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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/1/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1668/202
vertente tra parte domiciliata in VIA DEI VALERI 1 00184 ROMA rappresentata Parte_1 dall'avv. GERMANI MAURO
Parte appellante contro
CP_1
Parte appellata-contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 93/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 10.1.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di ha respinto il ricorso proposto da avverso l'avviso di addebito CP_2 Parte_1
n. 39720210015757088000 notificatogli il 12.01.2022 dall' per complessivi euro 1.709,74 CP_1 riferito ad omesso versamento contributivo nel periodo gennaio-dicembre 2014 – Gestione separata.
La sentenza è impugnata dal er: Parte_1
- Errore manifesto di diritto ed interpretazione di legge.
- Carenza di motivazione ed omessa valutazione circa un fatto decisivo per il decidere. Errata interpretazione dei documenti versati in atti.
Nonostante rituale notifica non si costituisce l' . CP_1 Disposto un rinvio all'udienza odierna (per malfunzionamento della piattaforma telematica Pt_2 all'udienza del 17.12.2024), la causa, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato.
Va premesso che il ricorrente aveva dedotto in primo grado la non spettanza delle somme richieste con avviso di addebito opposto in primo luogo per intervenuta prescrizione sul rilievo che le stesse erano riferite all'anno 2014.
In ogni caso, nulla era dovuto, in quanto il reddito percepito dal ricorrente e dichiarato per l'anno 2014 era stato pari ad euro 4.366,00 (importo netto), per cui, ai sensi dell'art. 44 co. 2 del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003, l'iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 01.01.2004, dei lavoratori autonomi occasionali come il ricorrente era prevista solo per redditi fiscalmente imponibili superiori ad euro 5.000,00.
Il giudice di prime cure assume che nel caso di specie non sarebbe maturato il termine prescrizionale, facendo applicazione del principio più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui il termine di prescrizione dei contributi della Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento.
Trattandosi, nella specie, di credito dell'anno 2014, il termine di pagamento era previsto per il
16.6.2015, poi prorogato per effetto del DPCM 9.6.2015 alla data del 6.7.2015.
Il termine sarebbe quindi spirato il 6.7.2020, ed infine, con la normativa emergenziale, alla data del 12.11.2020: dunque esso era stato validamente interrotto dall' con la notifica, il 18.9.2020, del CP_1 provvedimento di avvenuta iscrizione.
Con il primo motivo di appello sostiene l'appellante che il credito era già ampiamente prescritto prima dell'avvento della normativa COVID giacchè riferito all'anno 2014.
Il motivo non è fondato in quanto non si confronta con il calcolo dalla sospensione dei termini di prescrizione elaborato dal primo giudice, secondo il quale “ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre considerare i periodi di sospensione introdotti dalla normativa emergenziale. In particolare, l'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Atteso che il periodo di sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 è pari a 129 giorni (poichè il 23.2.2020 cadeva in giorno festivo), il termine di prescrizione sarebbe decorso alla data del 12.11.2020. Pertanto, il decorso della prescrizione risulta validamente interrotto per CP_ il tramite del provvedimento del 18.9.2020 (cfr. docc.
1-2 fasc. ”.
A fronte di tale specifica motivazione l'appellante muove una censura quantomai generica, non precisando le ragioni per cui la sospensione dei termini nel periodo emergenziale sarebbe stata erroneamente calcolata dal giudice e non avrebbe portato alla scadenza del termine del 12.11.2020
(poi interrotto dalla notifica dell'avvenuta iscrizione alla Gestione Separata del 18.9.2020).
Quanto al merito, giova riportare per esteso la motivazione del rigetto:
“Ciò posto, nel merito, l'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità', CP_1 la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché' non esclusiva, attività' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed pagina 5 di 6 integrazioni, nonché' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Come chiarito dall'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, la percezione da parte del lavoratore autonomo di un compenso inferiore ad € 5.000,00 annui può rilevare come indizio, per escludere che in concreto l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità (cfr. ex multis Cass. 12358/2021).
Ebbene, nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015 (riferita all'anno 2014) risulta al quadro LM1 che il ricorrente abbia dichiarato a titolo di lavoro autonomo un totale componenti attivi pari ad € 6.550,00 (cfr. doc. 3 fasc. parte ricorrente). CP_ Anche a voler considerare il solo reddito netto, pari ad € 4.366,00, occorre evidenziare che l' ha apportato validi elementi presuntivi atti a dimostrare l'abitualità nello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo da parte del ricorrente, quantomeno nel periodo 2014-2016. Risulta agli atti, infatti, che il ricorrente abbia dichiarato redditi da lavoro autonomo anche negli CP_ anni 2015 e 2016 (cfr. docc.
