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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 379/25 Registro generale Appello Lavoro n. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5612/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale dell'8-5- 2025 e promossa DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Olivati e Gianfranco Brancato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo, Via San Giovanni Bosco, n.3 APPELLANTE CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Di Martino e Francesca CP_1
Oliveto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Santa Sofia, n. 22 APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“Nel merito a) In via principale Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da Parte_1 a con lettera del 24/11/2023 e, per l'effetto, condannarsi il predetto alla
[...] CP_1 restituzione di quanto corrispostogli per capitale e spese legali sulla scorta della decisione di primo grado impugnata in questa sede. Con vittoria di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari. b) In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui il licenziamento dovesse essere ritenuto illegittimo per difetto di giusta causa (e/o giustificato motivo soggettivo) per sproporzione ovvero per mancato rispetto dei termini previsti all'art .32 CCNL di settore, applicarsi la disciplina prevista all'art.4 ovvero all'art.3 comma 1 del D.L.vo 23/2015, con conseguente condanna di alla restituzione in favore di di CP_1 Pt_1 quanto da quest'ultima versato in misura superiore al dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado. (…)”.
[1]
PER L'APPELLATO:
“A) In via principale a1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, ex art. 2 DLgs. 23/2015 comma 1, la nullità
o inefficacia del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023, per la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o pretestuosa del medesimo a2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
a3) condannare la società convenuta, ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 comma 2 a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
B) In via subordinata b1) accertare e dichiarare, ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 2, la annullabilità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per insussistenza del fatto materiale posto alla base del medesimo b2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b3) condannare la società convenuta, sempre ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 2, a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino fino ad un massimo di 12 mensilità, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
C) In via ulteriormente subordinata c1) accertare e dichiarare, ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 1, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
c3) condannare la società convenuta, ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 36 mensilità o comunque non inferiore a 6 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. D) In estremo subordine c1) accertare e dichiarare, ex art. 4 DLgs. 23/2015, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
c3) condannare la società convenuta, ex art. 4 DLgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 12 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Condannare controparte a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare intercorrente tra il 16.10 e il 24.11 2023 nella misura complessiva lorda di € 2.818,35 (cui dovrà aggiungersi la quota TFR nella denegata ipotesi di ritenuta cessazione del rapporto di lavoro 2.818,35/13,5 = € 208,76), ovvero in quella misura diversa che risultasse di giustizia. Con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo, e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5612/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Dott. Mariani), ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di CP_1 [...] accertando e dichiarando l'illegittimità del licenziamento Parte_1 disciplinare del 24.11.2023, condannando la società convenuta a reintegrare il
[2] ricorrente nel posto di lavoro nonché a corrispondere a a titolo CP_1 risarcitorio, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino, nella misura della retribuzione utile ai fini del TFR pari ad € 2.017,08. Il Tribunale ha, altresì, condannato la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, nonché a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare, pari ad € 2.818,35 (oltre la quota TFR per € 208,76 in caso di mancato ripristino del rapporto). Ha, infine, condannato la società soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei Difensori antistatari del lavoratore, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali. In particolare, la causa è stata introdotta col ricorso, depositato in data 28.5.2024, promosso da diretto ad ottenere dal Tribunale CP_1
l'accertamento, ex art. 2, d.lgs. 23/2015, della nullità o inefficacia del licenziamento disciplinare del 24.11.2023 per la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o pretestuosa del medesimo. Conseguentemente, chiedeva di condannare la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino. Il lavoratore allegava nel proprio ricorso che la convenuta era subentrata nel marzo 2022 alla Logman s.r.l. nell'appalto per i servizi di logistica nella piattaforma di Marzano della Marr s.p.a. Il sig. era quindi passato alle dipendenze della società convenuta con CP_1 qualifica di operaio, con mansioni di “addetto magazzino” e inquadramento nel liv. 4 CCNL Logistica (Confetra), con orario a tempo pieno. In data 16.10.2023 aveva ricevuto una contestazione disciplinare con CP_1 sospensione cautelare dall'attività lavorativa, per condotte consistenti nell'asserito furto di merce riposta nella zona “rotture secco” e/o nel tollerare che altri colleghi rubassero merce in sua presenza. aveva contestualmente inviato contestazioni analoghe alla Parte_1 maggioranza dei colleghi addetti al turno notturno. Nel corso del procedimento disciplinare, nell'ambito del quale il sig. aveva CP_1 conferito mandato all'organizzazione sindacale SI Cobas per farsi assistere nelle controdeduzioni, emergeva che la società avesse installato telecamere senza avvertire il personale e senza che risultasse un precedente accordo sindacale al riguardo. Il 22.10.2023 il procedimento disciplinare si chiudeva senza l'accoglimento delle controdeduzioni del lavoratore. Con lettera del 24.11.2023, la società licenziava il ricorrente e tutti gli altri suoi colleghi aderenti al SI Cobas. Il sig. rilevava che, fino a luglio 2023, la zona “rotture secco” (deputata allo CP_1 stoccaggio di materiale non fresco le cui confezioni risultavano danneggiate e
[3] quindi non distribuibili) era situata in una zona del capannone che, oltre a non essere chiusa, era in un punto che in caso di pioggia si bagnava, deteriorando ulteriormente i prodotti ivi collocati. Era peraltro circostanza nota ai responsabili della società convenuta che, nel corso del turno notturno, gli addetti al magazzino attingessero da tale area qualche genere di conforto (patatine, salatini o altri prodotti di analogo valore) per consumarli durante il lavoro o in qualche pausa. La circostanza era nota anche al responsabile che l'aveva Persona_1 esplicitamente autorizzata alla presenza dell'impiegata . Controparte_2
Il sig. impugnava stragiudizialmente il licenziamento con raccomandata CP_1 trasmessa via PEC il 4/12/2023, ritenendolo infondato per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 4 l. 300/1970: illegittimità della condotta aziendale consistita nell'installazione abusiva di impianti audiovisivi;
b) tardività e genericità della contestazione;
c) violazione del diritto alla difesa del lavoratore (art. 32 lett. B CCNL;
d) irrilevanza disciplinare del fatto contestato;
e) sproporzione del provvedimento;
f) natura discriminatoria del licenziamento. All'udienza del 12.12.2024, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione. Innanzitutto, il Giudice ha rilevato che la lettera di contestazione del 16.10.2023, con la quale la società irrogava contestualmente la sospensione cautelare dall'attività lavorativa, imputava al lavoratore dieci condotte -poste in essere dal 6 giugno al 5 luglio 2023- consistite nell'accesso all'area “rotture secco” dell'azienda (magazzino di MARR s.p.a. sito in Marzano) e nella sottrazione di merce riposta nella zona o nell'aver tollerato che altri colleghi accedessero e rubassero in sua presenza ( e Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
6° e 7° fatto contestato). Persona_5 veniva dunque licenziato per giusta causa (unitamente ad altri CP_1 lavoratori implicati nella vicenda) il 24 novembre 2023.
ricostruiva nella propria memoria di primo grado l'iter dei fatti che Parte_1 avevano portato alla sanzione del licenziamento. La società riferiva di avere rilevato, in sede di primo inventario (dopo aver concluso il contratto commerciale con Marr s.p.a. per le operazioni di movimentazione presso il magazzino di Marzano in data 1.3.2022) enormi anomalie inventariali estranee all'attività di
Pt_1
A dicembre 2022, l'inventario eseguito dalla società aveva indicato differenze inventariali per € 7.000,00 di controvalore. Si erano verificati, tuttavia, ammanchi nelle zone cc.dd. rotture, ovverosia in quelle aree situate all'interno del reparto secco e gelo che erano chiuse e nelle quali venivano portate le confezioni che riportavano danni durante le operazioni di scarico e movimentazione.
