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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 260/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CORSINOVI CARLO e dall'Avv. VANNUCCI SIMONETTA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GROSSI RITA e dall'Avv. PARISI NICOLA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
- parte ricorrente (già dipendente della società resistente con qualifica impiegatizia e mansioni di cassiera) ha agito in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento in tronco intimatole dalla convenuta, in data
31 agosto 2023 (cfr., doc. 17, fasc. resistente), in quanto non sarebbero sussistenti i fatti contestati.
pagina 1 di 7 - Di conseguenza ha domandato al giudice la reintegrazione sul posto di lavoro, con il conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione e, in subordine, le ulteriori tutele previste dal D.lgs. 23/2015, considerando che il rapporto era sorto nel settembre 2015.
- Si costituiva la società resistente, contestando nel merito la domanda della insistendo per l'accertamento dei fatti contestati alla ricorrente e Pt_1 per la loro gravità, tale da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Svolta attività istruttoria, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
A) Alla ricorrente, con lettera del giorno 10 agosto 2023 (cfr., doc. 15, fasc. resistente) è stato contestato un ammanco di cassa di oltre 600,00 euro per la giornata del 4 agosto 2023, in relazione alla sua postazione (cassa n. 6 del supermercato gestito dalla società datoriale).
In particolare, la quasi totalità dell'importo mancante deriverebbe da quattro operazioni di pagamento elettronico non andate a buon fine, ma comunque chiuse in modo forzato attraverso l'utilizzo di un codice supervisore, codice, peraltro, che non avrebbe dovuto essere nella disponibilità della ricorrente quale cassiera.
Secondo la parte datoriale, dunque, vi sarebbero gli estremi per il recesso in tronco quale conseguenza delle contestazioni, avendo la ricorrente posto in essere condotte pregiudizievoli per l'azienda, tali da interrompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
B) Secondo la difesa della al contrario, i fatti si sarebbero svolti in maniera Pt_1 completamente diversa, in quanto il giorno oggetto di addebito, vi sarebbe stato un blackout e un conseguente malfunzionamento del POS, problematica segnalata dalla ricorrente ai superiori e rispetto alla quale, alla stessa sarebbe stato imposto di continuare in modo ordinario.
Di conseguenza la lavoratrice non avrebbe alcuna responsabilità con riferimento all'ammanco, da lei, peraltro, segnalato quasi alla fine del turno, così
pagina 2 di 7 come alla stessa non potrebbe essere imputato l'utilizzo del codice per forzare il sistema, in quanto dalla stessa non conosciuto.
Come anticipato, l'unica doglianza della ricorrente è relativa al profilo dell'insussistenza della giusta causa, peraltro, intimamente legati tra loro.
C) Con riferimento ai fatti, dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, nonché dalla documentazione depositata è emersa la sostanziale conferma circa la sussistenza degli addebiti avanzati nei confronti della ricorrente con la contestazione.
Infatti, i testi ascoltati in corso di giudizio hanno effettivamente affermato che la ricorrente avesse prestato servizio presso la cassa n. 6 il giorno 4 agosto 2023
e che il codice supervisore utilizzato per forzare la chiusura delle quattro operazioni in contestazione non fosse di alcuno dei possibili titolari presenti in servizio quel giorno (cfr., teste – ud. 13.2.2025: «Non so a chi si riferisca il codice Tes_1 prestante n. 906, non è il mio, che è un codice diverso. Oltre a me, come operatore prestante lavorava quel giorno , presente in quel turno Parte_2 presso il box assistenza cassa. Ricordo che quel giorno stesso, nel tardo pomeriggio, più di preciso non saprei dire, la ricorrente ha chiamato con Pt_2
l'altoparlante, dicendole di venire alla cassa, non so la ragione della chiamata, io in quel momento mi trovavo in negozio a fare gli ordini per le scaffalature. Per come mi ricordo, solo la ricorrente ebbe a fare una richiesta di intervento alla con altoparlante, non anche le altre sue colleghe alla cassa»; teste – Pt_2 Pt_2 ud. 1.4.2025: «ho richiamato la ricorrente, riferendole che il bancomat funzionava
e poi la ricorrente è ripartita a lavorare;
io dalla mia postazione, dopo tutto ciò, ho visto che i cassieri lavoravano regolarmente;
dal mio box io ho sempre visto le altre casse lavorare regolarmente. Io non mi sono recata fisicamente presso la cassa della ricorrente, sia perchè quest'ultima non me lo ha chiesto, sia perché ho sentito al telefono la ricorrente tranquilla;
che io mi ricordi, non ho visto nessun altro avvicinarsi presso la cassa della ricorrente. […]. Il mio codice è il 903, non so quali siano le persone cui facciano riferimento gli altri codici degli operatori prestanti indicati nel documento. Il documento riporta l'elenco delle operazioni di
pagina 3 di 7 prestito diritti effettuate il 4.8.2023. Non so quale sia il codice dell'operatore ricevente assegnato alla ricorrente»).
