuibile integralmente alla mano della de cuius” in quanto “è sicuramente intervenuta una mano estranea (…)”; Per_1 la perizia grafologica della dott.ssa (prod. 18 parte attrice) evidenzia che il peggioramento rilevabile tra il primo ed il secondo testamento sarebbe spiegabile solo supponendo che la scrivente, al momento della stesura del secondo testamento, si trovasse in un momento particolarmente difficile dal punto di vista psicofisico;
- la conclusione per cui la seconda scheda testamentaria risulterebbe frutto della captazione della volontà attuata dalla badante sarebbe confermata anche dalla TE perizia contabile del Rag. (prod. 19 parte attrice), che ha evidenziato un sostanziale Per_11 svuotamento del conto corrente Bancoposta, dal 2018 fino alla data del decesso, attuato tramite svariati prelevamenti di contanti anche in giorni ravvicinati, sintomo del fatto che era giunta a governare qualsivoglia aspetto della gestione del TE patrimonio di , estromettendo di fatto i familiari della stessa da ogni potere di Persona_2 gestione.
A sostegno della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di TE hanno dedotto che:
[...]
- tutte le perizie, grafologiche e mediche, hanno rilevato come la de cuius al momento della redazione del secondo testamento si trovasse in una condizione di particolare indebolimento psicofisico, per cui la stessa sarebbe stata facilmente vittima dell'influenza e delle false rappresentazioni da parte della persona che la accudiva;
solamente un'illecita captazione della volontà messa in atto dalla badante avrebbe infatti portato a disporre in Persona_2 maniera del tutto difforme rispetto al contenuto del primo testamento, nonché rispetto alla volontà più volte manifestata in vita anche a terzi di istituire eredi i nipoti e Pt_2 [...]
Pt_1
- l'intento della convenuta di voler celare il primo testamento non TE sarebbe giunto a compimento solo a causa di un errore compiuto dalla stessa nel consegnare per la pubblicazione la prima scheda testamentaria, autentica, invece che la seconda, apocrifa;
tale errore, spiegherebbe la circostanza per cui all'atto della pubblicazione del
6 primo testamento presso il notaio la convenuta lasciò con tutta fretta Per_3 CP_1 lo studio notarile per poi procedere, soli 18 giorni dopo, a far pubblicare il secondo testamento datato 17/09/2017;
A sostegno della domanda di nullità o annullamento dell'accordo intercorso tra le convenute
[...]
e e conseguente condanna di queste ultime a CP_2 TE restituire i beni sottratti dall'asse ereditario, hanno dedotto che:
- con l'accordo in oggetto la convenuta ha disposto di alcuni beni facenti TE parte dell'asse ereditario sul presupposto di essere erede di in forza del Persona_2 secondo testamento;
- di conseguenza, sia nell'ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità di tale testamento per incapacità a testare della de cuius, sia nel caso in cui fosse accertata l'indegnità a succedere della convenuta, quest'ultima risulterebbe priva di legittimazione a disporre del patrimonio ereditario, con conseguente condanna delle convenute a restituire i beni oggetto dell'accordo: nella prima eventualità, infatti, la successione verrebbe ad essere regolata dal primo testamento, nel quale era nominata legataria, TE nella seconda eventualità l'accertata indegnità a succedere escluderebbe anche la possibilità di beneficiare del legato previsto nel primo testamento.
Con comparsa del 03/01/2024 si è costituita in giudizio la TE quale, contestando integralmente l'atto di citazione, ha domandato:
- l'integrale respingimento di tutte le domande proposte dagli attori, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c.;
- in via subordinata e riconvenzionale, l'accertamento della validità del primo testamento datato 20/08/2017;
- in via subordinata all'eventuale accoglimento della domanda di nullità/annullamento dell'accordo stipulato con la condanna di quest'ultima a garantirla e Controparte_2 manlevarla da quanto fosse tenuta a corrispondere in favore degli attori nonché la condanna a restituire quanto ricevuto in forza dell'accordo medesimo;
A sostegno del respingimento della domanda di nullità/annullamento del testamento datato
17/09/2017 ha dedotto che:
- parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante in relazione ai fatti ed alle circostanze da cui risulterebbe l'incapacità di testare della de cuius, la mancanza di autografia del testamento e la captazione della volontà tramite mezzi fraudolenti;
7 - in particolare, le perizie allegate dagli attori non consentirebbero di provare le suddette circostanze in quanto: la perizia della dott.ssa pur rilevando differenze tra le due schede testamentarie, ha Per_5 comunque confermato che la seconda corrisponde alla funzionalità grafica della testatrice;
la relazione del prof. ha mancato di prendere posizione sull'elemento principale Per_6 della presente vicenda, vale a dire il momento in cui il secondo testamento sarebbe stato redatto;
la perizia del dott. , sostenendo che la scrittura del secondo testamento non sarebbe Per_9 attribuibile integralmente alla mano della de cuius, è giunta a conclusioni contrastanti con quelle esposte dalla dott.ssa Per_5
Per_1 la perizia della dott.ssa pur avanzando dubbi sulla datazione del secondo testamento, ha concluso che entrambe le schede risultano scritte di pugno dalla defunta
[...]
. TE
- Inoltre, anche le affermazioni dei medici curanti di , secondo le quali la stessa Persona_2 negli ultimi anni di vita sarebbe stata interessata da un progressivo peggioramento delle facoltà cognitive che l'avrebbe condotta ad avere un atteggiamento particolarmente accondiscendente nei confronti dei terzi, non consentono di formulare alcun giudizio circa l'effettivo grado di compromissione della capacità di intendere e di volere della de cuius;
- Al contrario, le affermazioni degli attori risulterebbero smentite dalle perizie rese dai professionisti incaricati dalla convenuta già durante il procedimento cautelare: la perizia resa dal prof. (prod. 13 convenuta ha evidenziato come i Per_12 CP_1 disturbi neurologici rilevati dal dott. fossero presenti già tempo, ma come essi non Per_8 necessariamente fossero in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere;
la perizia grafologica della dott.ssa (prod. 14 convenuta ha accertato Per_13 CP_1 che il secondo testamento è “opera integrale autografa di ” e che esso, dal Persona_2 punto di vista grafico, non presenta alcun fenomeno che denoti incapacità di intendere e di volere;
- Infine, a definitiva conferma che al momento della redazione del secondo testamento la testatrice non presentasse alcuna compromissione della capacità di intendere e di volere, vi è il certificato rilasciato (prodotto dagli attori stessi sub prod. 16) in occasione della visita di controllo effettuata il 21/09/2017 presso l'Ospedale San Martino nel quale la paziente viene descritta “vigile, tranquilla, orientata nei parametri della realtà (…) mimica sintonica ai contenuti di conversazione, ironia conservata. Eloquio spontaneo, normo-strutturato e informativo”.
8 - Per quanto riguarda la condotta ascritta alla convenuta, consistente nell'essersi ingerita nella gestione del patrimonio di sottraendo arbitrariamente ingenti somme di denaro Persona_2 quando ella era ancora in vita, risulta documentalmente come tutti i prelievi di denaro siano stati autorizzati dalla de cuius e siano sempre stati finalizzati a soddisfare le esigenze ed i bisogni della stessa: la convenuta infatti, in ragione della lunga attività TE di assistenza prestata a favore di , era diventata la persona di cui la stessa si Persona_2 serviva per svolgere tutte le incombenze quotidiane, tanto che era stata espressamente autorizzata a prelevare dal conto Bancoposta € 1.000,00 ogni 20 giorni per far fronte alle spese della casa e della persona, nonché ulteriori € 500,00 mensili per le spese straordinarie.
A sostegno del respingimento della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere ha dedotto che:
- le ipotesi di indegnità richiamate dagli attori a fondamento della propria domanda risultano logicamente incompatibili l'una con l'altra: la pretesa falsificazione del testamento è incompatibile con l'induzione a testare, così come l'occultamento del testamento è incompatibile con il dolo che connota l'induzione a testare in un certo modo.
- Anche ammesso che la de cuius, al momento della redazione del secondo testamento, versasse in uno stato di indebolimento psicofisico, risulta del tutto sfornita di prova l'asserita condotta di approfittamento volta a coartare la libertà di che gli attori Persona_2 imputano alla convenuta.
Con comparsa del 05/01/2024 si è costituita in giudizio la quale, contestando Controparte_2 integralmente le domande attoree e chiedendone il respingimento, ha sostanzialmente aderito alla ricostruzione dei fatti svolta dalla convenuta precisando che: TE
- la presunta natura indebita dei prelevamenti operati dalla badante sul conto Bancoposta della de cuius risulta smentita dalla circostanza che inizialmente aveva delegato la Persona_2 nipote ad utilizzare la tessera bancomat del conto Bancoposta, ma era stata Parte_2 quest'ultima a delegare, a sua volta, la badante di effettuare i TE prelevamenti di denaro.
- Gli odierni attori hanno omesso di informarla dell'esistenza e della pubblicazione del primo testamento datato 20/08/2017, del quale veniva a conoscenza solo a distanza di 8 mesi dal decesso della zia.
- L'accordo intervenuto con al quale è seguita la rinuncia agli atti nel TE procedimento R.G. 4195/2023, è stato stipulato durante la procedura di mediazione alla
9 presenza degli attori i quali, tuttavia, non hanno aderito alla proposta di TE di corrispondere parte dell'asse ereditario a tutti i potenziali eredi.
Al deposito degli atti introduttivi seguivano memorie autorizzate finalizzate a consentire alla convenuta e agli attori di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale Controparte_2 formulata.
In considerazione del parallelo svolgimento del procedimento penale e della conseguente opportunità di attendere l'esito dell'incidente probatorio avente ad oggetto la datazione dell'inchiostro sul testamento datato 17/09/2017, il Giudice all'udienza del 07/11/2024, su concorde richiesta delle parti, disponeva la sospensione del processo per 3 mesi.
Decorso il periodo di sospensione, il Giudice, con ordinanza del 03/03/2025, ritenuto non necessario dare corso all'attività istruttoria richiesta dalle parti, anche in considerazione del deposito della documentazione relativa alle perizie svolte in sede penale, disponeva l'acquisizione integrale dei fascicoli dei procedimenti cautelari R.G. 6309/2023 e R.G. 7895/2023 e fissava l'udienza del 11/06/2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento negativo del testamento olografo datato 17/09/2017 sottoscritto da Persona_2
Gli attori hanno impugnato il testamento olografo, datato 17/09/2017, con cui , Persona_2 mutando la volontà espressa con il precedente testamento del 20/08/2017, ha nominato erede universale TE
Parte attrice ha proposto la domanda di accertamento negativo del suddetto testamento chiedendo che ne venisse dichiarata l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità per incapacità naturale ex art. 591
c.c., per captazione della volontà ex art. 624 c.c., per difetto di autografia e genuinità della data ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si esporranno.
E' opportuno premettere che l'esame delle cause di invalidità addotte da parte attrice a sostegno dell'impugnativa dovrà necessariamente svolgersi attraverso il seguente ordine logico.
In primo luogo, sarà necessario accertare l'autografia del testamento e la data di effettiva redazione dello stesso. Solo successivamente a tali accertamenti, infatti, sarà possibile interrogarsi sulla capacità di testare della de cuius: da una parte, perché non è possibile interrogarsi sulla capacità di intendere e di volere del testatore se prima non si è accertato se egli è l'effettivo autore della scheda
10 testamentaria, dall'altra perché solo se si è in grado di collocare con precisione il testamento nel tempo è consentito valutare se, a quella data, il testatore era capace di intendere e di volere.
In secondo luogo, solo una volta fornita risposta positiva alle precedenti questioni si potrà valutare se il testamento è frutto di un'attività di captazione posta in essere dalla convenuta e, in caso positivo, dichiarare l'indegnità a succedere della stessa. L'attività di captazione può essere attuata approfittandosi dell'incapacità di intendere e di volere del testatore, ma i due concetti non risultano del tutto sovrapponibili, in quanto la captazione può trovare spazio, assumendo rilievo autonomo, anche quando il testatore è capace di intendere e di volere ma, tuttavia, la sua volontà ha subito l'indebito condizionamento di un soggetto terzo.