[4] Nei primi mesi del 2023, alcuni dipendenti erano stati notati dai responsabili mentre consumavano cibi e bevande durante l'attività senza che si potesse provare la provenienza degli stessi. Alcuni dipendenti erano stati visti in corsie o punti in cui non avrebbero dovuto trovarsi, in corrispondenza delle zone c.d. rotture. A fine turno i loro indumenti presentavano “rigonfiamenti”. Emergeva, in qualche occasione, che l'utilizzo degli strumenti di lavoro (le c.d. pistole) loro affidati era avvenuto con un intervallo di gran lunga superiore rispetto a quello medio. Fra questi dipendenti, ritenuti sospetti, vi era, secondo la società, CP_1
A marzo 2023 erano risultate differenze inventariali per circa € 100.000,00; da una successiva verifica eseguita a fine giugno 2023, il controvalore della merce mancante era risultato di oltre € 350.000,00. Dunque, la società incaricava un investigatore privato di Bergamo per svolgere gli accertamenti necessari per risalire ai responsabili degli ammanchi. L'investigatore, il 2.6.2023, installava alcune videocamere in corrispondenza delle zone rotture gelo e secco (non coperte da videosorveglianza da parte di Marr s.p.a.) dove i dipendenti, ed anche il sig. erano stati notati in precedenza CP_1 aggirarsi o sostare. Le operazioni di videoregistrazione venivano sospese il 13.7.2023. L'investigatore si era poi occupato della visione dei filmati e dell'individuazione delle condotte dei lavoratori. Dopo un primo tentativo di identificazione dei responsabili da parte della dipendente , il compito era stato assegnato ad Controparte_3 Controparte_4
e a (dello stabilimento di Marzano). Il 27 settembre
[...] Persona_6
2023 i due incaricati riferivano di avere identificato il sig. ed il successivo CP_1
16 ottobre 2023 era stata spedita la contestazione disciplinare. Il sig. quindi, ha rilevato nel proprio ricorso che CP_1 Parte_1 aveva avuto contezza della sua responsabilità solo quando i due delegati agli accertamenti lo avevano identificato, dopo aver visionato il materiale messo a disposizione dall'investigatore privato. Solo dopo quel momento era stata inviata la contestazione. Il lavoratore, come riferito sopra, rilevava quindi l'installazione abusiva di impianti audiovisivi e l'utilizzazione delle videoriprese a fini disciplinari, ritenendo che essa configurasse una violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970. Il Giudice ha ritenuto la contestazione fondata, osservando come fino al momento della visione dei filmati registrati dall'investigatore privato non avesse Pt_1 alcuna certezza della zona dove si fossero verificate le sottrazioni, né di coloro che potessero esserne i responsabili. Nei confronti del sig. non esisteva alcun “fondato sospetto”, la cui CP_1 sussistenza sarebbe invece richiesta dalla giurisprudenza per la legittimità di un controllo difensivo, effettuato anche mediante mezzi informatici, privo delle cautele di cui all'art. 4 St. Lav. Peraltro, il controllo deve essere successivo
[5] all'insorgenza del “fondato sospetto” (cfr. Cass., sez. lav., 26 giugno 2023, n. 18168). La società avrebbe riferito di aver individuato il sig. sulla base di elementi CP_1 generici, come la consumazione di cibo o bevande sul posto di lavoro e “tasche della giacca e pantaloni gonfie” (memoria, p. 18). La stessa società avrebbe riferito che si era trattato di un controllo ampio (“decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati”: memoria p. 7) evidentemente non circoscritto o finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite, quanto piuttosto mirato ad un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, con controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti i dipendenti. All'esito della verifica non era stato individuato alcun collegamento fra i fatti registrati e le cospicue differenze inventariali precedenti. Tali constatazioni hanno portato il Tribunale a ritenere i controlli svolti da
[...] rientranti negli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio Parte_1 aziendale disciplinati dall'art. 4, c.1, il quale richiede specifiche CP_5 procedure (finalizzate all'accordo collettivo o all'autorizzazione amministrativa). Il Giudice ha dunque rilevato l'inutilizzabilità delle videoriprese a fini disciplinari, con conseguente superfluità della loro acquisizione e superfluità di ogni altro strumento istruttorio pure richiesto dalla parte datoriale, ritenendo ogni altra questione assorbita.
Con ricorso del 13.2.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L. n.300/1970 e dell'art.116 c.p.c. per travisamento e/o erronea interpretazione delle circostanze dedotte da nella parte in fatto della memoria di costituzione ex Pt_1 art.416 c.p.c. Con la prima censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha dichiarato la contrarietà delle condotte della società al disposto dell'art. 4 St. Lav. poiché, a suo avviso, non si potrebbe circoscrivere la possibilità di controlli difensivi alle sole ipotesi in cui essi siano funzionali alla raccolta di elementi utili per comprovare la responsabilità in ordine a condotte già verificatesi, dal momento che i controlli sarebbero consentiti anche al fine di evitare che lo stesso illecito venga reiterato. Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di rilevare che, nella memoria di primo grado, la società avrebbe allegato che già a seguito della verifica dei primi ammanchi del 2022 aveva ordinato ai responsabili dei reparti di controllare l'attività, in quanto non si poteva escludere che l'ammanco fosse riconducibile a sottrazioni dolose. Peraltro, gli ammanchi si protraevano per tutto il periodo gennaio-marzo 2023 nelle zone cc.dd. rotture secco e gelo, non coperte da videocamere. Da un inventario compiuto a marzo 2023, infatti, i responsabili dei reparti verificavano
[6] ammanchi di merce per un controvalore di €100.000,00. Da altra verifica eseguita a fine giugno 2023 il controvalore della merce mancante ammontava ad oltre €350.000,00. Nello stesso periodo i responsabili avevano notato in più occasioni il sig. CP_1 addetto al reparto gelo, presso le zone rotture secco e gelo e in altre zone del magazzino senza ragione lavorativa, che consumava cibi e bevande. Gli stessi responsabili avevano constatato che a fine turno le tasche del sig. CP_1 presentavano rigonfiamenti;
avevano appurato che frequentemente si presentava nelle zone dove gli addetti trascorrevano le pause in ritardo rispetto agli altri e che se ne andava in anticipo;
avevano constatato che a volte aveva utilizzato la pistola a radiofrequenza in dotazione con intervalli temporali particolarmente lunghi (anche venti minuti) rispetto alla media (da uno a cinque minuti). Tutte queste circostanze sarebbero state sminuite dal primo giudice, quando invece sarebbero state proprio queste, riferibili al periodo gennaio-marzo 2023 a determinare l'insorgenza di un “fondato sospetto” circa le condotte del CP_1
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, inoltre, le videocamere erano state installate in zone specifiche, ossia nelle corsie gelo 1, 2 e 3, presso le quali si erano verificati gli ammanchi.
