Sentenza 29 ottobre 1963
Massime • 2
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei condebitori solidali non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati, condebitori in solido. Contro costoro il decreto ingiuntivo da essi non impugnato, acquista valore di giudicato, senza che essi possano piu giovarsi della disposizione di cui all'art 1306 cod civ, che consente agli altri debitori di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest(ultimo ed uno dei debitori in solido la quale non sia fondata sopra ragioni personali allo stesso. ( Conf 4353'57).*
Presupposti per l'applicazione dell'art 68 della legge professionale forense n 1578 del 1933 sono l'esistenza di un giudizio e la sua definizione con transazione, sicche quando manchi uno di essi la norma non puo trovare applicazione. Ai predetti fini il concetto di 'transazione' non va ricondotto nello schema tipico e delimitato del negozio posto in essere nelle prescritte forme e sulla base di reciproche concessioni, ma va inteso in una piu ampia eccezione( ed il termine 'giudizio' deve intendersi come sinonimo di processo, cioe come indicativo dell'attivita che si svolge davanti l'autorita giudiziaria per giungere alla pronunzia finale da parte del giudice. ( Conf 60'60' 2286'58).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1963, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1963 |
Testo completo
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei condebitori solidali non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati, condebitori in solido. Contro costoro il decreto ingiuntivo da essi non impugnato, acquista valore di giudicato, senza che essi possano piu giovarsi della disposizione di cui all'art 1306 cod civ, che consente agli altri debitori di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest(ultimo ed uno dei debitori in solido la quale non sia fondata sopra ragioni personali allo stesso. ( Conf 4353'57).*