Infine, prima di procedere all'esame delle singole cause di invalidità addotte da parte attrice è necessario premettere che tale esame sarà svolto sulla base del materiale probatorio raccolto nel procedimento penale R.G. NR. 8160/2023, costituito dalla perizia grafologica della dott.ssa e dall'esame chimico sulla datazione degli inchiostri svolto dal prof. . Per_14 Persona_15
Della possibilità di utilizzare tale materiale probatorio nel presente giudizio non si può dubitare, in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (…) e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass. Sent. n.
3689/2021).
Detto principio trova fondamento nell'osservazione di ordine sistematico secondo cui
“nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche,
è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale” (conf. Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 20335/2004 Cass. 17392/2015; Cass.
13229/2015; Cass. 11775/2006; Cass. 20335/2004; Cass. 2168/2013; Cass. 132/2008; Cass.
22020/2007).
Peraltro, nel caso che ci occupa, ogni ipotetica lesione del principio del contraddittorio risulta altresì scongiurata dalla circostanza per cui il procedimento penale nel quale sono state svolte le consulenze tecniche cui si farà riferimento, ha riguardato gli stessi fatti e gli stessi soggetti dell'odierno giudizio, i quali hanno quindi avuto la possibilità di contraddire, tramite propri C.T.P., sulle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati. Di conseguenza, “è altrettanto indubbio che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti
11 in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto più quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. Sent. 15714/2010).
Quanto alle istanze istruttorie che sono state ribadite espressamente dalla parte attrice, si deve richiamare quanto già espresso nell'ordinanza del 3.3.2025 con la quale si osservava che:
L'impugnativa della parte attrice è incentrata sulla possibile falsità del testamento 17.9.2017 (tesi Per_1 peraltro questa prima superata dalle stesse perizie di parte attrice, e e – Per_5 alternativamente e soprattutto - sulla sua nullità, nella convinzione che il testamento apparentemente redatto solo 17 giorni dopo quello che beneficiava gli attori (20.8.2017) sia stato redatto dalla de cuius qualche anno più tardi e retrodatato. Questo sarebbe avvenuto su suggerimento della beneficiaria per non palesarne la redazione quando la de cuius sarebbe entrata– nella tesi della attrice, contestata dalla convenuta- in un periodo di arrendevole fatuità e di sostanziale incapacità di testare (che sarebbe confermata da due relazioni mediche redatte dal medico curante e dal neurologo curante). Ogni aspetto di questa tesi è contestato dalla convenuta.
Entrambe le parti paiono concordare peraltro sul fatto che fino al 21.9.2017 la de cuius fosse capace di intendere e di volere e di testare.
Alla luce delle due perizie effettuate in sede penale (grafologica e sulla datazione degli inchiostri) e delle stesse perizie prodotte dalla parte attrice nonché dell'esame della documentazione di raffronto grafologico e medico- sanitaria prodotta in causa che dovrebbe consentire di svolgere la perizia neurologica richiesta, questo giudice ritiene non necessario (e neppure possibile) licenziare una CTU neurologica sull'incapacità di testare al momento dell'effettiva redazione del secondo testamento (o più precisamente la redazione di tale testamento in un momento successivo alla data apparente e l'incapacità di testare della de cuius in questo momento successivo).
Le altre prove attengono ad elementi di contorno o a domande ulteriori rispetto alle domande di impugnativa del testamento rispetto alle quali la causa appare matura per la decisione.
1.1. Sulla domanda di nullità del testamento datato 17/09/2017 per mancanza di autografia
Giova evidenziare, in primo luogo, che la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 12307/2015) ha chiarito che l'azione volta a contestare l'autenticità del testamento olografo ha natura di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare l'impugnativa del testamento olografo con i principi che governano il riparto dell'onere probatorio all'interno del processo civile. Dalla qualificazione nei predetti termini discende, infatti, la necessaria conseguenza che l'onere probatorio della non attribuibilità al testatore del relativo documento, in virtù di quanto sancito dall'art. 2697, comma 1 c.c., risulta essere devoluto a carico
12 della parte che impugna la scheda testamentaria, non essendo sufficiente il mero disconoscimento del documento.
Nel caso di specie gli attori hanno impugnato il testamento datato 17/09/2017 prospettando, tra le varie cause di nullità, il difetto di autografia del testamento e la non genuinità della data. A sostegno di tale richiesta, hanno allegato tre diverse perizie grafologiche delle quali, tuttavia, solamente una
(perizia dott. ) è giunta alla conclusione per cui il testamento datato 17/09/2017 “non è in Per_9 alcun modo attribuibile integralmente alla mano della de cuius” in quanto “è sicuramente intervenuta una mano estranea (…)”. Le altre due perizie di parte attrice, invece, sono concordi nel ritenere che il testamento datato 17/09/2017 è stato scritto di pugno da . Persona_2
Dette consulenze, pertanto, considerate nel loro complesso, non appaiono idonee a fornire un adeguato supporto probatorio alla domanda di parte attrice, volta a contestare l'autografia del testamento, in quanto sul punto si sono espresse in termini contraddittori.
In ogni caso, l'autografia del testamento datato 17/09/2017 risulta pienamente accertata dalla perizia grafologica svolta in sede penale dalla dott.ssa , consulente incaricata dal Persona_16
P.M. di accertare l'autografia sia del testamento datato 20/08/2017 (la cui autografia non è oggetto di contestazione nel presente giudizio), sia di quello datato 17/09/2017 oggetto della presente impugnazione.
La dott.ssa è giunta alla conclusione di ritenere autografi entrambe i testamenti all'esito di Per_14 un approfondito esame delle caratteristiche della grafia della de cuius, svolto attraverso l'analisi di numerose scritture di comparazione che coprono un cospicuo arco temporale (dal 1988 al 2021), per cui deve ritenersi che il materiale utilizzato per rispondere al quesito sia del tutto appropriato all'accertamento richiesto.
L'indagine peritale è stata svolta mettendo a confronto, in un primo momento, i due testamenti tra di loro, e successivamente, confrontando la grafia di questi con quella ricavata dalle scritture di comparazione.
Se si considera che tutte le parti del presente giudizio concordano nel ritenere che il primo testamento datato 20/08/2017 è stato integralmente manoscritto da , particolarmente Persona_2 significativo è il fatto che la Consulente, già svolgendo una prima descrizione sommaria dei testamenti, abbia rilevato che essi “presentano, ictu oculi, le medesime caratteristiche grafologiche
e sono da ritenersi entrambi della stessa mano” (relazione dott.ssa pg. 19). Per_14
Analoga osservazione è stata ribadita dalla Consulente anche con riguardo alle firme ed alle date apposte sui testamenti: “le due firme, Xb e X1b, sono, ictu oculi, assolutamente omogenee rispetto ai testi soprastanti e presentano le medesime caratteristiche grafologiche. Possiamo dunque
13 affermare identità di mano rispettivamente tra i testi dei testamenti Xa e X1a e le firme in calce agli stessi, Xb e X1b.” (pg. 23 relazione dott.ssa ); “le date Xc e X1c presentano le medesime Per_14 caratteristiche grafologiche che abbiamo riscontrato nel testo” (pg. 25 Relazione dott.ssa
). Per_14
Per quanto riguarda il confronto tra la grafia dei testamenti, in particolare quello datato 17/09/2017,
e le scritture di comparazione, la C.T.U. ha attribuito particolare rilievo alla disposizione del testo e ad altri peculiari segni grafici involontari che, pertanto, risultano difficilmente emulabili.
Relazione dott.ssa pg. Per_14
27:
Relazione dott.ssa pg. 29-30: Per_14
Analoghi rilievi sono stati svolti con riferimento alle firme presenti sui documenti in verifica, in relazione alle quali la C.T.U. ha rilevato: “la V iniziale del nome è quasi sempre slanciata, Per_2
14 sia nelle X che nelle C, e termina spesso con un piccolo uncino, più o meno accentuato (…) si noti, inoltre la forma della lettera t di che è composta sempre nello stesso modo, con la barra CP_2 bassa che si avvicina molto alla successiva a” (pg. 35 relazione dott.ssa ): Per_14
La consulente dott.ssa , pertanto, con un percorso argomentativo condotto con metodo Per_14 scientifico ed esente da vizi logici, ha concluso potendo “affermare con certezza che i due testamenti in verifica sono riconducibili alla mano della SI.ra , così come le firme in Persona_2 calce agli stessi” (pg. 39 Relazione dott.ssa ). Per_14
All'esito di tale approfondita ed elaborata analisi, sia intrinseca che comparativa, questo Giudice ritiene di integralmente far proprie le conclusioni cui è pervenuta la Consulente dott.ssa , le Per_14 quali devono ritenersi pienamente attendibili anche in ragione delle spiegazioni dalla stessa fornite con riferimento alle lievi diversità grafiche riscontrate nel corso della comparazione, da attribuirsi all'età avanzata ed alla conseguente naturale involuzione delle capacità grafo-motorie della testatrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di nullità del testamento datato
17/09/2017 per difetto di autografia deve quindi essere respinta. Il testamento olografo datato
17/09/2017 a firma pubblicato in data 08/06/2022 dal Notaio di Persona_2 Persona_4
Genova, pertanto, è stato integralmente manoscritto da . Persona_2
1.2. Sulla presunta retrodatazione del testamento datato 17/09/2017
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità del testamento datato 17/09/2017 adducendo la falsità, sub specie di retrodatazione, della data indicata su di esso. Tale retrodatazione, secondo la prospettazione di parte attrice, risulterebbe strumentale a collocare il testamento in un periodo – assai precedente a quello di effettiva redazione- in cui la capacità di testare di era Persona_2 ancora integra.
15 Considerando le conclusioni cui si è pervenuti con riferimento alla questione relativa all'autografia del testamento, la verifica circa un'eventuale retrodatazione assume rilievo, e sarà quindi condotta, avendo riguardo solamente all'eventualità che la retrodatazione possa essere avvenuta ad opera della stessa testatrice la quale, una volta confezionato il testamento, vi abbia volutamente apposto una data diversa da quella reale.
La conclusione raggiunta dalla Consulente dott.ssa , infatti, secondo cui “i due testamenti Per_14 in verifica sono riconducibili alla mano della SI.ra ”, conduce necessariamente a Persona_2 scartare l'ipotesi che tale asserita retrodatazione possa essere stata operata da terzi. Sul punto si ricorda, infatti, che l'indagine grafologica della dott.ssa ha interessato anche la data Per_14 riportata sulla scheda testamentaria. La Consulente, con specifico riferimento alla data, ha infatti rilevato che “le date Xc e Xc1 presentano le medesime caratteristiche grafologiche che abbiamo riscontrato nel testo” e ha aggiunto le seguenti osservazioni. Relazione dott.ssa pg. 25-26: Per_14
Alla luce dei risultati cui ha condotto l'indagine peritale svolta dalla dott.ssa , pertanto, Per_14 alcun dubbio circa la riconducibilità della data alla manoscrittura di può essere Persona_2 avanzato.
Al fine di verificare se la stesura del testamento è coerente con la data indicata del 17/09/2017 è necessario fare riferimento alla perizia chimica svolta in sede penale dal C.T.U. prof.
[...]
, incaricato dal G.I.P. Elisa Campagna in sede di incidente probatorio nell'ambito del Per_15 procedimento penale R.G. NR. 8616/2023.
16 Tale accertamento tecnico ha avuto quale scopo la datazione dell'inchiostro utilizzato per la stesura del testamento al fine di accertare se la manoscrittura fosse compatibile con la data apposta sul documento oppure fosse successiva e più vicina alla data del decesso (15/04/2022).
La relazione peritale, dopo un'ampia introduzione volta a dar conto dei requisiti che una tecnica analitica deve possedere per essere utilizzabile in ambito forense, illustra il metodo di analisi prescelto, c.d. metodo di;
questo, sfruttando la cromatografia liquida su strato sottile e Pt_3 un'analisi spettroscopica di densità ottica, consente di misurare la quantità di inchiostro che ancora non ha esaurito la sua fase di invecchiamento chimico, in modo da determinare il periodo in cui esso è stato utilizzato per la scrittura di un documento.