2.Violazione dell'art.2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 L. n.604/1966. Con il secondo motivo, la società rileva, una volta accertata la legittimità dell'installazione delle videocamere e l'utilizzabilità delle videoriprese a fini disciplinari, come sussista la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e ai sensi dell'art. 32 CCNL, il quale inquadra il furto come giusta causa di licenziamento. Osserva l'appellante che, peraltro, le condotte contestate proseguivano anche nel mese di giugno 2023, quando capo area di arrivava a Persona_7 Pt_1
Marzano e rinveniva nella zona carico un roll allestito con merce non spuntata, ossia non registrata in uscita, privo di etichetta. Dalle videoriprese e dall'utilizzo della pistola a radiofrequenza in dotazione al lavoratore, emergeva che in più occasioni il sig. si fosse recato nella zona CP_1 rotture secco senza alcuna ragione lavorativa e che avesse sottratto merce destinata ad essere reimpiegata. I singoli episodi venivano quindi riportati analiticamente nella lettera di contestazione disciplinare. A seguito della contestazione disciplinare del 16.10.2023, la società avviava un confronto con l' a fronte del quale, tuttavia, il lavoratore non CP_6 presentava alcuna giustificazione. Perciò, in data 24.11.2023, irrogava il Pt_1 licenziamento al sig. CP_1
In particolare, la società allega di aver proceduto al licenziamento di tutti coloro che si erano resi responsabili di furti di merce dalle corsie del reparto gelo, sottraendo intere confezioni di surgelati o effettuando un numero consistente di prelievi di merce dalla zona rotture secco. Conseguentemente, la gravità e la frequenza delle condotte non possono che fondare la giusta causa del recesso. Sarebbe invece irrilevante che la maggior
[7] parte dei lavoratori licenziati fosse iscritta a SI Cobas, in quanto l'individuazione dei lavoratori si sarebbe fondata sulle videoriprese e poi, sulla base di questa, sarebbe stato avviato il confronto con tale O.S. L'appellante nega, altresì, la tardività della contestazione, atteso che aveva Pt_1 avuto contezza del fatto che il sig. avesse compiuto le condotte CP_1 contestategli solo quando i delegati agli accertamenti alla fine di settembre del 2023 (il 27/09/2023) avevano maturato la certezza che si trattasse di illeciti rilevanti sotto un profilo disciplinare e che lui ne fosse l'autore, una volta esaminato il materiale che la società incaricata di svolgere investigazioni aveva messo a disposizione (il 01/09/2023) e aver compiuto tutti gli approfondimenti possibili per evitare errori. Dopodiché aveva proceduto alla contestazione nel rispetto dei venti giorni Pt_1
(spedendola in data 16/10/2023 a mezzo raccomandata – v. doc. n.21 fascicolo di primo grado). Il provvedimento disciplinare veniva spedito a mezzo posta nei termini stabiliti dalla normativa collettiva e il lavoratore non esercitava la facoltà di essere sentito riconosciuta dall'art. 32, co. 7, CCNL. La contestazione sarebbe stata dunque quanto più possibile tempestiva. Ancora, la contestazione non potrebbe dirsi generica, essendo stata descritta la condotta (furto o sottrazione di merce), il luogo in cui si è verificata e il quando. Infatti, la formulazione degli addebiti avrebbe consentito al sig. di CP_1 difendersi nel merito nel proprio ricorso di primo grado, sostenendo che i prodotti prelevati non fossero destinati al riutilizzo da parte della società. Altresì, l'appellante ribadisce che, sulla scorta della corrispondenza intercorsa tra e SI BA (v. doc. n.23 fascicolo di primo grado), le giustificazioni Pt_1 avrebbero dovuto pervenire entro il 22/11/2023 e non sono mai state comunicate, non per fatto imputabile alla società. Ancora, l'appellante insiste affinché sia dichiarata l'utilizzabilità delle riprese, in quanto realizzate coerentemente al disposto dell'art. 4 St. Lav., tenendo conto della brevità delle stesse (un mese), del fatto che fossero solo su alcune zone dello stabilimento e che fossero state affidate a persona terza. Il “fondato sospetto” poteva già dirsi integrato nel momento in cui la società aveva individuato le zone dalle quali risultavano gli ammanchi. L'intenzionalità, la sistematicità e la gravità delle condotte, infine, consentirebbero di ritenere la sanzione espulsiva proporzionata.
3.Violazione dell'art.420 comma 5 c.p.c. anche in relazione all'art.2697 c.c. e agli artt.112 e 116 c.p.c. Con la terza censura, impugna anche l'ordinanza del 21.3.2024 del Pt_1
Tribunale, con la quale il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza esercitare ulteriore attività istruttoria, atteso che essa non avrebbe consentito alla società di provare tutte le circostanze dedotte nella memoria di costituzione di primo grado.
[8] Inoltre, una volta superata la questione dell'utilizzabilità dei video nel presente grado, sarà necessario procedere alla prova orale.
Con memoria del 27-4-2025 si è costituito il sig. chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale dichiarato l'inutilizzabilità dei video registrati dalle telecamere installate dall'agenzia investigativa perché acquisiti in violazione del disposto dell'art. 4 St. Lav.; in secondo luogo, superata la questione dell'utilizzabilità dei video, per non avere il Giudice ravvisato nelle condotte contestate la giusta causa di licenziamento e per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dal datore di lavoro per comprovare le condotte illecite del dipendente.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo il nuovo testo dell'art. 4 St. Lav., applicabile alla fattispecie in esame, il lavoratore può essere controllato a distanza, con strumenti che non vengono usati per lo svolgimento della prestazione lavorativa, alle seguenti condizioni:
-lo strumento deve essere stato previamente autorizzato con accordo sindacale o dall'Ispettorato, nazionale o territoriale, del Lavoro;
-il controllo deve rispondere ad esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro;
-il datore deve aver previamente informato il lavoratore sulle modalità di uso e di effettuazione dei controlli che lo strumento consente;
-il controllo deve essere esperito in conformità alla normativa privacy, secondo i principî di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. Dunque, nell'attuale formulazione della norma citata, anche i controlli aventi ad oggetto la tutela del patrimonio aziendale sono assoggettati ai presupposti di legittimità ivi previsti. Con riferimento all'ammissibilità dei c.d. controlli difensivi, la Suprema Corte (Cass. 18168/2023, Cass. 25732/2021 e Cass. 34092/2021) distingue tra:
-controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della prestazione lavorativa che li pone a contatto con tale patrimonio;
-controlli difensivi «in senso stretto», diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se queste si verificano durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
[9] Mentre i primi dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni del nuovo art. 4, i secondi, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto l'attività del lavoratore, si situano all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 (Cass. 25732/2021). Ciò, naturalmente, non vuol dire che il datore di lavoro, in presenza di un sospetto di attività illecita, possa controllare liberamente il lavoratore: in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Come precisato dalla Suprema Corte «occorrerà, nel rispetto della normativa europea e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto» (Cass. 18168/2023). Il controllo difensivo in senso stretto, inoltre, deve essere posto in essere ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori su cui il datore abbia un fondato sospetto (vedi Cass., 13/01/2025, n. 807). Può, quindi, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni. In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che, se è vero che i controlli diretti ad accertare fatti illeciti commessi da singoli dipendenti sono estranei ai vincoli e alle strette maglie del nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, è altrettanto vero che affinché siano leciti è necessario che:
-sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (ciò avviene mediante l'adempimento dell'obbligo informativo da parte del datore e il rispetto del Codice della privacy);
-il controllo muova da un fondato sospetto;
-il controllo sia ex post rispetto all'insorgere del sospetto.
