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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/08/2025, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 8387/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Milano 20122 – Via San Francesco d'Assisi 8 presso lo Studio dell'avv. Fabio Zanati (C.F. ), che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata c/o in Milano CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
– Via Fabio Filzi n. 2 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Girardi e Andrea Bernardini
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
- accertare e dichiarare tenuta ai sensi di polizza e per l'effetto condannare Controparte_3 al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 dell'importo di € 47.885,00 o di quella minore e diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, la fattispecie compresa nel rischio assicurato o comunque non integralmente esclusa per le motivazioni dedotte in atti e per l'effetto condannare la resistente convenuta al pagamento della somma di euro € 34.514,55 (47.885,00 – 13370), o di quella minore e diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
- Condannare capogruppo alla rifusione di spese e compensi professionali. Controparte_3 Ha poi reiterato le richieste istruttorie. Parte resistente:
- In via principale: per tutte le motivazioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Impresa artigianato” n.0A/M13351685 invocata da
pagina 1 di 4 parte ricorrente e, per l'effetto, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- In via subordinata: nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla ricorrente, contenere l'ammontare della condanna nei limiti della prova del danno raggiunta nonché delle garanzie operanti ai sensi del contratto assicurativo, massimali e franchigie;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., (di Parte_1 seguito anche ha convenuto in giudizio la fine di sentirsi riconoscere Parte_1 CP_1 l'indennizzo di cui alla polizza n. 0A/M13351685, a seguito di un evento grandine che ha interessato i locali dell'azienda. In particolare, la ricorrente ha premesso di esercitare attività di torneria meccanica di precisione conto terzi, presso l'unità locale, di sua proprietà, ubicata in Vernate (MI) alla via Giovanni Falcone n. 10 (doc. 1) e di essere assicurata contro i danni al suddetto fabbricato con polizza n. 0A/M13351685, c.d.
“Impresa Artigianato” sottoscritta con (doc. 5 e 6). CP_1 Ha allegato che il giorno 08.07.2021, a seguito di una forte una grandinata la copertura del tetto del fabbricato è stata danneggiata irreversibilmente e ci sono stati allagamenti nei locali sottostanti e di aver quindi immediatamente informato dell'avvenuto sinistro la compagnia di assicurazioni, inviando anche un preventivo di spesa di euro 39.250,00 (oneri esclusi), somma necessaria per rimuovere il manto di copertura e rifare la copertura con un pannello coibentato. La compagnia ha negato l'indennizzo, eccependo l'inoperatività della polizza, specificando che nel caso di specie ricorreva una garanzia specifica c.d. “grandine su fragile”, non compresa nelle condizioni di polizza ai sensi dell'art.
5.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La ricorrente ha, quindi, eseguito i lavori di ripristino della copertura, per un importo pari a complessivi euro 43.345,00. Ha poi avviato procedimento di mediazione a cui la Compagnia non ha partecipato (doc. 18). Si è costituita in giudizio la Compagnia, eccependo l'inoperatività della polizza, in quanto ai sensi dell'art. art. 3.2 – lett. b – p.to 6 “la società non risponde dei danni subiti da lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, pannelli solari e impianti fotovoltaici per effetto di grandini”. Solo nell'ipotesi in cui le parti si fossero accordate per un ampliamento del rischio assicurato, includendo quindi nella copertura assicurativa anche i danni che gli eventi atmosferici di portata estrema possono cagionare alle strutture/componenti di protezione dell'immobile maggiormente esposti al rischio di rottura, allora il sinistro sarebbe potuto risultare indennizzabile (art. 5.10) Ha poi contestato genericamente la quantificazione del danno operata da parte ricorrente. Nel corso della prima udienza, parte attrice ha chiesto i termini di cui all'articolo 282 duodecies c.p.c. Concessi i termini le parti hanno depositato le relative memorie, le parti sono state poi invitate ad una risoluzione bonaria della controversia, senza esito. All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione La domanda è infondata e deve essere rigettata. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo richiesto in conseguenza dell'evento grandine che ha colpito un fabbricato di proprietà della Parte_1 assicurato con con polizza n. OA/M13351865, avvenuto il 08.07.2021. CP_1 pagina 2 di 4 Nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova relativo al fatto storico incombe sulla parte attrice: infatti, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così testualmente, tra le molte, Cass. ordinanza n. 1558/2018). Nel caso di specie, la società ricorrente ha fornito prova documentale della stipulazione del contratto di assicurazione (doc. 5 e 6 parte ricorrente) e ha provato l'insistenza del fenomeno meteorologico nel giorno e nel luogo indicato in ricorso (doc. 2 bis), fatti che comunque non sono in contestazione tra le parti. Di contro, incombe sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatti che escludono o limitano il diritto all'indennizzo. Orbene, la compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha contestato l'operatività della polizza e la quantificazione dell'indennizzo compiuta da parte attrice. In particolare, ha eccepito che all'art. 3.2, comma 2, lett. b.) ultimo capo, delle condizioni generali di polizza, è specificato che la società non risponde dei danni subiti da “lastre di cemento – amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, pannelli solari e impianti fotovoltaici per effetto di grandine”. Precisando che al fine di avere tale tipo di ulteriore protezione assicurativa, è necessario attivare con un sovrappremio, la polizza accessoria c.d. grandine su fragili (art. 5.10). L'eccezione è fondata. Il prospetto di polizza (doc.5 ric.) indica chiaramente i tipi di rischio assicurati con la sottoscrizione del contratto, nel caso di specie la polizza risulta attiva per i c.d. eventi atmosferici, mentre risulta esclusa per i danni da “grandine su fragili”. Nelle condizioni generali (doc. 6 ric.), richiamate nelle condizioni particolari, al capo 3.2, viene esplicitato il contenuto della polizza c.d. eventi atmosferici, indicandone particolari esclusioni (nel caso che ci occupa viene chiaramente indicata l'esclusione dei danni da grandine su alcuni specifici materiali e manufatti, come lastre di fibrocemento). L'art.
5.10 si riferisce ad un'ulteriore tipo di polizza, che non svuota di significato quanto invece assicurato con polizza c.d. eventi atmosferici, ma che disciplina un'ipotesi diversa, che al fine del decidere non rileva, infatti, l'esclusione del rischio che si applica al caso di specie è prevista al capo 3.2 (eventi atmosferici). Pertanto, dall'esame delle condizioni particolari e generali di polizza non emerge alcuna contraddizione, tale da dover interpretare le clausole in un senso più favorevole all'assicurato, come previsto dall'art. 1370 c.c. Tanto premesso, la ricorrente ha documentato come unici danni, derivati dalla grandinata del 08.07.2021, quelli provocati alle lastre di copertura in fibro cemento (doc. 2 ric.). Ai fini della quantificazione del danno, la società assicurata ha prodotto le fatture n. 50, 125 e 277 del 2022 (doc. 11,16,17 ric.) aventi il medesimo oggetto “lavori svolti Vostro capannone sito in Via Falcone, 10 - Vernate (MI). Rimozione del manto di copertura in fibrocemento e rifacimento della stessa con panello coinbentato da 40mm” per un totale di € 47.885,00, pari all'importo richiesto in citazione a titolo di indennizzo. Pertanto emerge che gli unici danni riportati dall'evento grandine del 08.07.2021 hanno interessato unicamente la copertura in fibrocemento, esplicitamente esclusa dalla polizza.