Giova fin da subito evidenziare come la decisione di optare per tale metodo di analisi sia stata condivisa da tutti i CCTTPP i quali, come risulta dal verbale di inizio delle operazioni peritali del
21/06/2024, dopo apposita discussione sui limiti di accuratezza e precisione dei vari metodi illustrati dal C.T.U., hanno concordato di utilizzare il metodo noto come “tecnica di Brunelle”.
Il C.T.U., inoltre, prima di procedere a descrivere le operazioni effettuate ed i risultati che hanno fornito, precisa che il metodo di analisi prescelto, “metodo di Brunelle”, è stato messo in atto ricorrendo alla metodologia “comparativa” la quale, basandosi sul raffronto della capacità di estrarre le componenti dell'inchiostro tra due set di campioni (uno definito “tal quale” e uno definito “artificialmente invecchiato”), consente di giungere a risultati più accurati (cfr. pg. 6 relazione prof. ). Per_15
Le indagini peritali si sono svolte attraverso una fase preliminare, non invasiva, nella quale si è proceduto all'osservazione degli inchiostri con un visore multispettrale, una successiva fase
“distruttiva”, nella quale sono stati prelevati una serie di campioni di inchiostro sulla data, sulla firma e sul testo al fine di sottoporli al processo di estrazione, ed una fase finale di misurazione della densità ottica delle macchie cromatografiche ottenute dai campioni prelevati e processati.
La fase preliminare ha consentito di accertare che il documento è stato scritto interamente (sia per la firma, che per la data, che per il testo) con un unico strumento, costituito da una penna ballpoint di colore nero che presentava caratteristici difetti nella sfera del puntale.
All'esito delle operazioni peritali il C.T.U. è pervenuto alle conclusioni che di seguito si riportano
(pg. 30 relazione prof. ): Per_15
17 Dette conclusioni risultano formulate all'esito di un'approfondita indagine svoltasi nel contraddittorio tecnico delle parti e caratterizzata da rigore scientifico, pertanto, non sussiste alcun motivo per cui discostarsene.
La validità del metodo di analisi utilizzato, seppur nei limiti che si diranno, risulta altresì confermata dal fatto che il C.T.U. ha altresì dato corso alla richiesta delle parti di effettuare campionamenti aggiuntivi su due documenti (T17 e T22) aventi data certa. L'analisi di tali campioni aggiuntivi ha fornito risultatati coerenti con quelli ricavati dall'analisi del testamento: i campioni estratti dal documento T17, avente data certa 26/04/2017, sono risultati completamente invecchiati, così come i campioni estratti dal testamento del 17/09/2017 (pg. 28 relazione prof.
); i campioni estratti dal documento T22, avente data certa 20/09/2022, sono invece Per_15 risultati “non completamente invecchiati” (pg. 29 relazione prof. ). Per_15
Deve evidenziarsi, tuttavia, che la C.T.U. non ha individuato un momento temporale preciso in cui il testamento risulta essere stato scritto, ma è giunta solamente ad escludere che esso sia stato confezionato in epoca successiva al 2020.
Nondimeno, al fine di attribuire la giusta portata, nell'ambito del presente giudizio, alla conclusione cui è pervenuto il C.T.U., questa deve essere coordinata con i principi vigenti in tema di onere della prova: tali principi, applicati alla questione che ci occupa, che si configura come domanda di accertamento negativo, conducono a ritenere che è onere del soggetto che vuole contestare la verità della data apposta sul testamento fornire prova della falsità della stessa. In tal senso, la stessa formulazione dell'art. 602 c.c., stabilendo i casi in cui è ammessa la prova della non verità della data, implica una sorta di presunzione di validità della data indicata dal de cuius nel testamento olografo, salva appunto la prova contraria.
Di conseguenza, la conclusione cui è pervenuta il C.T.U., sebbene non consenta di confermare il momento preciso in cui il testamento è stato redatto, non fornisce alcun elemento idoneo superare o mettere in dubbio la presunzione che la data indicata sul testamento corrisponde a quella di reale confezionamento dello stesso: la conclusione del C.T.U. secondo cui la data di redazione è anteriore
18 al 2020, non esclude e, anzi, è pienamente compatibile con la data del 17/09/2017 indicata sul testamento.
Si deve pertanto ritenere che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante avente ad oggetto la prova che la data indicata sul testamento è falsa per essere il testamento stato scritto in epoca diversa e successiva.
1.3. Sulla capacità di testare di al momento della redazione del testamento Persona_2 datato 17/09/2017
Parte attrice ha domandato l'annullamento del testamento datato 17/09/2017 adducendo che Per_2 sarebbe stata incapace di testare al momento della redazione dello stesso. La domanda di
[...] parte attrice, in realtà, si fonda sulla tesi per cui il secondo testamento sarebbe stato scritto in epoca successiva rispetto alla data indicata, vale a dire in un periodo, più prossimo alla morte della de cuius, nel quale la stessa sarebbe entrata in un periodo di arrendevole fatuità e di decadimento delle facoltà intellettive tale da determinare incapacità di testare. Questa tesi, secondo la prospettazione di parte attrice, troverebbe riscontro nella grafia più incerta e negli errori ortografici che caratterizzano il secondo testamento.
Gli attori, a sostegno delle proprie tesi, hanno formulato istanza di C.T.U. neuropsichiatrica.
Tuttavia, in proposito, deve rilevarsi come tale istanza di C.T.U., per come formulata in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., nonché ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, appare finalizzata non a verificare che fosse capace di intendere e di volere al Persona_2
17/09/2017, bensì a dimostrare che il testamento è stato scritto in epoca successiva, ed imprecisata, rispetto alla data indicata. La C.T.U. richiesta dagli attori sarebbe quindi finalizzata a dimostrare che, in base alle caratteristiche grafiche del testamento, la de cuius era incapace di testare, ma tale incapacità sarebbe stata presente, non alla data indicata sul testamento, bensì in una imprecisata data posteriore.
Una simile istanza di C.T.U., come già anticipato con ordinanza del 03/03/2025, risulta inammissibile, in quanto manca l'individuazione del momento temporale a cui l'accertamento neuropsichiatrico dovrebbe fare riferimento onde verificare se la de cuius fosse capace di testare.
L'accertamento neuropsichiatrico sulla capacità di testare risulta materialmente e logicamente possibile solamente se riferito ad un momento temporale definito;
al contrario, con la presente istanza di C.T.U., gli attori sembrano invertire l'ordine logico delle questioni, in quanto pretendono di ricavare la data di redazione del testamento dall'accertamento dell'incapacità di testare della de cuius, non considerando che alcun accertamento sulla capacità di testare risulta materialmente possibile (e utile) solo se non viene individuato il momento temporale cui tale accertamento deve essere riferito.
19 Inoltre come già si è osservato nell'ordinanza del 3.3.2025, una CTU neurologica in relazione alla data del 17.9.2025 non è neppure possibile atteso che la sola documentazione medica del periodo attesta pienamente la capacità di testare della de cuius.
Infatti, la prova della falsità della data indicata sul testamento non è stata raggiunta per i motivi già esposti, per cui la capacità di testare della de cuius non può che essere valutata con riferimento alla data del 17/09/2017, e quindi in un periodo in cui entrambe le parti ritengono che la de cuius fosse capace di intendere e di volere, come peraltro anche pochi giorni prima, quando è stato redatto il primo testamento.
Nel presente giudizio gli elementi addotti da parte attrice non consentono di ritenere che EN
, alla data del 17/09/2017, versasse in una condizione tale da escludere la sua capacità testare. CP_2
Sul punto è opportuno premettere che la Suprema Corte ha più volte chiarito che “ai fini dell'annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cass. sent. n.
3934/2018 e sent. n. 27351/2014).
Ciò premesso, deve rilevarsi come gli elementi addotti da parte attrice, in particolare le relazioni mediche prodotte, dimostrano piuttosto che al 17/09/2017 EN ST fosse capace di testare.
Non sono utili in proposito le relazioni dei medici che hanno avuto in cura la de cuius (prod. 14 e 15 parte attrice) perché le stesse non fanno specifico riferimento al periodo in cui il testamento è stato redatto, in quanto si riferiscono genericamente a tutto il periodo in cui i medici hanno avuto in carico la paziente fino al decesso, avvenuto circa 4 anni e mezzo dopo la stesura del secondo testamento;
dall'altra, sebbene nella relazione del prof. si dia atto che la de cuius al Per_6 momento del secondo testamento fosse affetta da un deterioramento cognitivo rilevante, tale conclusione confligge nettamente con quanto risulta dalla “valutazione multidimensionale” svolta presso la Clinica Geriatrica dell'Ospedale San Martino e datata 21/09/2017, prodotta dalla stessa parte attrice (prod. 16), nella quale si dà atto di quanto segue (prod. 16 pg. 2):
La valutazione termina rassegnando la conclusione per cui “al test di screening odierni la paziente presenta un decadimento cognitivo di grado lieve”.
20 Tale documento riveste importanza dirimente nell'ambito della valutazione della capacità di testare di in quanto: Persona_2
- si tratta dell'unico documento contenente una valutazione delle condizioni psichiche della de cuius redatto in un momento estremamente prossimo alla redazione del testamento;
- esprime una valutazione di un medico specialista geriatra che, in quanto appartenente ad una struttura pubblica, è inevitabilmente in una posizione di maggiore terzietà rispetto alla presente vicenda;
- si tratta di una valutazione delle condizioni psichiche della de cuius svolta visitando direttamente la paziente, circostanza che attribuisce ai rilievi effettuati un grado di accuratezza ed attendibilità inevitabilmente maggiore rispetto a quanto ha potuto rilevare, in maniera “indiretta”, il consulente di parte attrice, il quale ha svolto le proprie osservazioni sulla base della grafia e delle espressioni contenute nel testamento;
- si tratta peraltro di osservazioni – quelle del consulente di parte- del tutto indirette e dal valore meramente indiziario che avrebbero potuto assumere rilevanza soltanto qualora fosse stata dimostrata la retrodatazione (e quindi la redazione in un momento del tutto successivo) del testamento.
Non risultando provata la falsità della data del testamento (per i motivi esposti nel precedente paragrafo) e dovendo quindi accertare la capacità di testare solo con riferimento a quella data
(17/09/2017), si ritiene che gli elementi addotti da parte attrice non consentano di superare la presunzione di sussistenza della capacità di testare posta dall'art. 591 c.c..
Anche la domanda di annullamento sotto il profilo della carenza della capacità di testare deve pertanto essere respinta.
2. Sulle domande di annullamento per dolo ex art. 624 c.c. del testamento datato 17/09/2017 e di accertamento dell'indegnità a succedere di TE
Gli attori hanno formulato domanda di annullamento del testamento ritenendolo frutto del dolo ex art. 624 c.c. della convenuta consistito nella captazione della volontà di TE
tramite raggiri e false rappresentazioni. Persona_2
Gli attori hanno altresì chiesto dichiararsi l'indegnità a succedere della convenuta alternativamente ai sensi dell'art. 463, nn. 4), 5) e 6) c.c..
Le domande saranno trattate congiuntamente in quanto la condotta di cui all'art. 624 c.c. integra contestualmente uno dei presupposti richiamati dall'art. 463 n. 4) c.c. per la pronuncia di indegnità
a succedere.
21 Secondo la prospettazione degli attori, la circostanza secondo cui il testamento del 17/09/2017 sarebbe frutto dell'attività captatoria della convenuta è ricavabile dal fatto che TE quest'ultima, fin da quando iniziò la propria attività di assistenza a favore di si Persona_2 sarebbe ingerita nella gestione del patrimonio di quest'ultima escludendo di fatto i nipoti da ogni possibilità di gestire il patrimonio della zia. Tale ipotesi risulterebbe dal fatto che CP_1 utilizzava in maniera esclusiva la tessera bancomat collegata al conto Bancoposta di
[...] Per_2
nonché dal progressivo svuotamento dei conti correnti di confermata dal
[...] Persona_2 commercialista della stessa.
Le domande di annullamento del testamento per dolo e di indegnità a succedere ex art. 463 n. 4 c.c. sono infondate e devono essere respinte, in quanto non vi è prova del comportamento doloso della convenuta.
Sul punto giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (Cass. sent. n. 25521/2023 e Cass. sent. n.
30424/2022).