Ciò premesso, dovendo applicare i suddetti consolidati principi alla fattispecie in esame, occorre verificare se l'installazione delle telecamere da parte dell'agenzia investigativa, senza il rispetto delle previsioni dell'art. 4 St. Lav., possa considerarsi lecita in quanto giustificata dalla presenza delle particolari condizioni dei c.d. controlli difensivi. La risposta non può che essere negativa. La società appellante ha riferito di avere rilevato, nella prima metà del 2023, notevoli differenze inventariali e che tali ammanchi di merce si sarebbero verificati nelle zone c.d. rotture, ossia in quelle aree situate all'interno del reparto secco e gelo che erano chiuse e in cui venivano portate le confezioni che riportavano danni durante le operazioni di scarico e movimentazione.
[10] Inovys ha altresì dedotto che nei primi mesi del 2023, molti dipendenti Pt_1 erano stati notati dai responsabili mentre consumavano cibi e bevande durante l'attività e che alcuni dipendenti erano stati visti in corsie o punti in cui non avrebbero dovuto trovarsi, in corrispondenza delle zone c.d. rotture e che, a fine turno, i loro indumenti presentavano “rigonfiamenti”. A fronte di ciò, la società aveva deciso di incaricare un investigatore privato di svolgere gli accertamenti necessari per risalire ai responsabili degli ammanchi. L'investigatore, il 2 giugno 2023, aveva installato alcune videocamere in corrispondenza delle zone rotture gelo e secco (non coperte da videosorveglianza da parte di MARR s.p.a.) dove i dipendenti, ed anche erano stati CP_1 notati in precedenza aggirarsi o sostare. Le operazioni di videoregistrazione erano state sospese il 13 luglio 2023. L'investigatore si era poi occupato della visione dei filmati e dell'individuazione delle condotte dei lavoratori. Dopo un primo tentativo di identificazione dei responsabili da parte della dipendente , il compito era stato assegnato ad Controparte_3 Controparte_4
e a (dello stabilimento di Marzano).
[...] Persona_6
Il 27 settembre 2023 i due incaricati riferivano di avere identificato, tra gli altri, il sig. al quale è stato contestato di essersi recato durante i turni di CP_1 lavoro nella zona rotture secco ed aver asportato merce ivi riposta per essere reimpiegata, tollerando che altri colleghi facessero lo stesso.
Come osservato dal primo Giudice, la deduzione del “fondato sospetto”, seppur enunciata nella memoria di costituzione di I grado con riferimento agli ammanchi di merce, non ha trovato alcun riscontro oggettivo. Il capitolo di prova formulato sub 8 fa riferimento ad una serie di condotte eterogenee, descritte in modo generico, riferite ad “alcuni dipendenti”, senza ulteriori precise indicazioni. Non erano stati raccolti dalla società elementi oggettivi che facessero ritenere dove avvenissero gli ammanchi e chi fossero gli autori degli stessi. Vi era un generico sospetto, esteso, praticamente, a tutti i lavoratori, alcuni dei quali erano stati visti a consumare cibi in alcune zone non coperte dalle telecamere esistenti. Da ciò si deve desumere, quindi, che nei confronti del lavoratore appellato, di fatto, non esisteva ex ante alcun fondato sospetto, atteso che la medesima società ha riferito di averlo individuato come tale sulla base di elementi assai generici, se non addirittura “neutri”, come la consumazione di cibo o bevande sul posto di lavoro, senza peraltro precisare nel dettaglio tali circostanze e senza descrivere il contesto in cui tali 'avvistamenti' sarebbero stati registrati dai preposti. Il Collegio, pertanto, in adesione al primo Giudice, ritiene che, fino alla visione dei filmati registrati dall'investigatore privato, la società appellante non avesse alcuna certezza della zona dove si fossero verificate le sottrazioni, né di coloro che potessero esserne i responsabili.
[11] La stessa società ha riferito che si era trattato di un controllo amplissimo (“decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati”: memoria p. 7), evidentemente non circoscritto o finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite, piuttosto mirato ad un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, con controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti i dipendenti. Nella specie, quindi, si rileva l'applicazione indiscriminata di telecamere non autorizzate ad una molteplicità di soggetti, senza un circostanziato riferimento ad alcuni di essi. Tale constatazione trova peraltro riscontro documentale nella prima pagina (la sola prodotta) della relazione investigativa (doc. 3), laddove risulta che essa è stata concepita e predisposta a scopo meramente esplorativo e senza nessuna indicazione di soggetti particolari da controllare, atteso che la società committente
“sospetta furti in azienda da parte di dipendenti, fornitori e/o avventori in genere”. A tale scopo, assume altresì rilievo l'ammissione della stessa società che, nel presentare denuncia-querela, ha attestato che, quantomeno sino alla data dell'8- 7-2023, non avesse sospetti su nessuno in particolare. In ogni caso, all'esito della verifica non è stato individuato alcun collegamento fra i fatti registrati e le cospicue differenze inventariali denunciate. Al Sig. CP_1 infatti, non è stata contestata nessuna condotta ascrivibile alla sottrazione di bancali di merce, ma solo di aver consumato cibi provenienti da colli 'rotti' non più commerciabili. Conseguentemente, tali considerazioni fanno ritenere che i controlli svolti da sulla totalità dei dipendenti dovessero rientrare negli Parte_1 interventi finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale disciplinati dall'art. 4, primo comma, S.L., il quale richiede specifiche procedure (finalizzate all'accordo collettivo o all'autorizzazione amministrativa), nella specie insussistenti. Ne deriva, pertanto, l'inutilizzabilità delle video-registrazioni poste ad esclusivo fondamento del provvedimento espulsivo, il quale dev'essere annullato con l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5612/2024 del Tribunale di Milano;
[12] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5612/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale dell'8-5- 2025 e promossa DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Olivati e Gianfranco Brancato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo, Via San Giovanni Bosco, n.3 APPELLANTE CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Di Martino e Francesca CP_1
Oliveto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Santa Sofia, n. 22 APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“Nel merito a) In via principale Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da Parte_1 a con lettera del 24/11/2023 e, per l'effetto, condannarsi il predetto alla
[...] CP_1 restituzione di quanto corrispostogli per capitale e spese legali sulla scorta della decisione di primo grado impugnata in questa sede. Con vittoria di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari. b) In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui il licenziamento dovesse essere ritenuto illegittimo per difetto di giusta causa (e/o giustificato motivo soggettivo) per sproporzione ovvero per mancato rispetto dei termini previsti all'art .32 CCNL di settore, applicarsi la disciplina prevista all'art.4 ovvero all'art.3 comma 1 del D.L.vo 23/2015, con conseguente condanna di alla restituzione in favore di di CP_1 Pt_1 quanto da quest'ultima versato in misura superiore al dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado. (…)”.
