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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10350 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8527/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8527/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 10.11.2025 TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pietrastornina (AV) al Corso Partenio n. 122, rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale RICORRENTE E
(c.f. ), in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
), presso i cui uffici domicilia alla via A. Diaz, 11 P.IVA_2 RESISTENTE
Oggetto: liquidazione dei compensi per difesa d'ufficio nel processo penale Conclusioni: all'udienza del 10.11.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 11.4.2025 e ritualmente notificato al resistente , l'avv. proponeva opposizione avverso Controparte_1 Parte_1 il decreto depositato in data 18.3.2025, con il quale il GIP presso il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Isabella IASELLI, rigettava la sua richiesta di liquidazione dei compensi per la difesa d'ufficio svolta nei confronti di un imputato. La ricorrente, in particolare, deduceva di essere stata nominata, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio dell'imputato (c.f. ), nato a CP_3 C.F._2 Napoli il 14.6.1969 e residente in [...] e di aver prestato la propria attività professionale in favore di quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale (avente n. 39582/2016 R.G.N.R. e n. 18270/2019 R.G.GIP.), celebratosi innanzi al GIP presso il Tribunale di Napoli, ufficio n. 41, presenziando tra l'altro alle udienze dell'8.1.2021 e del 27.5.2021, all'esito delle quali veniva emesso il decreto di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, V sezione penale, in composizione collegiale, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 R.D. 267/1942.
pagina 1 di 5 Deduceva, altresì, di aver tentato il recupero del proprio credito professionale in sede civile, chiedendo e ottenendo dal Giudice di Pace di Napoli, adito in sede civile con ricorso 6668/24 R.G., il decreto ingiuntivo n. 3643/2024 con il quale il veniva condannato “al pagamento CP_3 di quanto quantificato, oltre accessori, spese di lite liquidate e spese successive”, aggiungendo che, in data 9.12.2024 aveva notificato il titolo esecutivo ed il precetto senza ottenere alcun riscontro, motivo per cui aveva proposto istanza ex art. 492 bis c.p.c. agli ufficiali giudiziari presso l' di Avellino. Pt_2 Infine, la ricorrente allegava che, in forza del verbale di ricerca beni che evidenziava quattro istituti di credito (Unicredit, Intesa San Paolo, BPer Banca e Poste Italiane), aveva proceduto alla iscrizione a ruolo del pignoramento, che veniva incardinato col numero 128/2025 R.GE, ottenendo però solo dichiarazioni negative da parte degli istituti di credito. Quindi, esaurite tutte le procedure di recupero, provvedeva a depositare al giudice penale, tramite piattaforma SIAMM, l'istanza di liquidazione dei propri onorari che, tuttavia, con decreto del 18.3.2025, notificato in pari data, veniva rigettata dal Giudice penale. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, quindi, il difensore istante formulava opposizione avverso il provvedimento di rigetto e, avendo aderito al protocollo per le liquidazioni dei compensi dei difensori di cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e delle “procedure assimilate”, sottoscritto in data 10.3.2016 e in vigore presso il Tribunale di Napoli, chiedeva la liquidazione degli importi previsti dalla nota spese ammontanti a € 1.800,00, oltre interessi dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre alle somme occorrenti per il recupero del credito azionato in sede civile, con vittoria di spese ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, chiedendo il rigetto della domanda. Il Ministero resistente, in particolare, deduceva che l'istante, omettendo di produrre tutta la documentazione necessaria, non aveva documentato “l'intera fase del recupero del credito” nei confronti del ma solo l'atto di pignoramento presso terzi che aveva effettuato. CP_3 All'udienza del 10.11.2025, precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere quindi accolta, nei sensi di cui in motivazione.
