CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4971/2023, pubblicata il 14/06/2023,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
N.3 23032 BORMIO, elettivamente domiciliata in VIA GIULINI N. 20 COMO presso lo Studio dell'Avv. FOLCIO DANILO (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede legale in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16 23100 , CP_1
elettivamente domiciliata in LARGO RISORGIMENTO, 8 23037 TIRANO presso lo Studio dell'Avv. SFONDRINI ALBERTO (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
C.F._3
pagina 1 di 9 APPELLATA
E
(C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._4
BRONZINO 6 MILANO
APPELLATA contumace e
(C.F. ), residente in [...]CP_3 C.F._5
BERSAGLIO 3 BORMIO
-APPELLATO contumace
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per : “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così Parte_1
giudicare:NEL MERITO, IN PRINCIPALITA' Riformare la sentenza
N.4971/2023 del Tribunale Ordinario di Milano del 12.6.2023, pubblicata in data
14.6.2023, in ogni sua parte;
e, previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare la cessazione dell'efficacia del pignoramento per i motivi sopra formulati;
in particolare, per la perenzione del precetto, nonché per l'omessa notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., e per l'omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ex art. 567 c.p.c., e violazione dell'art. 54 ter del Decreto Legge
17.3.2020 n. 27.
IN OGNI CASO, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva incardinata ex adverso per perenzione del precetto, omessa notifica al creditore ipotecario, ed omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
IN OGNI CASO, con rifusione integrale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione totale delle spese processuali del primo grado di giudizio, per i motivi esposti nel retro esteso atto di appello, e con condanna delle odierne parti appellate al rimborso delle spese pagina 2 di 9 inerenti il presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come dovute.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reitera la richiesta di ammettere prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la Sig.ra risiede soltanto formalmente nel Comune di Parte_1
Bormio (SO).
pagina 3 di 9 2) Vero che l'immobile oggetto di pignoramento, ubicato nel Comune di Milano,
Viale Campania n.45, è di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1
3) Vero che la Sig.ra dimora, abitualmente, nell'unità immobiliare Parte_1 sita nel Comune di Milano, Viale Campania n.45.
4) Vero che tutte le utenze facenti capo all'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Viale Campania n.45, sono intestate alla Sig.ra come da Parte_1
Doc.9 del fascicolo di primo grado, che si rammostra.
5) Vero che la Sig.ra vedova ottantenne, ha adibito l'immobile Parte_1 ubicato nel Comune di Milano, Viale Campania n.45, a propria abitazione principale.
6) Vero che la Sig.ra ha contestato tutte le presunte pretese creditorie Parte_1 avanzate da parte avversa avanti il Tribunale Ordinario di Sondrio, nel giudizio rubricato al N.466/2019 R.G.
7) Vero che i presunti debiti, oggetto di contestazione, fanno capo al defunto marito della Sig.ra Parte_1
Si indicano quali testi:
- Sig.ra residente in [...]. Testimone_1
- Sig. , residente in [...]. Testimone_2
Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre, e con salvezza di ogni altro diritto”.