5-6 fasc. , nonché che lo stesso fosse titolare di p.iva aperta nel CP_ 2014 (cfr. doc. 3 fasc. .
Pertanto, in presenta di tali elementi sintomatici dell'abitualità nello svolgimento del lavoro autonomo, il solo possesso di redditi inferiori alla soglia di € 5.000,00 annui non è di per idoneo ad escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata”
L'appellante censura tale passaggio della sentenza sulla base dei seguenti argomenti:
- l' non aveva contestato l'eccezione proposta dal riguardante la violazione dell'art. CP_1 Parte_1
44 co. 2 del D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003.
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che l' avesse provato con elementi presuntivi che il CP_1 ricorrente aveva una abitualità della capacità reddituale in quegli anni. A fronte di “elementi presuntivi” il ricorrente aveva portato “elementi oggettivi, dati dalle dichiarazioni reddituali in atti (reddito percepito e dichiarato per l'anno 2014 pari ad euro 4.366,00, inferiore alla soglia di legge), nulla richiedendo l'art. 44 co. 2 del D.L. 269/2003 in ordine a capacità reddituali di anni diversi. Inoltre, che l'articolo in commento si riferisse al reddito “netto” era inconfutabile e parimenti accertato dal fatto che lo stesso Ente, nell'avviso di addebito impugnato, riportava come base di calcolo della sanzione non l'importo lordo percepito nell'anno 2014, bensì il netto, pari appunto ad euro 4.366,00, inferiore alla somma minima richiesta per essere inserito nella gestione separata.
Le censure risultano infondate.
Osserva la Corte che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, dal quale non si rinvengono motivi per scostarsi (sentenza 4419 del 18.2.2021, in motivazione): “l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.”.
Se ne deduce che il limite di 5.000,00 euro annui, secondo la menzionata giurisprudenza, non va inteso come una soglia di esenzione tout court dall'obbligo di iscrizione, ma come misura superata la quale scatta l'obbligo di iscrizione anche per l'attività non abituale (cioè, l'attività occasionale è assoggettata a contribuzione solo ove il relativo reddito imponibile superi 5.000,00 euro annui).
Appare perciò preliminare la verifica dello svolgimento dell'attività professionale con carattere di abitualità ovvero di occasionalità, ponendosi la questione del sottosoglia solo nel caso in cui l'attività risulti effettivamente svolta in via episodica ed occasionale.
Il primo giudice ha desunto il carattere di abitualità dalle dichiarazioni di redditi da lavoro autonomo anche negli anni 2015 e 2016 e dalla titolarità in capo al di una partita Iva Parte_1 aperta nel 2014.
L'appellante tenta di scalfire tale argomento con il richiamo all'elemento “oggettivo” dell'entità (sotto i 5.000,00 euro) del reddito dichiarato e della sua rilevanza come reddito netto e non lordo, ma come visto tale argomento è inconferente, venendo in rilievo solo in caso di accertata occasionalità dell'attività professionale svolta.
La censura si risolve dunque nella sola mancata contestazione dell'eccezione ex art. 44, che però CP_ non coglie nel segno, avendo l' puntualmente contestato l'utile applicazione di tale norma ai fini voluti dal ricorrente, ossia al fine di non essere soggetto all'obbligo di iscrizione quale esercente un'attività autonoma che gli aveva consentito di conseguire un reddito inferiore alla soglia dei 5 mila Euro (“….l'iscrizione, invece, è più che legittima in presenza di plurimi indici di abitualità, unico elemento rilevante ai fini dell'iscrivibilità alla gestione separata (a differenza di quanto richiesto per l'iscrizione alla gestione “artigiani/commercianti” vale a dire
A fronte di tali deduzioni dell' in ordine all'abitualità, alcun elemento, diverso da quello Pt_3 della soglia minima (come visto di alcun rilievo, sia come limite di esenzione che come elemento indicativo dello svolgimento solo occasionale del lavoro di consulente), ha fornito il a Parte_1 sostegno della mera occasionalità della professione.
L'appello va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda (euro 1.709,74).
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 950,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14/1/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste