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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/12/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Aosta Dott. Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 403/2024 del ruolo generale promossa da:
avvocato – in proprio Pt_1 Parte_2 C.F._1 RICORRENTE contro
nata il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] C.F._2 RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: pagamento corrispettivo per prestazioni professionali
**** Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso rilevato che, quanto al fondamento della pretesa creditoria, nel ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. è stato addotto che: 1) l'avv. ha svolto attività professionale in favore della signora Pt_1
nel procedimento n. RG 336/2013 avanti il Controparte_1 Tribunale di Aosta, introdotto dal sig. con ricorso del Parte_3 18/3/2013 diretto ad ottenere la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effe\ civili del matrimonio già intervenuta tra i predetti (cfr. all.ti da 1 a 8);
2) tra il professionista ed il resistente veniva sottoscritto apposito mandato di conferimento professionale con pattuizione del relativo compenso (cfr. doc. 9 all.);
3) il difensore aveva regolarmente espletato l'incarico conferitogli e, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. aveva diritto ai suoi compensi;
visto il proprio provvedimento del 22.05.2024, con cui sono state adottate le statuizioni per l'instaurazione del contraddittorio;
rilevato che, nonostante la ritualità della notifica (cfr. documentazione depositata dalla parte ricorrente), il convenuto non si è costituito e pertanto va dichiarata la sua contumacia;
considerato che il ricorrente – secondo quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio – ha agito per conseguire la condanna della controparte alla corresponsione delle spettanze relative allo svolgimento di attività professionale forense in materia civile (assistenza giudiziale); rilevato che: a) gli assunti attorei hanno trovato pieno riscontro probatorio nella documentazione allegata al ricorso;
b) il convenuto – rimasto contumace – non ha sollevato eccezioni/contestazioni e non ha nemmeno addotto elementi idonei ad inficiare la pretesa creditoria
1 dell'avv. che ha il suo fondamento nell'adempimento della predetta Pt_1 attività professionale;
c) non risultano elementi per ritenere che l'attività in questione non sia conforme ai doveri di professionalità imposti al difensore;
d) gli importi di cui ai documenti 9-10 allegati sono conformi al contratto di conferimento del mandato;
e) il credito dell'avvocato non si è prescritto stante le diffide formali che hanno interrotto la prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c.; f) la prescrizione relativa al diritto al compenso dell'avvocato non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato per iscritto come nel caso di specie (cfr- doc. 9 fascicolo ricorrente). Infatti, la prescrizione presuntiva trova ragione solo nei rapporti che si svolgono senza formalità, ove il pagamento avviene senza dilazione (Cass. 763/2017; Cass. 9930/2014). ritenuto che la somma oggetto della domanda attorea sia correttamente conteggiata da maggiorare degli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
ritenuto che, in considerazione dell'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente), sia ultronea ogni altra valutazione e sia altresì ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio;
ritenuto, quanto alla regolamentazione del regime delle spese processuali relative al presente giudizio che: a) in applicazione del generale principio della soccombenza, il convenuto vada condannato alla rifusione, in favore del ricorrente, di dette spese, a nulla incidendo in senso contrario la circostanza che il ricorrente sia un avvocato, che ha diritto alla liquidazione delle spese processuali anche in caso di difesa personale ex art. 86 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. 6 ordinanza n. 4698 del 2019) e che tali spese debbano liquidarsi tenuto conto – ai fini della determinazione del compenso – delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della causa (valore rapportato all'entità della somma riconosciuta alla parte vittoriosa), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. 55/2014 e successive modifiche)il compenso, determinato con riferimento allo scaglione di valore sino ad euro 1101,00 e con applicazione dei medi, vada liquidato in complessivi € 462,00 (euro 131 per la fase di studio, euro 131 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria/di trattazione) oltre maggiorazione per spese generali nella misura del 15% (art. 2 comma 2 D.M. 55/2014) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge;
b) gli esborsi da rifondere alla parte ricorrente siano da liquidare, tenuto conto delle risultanze agli atti, solo in euro 125,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo);
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giuseppe de Filippo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 403/2024 R.G. introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritenuta la propria competenza, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) DICHIARA la contumacia della sig.ra Controparte_1
2 2) condanna la sig.ra a corrispondere al ricorrente avv. Controparte_1 Gianfranco Sapia, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 959,82 (inclusiva degli accessori di legge) ed interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
3) condanna la sig.ra alla refusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio, spese che si liquidano in euro 462,00 per compenso ed in euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge. Aosta, 11.12.2025 IL GIUDICE dott. Giuseppe de Filippo
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