[1]
PER L'APPELLATO:
“A) In via principale a1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, ex art. 2 DLgs. 23/2015 comma 1, la nullità
o inefficacia del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023, per la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o pretestuosa del medesimo a2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
a3) condannare la società convenuta, ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 comma 2 a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
B) In via subordinata b1) accertare e dichiarare, ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 2, la annullabilità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per insussistenza del fatto materiale posto alla base del medesimo b2) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b3) condannare la società convenuta, sempre ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 2, a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino fino ad un massimo di 12 mensilità, nella misura della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
C) In via ulteriormente subordinata c1) accertare e dichiarare, ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 1, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
c3) condannare la società convenuta, ex art. 3 DLgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 36 mensilità o comunque non inferiore a 6 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. D) In estremo subordine c1) accertare e dichiarare, ex art. 4 DLgs. 23/2015, la illegittimità del licenziamento disciplinare datato del 24.11.2023 per i motivi di cui al ricorso;
c2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
c3) condannare la società convenuta, ex art. 4 DLgs. 23/2015 comma 1, a corrispondere al ricorrente una indennità pari a 12 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad € 2.017,08, ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Condannare controparte a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare intercorrente tra il 16.10 e il 24.11 2023 nella misura complessiva lorda di € 2.818,35 (cui dovrà aggiungersi la quota TFR nella denegata ipotesi di ritenuta cessazione del rapporto di lavoro 2.818,35/13,5 = € 208,76), ovvero in quella misura diversa che risultasse di giustizia. Con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo, e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5612/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Dott. Mariani), ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di CP_1 [...] accertando e dichiarando l'illegittimità del licenziamento Parte_1 disciplinare del 24.11.2023, condannando la società convenuta a reintegrare il
[2] ricorrente nel posto di lavoro nonché a corrispondere a a titolo CP_1 risarcitorio, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino, nella misura della retribuzione utile ai fini del TFR pari ad € 2.017,08. Il Tribunale ha, altresì, condannato la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, nonché a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare, pari ad € 2.818,35 (oltre la quota TFR per € 208,76 in caso di mancato ripristino del rapporto). Ha, infine, condannato la società soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei Difensori antistatari del lavoratore, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali. In particolare, la causa è stata introdotta col ricorso, depositato in data 28.5.2024, promosso da diretto ad ottenere dal Tribunale CP_1
l'accertamento, ex art. 2, d.lgs. 23/2015, della nullità o inefficacia del licenziamento disciplinare del 24.11.2023 per la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o pretestuosa del medesimo. Conseguentemente, chiedeva di condannare la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e a corrispondergli a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino. Il lavoratore allegava nel proprio ricorso che la convenuta era subentrata nel marzo 2022 alla Logman s.r.l. nell'appalto per i servizi di logistica nella piattaforma di Marzano della Marr s.p.a. Il sig. era quindi passato alle dipendenze della società convenuta con CP_1 qualifica di operaio, con mansioni di “addetto magazzino” e inquadramento nel liv. 4 CCNL Logistica (Confetra), con orario a tempo pieno. In data 16.10.2023 aveva ricevuto una contestazione disciplinare con CP_1 sospensione cautelare dall'attività lavorativa, per condotte consistenti nell'asserito furto di merce riposta nella zona “rotture secco” e/o nel tollerare che altri colleghi rubassero merce in sua presenza. aveva contestualmente inviato contestazioni analoghe alla Parte_1 maggioranza dei colleghi addetti al turno notturno. Nel corso del procedimento disciplinare, nell'ambito del quale il sig. aveva CP_1 conferito mandato all'organizzazione sindacale SI Cobas per farsi assistere nelle controdeduzioni, emergeva che la società avesse installato telecamere senza avvertire il personale e senza che risultasse un precedente accordo sindacale al riguardo. Il 22.10.2023 il procedimento disciplinare si chiudeva senza l'accoglimento delle controdeduzioni del lavoratore. Con lettera del 24.11.2023, la società licenziava il ricorrente e tutti gli altri suoi colleghi aderenti al SI Cobas. Il sig. rilevava che, fino a luglio 2023, la zona “rotture secco” (deputata allo CP_1 stoccaggio di materiale non fresco le cui confezioni risultavano danneggiate e
[3] quindi non distribuibili) era situata in una zona del capannone che, oltre a non essere chiusa, era in un punto che in caso di pioggia si bagnava, deteriorando ulteriormente i prodotti ivi collocati. Era peraltro circostanza nota ai responsabili della società convenuta che, nel corso del turno notturno, gli addetti al magazzino attingessero da tale area qualche genere di conforto (patatine, salatini o altri prodotti di analogo valore) per consumarli durante il lavoro o in qualche pausa. La circostanza era nota anche al responsabile che l'aveva Persona_1 esplicitamente autorizzata alla presenza dell'impiegata . Controparte_2
Il sig. impugnava stragiudizialmente il licenziamento con raccomandata CP_1 trasmessa via PEC il 4/12/2023, ritenendolo infondato per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 4 l. 300/1970: illegittimità della condotta aziendale consistita nell'installazione abusiva di impianti audiovisivi;
b) tardività e genericità della contestazione;
c) violazione del diritto alla difesa del lavoratore (art. 32 lett. B CCNL;
d) irrilevanza disciplinare del fatto contestato;
e) sproporzione del provvedimento;
f) natura discriminatoria del licenziamento. All'udienza del 12.12.2024, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione. Innanzitutto, il Giudice ha rilevato che la lettera di contestazione del 16.10.2023, con la quale la società irrogava contestualmente la sospensione cautelare dall'attività lavorativa, imputava al lavoratore dieci condotte -poste in essere dal 6 giugno al 5 luglio 2023- consistite nell'accesso all'area “rotture secco” dell'azienda (magazzino di MARR s.p.a. sito in Marzano) e nella sottrazione di merce riposta nella zona o nell'aver tollerato che altri colleghi accedessero e rubassero in sua presenza ( e Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
6° e 7° fatto contestato). Persona_5 veniva dunque licenziato per giusta causa (unitamente ad altri CP_1 lavoratori implicati nella vicenda) il 24 novembre 2023.
ricostruiva nella propria memoria di primo grado l'iter dei fatti che Parte_1 avevano portato alla sanzione del licenziamento. La società riferiva di avere rilevato, in sede di primo inventario (dopo aver concluso il contratto commerciale con Marr s.p.a. per le operazioni di movimentazione presso il magazzino di Marzano in data 1.3.2022) enormi anomalie inventariali estranee all'attività di
Pt_1
A dicembre 2022, l'inventario eseguito dalla società aveva indicato differenze inventariali per € 7.000,00 di controvalore. Si erano verificati, tuttavia, ammanchi nelle zone cc.dd. rotture, ovverosia in quelle aree situate all'interno del reparto secco e gelo che erano chiuse e nelle quali venivano portate le confezioni che riportavano danni durante le operazioni di scarico e movimentazione.
