Art. 14. Requisiti della casella di posta elettronica certificata
del soggetto abilitato esterno 1. I soggetti abilitati esterni all'utilizzo della posta elettronica certificata fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia Militare;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilita' dello spazio della casella di posta elettronica certificata a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.
Note all' art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
del soggetto abilitato esterno 1. I soggetti abilitati esterni all'utilizzo della posta elettronica certificata fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia Militare;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilita' dello spazio della casella di posta elettronica certificata a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.
Note all' art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.