In particolare, sono emerse le seguenti circostanze.
In data 4 agosto 2023, durante il turno di servizio in cui era assegnata anche la ricorrente, sono intervenute alcune problematiche con l'impianto elettrico, tanto da necessitare l'intervento di ditta esterna e anche la ricorrente ha chiesto un intervento con l'altoparlante per problemi ai pagamenti elettronici (cfr., teste
– ud. 13.2.2025: «mi trovavo alla cassa, […], ad un certo punto ho Tes_2 percepito agitazione da parte della cassiera, che è la persona qui presente e che conosco di vista perché vado spesso lì. Tale agitazione derivava dal fatto che la ricorrente stava dicendo che il pos non funzionava, a quel punto ho visto che alla ricorrente si è avvicinata un'altra persona di sesso femminile, la quale in tono forte ha detto alla ricorrente di non abbandonare la cassa. Non sono in grado di riferire cosa altro si siano dette queste due persone. […]. Ho visto delle persone, non vestite da commessi, lavorare ad un'altra cassa, ma non so cosa stessero facendo, se non ricordo male era la cassa a destra accanto a dove ero io, erano due persone, erano già al lavoro quando sono arrivato io. Erano due persone che stavano lavorando al computer della cassa. […]. Quando ero in coda alla cassa, ho sentito la ricorrente chiamare con l'altoparlante il box dicendo che qualcuno doveva intervenire alla cassa, non ricordo se disse altro»).
Gli interventi dei tecnici quel giorno non hanno riguardato la postazione della ricorrente, bensì il Pos della cassa n. 9 e il pulsante di sgancio di bassa tensione (cfr., doc. depositato da parte ricorrente in data 24 marzo 2025)
In questo contesto, considerato che risulta dimostrato il mancato buon fine dei quattro pagamenti contestati alla ricorrente, avvenuti nell'arco di circa due ore e mezza dalle 17:16 alle 19:50, è chiaro che l'addebito si concentri sul fatto che la avrebbe dovuto avvedersi del negativo esito e, invece che limitarsi Pt_1
a chiudere l'operazione, forzando il sistema, avrebbe dovuto porre in essere le necessarie attività per permettere di saldare il pagamento.
In merito a questo aspetto, non è vera la circostanza, allegata nelle note dalla parte ricorrente, che la lavoratrice, una volta avvenuta la forzatura del pagina 4 di 7 sistema, non avrebbe potuto conoscere immediatamente l'esito dell'operazione, in quanto la dichiarazione testimoniale sul punto (cfr., teste it.: «Poiché Tes_1 sui pagamenti elettronici non è possibile fare verifiche nell'immediatezza, dissi alla ricorrente che il giorno dopo sarebbero stati fatti i controlli tramite dati ricavati dalle banche e dal circuito pos»), si riferisce evidentemente al controllo successivo alla chiusura delle operazioni di cassa e in merito alle ragioni dell'ammanco, ma non a quello che emerge dallo scontrino (cfr., teste it.: «Quando viene Tes_1 attivato il prestito diritti con “metodo di pagamento”, viene emesso subito dalla cassa uno scontrino con l'esito negativo della transazione. Tali scontrini devono essere conservati dalla cassiera, perché permettono la verifica della corrispondenza tra l'importo come incassato riportato dal terminale e l'incasso che risulta essere stato effettivamente riscosso»).
Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto essere in grado di avvedersi immediatamente dell'esito negativo del pagamento, a maggior ragione considerando che vi era stato un intervento di forzatura del sistema.
In merito, poi, al soggetto che materialmente ha effettuato la forzatura, dall'istruttoria è emerso che nessuno dei supervisori abbia operato in tal senso.
Né parte ricorrente ha allegato minimamente e in modo specifico chi abbia concretamente inserito il codice supervisore e, per quali ragioni, la ricorrente non si sia accorta delle problematiche.
Non vi sono dubbi che, anche valutando l'iter procedurale degli addetti alle casse e la funzionalità del codice supervisore, come emerso in sede testimoniale
(cfr., teste – ud. 13.2.2025), la condotta tenuta della ricorrente integri gli Tes_3 estremi di un inadempimento contrattuale, passibile di rilevanza disciplinare, così come è possibile ritenere che un simile episodio possa avere l'effetto di interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, alla luce del fatto che, com'è noto, per quanto concerne la sanzione del recesso in tronco, occorre analizzare in maniera rigida l'importanza dell'inadempimento del lavoratore che, per quanto riguarda il contratto di lavoro si atteggia in modo ancor più restrittivo di quanto avviene in generale (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2009, n. 17431: «In tema di licenziamento
pagina 5 di 7 individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendosi a riguardo considerare la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.»; cfr., Tribunale Palermo, sez. lav., 19/01/2023, n.
118: «Laddove la condotta del dipendente risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sussiste la giusta causa di licenziamento. Difatti, ai fini della valutazione di proporzionalità non bisogna limitarsi a verificare se il fatto addebitato consenta
l'irrogazione del licenziamento in base alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva ma è necessario altresì valutare in concreto se la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore faccia ritenere che la prosecuzione del rapporto sia pregiudizievole per gli scopi aziendali»).
Nel caso di specie, pur valutando la mancanza di una contestazione espressa della proporzionalità, ma ammettendo che la stessa sia implicita nella domanda subordinata di applicazione di tutela obbligatoria, si deve indagare se il comportamento tenuto dalla sia tale da minare in maniera definitiva il Pt_1 rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in particolare dal punto di vista delle sue aspettative per l'eventuale prosieguo del rapporto tra le parti.
Nel caso di specie, partendo dal fatto che il ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera, le condotte accertate sono dirette proprio ad intaccare il rapporto fiduciario su aspetti fondamentali, quali il rispetto e la tutela del patrimonio aziendale.
Sotto questo aspetto, infatti, è noto che le dimensioni dell'impresa ricoprono un ruolo fondamentale per la valutazione della proporzionalità del recesso.
Se in una realtà di piccole dimensioni, dove i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti sono spesso connotati da uno stretto legame personale, assumono una rilevanza maggiore inadempimenti che incrinano detti rapporti (alterchi, litigi con vie di fatto), laddove, come nel caso di specie, la dimensione aziendale, pur pagina 6 di 7 di media rilevanza, si trova in correlazione con una realtà di livello nazionale
(Conad), se rende meno gravi gli inadempimenti di tipo “comportamentale”, conduce necessariamente ad una maggior severità nei confronti di quelle condotte che rischiano di intaccare l'aspetto patrimoniale dell'impresa.
E ciò sotto il duplice profilo della necessità di reprimere le condotte suddette una volta accertate e di evitare che una reazione eccessivamente tollerante del datore abbia un riflesso negativo in termini emulativi per il restante personale in forza all'azienda e possa comportare una diffusione di una pratica inadempiente
(quale ad esempio scarsa attenzione al momento dell'incasso in un supermercato) che, se ripetuta in maniera diffusa, pregiudicherebbe gravemente l'impresa.
Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, considerata la natura delle parti e la concreta situazione fattuale emergente dall'istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 260/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CORSINOVI CARLO e dall'Avv. VANNUCCI SIMONETTA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GROSSI RITA e dall'Avv. PARISI NICOLA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
- parte ricorrente (già dipendente della società resistente con qualifica impiegatizia e mansioni di cassiera) ha agito in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento in tronco intimatole dalla convenuta, in data
31 agosto 2023 (cfr., doc. 17, fasc. resistente), in quanto non sarebbero sussistenti i fatti contestati.
pagina 1 di 7 - Di conseguenza ha domandato al giudice la reintegrazione sul posto di lavoro, con il conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione e, in subordine, le ulteriori tutele previste dal D.lgs. 23/2015, considerando che il rapporto era sorto nel settembre 2015.
- Si costituiva la società resistente, contestando nel merito la domanda della insistendo per l'accertamento dei fatti contestati alla ricorrente e Pt_1 per la loro gravità, tale da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Svolta attività istruttoria, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
A) Alla ricorrente, con lettera del giorno 10 agosto 2023 (cfr., doc. 15, fasc. resistente) è stato contestato un ammanco di cassa di oltre 600,00 euro per la giornata del 4 agosto 2023, in relazione alla sua postazione (cassa n. 6 del supermercato gestito dalla società datoriale).
In particolare, la quasi totalità dell'importo mancante deriverebbe da quattro operazioni di pagamento elettronico non andate a buon fine, ma comunque chiuse in modo forzato attraverso l'utilizzo di un codice supervisore, codice, peraltro, che non avrebbe dovuto essere nella disponibilità della ricorrente quale cassiera.
Secondo la parte datoriale, dunque, vi sarebbero gli estremi per il recesso in tronco quale conseguenza delle contestazioni, avendo la ricorrente posto in essere condotte pregiudizievoli per l'azienda, tali da interrompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
B) Secondo la difesa della al contrario, i fatti si sarebbero svolti in maniera Pt_1 completamente diversa, in quanto il giorno oggetto di addebito, vi sarebbe stato un blackout e un conseguente malfunzionamento del POS, problematica segnalata dalla ricorrente ai superiori e rispetto alla quale, alla stessa sarebbe stato imposto di continuare in modo ordinario.
Di conseguenza la lavoratrice non avrebbe alcuna responsabilità con riferimento all'ammanco, da lei, peraltro, segnalato quasi alla fine del turno, così
pagina 2 di 7 come alla stessa non potrebbe essere imputato l'utilizzo del codice per forzare il sistema, in quanto dalla stessa non conosciuto.
Come anticipato, l'unica doglianza della ricorrente è relativa al profilo dell'insussistenza della giusta causa, peraltro, intimamente legati tra loro.
C) Con riferimento ai fatti, dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, nonché dalla documentazione depositata è emersa la sostanziale conferma circa la sussistenza degli addebiti avanzati nei confronti della ricorrente con la contestazione.
Infatti, i testi ascoltati in corso di giudizio hanno effettivamente affermato che la ricorrente avesse prestato servizio presso la cassa n. 6 il giorno 4 agosto 2023
e che il codice supervisore utilizzato per forzare la chiusura delle quattro operazioni in contestazione non fosse di alcuno dei possibili titolari presenti in servizio quel giorno (cfr., teste – ud. 13.2.2025: «Non so a chi si riferisca il codice Tes_1 prestante n. 906, non è il mio, che è un codice diverso. Oltre a me, come operatore prestante lavorava quel giorno , presente in quel turno Parte_2 presso il box assistenza cassa. Ricordo che quel giorno stesso, nel tardo pomeriggio, più di preciso non saprei dire, la ricorrente ha chiamato con Pt_2
l'altoparlante, dicendole di venire alla cassa, non so la ragione della chiamata, io in quel momento mi trovavo in negozio a fare gli ordini per le scaffalature. Per come mi ricordo, solo la ricorrente ebbe a fare una richiesta di intervento alla con altoparlante, non anche le altre sue colleghe alla cassa»; teste – Pt_2 Pt_2 ud. 1.4.2025: «ho richiamato la ricorrente, riferendole che il bancomat funzionava
e poi la ricorrente è ripartita a lavorare;
io dalla mia postazione, dopo tutto ciò, ho visto che i cassieri lavoravano regolarmente;
dal mio box io ho sempre visto le altre casse lavorare regolarmente. Io non mi sono recata fisicamente presso la cassa della ricorrente, sia perchè quest'ultima non me lo ha chiesto, sia perché ho sentito al telefono la ricorrente tranquilla;
che io mi ricordi, non ho visto nessun altro avvicinarsi presso la cassa della ricorrente. […]. Il mio codice è il 903, non so quali siano le persone cui facciano riferimento gli altri codici degli operatori prestanti indicati nel documento. Il documento riporta l'elenco delle operazioni di
pagina 3 di 7 prestito diritti effettuate il 4.8.2023. Non so quale sia il codice dell'operatore ricevente assegnato alla ricorrente»).