Nel caso di specie, è sicuramente provato l'utilizzo del bancomat da parte della convenuta, così come la circostanza che i conti della de cuius abbiano subito consistenti uscite di denaro nel periodo compreso tra il 2017 ed il decesso avvenuto nell'aprile 2022, tuttavia, tali operazioni hanno trovato idonea giustificazione in quanto addotto e documentato dalla convenuta.
Risulta documentalmente come con dichiarazione da lei sottoscritta e non Parte_2 disconosciuta in questa sede (prod. 8 parte convenuta , fosse consapevole che la CP_1 convenuta era autorizzata a prelevare € 1.000,00 ogni 20 giorni dal conto di TE
per far fronte alle esigenze quotidiane di questa. Detta circostanza, peraltro, risulta Persona_2 confermata anche dall'altra nipote della de cuius, la quale ha precisato che Controparte_2 inizialmente era ad essere stata incaricata da di compiere i suddetti Parte_2 Persona_2 prelievi di denaro ma che, successivamente, quest'ultima delegò l'incombente alla badante
CP_1
Allo stesso modo, anche il prelievo di ulteriori € 500,00 mensili ha trovato giustificazione nella dichiarazione sottoscritta dalla convenuta e controfirmata da (prod. 9 convenuta Persona_2
con la quale tale prelievo di denaro veniva autorizzato per far fronte alle spese CP_1 straordinarie.
Pertanto, nessun indebito prelevamento e nessuna fraudolenta distrazione di denaro a favore della convenuta possono essere ipotizzati. CP_1
22 In ogni caso, parte attrice ha omesso di provare come tali condotte, la maggior parte delle quali risulterebbe posta in essere in epoca successiva al 2019, avrebbero avuto un ruolo determinante nel condizionare la volontà testamentaria della de cuius, espressa nel testamento del 17/09/2017, orientandola in un senso in cui non si sarebbe autonomamente indirizzata.
Sul punto, infatti, si ricorda lo standard probatorio, particolarmente rigoroso, richiesto e costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. sent. n. 25521/2023
e Cass. sent. n. 4653/2018).
Non essendo stata fornita prova di concrete condotte fraudolente poste in essere dalla convenuta a danno di , né di altre condotte ingannatorie idonee a coartare la TE Persona_2 volontà testamentaria, la domanda di annullamento del testamento per dolo, così come la domanda di indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c., devono essere respinte.
Con riferimento alle domande volte ad ottenere la declaratoria di indegnità a succedere di ai sensi dei nn. 5) e 6) dell'art. 463 c.c., le condotte descritte TE da tali disposizioni sono rimaste del tutto sfornite di prova all'esito del giudizio.
In particolare, la condotta consistente nel formare o fare scientemente uso di un testamento falso, di cui al n. 6) dell'art. 463 c.c., è anzi stata del tutto esclusa dalle perizie svolte in sede penale. Anche tali domande, pertanto, devono essere respinte.
Dall'integrale respingimento delle domande di invalidità del testamento datato 17/09/2017 che istituiva erede universale e della domanda volta a far TE dichiarare l'indegnità a succedere di quest'ultima, discende che TE deve essere dichiarata unica erede universale di , deceduta in Genova il
[...] Persona_2
15/04/2022, in forza del testamento olografo datato 17/09/2017 pubblicato il 08/06/2022 dal Notaio di Genova. Persona_4
Dal rigetto di questa domanda consegue che la parte attrice non è erede del de cuius e quindi dovranno essere respinte tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice volte a far dichiarare l'invalidità dell'accordo stipulato tra e TE Controparte_2 nonché le domande volte a far accertare i beni caduti in successione ed ottenere la divisione dell'eredità morendo dismessa da , previa condanna delle convenute alla restituzione Persona_2
23 dei beni e del denaro prelevato e prima ancora la riconsegna della somma di € 300.000 da parte di al Custode. Controparte_2
Parimenti, non devono essere esaminate le domande formulate in via subordinata ed eventuale dalla convenuta TE
3. Sequestro giudiziario
In conseguenza delle statuizioni di cui sopra, il sequestro giudiziario disposto con ordinanza del
Tribunale di Genova del 15/08/2023 R.G. 6309/2023, parzialmente riformata con ordinanza collegiale del 06/10/2023 R.G. 7895/2023 deve essere revocato, con conseguente restituzione di tutti i beni mobili e immobili a TE
4. Spese di lite
Stante l'integrale soccombenza degli attori con riferimento a tutte le domande proposte ed esaminate, essi devono essere condannati, in via solidale, a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti .
Le spese di lite, applicando i valori medi di cui alle tabelle del D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00 sono liquidate – per quanto riguarda la convenuta in: CP_1
Fase di studio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio: € 3.039,00
Fase di trattazione: € 13.534,00
Fase decisionale: € 8.013,00 totale compenso tabellare: € 29.193,00
A carico degli attori devono essere posti anche gli esborsi, pari a complessivi € 545,00, sostenuti dalla convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale TE che è stata costretta a formulare in conseguenza dell'impugnazione del testamento.
Quanto al procedimento di sequestro, le spese di lite, applicando i valori medi di cui alle tabelle del
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00 sono liquidate – per quanto riguarda la convenuta in: CP_1
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.792,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.160,00
24 Fase decisionale, valore medio: € 3.318,00
Compenso tabellare (valori medi) € 15.297,00
Quanto alla convenuta le domande hanno valore inferiore e la decisione si è Controparte_2 fermata all'aspetto pregiudiziale per cui il compenso può essere liquidato in € 7.052,00.
Le spese della domanda trasversale proposta da verso sono compensate. CP_1 Per_2
Non sussiste l'elemento psicologico per la pronuncia della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Respinge le domande di parte attrice di invalidità del testamento olografo di , Persona_2 datato 17/09/2017, pubblicato in data 08/06/2022 dal Notaio di Genova;
Persona_4
- Respinge la domanda di indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 nn. 4), 5 e 6) c.c. di e, per l'effetto TE
- Dichiara unica erede universale di , TE Persona_2 deceduta in Genova il 15/04/2022, in forza del testamento olografo datato 17/09/2017, pubblicato in data 08/06/2022 dal Notaio i Genova;
Persona_4
- Respinge ogni altra domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e . TE Controparte_2
- Condanna gli attori e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente giudizio liquidate in € TE
545,00 per esborsi, € 29.193,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna gli attori e in solido tra loro, a rifondere a Pt_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 7.052,00 per compenso Controparte_2 oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna gli attori e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite del procedimento cautelare liquidate in TE
€ 15247,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA;
- Compensa integralmente le spese di lite tra e TE [...]
CP_2
- Revoca il sequestro giudiziario disposto con ordinanza del Tribunale di Genova del
15/08/2023 R.G. 6309/2023, parzialmente riformata con ordinanza collegiale del 06/10/2023
R.G. 7895/2023, disponendo la restituzione di tutti i beni mobili e immobili di cui al sequestro a . TE
25 - Ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con liberatoria da ogni responsabilità
Minuta redatta dal M.O.T. Marco Tricerri
Genova, 1 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Lucca
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Ada Lucca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9626/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio degli avv.ti Marcello
Mencoboni e Gradi Mauro sito in Genova, corso Buenos Aires 10/10, che li rappresentano ed assistono in forza di mandato in atti;
- Attori -
CONTRO
( ) TE CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Maria Angela
Grilli sito in Genova, via I. Frugoni 3/7, che la rappresenta ed assiste in forza di mandato in atti;
- Convenuta –
E CONTRO ( ) Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Ugo Bennati sito in Genova, piazza Piccapietra 73/4, che la rappresenta ed assiste in forza di mandato in atti;
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Voglia codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande attoree:
1) preso atto del riconoscimento della validità del primo testamento da parte della SI.ra
, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità della seconda scheda CP_1 testamentaria datata 17 settembre 2017 e pubblicata dal Notaio i Genova in data 8 giugno Per_1
1 2022, a presunta firma della de cuius per incapacità naturale della de cuius ai sensi Persona_2 dell'art 591 c.c. e /o per captazione della volontà della de cuius si sensi dell'art 624 c.c. e /o per difetto di autografia e genuinità della data ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.;
- accertare e dichiarare l'indegnità a succedere della SI.ra TE ex art. 463 c.c. numeri 4-6 compresi;
- preso atto che la SI.ra ha dichiarato nei suoi atti difensivi di detenere in Controparte_2 garanzia la somma di euro 300.000,00, in forza di un accordo intercorso con la convenuta SI,ra
ordinare alla stessa di consegnare tale somma al Custode TE
Giudiziario nominato da Codesto Tribunale, essendo lo stesso l'unico soggetto legittimato a svolgere una funzione di garante e a custodire le somme per conto di chi spetta;
- accertare e dichiarare l'invalidità dell'accordo intercorso fra la SI.ra e Controparte_2 CP_1
per essere intercorso tra soggetti non legittimati a disporre della TE massa ereditaria;
- accertare, individuare e dichiarare la quantità e la natura dei beni caduti nella successione, disponendo la reintegrazione e/o il recupero di tutti i beni che risultassero essere stati eventualmente distratti e/o sottratti alla Massa Ereditaria dalle convenute Controparte_3
e in possesso, in malafede, della totalità dei beni ereditari e alla
[...] Controparte_2 restituzione degli stessi beni anche pro quota a favore dei soli eredi testamentari SI.ri
[...]
e , maggiorati degli interessi moratori fino al saldo;
Parte_1 Parte_2
- condannare le odierne convenute, e , alla Controparte_3 Controparte_2 restituzione anche dei frutti percepiti e percipiendi dal giorno in cui hanno iniziato a godere dei beni maggiorati degli interessi moratori sino al saldo;
- condannare la convenuta , previo rendiconto delle somme Controparte_3 prelevate, vivente la de cuius, con bancomat Postamat alla loro restituzione, maggiorate degli interessi moratori dovuti fino al saldo;
- ordinare la divisone ereditaria di tutti i beni ereditari pro quota tra i SI.ri Parte_1
e ;
[...] Pt_2
- respingere tutte le istanze, le domande eccezioni avanzate dai convenuti;
In ogni caso: Vinte le spese, diritti, onorari di causa, ivi compresi i contributi unificati, le spese anche pro quota per Amministratore / Custode Giudiziario nominato dal Tribunale, le spese dei
CTU nominati, dei CTP di parte, oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per
Legge.
2 PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale adito, TE contrariis rejectis, così provvedere;
In via principale: rigettare le domande tutte proposte da e Pt_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti di . Controparte_3
Condannare gli attori, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 96 primo e terzo comma
c.p.c.
In subordine ed in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la validità del primo testamento olografo datato 20 agosto 2017 e pubblicato in data 20 maggio 2022 dal Notaio Persona_3 di Genova, con cui è stata designata legataria
[...] TE dell'immobile sito in Genova, corso Magenta 35 int.16; con ogni consequenziale pronuncia tra cui la condanna alla restituzione di quanto versato a titolo di spese di amministrazione relative agli appartamenti di viale Gandolfi e di Moneglia, per Imu e imposte di successione e TARI rispettivamente nella misura di € 18.408,00 e di € 153.519,39 o delle maggiori somme che risultassero dovute.
In subordine ed in via eventuale: Per il caso di accoglimento della domanda di annullamento della transazione di cui in premessa dichiarare tenuta e condannare a garantire e Controparte_2 manlevare per quanto fosse tenuta a corrispondere in favore TE delle parti attrici ed oggetto del negozio transattivo;
nonché a restituire all'esponente quanto a costei corrisposto in virtù della transazione medesima.
In ogni caso e comunque: rigettare ogni altra domanda e in particolare la pronuncia di indegnità a succedere di ex art. 463 c.c. numeri 4, 5 e 6; ordinare la revoca del sequestro TE con conseguente cessazione della custodia dei beni sequestrati a ministero del dott. – CP_4 tale nominato con ordinanza 16 agosto 2023 – e la conseguente restituzione dei beni con
l'immissione di nel loro possesso;
liquidando il compenso TE del custode da porre a carico di e singulatim o in solido tra Parte_1 Parte_2 loro;
In tutti i casi vinte le spese e competenze di causa.
