Articolo 1 della Legge 14 agosto 1960, n. 939
Articolo 2
Versione
22 settembre 1960
Art. 1.
Per la realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Societa' mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione al capitale della Societa' medesima, mediante sottoscrizione di un numero di azioni per l'importo di lire 16 miliardi, ferma restando la partecipazione di lire 4 miliardi gia' assunta ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 178 .
Entrata in vigore il 22 settembre 1960