[4] Nei primi mesi del 2023, alcuni dipendenti erano stati notati dai responsabili mentre consumavano cibi e bevande durante l'attività senza che si potesse provare la provenienza degli stessi. Alcuni dipendenti erano stati visti in corsie o punti in cui non avrebbero dovuto trovarsi, in corrispondenza delle zone c.d. rotture. A fine turno i loro indumenti presentavano “rigonfiamenti”. Emergeva, in qualche occasione, che l'utilizzo degli strumenti di lavoro (le c.d. pistole) loro affidati era avvenuto con un intervallo di gran lunga superiore rispetto a quello medio. Fra questi dipendenti, ritenuti sospetti, vi era, secondo la società, CP_1
A marzo 2023 erano risultate differenze inventariali per circa € 100.000,00; da una successiva verifica eseguita a fine giugno 2023, il controvalore della merce mancante era risultato di oltre € 350.000,00. Dunque, la società incaricava un investigatore privato di Bergamo per svolgere gli accertamenti necessari per risalire ai responsabili degli ammanchi. L'investigatore, il 2.6.2023, installava alcune videocamere in corrispondenza delle zone rotture gelo e secco (non coperte da videosorveglianza da parte di Marr s.p.a.) dove i dipendenti, ed anche il sig. erano stati notati in precedenza CP_1 aggirarsi o sostare. Le operazioni di videoregistrazione venivano sospese il 13.7.2023. L'investigatore si era poi occupato della visione dei filmati e dell'individuazione delle condotte dei lavoratori. Dopo un primo tentativo di identificazione dei responsabili da parte della dipendente , il compito era stato assegnato ad Controparte_3 Controparte_4
e a (dello stabilimento di Marzano). Il 27 settembre
[...] Persona_6
2023 i due incaricati riferivano di avere identificato il sig. ed il successivo CP_1
16 ottobre 2023 era stata spedita la contestazione disciplinare. Il sig. quindi, ha rilevato nel proprio ricorso che CP_1 Parte_1 aveva avuto contezza della sua responsabilità solo quando i due delegati agli accertamenti lo avevano identificato, dopo aver visionato il materiale messo a disposizione dall'investigatore privato. Solo dopo quel momento era stata inviata la contestazione. Il lavoratore, come riferito sopra, rilevava quindi l'installazione abusiva di impianti audiovisivi e l'utilizzazione delle videoriprese a fini disciplinari, ritenendo che essa configurasse una violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970. Il Giudice ha ritenuto la contestazione fondata, osservando come fino al momento della visione dei filmati registrati dall'investigatore privato non avesse Pt_1 alcuna certezza della zona dove si fossero verificate le sottrazioni, né di coloro che potessero esserne i responsabili. Nei confronti del sig. non esisteva alcun “fondato sospetto”, la cui CP_1 sussistenza sarebbe invece richiesta dalla giurisprudenza per la legittimità di un controllo difensivo, effettuato anche mediante mezzi informatici, privo delle cautele di cui all'art. 4 St. Lav. Peraltro, il controllo deve essere successivo
[5] all'insorgenza del “fondato sospetto” (cfr. Cass., sez. lav., 26 giugno 2023, n. 18168). La società avrebbe riferito di aver individuato il sig. sulla base di elementi CP_1 generici, come la consumazione di cibo o bevande sul posto di lavoro e “tasche della giacca e pantaloni gonfie” (memoria, p. 18). La stessa società avrebbe riferito che si era trattato di un controllo ampio (“decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati”: memoria p. 7) evidentemente non circoscritto o finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite, quanto piuttosto mirato ad un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, con controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti i dipendenti. All'esito della verifica non era stato individuato alcun collegamento fra i fatti registrati e le cospicue differenze inventariali precedenti. Tali constatazioni hanno portato il Tribunale a ritenere i controlli svolti da
[...] rientranti negli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio Parte_1 aziendale disciplinati dall'art. 4, c.1, il quale richiede specifiche CP_5 procedure (finalizzate all'accordo collettivo o all'autorizzazione amministrativa). Il Giudice ha dunque rilevato l'inutilizzabilità delle videoriprese a fini disciplinari, con conseguente superfluità della loro acquisizione e superfluità di ogni altro strumento istruttorio pure richiesto dalla parte datoriale, ritenendo ogni altra questione assorbita.
Con ricorso del 13.2.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L. n.300/1970 e dell'art.116 c.p.c. per travisamento e/o erronea interpretazione delle circostanze dedotte da nella parte in fatto della memoria di costituzione ex Pt_1 art.416 c.p.c. Con la prima censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha dichiarato la contrarietà delle condotte della società al disposto dell'art. 4 St. Lav. poiché, a suo avviso, non si potrebbe circoscrivere la possibilità di controlli difensivi alle sole ipotesi in cui essi siano funzionali alla raccolta di elementi utili per comprovare la responsabilità in ordine a condotte già verificatesi, dal momento che i controlli sarebbero consentiti anche al fine di evitare che lo stesso illecito venga reiterato. Inoltre, il Giudice avrebbe omesso di rilevare che, nella memoria di primo grado, la società avrebbe allegato che già a seguito della verifica dei primi ammanchi del 2022 aveva ordinato ai responsabili dei reparti di controllare l'attività, in quanto non si poteva escludere che l'ammanco fosse riconducibile a sottrazioni dolose. Peraltro, gli ammanchi si protraevano per tutto il periodo gennaio-marzo 2023 nelle zone cc.dd. rotture secco e gelo, non coperte da videocamere. Da un inventario compiuto a marzo 2023, infatti, i responsabili dei reparti verificavano
[6] ammanchi di merce per un controvalore di €100.000,00. Da altra verifica eseguita a fine giugno 2023 il controvalore della merce mancante ammontava ad oltre €350.000,00. Nello stesso periodo i responsabili avevano notato in più occasioni il sig. CP_1 addetto al reparto gelo, presso le zone rotture secco e gelo e in altre zone del magazzino senza ragione lavorativa, che consumava cibi e bevande. Gli stessi responsabili avevano constatato che a fine turno le tasche del sig. CP_1 presentavano rigonfiamenti;
avevano appurato che frequentemente si presentava nelle zone dove gli addetti trascorrevano le pause in ritardo rispetto agli altri e che se ne andava in anticipo;
avevano constatato che a volte aveva utilizzato la pistola a radiofrequenza in dotazione con intervalli temporali particolarmente lunghi (anche venti minuti) rispetto alla media (da uno a cinque minuti). Tutte queste circostanze sarebbero state sminuite dal primo giudice, quando invece sarebbero state proprio queste, riferibili al periodo gennaio-marzo 2023 a determinare l'insorgenza di un “fondato sospetto” circa le condotte del CP_1
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, inoltre, le videocamere erano state installate in zone specifiche, ossia nelle corsie gelo 1, 2 e 3, presso le quali si erano verificati gli ammanchi.