2. Con decreto del 18.3.2025, il Presidente aggiunto della sezione GIP-GUP del Tribunale di Napoli, dott.ssa Isabella IASELLI, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi professionali avanzata dall'avv. , sul duplice presupposto che “il difensore Parte_1 istante non [aveva] documentato la partecipazione alle udienze preliminari dell'8.1.2021 e del 27.5.2021” e che non risultava “documentata neanche la fase relativa al recupero del credito”, non essendo stati prodotti la richiesta di recupero del credito, né il decreto ingiuntivo, né l'atto di precetto notificato al CP_3 Orbene, dalla documentazione che è stata versata in atti da parte ricorrente e, segnatamente, dal verbale di udienza dell'8.1.2021, risulta chiaramente che l'avv. , nominata Parte_1 quale difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., dell'imputato CP_3 presenziava regolarmente all'udienza preliminare che si celebrava innanzi al GUP dott.ssa Chiara
pagina 2 di 5 nell'ambito del procedimento penale avente n. 39582/2016 R.G.N.R. e n. 18270/2019 Pt_3 R.G.GIP., all'esito della quale veniva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato. La prova della nomina della ricorrente quale difensore di ufficio dell'imputato, del resto, emerge anche dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal P.M. in data 5.4.2019, dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dal P.M. in data 25.7.2019, nonché dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dalla cancelleria del giudice in data 3.9.2019 e dal decreto che dispone il giudizio reso dal GIP in data 8.1.2021. Per contro, deve darsi atto che il verbale di udienza del 27.5.2021 a cui si fa impropriamente riferimento nella richiesta di liquidazione avanzata dall'odierna ricorrente – come si evince dalla documentazione allegata al ricorso – non attiene al procedimento celebratosi nei confronti di per il quale è stata avanzata la richiesta di liquidazione dei compensi CP_3 professionali, ma riguarda un procedimento penale diverso (avente n. 25395/2020 R.G.N.R. e n. 19201/2020 R.G.GIP.), celebratosi innanzi ad altro GIP, il dott. Marco CARBONE (ufficio n. 42), nell'ambito di una procedura relativa ad opposizione a richiesta di archiviazione, nella quale la ricorrente risulta essere difensore di ufficio degli indagati e Controparte_4 CP_5
.
[...] Ne deriva che, avendo la ricorrente provato la propria partecipazione ad una delle due udienze indicate nell'istanza di liquidazione (e, precisamente, all'udienza preliminare dell'8.1.2021), il provvedimento di rigetto emesso dal giudice penale risulta fondato, in parte, su un erroneo presupposto di fatto. Quanto al secondo presupposto che ha condotto al rigetto dell'istanza di liquidazione, deve dirsi che, nel corso dell'odierno giudizio civile, la ricorrente – integrando l'originaria documentazione che aveva prodotto al giudice penale – ha provato per tabulas di aver effettivamente tentato di recuperare il proprio credito nei confronti del ottenendo nei confronti dello stesso il CP_3 decreto ingiuntivo n. 3643/2024, che veniva dichiarato esecutivo per mancata opposizione da parte dell'ingiunto. Orbene, ancorché la ricorrente non abbia prodotto la notifica al del decreto ingiuntivo, CP_3 dalla dichiarazione di esecutività dello stesso resa dal Giudice di pace in data 1.7.2024 si evince chiaramente che il provvedimento monitorio veniva ritualmente notificato all'intimato: il Giudice di pace di Napoli dott. Antonio Maria CUCCURULLO, infatti, dichiarava l'esecutività del decreto ingiuntivo dopo aver dato atto di aver visionato la notifica effettuata nei confronti del
CP_3 In ogni caso, la ricorrente ha documentato di aver notificato al in data 13.12.2024, l'atto CP_3 di precetto relativo all'importo portato dal decreto ingiuntivo e, in data 3.2.2025, l'atto negativo di pignoramento presso terzi. Ne consegue che, essendo stata fornita la prova del tentativo di recupero del credito esperito invano nei confronti del proprio assistito, al difensore di ufficio, avv. , Parte_1 devono essere liquidati i compensi spettanti per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale.
3. Venendo alla liquidazione dei compensi, è jus receptum che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. n. 22579/2019). L'orientamento giurisprudenziale, del resto, appare coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale subordina la possibilità per il difensore d'ufficio di vedersi pagina 3 di 5 corrispondere il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale;
procedure che hanno un costo e che, in quanto necessitate, non possono gravare sul professionista istante (Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012). Orbene, in ordine al “quantum debeatur”, deve dirsi che la ricorrente ha aderito al c.d.
“protocollo” per le liquidazioni dei compensi dei difensori di cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e delle “procedure assimilate” (ex artt. 116 e 117 D.P.R. n. 115/2002), sottoscritto in data 10.3.2016 e in vigore presso il Tribunale di Napoli, che trova applicazione anche con riferimento alle liquidazioni dei difensori di ufficio che dimostrino di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Ebbene, a mente del richiamato protocollo, per la difesa svolta nell'ambito di un procedimento penale attribuito alla competenza del GIP/GUP e conclusosi, in udienza preliminare c.d.