PARTE CONVENUTA : “Piaccia all'Ill.mo SInor Giudice, contrariis reiectis, Controparte_2 respingere le domande tutte svolte dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione notificato il 16-26/10/2023 gli attori hanno convenuto in giudizio e deducendo: TE Controparte_2
- di essere nipoti di , deceduta in Genova il 15/04/2022; Persona_2
- che, con testamento olografo datato 20/08/2017 (pubblicato il 20/05/2022 dal Notaio
), aveva istituito eredi e Persona_3 Persona_2 Parte_2 Parte_1
nonché nominato la propria badante,
[...] TE legataria di un immobile sito in Genova, Corso Magenta 35/16 (prod. 1 parte attrice);
- che a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del testamento, TE provvedeva a far pubblicare un secondo testamento olografo, datato 17/09/2017 (pubblicato il 08/06/2022 dal Notaio , nel quale istituiva erede universale la Persona_4 Persona_2 stessa (prod. 2 parte attrice); TE
- che, nutrendo dubbi circa la genuinità del secondo testamento, incaricavano alcuni periti di accertarne l'autografia e la datazione al fine di poter così valutare la capacità naturale e/o l'eventuale captazione della volontà della de cuius;
- che, nelle more, altra nipote di , instaurava il procedimento Controparte_2 Persona_2
n. R.G. 4195/2023 domandando, tra l'altro, il sequestro giudiziario dell'asse ereditario e la declaratoria di nullità ex art. 606 c.c. di entrambe i testamenti;
tuttavia, tale procedimento si estingueva per rinuncia agli atti a seguito di un accordo intervenuto tra la ricorrente e
TE
- che, successivamente, presentava denuncia penale e, Parte_1 contestualmente, otteneva in sede civile il sequestro giudiziario ante causam dell'intero asse ereditario (proc. N. R.G. 6309/2023), di cui veniva designato custode il dott. CP_4
(prod. 6 parte attrice);
- che, a seguito di reclamo proposto da il predetto sequestro veniva TE limitato ai soli beni mobili dell'asse ereditario ed ai soli beni immobili di cui il ricorrente
( sarebbe stato destinatario in forza del testamento datato Parte_1
20/08/2017 (prod. 8 parte attrice).
Gli attori hanno quindi introdotto il presente giudizio chiedendo:
- la declaratoria di invalidità del testamento datato 17/09/2017, alternativamente, per incapacità naturale della de cuius ex art. 591 c.c., per captazione della volontà della de cuius ex art. 624 c.c., per difetto di autografia e/o genuinità della data ex artt. 602 e 606 c.c.;
- l'accertamento dell'indegnità a succedere di ai sensi TE dell'art. 463 nn. 4), 5) e 6) c.c.;
4 - la declaratoria di invalidità dell'accordo intercorso tra TE
e ; Controparte_2
- l'accertamento dei beni caduti in successione con conseguente condanna delle convenute alla restituzione dei beni eventualmente sottratti, comprensivi dei frutti percepiti e percipiedi;
- la condanna di a restituire, previo rendiconto, le TE somme prelevate dal conto corrente della de cuius, maggiorate degli interessi moratori;
- la divisione pro quota di tutti i beni caduti in successione.
A sostegno della domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del testamento datato
17/06/2017 gli attori hanno dedotto che:
- la data della seconda scheda testamentaria (17/09/2017) sarebbe solo apparente e frutto di retrodatazione, in quanto circostanza poco verosimile che a soli 27 giorni di distanza dal primo testamento (del 20/08/2017), si sarebbe determinata a mutare Persona_2 completamente la propria volontà, contravvenendo alle intenzioni, da tempo manifestate anche a terzi, di voler nominare eredi i nipoti e Parte_1 Parte_2
- il testamento apparentemente datato 17/09/2017 sarebbe stato in realtà redatto in epoca ben posteriore, quando era ormai affetta da un importante decadimento cognitivo, Persona_2 tale da renderla incapace di intendere e di volere e facilmente circonvenibile;
il secondo testamento, pertanto, sarebbe stato retrodatato per collocarlo in un periodo in cui le facoltà intellettive della de cuius erano ancora integre;
- tale ricostruzione risulterebbe confermata dai diversi professionisti incaricati di svolgere perizie grafologiche e neuropsichiatriche, in particolare:
la perizia grafologica della dott.ssa (prod. 11 parte attrice) ha evidenziato come il Per_5 secondo testamento presenti significative differenze rispetto al precedente e denoti un
“decadimento grafo-motorio” tale da rendere opportuno un accertamento sulla capacità di testare della de cuius; la relazione psichiatrico-forense del prof. (prod. 12 parte attrice), ripercorrendo la Per_6 storia clinica della de cuius anche alla luce delle relazioni della dott.ssa e del dott. Per_7
rispettivamente medico curante e neurologo della de cuius, ha rilevato come Persona_8 il quadro “neuropsicologico della sig.ra fosse gravemente deteriorato in relazione al CP_2 secondo testamento”, per cui risulta “molto probabile che il secondo testamento sia stato scritto in epoca posteriore” e che, alla data di redazione del secondo testamento, “la sig.ra
5 si trovasse in uno stato di capacità cognitiva marcatamente indebolita a tal Persona_2 punto da rendere possibile una sua circonvenzione”; la perizia grafologica del dott. (prod. 17 parte attrice) giunge alla conclusione di Per_9 escludere che tra la redazione del primo e del secondo testamento siano intercorsi solamente
28 giorni, in quanto “la grafia della firma in verifica non è inseribile cronologicamente al
17 settembre 2017”; inoltre, rileva che il secondo testamento “non è in alcun modo attribuibile integralmente alla mano della de cuius” in quanto “è sicuramente intervenuta una mano estranea (…)”; Per_1 la perizia grafologica della dott.ssa (prod. 18 parte attrice) evidenzia che il peggioramento rilevabile tra il primo ed il secondo testamento sarebbe spiegabile solo supponendo che la scrivente, al momento della stesura del secondo testamento, si trovasse in un momento particolarmente difficile dal punto di vista psicofisico;
- la conclusione per cui la seconda scheda testamentaria risulterebbe frutto della captazione della volontà attuata dalla badante sarebbe confermata anche dalla TE perizia contabile del Rag. (prod. 19 parte attrice), che ha evidenziato un sostanziale Per_11 svuotamento del conto corrente Bancoposta, dal 2018 fino alla data del decesso, attuato tramite svariati prelevamenti di contanti anche in giorni ravvicinati, sintomo del fatto che era giunta a governare qualsivoglia aspetto della gestione del TE patrimonio di , estromettendo di fatto i familiari della stessa da ogni potere di Persona_2 gestione.
A sostegno della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di TE hanno dedotto che:
[...]
- tutte le perizie, grafologiche e mediche, hanno rilevato come la de cuius al momento della redazione del secondo testamento si trovasse in una condizione di particolare indebolimento psicofisico, per cui la stessa sarebbe stata facilmente vittima dell'influenza e delle false rappresentazioni da parte della persona che la accudiva;
solamente un'illecita captazione della volontà messa in atto dalla badante avrebbe infatti portato a disporre in Persona_2 maniera del tutto difforme rispetto al contenuto del primo testamento, nonché rispetto alla volontà più volte manifestata in vita anche a terzi di istituire eredi i nipoti e Pt_2 [...]
Pt_1
- l'intento della convenuta di voler celare il primo testamento non TE sarebbe giunto a compimento solo a causa di un errore compiuto dalla stessa nel consegnare per la pubblicazione la prima scheda testamentaria, autentica, invece che la seconda, apocrifa;
tale errore, spiegherebbe la circostanza per cui all'atto della pubblicazione del
6 primo testamento presso il notaio la convenuta lasciò con tutta fretta Per_3 CP_1 lo studio notarile per poi procedere, soli 18 giorni dopo, a far pubblicare il secondo testamento datato 17/09/2017;
A sostegno della domanda di nullità o annullamento dell'accordo intercorso tra le convenute
[...]
e e conseguente condanna di queste ultime a CP_2 TE restituire i beni sottratti dall'asse ereditario, hanno dedotto che:
- con l'accordo in oggetto la convenuta ha disposto di alcuni beni facenti TE parte dell'asse ereditario sul presupposto di essere erede di in forza del Persona_2 secondo testamento;
- di conseguenza, sia nell'ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità di tale testamento per incapacità a testare della de cuius, sia nel caso in cui fosse accertata l'indegnità a succedere della convenuta, quest'ultima risulterebbe priva di legittimazione a disporre del patrimonio ereditario, con conseguente condanna delle convenute a restituire i beni oggetto dell'accordo: nella prima eventualità, infatti, la successione verrebbe ad essere regolata dal primo testamento, nel quale era nominata legataria, TE nella seconda eventualità l'accertata indegnità a succedere escluderebbe anche la possibilità di beneficiare del legato previsto nel primo testamento.
Con comparsa del 03/01/2024 si è costituita in giudizio la TE quale, contestando integralmente l'atto di citazione, ha domandato:
- l'integrale respingimento di tutte le domande proposte dagli attori, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c.;
- in via subordinata e riconvenzionale, l'accertamento della validità del primo testamento datato 20/08/2017;
- in via subordinata all'eventuale accoglimento della domanda di nullità/annullamento dell'accordo stipulato con la condanna di quest'ultima a garantirla e Controparte_2 manlevarla da quanto fosse tenuta a corrispondere in favore degli attori nonché la condanna a restituire quanto ricevuto in forza dell'accordo medesimo;
A sostegno del respingimento della domanda di nullità/annullamento del testamento datato
17/09/2017 ha dedotto che:
- parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante in relazione ai fatti ed alle circostanze da cui risulterebbe l'incapacità di testare della de cuius, la mancanza di autografia del testamento e la captazione della volontà tramite mezzi fraudolenti;
7 - in particolare, le perizie allegate dagli attori non consentirebbero di provare le suddette circostanze in quanto: la perizia della dott.ssa pur rilevando differenze tra le due schede testamentarie, ha Per_5 comunque confermato che la seconda corrisponde alla funzionalità grafica della testatrice;
la relazione del prof. ha mancato di prendere posizione sull'elemento principale Per_6 della presente vicenda, vale a dire il momento in cui il secondo testamento sarebbe stato redatto;
la perizia del dott. , sostenendo che la scrittura del secondo testamento non sarebbe Per_9 attribuibile integralmente alla mano della de cuius, è giunta a conclusioni contrastanti con quelle esposte dalla dott.ssa Per_5
Per_1 la perizia della dott.ssa pur avanzando dubbi sulla datazione del secondo testamento, ha concluso che entrambe le schede risultano scritte di pugno dalla defunta
[...]
. TE
- Inoltre, anche le affermazioni dei medici curanti di , secondo le quali la stessa Persona_2 negli ultimi anni di vita sarebbe stata interessata da un progressivo peggioramento delle facoltà cognitive che l'avrebbe condotta ad avere un atteggiamento particolarmente accondiscendente nei confronti dei terzi, non consentono di formulare alcun giudizio circa l'effettivo grado di compromissione della capacità di intendere e di volere della de cuius;
- Al contrario, le affermazioni degli attori risulterebbero smentite dalle perizie rese dai professionisti incaricati dalla convenuta già durante il procedimento cautelare: la perizia resa dal prof. (prod. 13 convenuta ha evidenziato come i Per_12 CP_1 disturbi neurologici rilevati dal dott. fossero presenti già tempo, ma come essi non Per_8 necessariamente fossero in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere;
la perizia grafologica della dott.ssa (prod. 14 convenuta ha accertato Per_13 CP_1 che il secondo testamento è “opera integrale autografa di ” e che esso, dal Persona_2 punto di vista grafico, non presenta alcun fenomeno che denoti incapacità di intendere e di volere;
- Infine, a definitiva conferma che al momento della redazione del secondo testamento la testatrice non presentasse alcuna compromissione della capacità di intendere e di volere, vi è il certificato rilasciato (prodotto dagli attori stessi sub prod. 16) in occasione della visita di controllo effettuata il 21/09/2017 presso l'Ospedale San Martino nel quale la paziente viene descritta “vigile, tranquilla, orientata nei parametri della realtà (…) mimica sintonica ai contenuti di conversazione, ironia conservata. Eloquio spontaneo, normo-strutturato e informativo”.