In particolare, sono emerse le seguenti circostanze.
In data 4 agosto 2023, durante il turno di servizio in cui era assegnata anche la ricorrente, sono intervenute alcune problematiche con l'impianto elettrico, tanto da necessitare l'intervento di ditta esterna e anche la ricorrente ha chiesto un intervento con l'altoparlante per problemi ai pagamenti elettronici (cfr., teste
– ud. 13.2.2025: «mi trovavo alla cassa, […], ad un certo punto ho Tes_2 percepito agitazione da parte della cassiera, che è la persona qui presente e che conosco di vista perché vado spesso lì. Tale agitazione derivava dal fatto che la ricorrente stava dicendo che il pos non funzionava, a quel punto ho visto che alla ricorrente si è avvicinata un'altra persona di sesso femminile, la quale in tono forte ha detto alla ricorrente di non abbandonare la cassa. Non sono in grado di riferire cosa altro si siano dette queste due persone. […]. Ho visto delle persone, non vestite da commessi, lavorare ad un'altra cassa, ma non so cosa stessero facendo, se non ricordo male era la cassa a destra accanto a dove ero io, erano due persone, erano già al lavoro quando sono arrivato io. Erano due persone che stavano lavorando al computer della cassa. […]. Quando ero in coda alla cassa, ho sentito la ricorrente chiamare con l'altoparlante il box dicendo che qualcuno doveva intervenire alla cassa, non ricordo se disse altro»).
Gli interventi dei tecnici quel giorno non hanno riguardato la postazione della ricorrente, bensì il Pos della cassa n. 9 e il pulsante di sgancio di bassa tensione (cfr., doc. depositato da parte ricorrente in data 24 marzo 2025)
In questo contesto, considerato che risulta dimostrato il mancato buon fine dei quattro pagamenti contestati alla ricorrente, avvenuti nell'arco di circa due ore e mezza dalle 17:16 alle 19:50, è chiaro che l'addebito si concentri sul fatto che la avrebbe dovuto avvedersi del negativo esito e, invece che limitarsi Pt_1
a chiudere l'operazione, forzando il sistema, avrebbe dovuto porre in essere le necessarie attività per permettere di saldare il pagamento.
In merito a questo aspetto, non è vera la circostanza, allegata nelle note dalla parte ricorrente, che la lavoratrice, una volta avvenuta la forzatura del pagina 4 di 7 sistema, non avrebbe potuto conoscere immediatamente l'esito dell'operazione, in quanto la dichiarazione testimoniale sul punto (cfr., teste it.: «Poiché Tes_1 sui pagamenti elettronici non è possibile fare verifiche nell'immediatezza, dissi alla ricorrente che il giorno dopo sarebbero stati fatti i controlli tramite dati ricavati dalle banche e dal circuito pos»), si riferisce evidentemente al controllo successivo alla chiusura delle operazioni di cassa e in merito alle ragioni dell'ammanco, ma non a quello che emerge dallo scontrino (cfr., teste it.: «Quando viene Tes_1 attivato il prestito diritti con “metodo di pagamento”, viene emesso subito dalla cassa uno scontrino con l'esito negativo della transazione. Tali scontrini devono essere conservati dalla cassiera, perché permettono la verifica della corrispondenza tra l'importo come incassato riportato dal terminale e l'incasso che risulta essere stato effettivamente riscosso»).
Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto essere in grado di avvedersi immediatamente dell'esito negativo del pagamento, a maggior ragione considerando che vi era stato un intervento di forzatura del sistema.
In merito, poi, al soggetto che materialmente ha effettuato la forzatura, dall'istruttoria è emerso che nessuno dei supervisori abbia operato in tal senso.
Né parte ricorrente ha allegato minimamente e in modo specifico chi abbia concretamente inserito il codice supervisore e, per quali ragioni, la ricorrente non si sia accorta delle problematiche.
Non vi sono dubbi che, anche valutando l'iter procedurale degli addetti alle casse e la funzionalità del codice supervisore, come emerso in sede testimoniale
(cfr., teste – ud. 13.2.2025), la condotta tenuta della ricorrente integri gli Tes_3 estremi di un inadempimento contrattuale, passibile di rilevanza disciplinare, così come è possibile ritenere che un simile episodio possa avere l'effetto di interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, alla luce del fatto che, com'è noto, per quanto concerne la sanzione del recesso in tronco, occorre analizzare in maniera rigida l'importanza dell'inadempimento del lavoratore che, per quanto riguarda il contratto di lavoro si atteggia in modo ancor più restrittivo di quanto avviene in generale (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2009, n. 17431: «In tema di licenziamento
pagina 5 di 7 individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendosi a riguardo considerare la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.»; cfr., Tribunale Palermo, sez. lav., 19/01/2023, n.
118: «Laddove la condotta del dipendente risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sussiste la giusta causa di licenziamento. Difatti, ai fini della valutazione di proporzionalità non bisogna limitarsi a verificare se il fatto addebitato consenta
l'irrogazione del licenziamento in base alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva ma è necessario altresì valutare in concreto se la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore faccia ritenere che la prosecuzione del rapporto sia pregiudizievole per gli scopi aziendali»).
Nel caso di specie, pur valutando la mancanza di una contestazione espressa della proporzionalità, ma ammettendo che la stessa sia implicita nella domanda subordinata di applicazione di tutela obbligatoria, si deve indagare se il comportamento tenuto dalla sia tale da minare in maniera definitiva il Pt_1 rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in particolare dal punto di vista delle sue aspettative per l'eventuale prosieguo del rapporto tra le parti.
Nel caso di specie, partendo dal fatto che il ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera, le condotte accertate sono dirette proprio ad intaccare il rapporto fiduciario su aspetti fondamentali, quali il rispetto e la tutela del patrimonio aziendale.
Sotto questo aspetto, infatti, è noto che le dimensioni dell'impresa ricoprono un ruolo fondamentale per la valutazione della proporzionalità del recesso.
Se in una realtà di piccole dimensioni, dove i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti sono spesso connotati da uno stretto legame personale, assumono una rilevanza maggiore inadempimenti che incrinano detti rapporti (alterchi, litigi con vie di fatto), laddove, come nel caso di specie, la dimensione aziendale, pur pagina 6 di 7 di media rilevanza, si trova in correlazione con una realtà di livello nazionale
(Conad), se rende meno gravi gli inadempimenti di tipo “comportamentale”, conduce necessariamente ad una maggior severità nei confronti di quelle condotte che rischiano di intaccare l'aspetto patrimoniale dell'impresa.
E ciò sotto il duplice profilo della necessità di reprimere le condotte suddette una volta accertate e di evitare che una reazione eccessivamente tollerante del datore abbia un riflesso negativo in termini emulativi per il restante personale in forza all'azienda e possa comportare una diffusione di una pratica inadempiente
(quale ad esempio scarsa attenzione al momento dell'incasso in un supermercato) che, se ripetuta in maniera diffusa, pregiudicherebbe gravemente l'impresa.
Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, considerata la natura delle parti e la concreta situazione fattuale emergente dall'istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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