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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ND, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 147/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Curatela Eredita' Giacente Di Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 232/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T3K01330145374 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Il curatore dell'eredità giacente di Resistente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. T3K/0133014537, notificato il 31/05/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato il mancato pagamento delle imposte dovute a seguito della presentazione della denuncia di successione del de cuius, presentata dalla curatela il 03/10/2023.
La parte ricorrente deduceva che il curatore dell'eredità giacente non può considerarsi immesso nel possesso dei beni ereditari, dei quali ha invece la mera detenzione, e pertanto non rientra fra i soggetti tenuti al pagamento del tributo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, dopo avere dato atto di una pronuncia di cassazione del
2009 che riteneva sussistere in capo al curatore anche l'obbligo di pagamento e non solo quello dichiarativo, ha ritenuto di discostarsi da tale orientamento, sulla base della considerazione che il curatore non ha il possesso dei beni ereditari.
Appella Agenzia delle Entrate e deduce:
- che il curatore dell'eredità giacente è obbligato sia della presentazione della dichiarazione di successione, che del pagamento dell'imposta, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 36 d. lgs. 346/1990;
- che è erronea la considerazione che il curatore non sia nel possesso dei beni ereditari, in quanto i poteri e gli obblighi dei curatori, di cui agli artt. 529-531 c.c., sono esercitabili solo in presenza di un possesso materiale dei beni ereditari.
Parte appellata si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata, incentrando le sue argomentazioni sulla mancanza di possesso, a cui - anche ai sensi del citato art. 36 - sarebbe collegato l'obbligo di pagamento.
Motivi della decisione La questione controversa riguarda la sussistenza o meno di un obbligo del curatore dell'eredità giacente di provvedere al pagamento delle imposte derivanti dalla presentazione di dichiarazione di successione.
La Corte osserva quanto segue.
L'art. 28, comma 2, d. lgs. 346/1990 prescrive l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione espressamente anche per i curatori dell'eredità giacente. Il successivo art. 36 (Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta), al comma 3 dispone che: “Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
La Corte ritiene che il dato normativo sia chiaro nell'estendere anche ai curatori dell'eredità giacente, in quanto “soggetti obbligati alla dichiarazione della successione” ai sensi dell'art. 28, l'obbligo di pagamento dell'imposta, ovviamente nei limiti del valore dei beni ereditari.
Tale interpretazione trova sostegno nella recente pronuncia della Corte di cassazione n. 27081/2024, la quale ha confermato il principio già espresso da Cass. 16428/2009:
“In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del
1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art.
36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso”.
Il giudice di legittimità, inoltre, ha espressamente confermato che il curatore è nel possesso dei beni ereditari, “per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali”.
Del resto, i poteri e gli obblighi dei curatori di eredità giacenti (artt. 529-531 c.c.) sono esercitabili solo in presenza di un possesso materiale dei beni ereditari, che non viene meno a causa della necessità di previa autorizzazione del giudice tutelare, che svolge solo funzioni di controllo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, si respinge il ricorso del contribuente avverso l'atto impugnato;
in considerazione delle incertezze della giurisprudenza di merito sulla specifica questione dedotta in giudizio, risolte solo con la recente pronuncia della Corte di cassazione, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Compensa le spese di lite.
Perugia, 16 gennaio 2026
Il relatore Il Presidente
LE NI RD CC
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ND, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 147/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Curatela Eredita' Giacente Di Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 232/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T3K01330145374 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Il curatore dell'eredità giacente di Resistente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. T3K/0133014537, notificato il 31/05/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato il mancato pagamento delle imposte dovute a seguito della presentazione della denuncia di successione del de cuius, presentata dalla curatela il 03/10/2023.
La parte ricorrente deduceva che il curatore dell'eredità giacente non può considerarsi immesso nel possesso dei beni ereditari, dei quali ha invece la mera detenzione, e pertanto non rientra fra i soggetti tenuti al pagamento del tributo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, dopo avere dato atto di una pronuncia di cassazione del
2009 che riteneva sussistere in capo al curatore anche l'obbligo di pagamento e non solo quello dichiarativo, ha ritenuto di discostarsi da tale orientamento, sulla base della considerazione che il curatore non ha il possesso dei beni ereditari.
Appella Agenzia delle Entrate e deduce:
- che il curatore dell'eredità giacente è obbligato sia della presentazione della dichiarazione di successione, che del pagamento dell'imposta, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 36 d. lgs. 346/1990;
- che è erronea la considerazione che il curatore non sia nel possesso dei beni ereditari, in quanto i poteri e gli obblighi dei curatori, di cui agli artt. 529-531 c.c., sono esercitabili solo in presenza di un possesso materiale dei beni ereditari.
Parte appellata si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata, incentrando le sue argomentazioni sulla mancanza di possesso, a cui - anche ai sensi del citato art. 36 - sarebbe collegato l'obbligo di pagamento.
Motivi della decisione La questione controversa riguarda la sussistenza o meno di un obbligo del curatore dell'eredità giacente di provvedere al pagamento delle imposte derivanti dalla presentazione di dichiarazione di successione.
La Corte osserva quanto segue.
L'art. 28, comma 2, d. lgs. 346/1990 prescrive l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione espressamente anche per i curatori dell'eredità giacente. Il successivo art. 36 (Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta), al comma 3 dispone che: “Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
La Corte ritiene che il dato normativo sia chiaro nell'estendere anche ai curatori dell'eredità giacente, in quanto “soggetti obbligati alla dichiarazione della successione” ai sensi dell'art. 28, l'obbligo di pagamento dell'imposta, ovviamente nei limiti del valore dei beni ereditari.
Tale interpretazione trova sostegno nella recente pronuncia della Corte di cassazione n. 27081/2024, la quale ha confermato il principio già espresso da Cass. 16428/2009:
“In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del
1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art.
36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso”.
Il giudice di legittimità, inoltre, ha espressamente confermato che il curatore è nel possesso dei beni ereditari, “per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali”.
Del resto, i poteri e gli obblighi dei curatori di eredità giacenti (artt. 529-531 c.c.) sono esercitabili solo in presenza di un possesso materiale dei beni ereditari, che non viene meno a causa della necessità di previa autorizzazione del giudice tutelare, che svolge solo funzioni di controllo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, si respinge il ricorso del contribuente avverso l'atto impugnato;
in considerazione delle incertezze della giurisprudenza di merito sulla specifica questione dedotta in giudizio, risolte solo con la recente pronuncia della Corte di cassazione, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Compensa le spese di lite.
Perugia, 16 gennaio 2026
Il relatore Il Presidente
LE NI RD CC