“semplice”, con il rinvio a giudizio dell'imputato, l'importo da corrispondere al difensore risulta essere pari a 900,00 euro (“nota spese n. 1”). Tale importo, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non deve essere raddoppiato per la partecipazione alla seconda udienza (quella del 27.5.2021), sia perché – come si è visto – tale udienza è relativa ad un altro procedimento;
sia perché, anche qualora fosse attinente al medesimo procedimento, la liquidazione delle competenze per l'attività professionale svolta mediante il riconoscimento dell'importo concordato tra le parti deve essere effettuata con riferimento all'intera “fase”, e non già in relazione ad ogni singola udienza che viene celebrata innanzi al giudice. Ne consegue che la richiesta di 1.800,00 euro avanzata dalla ricorrente non può essere accolta, ma deve essere liquidato il minore importo di 900,00 euro. Inoltre, deve darsi atto che, in base al richiamato “protocollo”, per la fase svoltasi innanzi al Giudice civile per l'esperimento del tentativo di riscossione del credito professionale, deve essere liquidata l'ulteriore somma forfettaria di 500,00 euro. Alla luce di quanto sopra, quindi, devono liquidarsi alla ricorrente i compensi dovuti per un totale di € 1.400,00 (€ 900,00 per compensi dell'udienza preliminare + € 500,00 per compensi del procedimento di recupero dei crediti).
4. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda e, soprattutto, della circostanza che la documentazione attestante il tentativo di recupero del credito nei confronti del è CP_3 stata prodotta soltanto nel presente giudizio civile (non risultando depositata anche al giudice penale che, in mancanza della stessa, quindi, aveva correttamente rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi professionali richiesti), le spese di lite del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto del 18.3.2025 del Presidente aggiunto della sezione GIP del Tribunale di Napoli, letto l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, liquida all'avv. , per le ragioni di cui in premessa, la somma Parte_1
pagina 4 di 5 complessiva di € 1.400,00 (millequattrocento/00) per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 10/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8527/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 10.11.2025 TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pietrastornina (AV) al Corso Partenio n. 122, rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale RICORRENTE E
(c.f. ), in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
), presso i cui uffici domicilia alla via A. Diaz, 11 P.IVA_2 RESISTENTE
Oggetto: liquidazione dei compensi per difesa d'ufficio nel processo penale Conclusioni: all'udienza del 10.11.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 11.4.2025 e ritualmente notificato al resistente , l'avv. proponeva opposizione avverso Controparte_1 Parte_1 il decreto depositato in data 18.3.2025, con il quale il GIP presso il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Isabella IASELLI, rigettava la sua richiesta di liquidazione dei compensi per la difesa d'ufficio svolta nei confronti di un imputato. La ricorrente, in particolare, deduceva di essere stata nominata, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio dell'imputato (c.f. ), nato a CP_3 C.F._2 Napoli il 14.6.1969 e residente in [...] e di aver prestato la propria attività professionale in favore di quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale (avente n. 39582/2016 R.G.N.R. e n. 18270/2019 R.G.GIP.), celebratosi innanzi al GIP presso il Tribunale di Napoli, ufficio n. 41, presenziando tra l'altro alle udienze dell'8.1.2021 e del 27.5.2021, all'esito delle quali veniva emesso il decreto di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, V sezione penale, in composizione collegiale, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 R.D. 267/1942.