8 - Per quanto riguarda la condotta ascritta alla convenuta, consistente nell'essersi ingerita nella gestione del patrimonio di sottraendo arbitrariamente ingenti somme di denaro Persona_2 quando ella era ancora in vita, risulta documentalmente come tutti i prelievi di denaro siano stati autorizzati dalla de cuius e siano sempre stati finalizzati a soddisfare le esigenze ed i bisogni della stessa: la convenuta infatti, in ragione della lunga attività TE di assistenza prestata a favore di , era diventata la persona di cui la stessa si Persona_2 serviva per svolgere tutte le incombenze quotidiane, tanto che era stata espressamente autorizzata a prelevare dal conto Bancoposta € 1.000,00 ogni 20 giorni per far fronte alle spese della casa e della persona, nonché ulteriori € 500,00 mensili per le spese straordinarie.
A sostegno del respingimento della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere ha dedotto che:
- le ipotesi di indegnità richiamate dagli attori a fondamento della propria domanda risultano logicamente incompatibili l'una con l'altra: la pretesa falsificazione del testamento è incompatibile con l'induzione a testare, così come l'occultamento del testamento è incompatibile con il dolo che connota l'induzione a testare in un certo modo.
- Anche ammesso che la de cuius, al momento della redazione del secondo testamento, versasse in uno stato di indebolimento psicofisico, risulta del tutto sfornita di prova l'asserita condotta di approfittamento volta a coartare la libertà di che gli attori Persona_2 imputano alla convenuta.
Con comparsa del 05/01/2024 si è costituita in giudizio la quale, contestando Controparte_2 integralmente le domande attoree e chiedendone il respingimento, ha sostanzialmente aderito alla ricostruzione dei fatti svolta dalla convenuta precisando che: TE
- la presunta natura indebita dei prelevamenti operati dalla badante sul conto Bancoposta della de cuius risulta smentita dalla circostanza che inizialmente aveva delegato la Persona_2 nipote ad utilizzare la tessera bancomat del conto Bancoposta, ma era stata Parte_2 quest'ultima a delegare, a sua volta, la badante di effettuare i TE prelevamenti di denaro.
- Gli odierni attori hanno omesso di informarla dell'esistenza e della pubblicazione del primo testamento datato 20/08/2017, del quale veniva a conoscenza solo a distanza di 8 mesi dal decesso della zia.
- L'accordo intervenuto con al quale è seguita la rinuncia agli atti nel TE procedimento R.G. 4195/2023, è stato stipulato durante la procedura di mediazione alla
9 presenza degli attori i quali, tuttavia, non hanno aderito alla proposta di TE di corrispondere parte dell'asse ereditario a tutti i potenziali eredi.
Al deposito degli atti introduttivi seguivano memorie autorizzate finalizzate a consentire alla convenuta e agli attori di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale Controparte_2 formulata.
In considerazione del parallelo svolgimento del procedimento penale e della conseguente opportunità di attendere l'esito dell'incidente probatorio avente ad oggetto la datazione dell'inchiostro sul testamento datato 17/09/2017, il Giudice all'udienza del 07/11/2024, su concorde richiesta delle parti, disponeva la sospensione del processo per 3 mesi.
Decorso il periodo di sospensione, il Giudice, con ordinanza del 03/03/2025, ritenuto non necessario dare corso all'attività istruttoria richiesta dalle parti, anche in considerazione del deposito della documentazione relativa alle perizie svolte in sede penale, disponeva l'acquisizione integrale dei fascicoli dei procedimenti cautelari R.G. 6309/2023 e R.G. 7895/2023 e fissava l'udienza del 11/06/2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento negativo del testamento olografo datato 17/09/2017 sottoscritto da Persona_2
Gli attori hanno impugnato il testamento olografo, datato 17/09/2017, con cui , Persona_2 mutando la volontà espressa con il precedente testamento del 20/08/2017, ha nominato erede universale TE
Parte attrice ha proposto la domanda di accertamento negativo del suddetto testamento chiedendo che ne venisse dichiarata l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità per incapacità naturale ex art. 591
c.c., per captazione della volontà ex art. 624 c.c., per difetto di autografia e genuinità della data ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si esporranno.
E' opportuno premettere che l'esame delle cause di invalidità addotte da parte attrice a sostegno dell'impugnativa dovrà necessariamente svolgersi attraverso il seguente ordine logico.
In primo luogo, sarà necessario accertare l'autografia del testamento e la data di effettiva redazione dello stesso. Solo successivamente a tali accertamenti, infatti, sarà possibile interrogarsi sulla capacità di testare della de cuius: da una parte, perché non è possibile interrogarsi sulla capacità di intendere e di volere del testatore se prima non si è accertato se egli è l'effettivo autore della scheda
10 testamentaria, dall'altra perché solo se si è in grado di collocare con precisione il testamento nel tempo è consentito valutare se, a quella data, il testatore era capace di intendere e di volere.
In secondo luogo, solo una volta fornita risposta positiva alle precedenti questioni si potrà valutare se il testamento è frutto di un'attività di captazione posta in essere dalla convenuta e, in caso positivo, dichiarare l'indegnità a succedere della stessa. L'attività di captazione può essere attuata approfittandosi dell'incapacità di intendere e di volere del testatore, ma i due concetti non risultano del tutto sovrapponibili, in quanto la captazione può trovare spazio, assumendo rilievo autonomo, anche quando il testatore è capace di intendere e di volere ma, tuttavia, la sua volontà ha subito l'indebito condizionamento di un soggetto terzo.
Infine, prima di procedere all'esame delle singole cause di invalidità addotte da parte attrice è necessario premettere che tale esame sarà svolto sulla base del materiale probatorio raccolto nel procedimento penale R.G. NR. 8160/2023, costituito dalla perizia grafologica della dott.ssa e dall'esame chimico sulla datazione degli inchiostri svolto dal prof. . Per_14 Persona_15
Della possibilità di utilizzare tale materiale probatorio nel presente giudizio non si può dubitare, in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (…) e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass. Sent. n.
3689/2021).
Detto principio trova fondamento nell'osservazione di ordine sistematico secondo cui
“nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche,
è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale” (conf. Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 20335/2004 Cass. 17392/2015; Cass.
13229/2015; Cass. 11775/2006; Cass. 20335/2004; Cass. 2168/2013; Cass. 132/2008; Cass.
22020/2007).
Peraltro, nel caso che ci occupa, ogni ipotetica lesione del principio del contraddittorio risulta altresì scongiurata dalla circostanza per cui il procedimento penale nel quale sono state svolte le consulenze tecniche cui si farà riferimento, ha riguardato gli stessi fatti e gli stessi soggetti dell'odierno giudizio, i quali hanno quindi avuto la possibilità di contraddire, tramite propri C.T.P., sulle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati. Di conseguenza, “è altrettanto indubbio che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti
11 in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto più quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. Sent. 15714/2010).
Quanto alle istanze istruttorie che sono state ribadite espressamente dalla parte attrice, si deve richiamare quanto già espresso nell'ordinanza del 3.3.2025 con la quale si osservava che:
L'impugnativa della parte attrice è incentrata sulla possibile falsità del testamento 17.9.2017 (tesi Per_1 peraltro questa prima superata dalle stesse perizie di parte attrice, e e – Per_5 alternativamente e soprattutto - sulla sua nullità, nella convinzione che il testamento apparentemente redatto solo 17 giorni dopo quello che beneficiava gli attori (20.8.2017) sia stato redatto dalla de cuius qualche anno più tardi e retrodatato. Questo sarebbe avvenuto su suggerimento della beneficiaria per non palesarne la redazione quando la de cuius sarebbe entrata– nella tesi della attrice, contestata dalla convenuta- in un periodo di arrendevole fatuità e di sostanziale incapacità di testare (che sarebbe confermata da due relazioni mediche redatte dal medico curante e dal neurologo curante). Ogni aspetto di questa tesi è contestato dalla convenuta.
Entrambe le parti paiono concordare peraltro sul fatto che fino al 21.9.2017 la de cuius fosse capace di intendere e di volere e di testare.
Alla luce delle due perizie effettuate in sede penale (grafologica e sulla datazione degli inchiostri) e delle stesse perizie prodotte dalla parte attrice nonché dell'esame della documentazione di raffronto grafologico e medico- sanitaria prodotta in causa che dovrebbe consentire di svolgere la perizia neurologica richiesta, questo giudice ritiene non necessario (e neppure possibile) licenziare una CTU neurologica sull'incapacità di testare al momento dell'effettiva redazione del secondo testamento (o più precisamente la redazione di tale testamento in un momento successivo alla data apparente e l'incapacità di testare della de cuius in questo momento successivo).
Le altre prove attengono ad elementi di contorno o a domande ulteriori rispetto alle domande di impugnativa del testamento rispetto alle quali la causa appare matura per la decisione.
1.1. Sulla domanda di nullità del testamento datato 17/09/2017 per mancanza di autografia
Giova evidenziare, in primo luogo, che la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 12307/2015) ha chiarito che l'azione volta a contestare l'autenticità del testamento olografo ha natura di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare l'impugnativa del testamento olografo con i principi che governano il riparto dell'onere probatorio all'interno del processo civile. Dalla qualificazione nei predetti termini discende, infatti, la necessaria conseguenza che l'onere probatorio della non attribuibilità al testatore del relativo documento, in virtù di quanto sancito dall'art. 2697, comma 1 c.c., risulta essere devoluto a carico
12 della parte che impugna la scheda testamentaria, non essendo sufficiente il mero disconoscimento del documento.
Nel caso di specie gli attori hanno impugnato il testamento datato 17/09/2017 prospettando, tra le varie cause di nullità, il difetto di autografia del testamento e la non genuinità della data. A sostegno di tale richiesta, hanno allegato tre diverse perizie grafologiche delle quali, tuttavia, solamente una
(perizia dott. ) è giunta alla conclusione per cui il testamento datato 17/09/2017 “non è in Per_9 alcun modo attribuibile integralmente alla mano della de cuius” in quanto “è sicuramente intervenuta una mano estranea (…)”. Le altre due perizie di parte attrice, invece, sono concordi nel ritenere che il testamento datato 17/09/2017 è stato scritto di pugno da . Persona_2
Dette consulenze, pertanto, considerate nel loro complesso, non appaiono idonee a fornire un adeguato supporto probatorio alla domanda di parte attrice, volta a contestare l'autografia del testamento, in quanto sul punto si sono espresse in termini contraddittori.
In ogni caso, l'autografia del testamento datato 17/09/2017 risulta pienamente accertata dalla perizia grafologica svolta in sede penale dalla dott.ssa , consulente incaricata dal Persona_16
P.M. di accertare l'autografia sia del testamento datato 20/08/2017 (la cui autografia non è oggetto di contestazione nel presente giudizio), sia di quello datato 17/09/2017 oggetto della presente impugnazione.
La dott.ssa è giunta alla conclusione di ritenere autografi entrambe i testamenti all'esito di Per_14 un approfondito esame delle caratteristiche della grafia della de cuius, svolto attraverso l'analisi di numerose scritture di comparazione che coprono un cospicuo arco temporale (dal 1988 al 2021), per cui deve ritenersi che il materiale utilizzato per rispondere al quesito sia del tutto appropriato all'accertamento richiesto.
L'indagine peritale è stata svolta mettendo a confronto, in un primo momento, i due testamenti tra di loro, e successivamente, confrontando la grafia di questi con quella ricavata dalle scritture di comparazione.
Se si considera che tutte le parti del presente giudizio concordano nel ritenere che il primo testamento datato 20/08/2017 è stato integralmente manoscritto da , particolarmente Persona_2 significativo è il fatto che la Consulente, già svolgendo una prima descrizione sommaria dei testamenti, abbia rilevato che essi “presentano, ictu oculi, le medesime caratteristiche grafologiche
e sono da ritenersi entrambi della stessa mano” (relazione dott.ssa pg. 19). Per_14
Analoga osservazione è stata ribadita dalla Consulente anche con riguardo alle firme ed alle date apposte sui testamenti: “le due firme, Xb e X1b, sono, ictu oculi, assolutamente omogenee rispetto ai testi soprastanti e presentano le medesime caratteristiche grafologiche. Possiamo dunque
13 affermare identità di mano rispettivamente tra i testi dei testamenti Xa e X1a e le firme in calce agli stessi, Xb e X1b.” (pg. 23 relazione dott.ssa ); “le date Xc e X1c presentano le medesime Per_14 caratteristiche grafologiche che abbiamo riscontrato nel testo” (pg. 25 Relazione dott.ssa
). Per_14
Per quanto riguarda il confronto tra la grafia dei testamenti, in particolare quello datato 17/09/2017,
e le scritture di comparazione, la C.T.U. ha attribuito particolare rilievo alla disposizione del testo e ad altri peculiari segni grafici involontari che, pertanto, risultano difficilmente emulabili.