2.Violazione dell'art.2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 L. n.604/1966. Con il secondo motivo, la società rileva, una volta accertata la legittimità dell'installazione delle videocamere e l'utilizzabilità delle videoriprese a fini disciplinari, come sussista la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e ai sensi dell'art. 32 CCNL, il quale inquadra il furto come giusta causa di licenziamento. Osserva l'appellante che, peraltro, le condotte contestate proseguivano anche nel mese di giugno 2023, quando capo area di arrivava a Persona_7 Pt_1
Marzano e rinveniva nella zona carico un roll allestito con merce non spuntata, ossia non registrata in uscita, privo di etichetta. Dalle videoriprese e dall'utilizzo della pistola a radiofrequenza in dotazione al lavoratore, emergeva che in più occasioni il sig. si fosse recato nella zona CP_1 rotture secco senza alcuna ragione lavorativa e che avesse sottratto merce destinata ad essere reimpiegata. I singoli episodi venivano quindi riportati analiticamente nella lettera di contestazione disciplinare. A seguito della contestazione disciplinare del 16.10.2023, la società avviava un confronto con l' a fronte del quale, tuttavia, il lavoratore non CP_6 presentava alcuna giustificazione. Perciò, in data 24.11.2023, irrogava il Pt_1 licenziamento al sig. CP_1
In particolare, la società allega di aver proceduto al licenziamento di tutti coloro che si erano resi responsabili di furti di merce dalle corsie del reparto gelo, sottraendo intere confezioni di surgelati o effettuando un numero consistente di prelievi di merce dalla zona rotture secco. Conseguentemente, la gravità e la frequenza delle condotte non possono che fondare la giusta causa del recesso. Sarebbe invece irrilevante che la maggior
[7] parte dei lavoratori licenziati fosse iscritta a SI Cobas, in quanto l'individuazione dei lavoratori si sarebbe fondata sulle videoriprese e poi, sulla base di questa, sarebbe stato avviato il confronto con tale O.S. L'appellante nega, altresì, la tardività della contestazione, atteso che aveva Pt_1 avuto contezza del fatto che il sig. avesse compiuto le condotte CP_1 contestategli solo quando i delegati agli accertamenti alla fine di settembre del 2023 (il 27/09/2023) avevano maturato la certezza che si trattasse di illeciti rilevanti sotto un profilo disciplinare e che lui ne fosse l'autore, una volta esaminato il materiale che la società incaricata di svolgere investigazioni aveva messo a disposizione (il 01/09/2023) e aver compiuto tutti gli approfondimenti possibili per evitare errori. Dopodiché aveva proceduto alla contestazione nel rispetto dei venti giorni Pt_1
(spedendola in data 16/10/2023 a mezzo raccomandata – v. doc. n.21 fascicolo di primo grado). Il provvedimento disciplinare veniva spedito a mezzo posta nei termini stabiliti dalla normativa collettiva e il lavoratore non esercitava la facoltà di essere sentito riconosciuta dall'art. 32, co. 7, CCNL. La contestazione sarebbe stata dunque quanto più possibile tempestiva. Ancora, la contestazione non potrebbe dirsi generica, essendo stata descritta la condotta (furto o sottrazione di merce), il luogo in cui si è verificata e il quando. Infatti, la formulazione degli addebiti avrebbe consentito al sig. di CP_1 difendersi nel merito nel proprio ricorso di primo grado, sostenendo che i prodotti prelevati non fossero destinati al riutilizzo da parte della società. Altresì, l'appellante ribadisce che, sulla scorta della corrispondenza intercorsa tra e SI BA (v. doc. n.23 fascicolo di primo grado), le giustificazioni Pt_1 avrebbero dovuto pervenire entro il 22/11/2023 e non sono mai state comunicate, non per fatto imputabile alla società. Ancora, l'appellante insiste affinché sia dichiarata l'utilizzabilità delle riprese, in quanto realizzate coerentemente al disposto dell'art. 4 St. Lav., tenendo conto della brevità delle stesse (un mese), del fatto che fossero solo su alcune zone dello stabilimento e che fossero state affidate a persona terza. Il “fondato sospetto” poteva già dirsi integrato nel momento in cui la società aveva individuato le zone dalle quali risultavano gli ammanchi. L'intenzionalità, la sistematicità e la gravità delle condotte, infine, consentirebbero di ritenere la sanzione espulsiva proporzionata.
3.Violazione dell'art.420 comma 5 c.p.c. anche in relazione all'art.2697 c.c. e agli artt.112 e 116 c.p.c. Con la terza censura, impugna anche l'ordinanza del 21.3.2024 del Pt_1
Tribunale, con la quale il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza esercitare ulteriore attività istruttoria, atteso che essa non avrebbe consentito alla società di provare tutte le circostanze dedotte nella memoria di costituzione di primo grado.
[8] Inoltre, una volta superata la questione dell'utilizzabilità dei video nel presente grado, sarà necessario procedere alla prova orale.
Con memoria del 27-4-2025 si è costituito il sig. chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale dichiarato l'inutilizzabilità dei video registrati dalle telecamere installate dall'agenzia investigativa perché acquisiti in violazione del disposto dell'art. 4 St. Lav.; in secondo luogo, superata la questione dell'utilizzabilità dei video, per non avere il Giudice ravvisato nelle condotte contestate la giusta causa di licenziamento e per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dal datore di lavoro per comprovare le condotte illecite del dipendente.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo il nuovo testo dell'art. 4 St. Lav., applicabile alla fattispecie in esame, il lavoratore può essere controllato a distanza, con strumenti che non vengono usati per lo svolgimento della prestazione lavorativa, alle seguenti condizioni:
-lo strumento deve essere stato previamente autorizzato con accordo sindacale o dall'Ispettorato, nazionale o territoriale, del Lavoro;
-il controllo deve rispondere ad esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro;
-il datore deve aver previamente informato il lavoratore sulle modalità di uso e di effettuazione dei controlli che lo strumento consente;
-il controllo deve essere esperito in conformità alla normativa privacy, secondo i principî di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. Dunque, nell'attuale formulazione della norma citata, anche i controlli aventi ad oggetto la tutela del patrimonio aziendale sono assoggettati ai presupposti di legittimità ivi previsti. Con riferimento all'ammissibilità dei c.d. controlli difensivi, la Suprema Corte (Cass. 18168/2023, Cass. 25732/2021 e Cass. 34092/2021) distingue tra:
-controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della prestazione lavorativa che li pone a contatto con tale patrimonio;
-controlli difensivi «in senso stretto», diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se queste si verificano durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
[9] Mentre i primi dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni del nuovo art. 4, i secondi, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto l'attività del lavoratore, si situano all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 (Cass. 25732/2021). Ciò, naturalmente, non vuol dire che il datore di lavoro, in presenza di un sospetto di attività illecita, possa controllare liberamente il lavoratore: in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Come precisato dalla Suprema Corte «occorrerà, nel rispetto della normativa europea e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto» (Cass. 18168/2023). Il controllo difensivo in senso stretto, inoltre, deve essere posto in essere ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori su cui il datore abbia un fondato sospetto (vedi Cass., 13/01/2025, n. 807). Può, quindi, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni. In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che, se è vero che i controlli diretti ad accertare fatti illeciti commessi da singoli dipendenti sono estranei ai vincoli e alle strette maglie del nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, è altrettanto vero che affinché siano leciti è necessario che:
-sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (ciò avviene mediante l'adempimento dell'obbligo informativo da parte del datore e il rispetto del Codice della privacy);
-il controllo muova da un fondato sospetto;
-il controllo sia ex post rispetto all'insorgere del sospetto.