pagina 1 di 5 Deduceva, altresì, di aver tentato il recupero del proprio credito professionale in sede civile, chiedendo e ottenendo dal Giudice di Pace di Napoli, adito in sede civile con ricorso 6668/24 R.G., il decreto ingiuntivo n. 3643/2024 con il quale il veniva condannato “al pagamento CP_3 di quanto quantificato, oltre accessori, spese di lite liquidate e spese successive”, aggiungendo che, in data 9.12.2024 aveva notificato il titolo esecutivo ed il precetto senza ottenere alcun riscontro, motivo per cui aveva proposto istanza ex art. 492 bis c.p.c. agli ufficiali giudiziari presso l' di Avellino. Pt_2 Infine, la ricorrente allegava che, in forza del verbale di ricerca beni che evidenziava quattro istituti di credito (Unicredit, Intesa San Paolo, BPer Banca e Poste Italiane), aveva proceduto alla iscrizione a ruolo del pignoramento, che veniva incardinato col numero 128/2025 R.GE, ottenendo però solo dichiarazioni negative da parte degli istituti di credito. Quindi, esaurite tutte le procedure di recupero, provvedeva a depositare al giudice penale, tramite piattaforma SIAMM, l'istanza di liquidazione dei propri onorari che, tuttavia, con decreto del 18.3.2025, notificato in pari data, veniva rigettata dal Giudice penale. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, quindi, il difensore istante formulava opposizione avverso il provvedimento di rigetto e, avendo aderito al protocollo per le liquidazioni dei compensi dei difensori di cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e delle “procedure assimilate”, sottoscritto in data 10.3.2016 e in vigore presso il Tribunale di Napoli, chiedeva la liquidazione degli importi previsti dalla nota spese ammontanti a € 1.800,00, oltre interessi dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre alle somme occorrenti per il recupero del credito azionato in sede civile, con vittoria di spese ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, chiedendo il rigetto della domanda. Il Ministero resistente, in particolare, deduceva che l'istante, omettendo di produrre tutta la documentazione necessaria, non aveva documentato “l'intera fase del recupero del credito” nei confronti del ma solo l'atto di pignoramento presso terzi che aveva effettuato. CP_3 All'udienza del 10.11.2025, precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere quindi accolta, nei sensi di cui in motivazione.
2. Con decreto del 18.3.2025, il Presidente aggiunto della sezione GIP-GUP del Tribunale di Napoli, dott.ssa Isabella IASELLI, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi professionali avanzata dall'avv. , sul duplice presupposto che “il difensore Parte_1 istante non [aveva] documentato la partecipazione alle udienze preliminari dell'8.1.2021 e del 27.5.2021” e che non risultava “documentata neanche la fase relativa al recupero del credito”, non essendo stati prodotti la richiesta di recupero del credito, né il decreto ingiuntivo, né l'atto di precetto notificato al CP_3 Orbene, dalla documentazione che è stata versata in atti da parte ricorrente e, segnatamente, dal verbale di udienza dell'8.1.2021, risulta chiaramente che l'avv. , nominata Parte_1 quale difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., dell'imputato CP_3 presenziava regolarmente all'udienza preliminare che si celebrava innanzi al GUP dott.ssa Chiara
pagina 2 di 5 nell'ambito del procedimento penale avente n. 39582/2016 R.G.N.R. e n. 18270/2019 Pt_3 R.G.GIP., all'esito della quale veniva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato. La prova della nomina della ricorrente quale difensore di ufficio dell'imputato, del resto, emerge anche dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal P.M. in data 5.4.2019, dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dal P.M. in data 25.7.2019, nonché dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dalla cancelleria del giudice in data 3.9.2019 e dal decreto che dispone il giudizio reso dal GIP in data 8.1.2021. Per contro, deve darsi atto che il verbale di udienza del 27.5.2021 a cui si fa impropriamente riferimento nella richiesta di liquidazione avanzata dall'odierna ricorrente – come si evince dalla documentazione allegata al ricorso – non attiene al procedimento celebratosi nei confronti di per il quale è stata avanzata la richiesta di liquidazione dei compensi CP_3 professionali, ma riguarda un procedimento penale diverso (avente n. 25395/2020 R.G.N.R. e n. 19201/2020 R.G.GIP.), celebratosi innanzi ad altro GIP, il dott. Marco CARBONE (ufficio n. 42), nell'ambito di una procedura relativa ad opposizione a richiesta di archiviazione, nella quale la ricorrente risulta essere difensore di ufficio degli indagati e Controparte_4 CP_5