Relazione dott.ssa pg. Per_14
27:
Relazione dott.ssa pg. 29-30: Per_14
Analoghi rilievi sono stati svolti con riferimento alle firme presenti sui documenti in verifica, in relazione alle quali la C.T.U. ha rilevato: “la V iniziale del nome è quasi sempre slanciata, Per_2
14 sia nelle X che nelle C, e termina spesso con un piccolo uncino, più o meno accentuato (…) si noti, inoltre la forma della lettera t di che è composta sempre nello stesso modo, con la barra CP_2 bassa che si avvicina molto alla successiva a” (pg. 35 relazione dott.ssa ): Per_14
La consulente dott.ssa , pertanto, con un percorso argomentativo condotto con metodo Per_14 scientifico ed esente da vizi logici, ha concluso potendo “affermare con certezza che i due testamenti in verifica sono riconducibili alla mano della SI.ra , così come le firme in Persona_2 calce agli stessi” (pg. 39 Relazione dott.ssa ). Per_14
All'esito di tale approfondita ed elaborata analisi, sia intrinseca che comparativa, questo Giudice ritiene di integralmente far proprie le conclusioni cui è pervenuta la Consulente dott.ssa , le Per_14 quali devono ritenersi pienamente attendibili anche in ragione delle spiegazioni dalla stessa fornite con riferimento alle lievi diversità grafiche riscontrate nel corso della comparazione, da attribuirsi all'età avanzata ed alla conseguente naturale involuzione delle capacità grafo-motorie della testatrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di nullità del testamento datato
17/09/2017 per difetto di autografia deve quindi essere respinta. Il testamento olografo datato
17/09/2017 a firma pubblicato in data 08/06/2022 dal Notaio di Persona_2 Persona_4
Genova, pertanto, è stato integralmente manoscritto da . Persona_2
1.2. Sulla presunta retrodatazione del testamento datato 17/09/2017
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità del testamento datato 17/09/2017 adducendo la falsità, sub specie di retrodatazione, della data indicata su di esso. Tale retrodatazione, secondo la prospettazione di parte attrice, risulterebbe strumentale a collocare il testamento in un periodo – assai precedente a quello di effettiva redazione- in cui la capacità di testare di era Persona_2 ancora integra.
15 Considerando le conclusioni cui si è pervenuti con riferimento alla questione relativa all'autografia del testamento, la verifica circa un'eventuale retrodatazione assume rilievo, e sarà quindi condotta, avendo riguardo solamente all'eventualità che la retrodatazione possa essere avvenuta ad opera della stessa testatrice la quale, una volta confezionato il testamento, vi abbia volutamente apposto una data diversa da quella reale.
La conclusione raggiunta dalla Consulente dott.ssa , infatti, secondo cui “i due testamenti Per_14 in verifica sono riconducibili alla mano della SI.ra ”, conduce necessariamente a Persona_2 scartare l'ipotesi che tale asserita retrodatazione possa essere stata operata da terzi. Sul punto si ricorda, infatti, che l'indagine grafologica della dott.ssa ha interessato anche la data Per_14 riportata sulla scheda testamentaria. La Consulente, con specifico riferimento alla data, ha infatti rilevato che “le date Xc e Xc1 presentano le medesime caratteristiche grafologiche che abbiamo riscontrato nel testo” e ha aggiunto le seguenti osservazioni. Relazione dott.ssa pg. 25-26: Per_14
Alla luce dei risultati cui ha condotto l'indagine peritale svolta dalla dott.ssa , pertanto, Per_14 alcun dubbio circa la riconducibilità della data alla manoscrittura di può essere Persona_2 avanzato.
Al fine di verificare se la stesura del testamento è coerente con la data indicata del 17/09/2017 è necessario fare riferimento alla perizia chimica svolta in sede penale dal C.T.U. prof.
[...]
, incaricato dal G.I.P. Elisa Campagna in sede di incidente probatorio nell'ambito del Per_15 procedimento penale R.G. NR. 8616/2023.
16 Tale accertamento tecnico ha avuto quale scopo la datazione dell'inchiostro utilizzato per la stesura del testamento al fine di accertare se la manoscrittura fosse compatibile con la data apposta sul documento oppure fosse successiva e più vicina alla data del decesso (15/04/2022).
La relazione peritale, dopo un'ampia introduzione volta a dar conto dei requisiti che una tecnica analitica deve possedere per essere utilizzabile in ambito forense, illustra il metodo di analisi prescelto, c.d. metodo di;
questo, sfruttando la cromatografia liquida su strato sottile e Pt_3 un'analisi spettroscopica di densità ottica, consente di misurare la quantità di inchiostro che ancora non ha esaurito la sua fase di invecchiamento chimico, in modo da determinare il periodo in cui esso è stato utilizzato per la scrittura di un documento.
Giova fin da subito evidenziare come la decisione di optare per tale metodo di analisi sia stata condivisa da tutti i CCTTPP i quali, come risulta dal verbale di inizio delle operazioni peritali del
21/06/2024, dopo apposita discussione sui limiti di accuratezza e precisione dei vari metodi illustrati dal C.T.U., hanno concordato di utilizzare il metodo noto come “tecnica di Brunelle”.
Il C.T.U., inoltre, prima di procedere a descrivere le operazioni effettuate ed i risultati che hanno fornito, precisa che il metodo di analisi prescelto, “metodo di Brunelle”, è stato messo in atto ricorrendo alla metodologia “comparativa” la quale, basandosi sul raffronto della capacità di estrarre le componenti dell'inchiostro tra due set di campioni (uno definito “tal quale” e uno definito “artificialmente invecchiato”), consente di giungere a risultati più accurati (cfr. pg. 6 relazione prof. ). Per_15
Le indagini peritali si sono svolte attraverso una fase preliminare, non invasiva, nella quale si è proceduto all'osservazione degli inchiostri con un visore multispettrale, una successiva fase
“distruttiva”, nella quale sono stati prelevati una serie di campioni di inchiostro sulla data, sulla firma e sul testo al fine di sottoporli al processo di estrazione, ed una fase finale di misurazione della densità ottica delle macchie cromatografiche ottenute dai campioni prelevati e processati.
La fase preliminare ha consentito di accertare che il documento è stato scritto interamente (sia per la firma, che per la data, che per il testo) con un unico strumento, costituito da una penna ballpoint di colore nero che presentava caratteristici difetti nella sfera del puntale.
All'esito delle operazioni peritali il C.T.U. è pervenuto alle conclusioni che di seguito si riportano
(pg. 30 relazione prof. ): Per_15
17 Dette conclusioni risultano formulate all'esito di un'approfondita indagine svoltasi nel contraddittorio tecnico delle parti e caratterizzata da rigore scientifico, pertanto, non sussiste alcun motivo per cui discostarsene.
La validità del metodo di analisi utilizzato, seppur nei limiti che si diranno, risulta altresì confermata dal fatto che il C.T.U. ha altresì dato corso alla richiesta delle parti di effettuare campionamenti aggiuntivi su due documenti (T17 e T22) aventi data certa. L'analisi di tali campioni aggiuntivi ha fornito risultatati coerenti con quelli ricavati dall'analisi del testamento: i campioni estratti dal documento T17, avente data certa 26/04/2017, sono risultati completamente invecchiati, così come i campioni estratti dal testamento del 17/09/2017 (pg. 28 relazione prof.
); i campioni estratti dal documento T22, avente data certa 20/09/2022, sono invece Per_15 risultati “non completamente invecchiati” (pg. 29 relazione prof. ). Per_15
Deve evidenziarsi, tuttavia, che la C.T.U. non ha individuato un momento temporale preciso in cui il testamento risulta essere stato scritto, ma è giunta solamente ad escludere che esso sia stato confezionato in epoca successiva al 2020.
Nondimeno, al fine di attribuire la giusta portata, nell'ambito del presente giudizio, alla conclusione cui è pervenuto il C.T.U., questa deve essere coordinata con i principi vigenti in tema di onere della prova: tali principi, applicati alla questione che ci occupa, che si configura come domanda di accertamento negativo, conducono a ritenere che è onere del soggetto che vuole contestare la verità della data apposta sul testamento fornire prova della falsità della stessa. In tal senso, la stessa formulazione dell'art. 602 c.c., stabilendo i casi in cui è ammessa la prova della non verità della data, implica una sorta di presunzione di validità della data indicata dal de cuius nel testamento olografo, salva appunto la prova contraria.
Di conseguenza, la conclusione cui è pervenuta il C.T.U., sebbene non consenta di confermare il momento preciso in cui il testamento è stato redatto, non fornisce alcun elemento idoneo superare o mettere in dubbio la presunzione che la data indicata sul testamento corrisponde a quella di reale confezionamento dello stesso: la conclusione del C.T.U. secondo cui la data di redazione è anteriore
18 al 2020, non esclude e, anzi, è pienamente compatibile con la data del 17/09/2017 indicata sul testamento.
Si deve pertanto ritenere che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante avente ad oggetto la prova che la data indicata sul testamento è falsa per essere il testamento stato scritto in epoca diversa e successiva.
1.3. Sulla capacità di testare di al momento della redazione del testamento Persona_2 datato 17/09/2017
Parte attrice ha domandato l'annullamento del testamento datato 17/09/2017 adducendo che Per_2 sarebbe stata incapace di testare al momento della redazione dello stesso. La domanda di
[...] parte attrice, in realtà, si fonda sulla tesi per cui il secondo testamento sarebbe stato scritto in epoca successiva rispetto alla data indicata, vale a dire in un periodo, più prossimo alla morte della de cuius, nel quale la stessa sarebbe entrata in un periodo di arrendevole fatuità e di decadimento delle facoltà intellettive tale da determinare incapacità di testare. Questa tesi, secondo la prospettazione di parte attrice, troverebbe riscontro nella grafia più incerta e negli errori ortografici che caratterizzano il secondo testamento.
Gli attori, a sostegno delle proprie tesi, hanno formulato istanza di C.T.U. neuropsichiatrica.
Tuttavia, in proposito, deve rilevarsi come tale istanza di C.T.U., per come formulata in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., nonché ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, appare finalizzata non a verificare che fosse capace di intendere e di volere al Persona_2
17/09/2017, bensì a dimostrare che il testamento è stato scritto in epoca successiva, ed imprecisata, rispetto alla data indicata. La C.T.U. richiesta dagli attori sarebbe quindi finalizzata a dimostrare che, in base alle caratteristiche grafiche del testamento, la de cuius era incapace di testare, ma tale incapacità sarebbe stata presente, non alla data indicata sul testamento, bensì in una imprecisata data posteriore.
Una simile istanza di C.T.U., come già anticipato con ordinanza del 03/03/2025, risulta inammissibile, in quanto manca l'individuazione del momento temporale a cui l'accertamento neuropsichiatrico dovrebbe fare riferimento onde verificare se la de cuius fosse capace di testare.
L'accertamento neuropsichiatrico sulla capacità di testare risulta materialmente e logicamente possibile solamente se riferito ad un momento temporale definito;
al contrario, con la presente istanza di C.T.U., gli attori sembrano invertire l'ordine logico delle questioni, in quanto pretendono di ricavare la data di redazione del testamento dall'accertamento dell'incapacità di testare della de cuius, non considerando che alcun accertamento sulla capacità di testare risulta materialmente possibile (e utile) solo se non viene individuato il momento temporale cui tale accertamento deve essere riferito.
19 Inoltre come già si è osservato nell'ordinanza del 3.3.2025, una CTU neurologica in relazione alla data del 17.9.2025 non è neppure possibile atteso che la sola documentazione medica del periodo attesta pienamente la capacità di testare della de cuius.
Infatti, la prova della falsità della data indicata sul testamento non è stata raggiunta per i motivi già esposti, per cui la capacità di testare della de cuius non può che essere valutata con riferimento alla data del 17/09/2017, e quindi in un periodo in cui entrambe le parti ritengono che la de cuius fosse capace di intendere e di volere, come peraltro anche pochi giorni prima, quando è stato redatto il primo testamento.
Nel presente giudizio gli elementi addotti da parte attrice non consentono di ritenere che EN
, alla data del 17/09/2017, versasse in una condizione tale da escludere la sua capacità testare. CP_2
Sul punto è opportuno premettere che la Suprema Corte ha più volte chiarito che “ai fini dell'annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cass. sent. n.
3934/2018 e sent. n. 27351/2014).
Ciò premesso, deve rilevarsi come gli elementi addotti da parte attrice, in particolare le relazioni mediche prodotte, dimostrano piuttosto che al 17/09/2017 EN ST fosse capace di testare.
Non sono utili in proposito le relazioni dei medici che hanno avuto in cura la de cuius (prod. 14 e 15 parte attrice) perché le stesse non fanno specifico riferimento al periodo in cui il testamento è stato redatto, in quanto si riferiscono genericamente a tutto il periodo in cui i medici hanno avuto in carico la paziente fino al decesso, avvenuto circa 4 anni e mezzo dopo la stesura del secondo testamento;
dall'altra, sebbene nella relazione del prof. si dia atto che la de cuius al Per_6 momento del secondo testamento fosse affetta da un deterioramento cognitivo rilevante, tale conclusione confligge nettamente con quanto risulta dalla “valutazione multidimensionale” svolta presso la Clinica Geriatrica dell'Ospedale San Martino e datata 21/09/2017, prodotta dalla stessa parte attrice (prod. 16), nella quale si dà atto di quanto segue (prod. 16 pg. 2):
La valutazione termina rassegnando la conclusione per cui “al test di screening odierni la paziente presenta un decadimento cognitivo di grado lieve”.
20 Tale documento riveste importanza dirimente nell'ambito della valutazione della capacità di testare di in quanto: Persona_2
- si tratta dell'unico documento contenente una valutazione delle condizioni psichiche della de cuius redatto in un momento estremamente prossimo alla redazione del testamento;
- esprime una valutazione di un medico specialista geriatra che, in quanto appartenente ad una struttura pubblica, è inevitabilmente in una posizione di maggiore terzietà rispetto alla presente vicenda;
- si tratta di una valutazione delle condizioni psichiche della de cuius svolta visitando direttamente la paziente, circostanza che attribuisce ai rilievi effettuati un grado di accuratezza ed attendibilità inevitabilmente maggiore rispetto a quanto ha potuto rilevare, in maniera “indiretta”, il consulente di parte attrice, il quale ha svolto le proprie osservazioni sulla base della grafia e delle espressioni contenute nel testamento;
- si tratta peraltro di osservazioni – quelle del consulente di parte- del tutto indirette e dal valore meramente indiziario che avrebbero potuto assumere rilevanza soltanto qualora fosse stata dimostrata la retrodatazione (e quindi la redazione in un momento del tutto successivo) del testamento.
Non risultando provata la falsità della data del testamento (per i motivi esposti nel precedente paragrafo) e dovendo quindi accertare la capacità di testare solo con riferimento a quella data
(17/09/2017), si ritiene che gli elementi addotti da parte attrice non consentano di superare la presunzione di sussistenza della capacità di testare posta dall'art. 591 c.c..
Anche la domanda di annullamento sotto il profilo della carenza della capacità di testare deve pertanto essere respinta.
2. Sulle domande di annullamento per dolo ex art. 624 c.c. del testamento datato 17/09/2017 e di accertamento dell'indegnità a succedere di TE
Gli attori hanno formulato domanda di annullamento del testamento ritenendolo frutto del dolo ex art. 624 c.c. della convenuta consistito nella captazione della volontà di TE
tramite raggiri e false rappresentazioni. Persona_2
Gli attori hanno altresì chiesto dichiararsi l'indegnità a succedere della convenuta alternativamente ai sensi dell'art. 463, nn. 4), 5) e 6) c.c..
Le domande saranno trattate congiuntamente in quanto la condotta di cui all'art. 624 c.c. integra contestualmente uno dei presupposti richiamati dall'art. 463 n. 4) c.c. per la pronuncia di indegnità
a succedere.
21 Secondo la prospettazione degli attori, la circostanza secondo cui il testamento del 17/09/2017 sarebbe frutto dell'attività captatoria della convenuta è ricavabile dal fatto che TE quest'ultima, fin da quando iniziò la propria attività di assistenza a favore di si Persona_2 sarebbe ingerita nella gestione del patrimonio di quest'ultima escludendo di fatto i nipoti da ogni possibilità di gestire il patrimonio della zia. Tale ipotesi risulterebbe dal fatto che CP_1 utilizzava in maniera esclusiva la tessera bancomat collegata al conto Bancoposta di
[...] Per_2
nonché dal progressivo svuotamento dei conti correnti di confermata dal
[...] Persona_2 commercialista della stessa.
Le domande di annullamento del testamento per dolo e di indegnità a succedere ex art. 463 n. 4 c.c. sono infondate e devono essere respinte, in quanto non vi è prova del comportamento doloso della convenuta.
Sul punto giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (Cass. sent. n. 25521/2023 e Cass. sent. n.
30424/2022).
Nel caso di specie, è sicuramente provato l'utilizzo del bancomat da parte della convenuta, così come la circostanza che i conti della de cuius abbiano subito consistenti uscite di denaro nel periodo compreso tra il 2017 ed il decesso avvenuto nell'aprile 2022, tuttavia, tali operazioni hanno trovato idonea giustificazione in quanto addotto e documentato dalla convenuta.
Risulta documentalmente come con dichiarazione da lei sottoscritta e non Parte_2 disconosciuta in questa sede (prod. 8 parte convenuta , fosse consapevole che la CP_1 convenuta era autorizzata a prelevare € 1.000,00 ogni 20 giorni dal conto di TE
per far fronte alle esigenze quotidiane di questa. Detta circostanza, peraltro, risulta Persona_2 confermata anche dall'altra nipote della de cuius, la quale ha precisato che Controparte_2 inizialmente era ad essere stata incaricata da di compiere i suddetti Parte_2 Persona_2 prelievi di denaro ma che, successivamente, quest'ultima delegò l'incombente alla badante
CP_1
Allo stesso modo, anche il prelievo di ulteriori € 500,00 mensili ha trovato giustificazione nella dichiarazione sottoscritta dalla convenuta e controfirmata da (prod. 9 convenuta Persona_2
con la quale tale prelievo di denaro veniva autorizzato per far fronte alle spese CP_1 straordinarie.
Pertanto, nessun indebito prelevamento e nessuna fraudolenta distrazione di denaro a favore della convenuta possono essere ipotizzati. CP_1
22 In ogni caso, parte attrice ha omesso di provare come tali condotte, la maggior parte delle quali risulterebbe posta in essere in epoca successiva al 2019, avrebbero avuto un ruolo determinante nel condizionare la volontà testamentaria della de cuius, espressa nel testamento del 17/09/2017, orientandola in un senso in cui non si sarebbe autonomamente indirizzata.
Sul punto, infatti, si ricorda lo standard probatorio, particolarmente rigoroso, richiesto e costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. sent. n. 25521/2023
e Cass. sent. n. 4653/2018).
Non essendo stata fornita prova di concrete condotte fraudolente poste in essere dalla convenuta a danno di , né di altre condotte ingannatorie idonee a coartare la TE Persona_2 volontà testamentaria, la domanda di annullamento del testamento per dolo, così come la domanda di indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c., devono essere respinte.
Con riferimento alle domande volte ad ottenere la declaratoria di indegnità a succedere di ai sensi dei nn. 5) e 6) dell'art. 463 c.c., le condotte descritte TE da tali disposizioni sono rimaste del tutto sfornite di prova all'esito del giudizio.
In particolare, la condotta consistente nel formare o fare scientemente uso di un testamento falso, di cui al n. 6) dell'art. 463 c.c., è anzi stata del tutto esclusa dalle perizie svolte in sede penale. Anche tali domande, pertanto, devono essere respinte.
Dall'integrale respingimento delle domande di invalidità del testamento datato 17/09/2017 che istituiva erede universale e della domanda volta a far TE dichiarare l'indegnità a succedere di quest'ultima, discende che TE deve essere dichiarata unica erede universale di , deceduta in Genova il
[...] Persona_2
15/04/2022, in forza del testamento olografo datato 17/09/2017 pubblicato il 08/06/2022 dal Notaio di Genova. Persona_4
Dal rigetto di questa domanda consegue che la parte attrice non è erede del de cuius e quindi dovranno essere respinte tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice volte a far dichiarare l'invalidità dell'accordo stipulato tra e TE Controparte_2 nonché le domande volte a far accertare i beni caduti in successione ed ottenere la divisione dell'eredità morendo dismessa da , previa condanna delle convenute alla restituzione Persona_2
23 dei beni e del denaro prelevato e prima ancora la riconsegna della somma di € 300.000 da parte di al Custode. Controparte_2
Parimenti, non devono essere esaminate le domande formulate in via subordinata ed eventuale dalla convenuta TE
3. Sequestro giudiziario
In conseguenza delle statuizioni di cui sopra, il sequestro giudiziario disposto con ordinanza del
Tribunale di Genova del 15/08/2023 R.G. 6309/2023, parzialmente riformata con ordinanza collegiale del 06/10/2023 R.G. 7895/2023 deve essere revocato, con conseguente restituzione di tutti i beni mobili e immobili a TE
4. Spese di lite
Stante l'integrale soccombenza degli attori con riferimento a tutte le domande proposte ed esaminate, essi devono essere condannati, in via solidale, a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti .
Le spese di lite, applicando i valori medi di cui alle tabelle del D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00 sono liquidate – per quanto riguarda la convenuta in: CP_1
Fase di studio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio: € 3.039,00
Fase di trattazione: € 13.534,00
Fase decisionale: € 8.013,00 totale compenso tabellare: € 29.193,00
A carico degli attori devono essere posti anche gli esborsi, pari a complessivi € 545,00, sostenuti dalla convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale TE che è stata costretta a formulare in conseguenza dell'impugnazione del testamento.
Quanto al procedimento di sequestro, le spese di lite, applicando i valori medi di cui alle tabelle del
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00 sono liquidate – per quanto riguarda la convenuta in: CP_1
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.792,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.160,00
24 Fase decisionale, valore medio: € 3.318,00
Compenso tabellare (valori medi) € 15.297,00
Quanto alla convenuta le domande hanno valore inferiore e la decisione si è Controparte_2 fermata all'aspetto pregiudiziale per cui il compenso può essere liquidato in € 7.052,00.
Le spese della domanda trasversale proposta da verso sono compensate. CP_1 Per_2
Non sussiste l'elemento psicologico per la pronuncia della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Respinge le domande di parte attrice di invalidità del testamento olografo di , Persona_2 datato 17/09/2017, pubblicato in data 08/06/2022 dal Notaio di Genova;
Persona_4
- Respinge la domanda di indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 nn. 4), 5 e 6) c.c. di e, per l'effetto TE
- Dichiara unica erede universale di , TE Persona_2 deceduta in Genova il 15/04/2022, in forza del testamento olografo datato 17/09/2017, pubblicato in data 08/06/2022 dal Notaio i Genova;
Persona_4
- Respinge ogni altra domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e . TE Controparte_2
- Condanna gli attori e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente giudizio liquidate in € TE
545,00 per esborsi, € 29.193,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna gli attori e in solido tra loro, a rifondere a Pt_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 7.052,00 per compenso Controparte_2 oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna gli attori e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite del procedimento cautelare liquidate in TE
€ 15247,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA;
- Compensa integralmente le spese di lite tra e TE [...]
CP_2
- Revoca il sequestro giudiziario disposto con ordinanza del Tribunale di Genova del
15/08/2023 R.G. 6309/2023, parzialmente riformata con ordinanza collegiale del 06/10/2023
R.G. 7895/2023, disponendo la restituzione di tutti i beni mobili e immobili di cui al sequestro a . TE
25 - Ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con liberatoria da ogni responsabilità
Minuta redatta dal M.O.T. Marco Tricerri
Genova, 1 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Lucca
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