Ciò premesso, dovendo applicare i suddetti consolidati principi alla fattispecie in esame, occorre verificare se l'installazione delle telecamere da parte dell'agenzia investigativa, senza il rispetto delle previsioni dell'art. 4 St. Lav., possa considerarsi lecita in quanto giustificata dalla presenza delle particolari condizioni dei c.d. controlli difensivi. La risposta non può che essere negativa. La società appellante ha riferito di avere rilevato, nella prima metà del 2023, notevoli differenze inventariali e che tali ammanchi di merce si sarebbero verificati nelle zone c.d. rotture, ossia in quelle aree situate all'interno del reparto secco e gelo che erano chiuse e in cui venivano portate le confezioni che riportavano danni durante le operazioni di scarico e movimentazione.
[10] Inovys ha altresì dedotto che nei primi mesi del 2023, molti dipendenti Pt_1 erano stati notati dai responsabili mentre consumavano cibi e bevande durante l'attività e che alcuni dipendenti erano stati visti in corsie o punti in cui non avrebbero dovuto trovarsi, in corrispondenza delle zone c.d. rotture e che, a fine turno, i loro indumenti presentavano “rigonfiamenti”. A fronte di ciò, la società aveva deciso di incaricare un investigatore privato di svolgere gli accertamenti necessari per risalire ai responsabili degli ammanchi. L'investigatore, il 2 giugno 2023, aveva installato alcune videocamere in corrispondenza delle zone rotture gelo e secco (non coperte da videosorveglianza da parte di MARR s.p.a.) dove i dipendenti, ed anche erano stati CP_1 notati in precedenza aggirarsi o sostare. Le operazioni di videoregistrazione erano state sospese il 13 luglio 2023. L'investigatore si era poi occupato della visione dei filmati e dell'individuazione delle condotte dei lavoratori. Dopo un primo tentativo di identificazione dei responsabili da parte della dipendente , il compito era stato assegnato ad Controparte_3 Controparte_4
e a (dello stabilimento di Marzano).
[...] Persona_6
Il 27 settembre 2023 i due incaricati riferivano di avere identificato, tra gli altri, il sig. al quale è stato contestato di essersi recato durante i turni di CP_1 lavoro nella zona rotture secco ed aver asportato merce ivi riposta per essere reimpiegata, tollerando che altri colleghi facessero lo stesso.
Come osservato dal primo Giudice, la deduzione del “fondato sospetto”, seppur enunciata nella memoria di costituzione di I grado con riferimento agli ammanchi di merce, non ha trovato alcun riscontro oggettivo. Il capitolo di prova formulato sub 8 fa riferimento ad una serie di condotte eterogenee, descritte in modo generico, riferite ad “alcuni dipendenti”, senza ulteriori precise indicazioni. Non erano stati raccolti dalla società elementi oggettivi che facessero ritenere dove avvenissero gli ammanchi e chi fossero gli autori degli stessi. Vi era un generico sospetto, esteso, praticamente, a tutti i lavoratori, alcuni dei quali erano stati visti a consumare cibi in alcune zone non coperte dalle telecamere esistenti. Da ciò si deve desumere, quindi, che nei confronti del lavoratore appellato, di fatto, non esisteva ex ante alcun fondato sospetto, atteso che la medesima società ha riferito di averlo individuato come tale sulla base di elementi assai generici, se non addirittura “neutri”, come la consumazione di cibo o bevande sul posto di lavoro, senza peraltro precisare nel dettaglio tali circostanze e senza descrivere il contesto in cui tali 'avvistamenti' sarebbero stati registrati dai preposti. Il Collegio, pertanto, in adesione al primo Giudice, ritiene che, fino alla visione dei filmati registrati dall'investigatore privato, la società appellante non avesse alcuna certezza della zona dove si fossero verificate le sottrazioni, né di coloro che potessero esserne i responsabili.
[11] La stessa società ha riferito che si era trattato di un controllo amplissimo (“decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati”: memoria p. 7), evidentemente non circoscritto o finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite, piuttosto mirato ad un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, con controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti i dipendenti. Nella specie, quindi, si rileva l'applicazione indiscriminata di telecamere non autorizzate ad una molteplicità di soggetti, senza un circostanziato riferimento ad alcuni di essi. Tale constatazione trova peraltro riscontro documentale nella prima pagina (la sola prodotta) della relazione investigativa (doc. 3), laddove risulta che essa è stata concepita e predisposta a scopo meramente esplorativo e senza nessuna indicazione di soggetti particolari da controllare, atteso che la società committente
“sospetta furti in azienda da parte di dipendenti, fornitori e/o avventori in genere”. A tale scopo, assume altresì rilievo l'ammissione della stessa società che, nel presentare denuncia-querela, ha attestato che, quantomeno sino alla data dell'8- 7-2023, non avesse sospetti su nessuno in particolare. In ogni caso, all'esito della verifica non è stato individuato alcun collegamento fra i fatti registrati e le cospicue differenze inventariali denunciate. Al Sig. CP_1 infatti, non è stata contestata nessuna condotta ascrivibile alla sottrazione di bancali di merce, ma solo di aver consumato cibi provenienti da colli 'rotti' non più commerciabili. Conseguentemente, tali considerazioni fanno ritenere che i controlli svolti da sulla totalità dei dipendenti dovessero rientrare negli Parte_1 interventi finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale disciplinati dall'art. 4, primo comma, S.L., il quale richiede specifiche procedure (finalizzate all'accordo collettivo o all'autorizzazione amministrativa), nella specie insussistenti. Ne deriva, pertanto, l'inutilizzabilità delle video-registrazioni poste ad esclusivo fondamento del provvedimento espulsivo, il quale dev'essere annullato con l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5612/2024 del Tribunale di Milano;
[12] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]