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[...] Ne deriva che, avendo la ricorrente provato la propria partecipazione ad una delle due udienze indicate nell'istanza di liquidazione (e, precisamente, all'udienza preliminare dell'8.1.2021), il provvedimento di rigetto emesso dal giudice penale risulta fondato, in parte, su un erroneo presupposto di fatto. Quanto al secondo presupposto che ha condotto al rigetto dell'istanza di liquidazione, deve dirsi che, nel corso dell'odierno giudizio civile, la ricorrente – integrando l'originaria documentazione che aveva prodotto al giudice penale – ha provato per tabulas di aver effettivamente tentato di recuperare il proprio credito nei confronti del ottenendo nei confronti dello stesso il CP_3 decreto ingiuntivo n. 3643/2024, che veniva dichiarato esecutivo per mancata opposizione da parte dell'ingiunto. Orbene, ancorché la ricorrente non abbia prodotto la notifica al del decreto ingiuntivo, CP_3 dalla dichiarazione di esecutività dello stesso resa dal Giudice di pace in data 1.7.2024 si evince chiaramente che il provvedimento monitorio veniva ritualmente notificato all'intimato: il Giudice di pace di Napoli dott. Antonio Maria CUCCURULLO, infatti, dichiarava l'esecutività del decreto ingiuntivo dopo aver dato atto di aver visionato la notifica effettuata nei confronti del
CP_3 In ogni caso, la ricorrente ha documentato di aver notificato al in data 13.12.2024, l'atto CP_3 di precetto relativo all'importo portato dal decreto ingiuntivo e, in data 3.2.2025, l'atto negativo di pignoramento presso terzi. Ne consegue che, essendo stata fornita la prova del tentativo di recupero del credito esperito invano nei confronti del proprio assistito, al difensore di ufficio, avv. , Parte_1 devono essere liquidati i compensi spettanti per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale.
3. Venendo alla liquidazione dei compensi, è jus receptum che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. n. 22579/2019). L'orientamento giurisprudenziale, del resto, appare coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale subordina la possibilità per il difensore d'ufficio di vedersi pagina 3 di 5 corrispondere il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale;
procedure che hanno un costo e che, in quanto necessitate, non possono gravare sul professionista istante (Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012). Orbene, in ordine al “quantum debeatur”, deve dirsi che la ricorrente ha aderito al c.d.
“protocollo” per le liquidazioni dei compensi dei difensori di cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e delle “procedure assimilate” (ex artt. 116 e 117 D.P.R. n. 115/2002), sottoscritto in data 10.3.2016 e in vigore presso il Tribunale di Napoli, che trova applicazione anche con riferimento alle liquidazioni dei difensori di ufficio che dimostrino di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Ebbene, a mente del richiamato protocollo, per la difesa svolta nell'ambito di un procedimento penale attribuito alla competenza del GIP/GUP e conclusosi, in udienza preliminare c.d.
“semplice”, con il rinvio a giudizio dell'imputato, l'importo da corrispondere al difensore risulta essere pari a 900,00 euro (“nota spese n. 1”). Tale importo, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non deve essere raddoppiato per la partecipazione alla seconda udienza (quella del 27.5.2021), sia perché – come si è visto – tale udienza è relativa ad un altro procedimento;
sia perché, anche qualora fosse attinente al medesimo procedimento, la liquidazione delle competenze per l'attività professionale svolta mediante il riconoscimento dell'importo concordato tra le parti deve essere effettuata con riferimento all'intera “fase”, e non già in relazione ad ogni singola udienza che viene celebrata innanzi al giudice. Ne consegue che la richiesta di 1.800,00 euro avanzata dalla ricorrente non può essere accolta, ma deve essere liquidato il minore importo di 900,00 euro. Inoltre, deve darsi atto che, in base al richiamato “protocollo”, per la fase svoltasi innanzi al Giudice civile per l'esperimento del tentativo di riscossione del credito professionale, deve essere liquidata l'ulteriore somma forfettaria di 500,00 euro. Alla luce di quanto sopra, quindi, devono liquidarsi alla ricorrente i compensi dovuti per un totale di € 1.400,00 (€ 900,00 per compensi dell'udienza preliminare + € 500,00 per compensi del procedimento di recupero dei crediti).
4. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda e, soprattutto, della circostanza che la documentazione attestante il tentativo di recupero del credito nei confronti del è CP_3 stata prodotta soltanto nel presente giudizio civile (non risultando depositata anche al giudice penale che, in mancanza della stessa, quindi, aveva correttamente rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi professionali richiesti), le spese di lite del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto del 18.3.2025 del Presidente aggiunto della sezione GIP del Tribunale di Napoli, letto l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, liquida all'avv. , per le ragioni di cui in premessa, la somma Parte_1
pagina 4 di 5 complessiva di € 1.400,00 (millequattrocento/00) per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 10/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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