pagina 3 di 4 A nulla rileva la decisione della ricorrente di utilizzare materiali diversi per il rifacimento della tettoia, trattandosi di lavori commissionati a seguito del danneggiamento di un manufatto non coperto dalla polizza. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla somma riconosciuta ex DM 55/2014 come da dispositivo, nei valori medi per la fase di studio, introduttiva, e valori minimi per la fase decisionale solo orale Infine, preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, deve essere condannata al versamento di entrata al bilancio dello Stato CP_1 pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso proposto da e;
Parte_1 Parte_1 CP_
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi oltre
[...] Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
- condanna al versamento di entrata al bilancio dello Stato pari ad € 518,00. CP_1
Milano, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 8387/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Milano 20122 – Via San Francesco d'Assisi 8 presso lo Studio dell'avv. Fabio Zanati (C.F. ), che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata c/o in Milano CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
– Via Fabio Filzi n. 2 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Girardi e Andrea Bernardini
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
- accertare e dichiarare tenuta ai sensi di polizza e per l'effetto condannare Controparte_3 al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 dell'importo di € 47.885,00 o di quella minore e diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, la fattispecie compresa nel rischio assicurato o comunque non integralmente esclusa per le motivazioni dedotte in atti e per l'effetto condannare la resistente convenuta al pagamento della somma di euro € 34.514,55 (47.885,00 – 13370), o di quella minore e diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
- Condannare capogruppo alla rifusione di spese e compensi professionali. Controparte_3 Ha poi reiterato le richieste istruttorie. Parte resistente:
- In via principale: per tutte le motivazioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Impresa artigianato” n.0A/M13351685 invocata da
pagina 1 di 4 parte ricorrente e, per l'effetto, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- In via subordinata: nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla ricorrente, contenere l'ammontare della condanna nei limiti della prova del danno raggiunta nonché delle garanzie operanti ai sensi del contratto assicurativo, massimali e franchigie;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., (di Parte_1 seguito anche ha convenuto in giudizio la fine di sentirsi riconoscere Parte_1 CP_1 l'indennizzo di cui alla polizza n. 0A/M13351685, a seguito di un evento grandine che ha interessato i locali dell'azienda. In particolare, la ricorrente ha premesso di esercitare attività di torneria meccanica di precisione conto terzi, presso l'unità locale, di sua proprietà, ubicata in Vernate (MI) alla via Giovanni Falcone n. 10 (doc. 1) e di essere assicurata contro i danni al suddetto fabbricato con polizza n. 0A/M13351685, c.d.
“Impresa Artigianato” sottoscritta con (doc. 5 e 6). CP_1 Ha allegato che il giorno 08.07.2021, a seguito di una forte una grandinata la copertura del tetto del fabbricato è stata danneggiata irreversibilmente e ci sono stati allagamenti nei locali sottostanti e di aver quindi immediatamente informato dell'avvenuto sinistro la compagnia di assicurazioni, inviando anche un preventivo di spesa di euro 39.250,00 (oneri esclusi), somma necessaria per rimuovere il manto di copertura e rifare la copertura con un pannello coibentato. La compagnia ha negato l'indennizzo, eccependo l'inoperatività della polizza, specificando che nel caso di specie ricorreva una garanzia specifica c.d. “grandine su fragile”, non compresa nelle condizioni di polizza ai sensi dell'art.
5.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La ricorrente ha, quindi, eseguito i lavori di ripristino della copertura, per un importo pari a complessivi euro 43.345,00. Ha poi avviato procedimento di mediazione a cui la Compagnia non ha partecipato (doc. 18). Si è costituita in giudizio la Compagnia, eccependo l'inoperatività della polizza, in quanto ai sensi dell'art. art. 3.2 – lett. b – p.to 6 “la società non risponde dei danni subiti da lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, pannelli solari e impianti fotovoltaici per effetto di grandini”. Solo nell'ipotesi in cui le parti si fossero accordate per un ampliamento del rischio assicurato, includendo quindi nella copertura assicurativa anche i danni che gli eventi atmosferici di portata estrema possono cagionare alle strutture/componenti di protezione dell'immobile maggiormente esposti al rischio di rottura, allora il sinistro sarebbe potuto risultare indennizzabile (art. 5.10) Ha poi contestato genericamente la quantificazione del danno operata da parte ricorrente. Nel corso della prima udienza, parte attrice ha chiesto i termini di cui all'articolo 282 duodecies c.p.c. Concessi i termini le parti hanno depositato le relative memorie, le parti sono state poi invitate ad una risoluzione bonaria della controversia, senza esito. All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione La domanda è infondata e deve essere rigettata. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo richiesto in conseguenza dell'evento grandine che ha colpito un fabbricato di proprietà della Parte_1 assicurato con con polizza n. OA/M13351865, avvenuto il 08.07.2021. CP_1 pagina 2 di 4 Nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova relativo al fatto storico incombe sulla parte attrice: infatti, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così testualmente, tra le molte, Cass. ordinanza n. 1558/2018). Nel caso di specie, la società ricorrente ha fornito prova documentale della stipulazione del contratto di assicurazione (doc. 5 e 6 parte ricorrente) e ha provato l'insistenza del fenomeno meteorologico nel giorno e nel luogo indicato in ricorso (doc. 2 bis), fatti che comunque non sono in contestazione tra le parti. Di contro, incombe sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatti che escludono o limitano il diritto all'indennizzo. Orbene, la compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha contestato l'operatività della polizza e la quantificazione dell'indennizzo compiuta da parte attrice. In particolare, ha eccepito che all'art. 3.2, comma 2, lett. b.) ultimo capo, delle condizioni generali di polizza, è specificato che la società non risponde dei danni subiti da “lastre di cemento – amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, pannelli solari e impianti fotovoltaici per effetto di grandine”. Precisando che al fine di avere tale tipo di ulteriore protezione assicurativa, è necessario attivare con un sovrappremio, la polizza accessoria c.d. grandine su fragili (art. 5.10). L'eccezione è fondata. Il prospetto di polizza (doc.5 ric.) indica chiaramente i tipi di rischio assicurati con la sottoscrizione del contratto, nel caso di specie la polizza risulta attiva per i c.d. eventi atmosferici, mentre risulta esclusa per i danni da “grandine su fragili”. Nelle condizioni generali (doc. 6 ric.), richiamate nelle condizioni particolari, al capo 3.2, viene esplicitato il contenuto della polizza c.d. eventi atmosferici, indicandone particolari esclusioni (nel caso che ci occupa viene chiaramente indicata l'esclusione dei danni da grandine su alcuni specifici materiali e manufatti, come lastre di fibrocemento). L'art.
5.10 si riferisce ad un'ulteriore tipo di polizza, che non svuota di significato quanto invece assicurato con polizza c.d. eventi atmosferici, ma che disciplina un'ipotesi diversa, che al fine del decidere non rileva, infatti, l'esclusione del rischio che si applica al caso di specie è prevista al capo 3.2 (eventi atmosferici). Pertanto, dall'esame delle condizioni particolari e generali di polizza non emerge alcuna contraddizione, tale da dover interpretare le clausole in un senso più favorevole all'assicurato, come previsto dall'art. 1370 c.c. Tanto premesso, la ricorrente ha documentato come unici danni, derivati dalla grandinata del 08.07.2021, quelli provocati alle lastre di copertura in fibro cemento (doc. 2 ric.). Ai fini della quantificazione del danno, la società assicurata ha prodotto le fatture n. 50, 125 e 277 del 2022 (doc. 11,16,17 ric.) aventi il medesimo oggetto “lavori svolti Vostro capannone sito in Via Falcone, 10 - Vernate (MI). Rimozione del manto di copertura in fibrocemento e rifacimento della stessa con panello coinbentato da 40mm” per un totale di € 47.885,00, pari all'importo richiesto in citazione a titolo di indennizzo. Pertanto emerge che gli unici danni riportati dall'evento grandine del 08.07.2021 hanno interessato unicamente la copertura in fibrocemento, esplicitamente esclusa dalla polizza.
pagina 3 di 4 A nulla rileva la decisione della ricorrente di utilizzare materiali diversi per il rifacimento della tettoia, trattandosi di lavori commissionati a seguito del danneggiamento di un manufatto non coperto dalla polizza. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla somma riconosciuta ex DM 55/2014 come da dispositivo, nei valori medi per la fase di studio, introduttiva, e valori minimi per la fase decisionale solo orale Infine, preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, deve essere condannata al versamento di entrata al bilancio dello Stato CP_1 pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso proposto da e;
Parte_1 Parte_1 CP_
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi oltre
[...] Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
- condanna al versamento di entrata al bilancio dello Stato pari ad € 518,00. CP_1
Milano, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 4 di 4