Per Controparte_1
: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così
[...] giudicare:
- respingere tutte le domande formulate dall'appellante e confermare integralmente la sentenza n. 4971/2023 del Tribunale di Milano pronunciata in data 12/06/2023, pubblicata in data 14/06/2023, e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- ex art. 96 c.p.c., condannare parte appellante al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi in via equitativa. Controparte_4
Con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4971/23 del Parte_1
Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione dalla stessa proposta a fronte della notifica in data 6.3.2020 di precetto per l'importo di Euro 717.838,48
(oltre spese ed accessori) portato dal decreto ingiuntivo Tribunale di Sondrio n. pagina 4 di 9 102/99, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore somma di Euro 4.821,00 ex art. 96, III co. cpc.. In particolare il Tribunale, qualificato espressamente come motivo di opposizione agli atti esecutivi quello proposto in relazione alla inefficacia del precetto per superamento del termine di cui all'art.481 cpc al momento del pignoramento, l'ha rigettata (in vista della sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale da
COVID-19), così come ha respinto quella (non qualificata) relativa alla omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte sua ex art.567 cpc (trattandosi di esecuzione su beni ereditari), nonché quella (qualificata come di opposizione all'esecuzione) relativa alla pretesa impignorabilità dell'immobile staggito (in quanto abitazione principale della debitrice). L'appellante ha censurato l'impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto: - la piena efficacia del precetto, nonostante l'esecuzione fosse iniziata oltre 90 gg dalla notifica dello stesso;
- la piena efficacia del pignoramento eseguito, nonostante l'omessa trascrizione dell'accettazione da parte della stessa appellante dell'eredità (di cui faceva parte il bene pignorato) ai fini dell'art.567 cpc;
- di non ammettere le prove orali dedotte in ordine al fatto che l'immobile pignorato costituisse l'abitazione principale della debitrice;
- pronunciato condanna della al pagamento delle Pt_1
spese di lite, quando queste avrebbero dovuto quantomeno essere compensate tra le parti pur in caso di rigetto dell'opposizione e del presente appello.
ha chiesto la conferma della sentenza appellata, con Controparte_1
condanna della anche per il secondo grado al pagamento delle spese Pt_1
processuali ed al risarcimento ex art.96 cpc.
Come già in primo grado, e (parti nella procedura CP_3 Controparte_2
esecutiva) non si sono costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto d'appello e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
Come accennato, il Tribunale ha espressamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi quella fondata sulla pretesa perenzione del precetto in relazione al termine di cui all'art.481 cpc: in tale situazione il cd. “principio di apparenza”
pagina 5 di 9 impone, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, di tener conto della qualificazione giuridica dell'azione data dal Giudice che ha emesso la sentenza che si intende impugnare:
e ciò a prescindere dalla sua correttezza. Si tratta di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, mirato a garantire la certezza del diritto e, pertanto, ad escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di gravame esperibile (Cass. n. 4963/07; Cass. n. 11012/07;
Cass. SU m.10073/11; Cass. n. 36500/21). Ne segue che avverso il capo della sentenza che ha deciso detto motivo di opposizione fosse proponibile soltanto ricorso per Cassazione ex art.111 Cost., stante il disposto dell'art. 618, III co. cpc, che dichiara espressamente non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma, con conseguente inammissibilità del primo motivo d'appello.
Debbono parimenti essere dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi d'appello, in questo caso per violazione delle prescrizioni dell'art.342 cpc come novellato dalla l. n.134/2012, il quale, sebbene non esiga lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass.
n.10916/17).
Ebbene, quanto alla omessa trascrizione da parte del creditore procedente dell'accettazione dell'eredità ad opera della in relazione al disposto Pt_1
dell'art.567 cpc, il Tribunale ha rilevato come il motivo di opposizione fosse innanzitutto tardivo (per essere stato proposto per la prima volta in corso di causa e non già con il ricorso in opposizione), richiamando in proposito precedenti di legittimità (Cass. n. 17441/19 e Cass. n. 1328/11), e comunque infondato (essendo pagina 6 di 9 la verifica della continuità delle trascrizioni necessaria solo per procedere alla vendita del bene di provenienza ereditaria, ex Cass. n. 11638/14): a fronte di tali argomenti l'appellante si è invece limitato a sostenere che “la Banca avversaria, quale creditore procedente, avrebbe dovuto depositare l'accettazione dell'eredità nel termine di 60 gg, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.567 cpc;
pena l'inefficacia del pignoramento”.
Quanto alla dedotta impignorabilità dell'immobile sito in Milano viale Campania
n.45, il Tribunale ha affermato che “anche laddove la debitrice avesse dimostrato che l'immobile staggito costituisse la sua abitazione principale, si sarebbe tuttalpiù potuto ottenere una sospensione temporanea dell'esecuzione, senza che con ciò venisse meno il diritto del creditore ad agire in esecutivis” (posto che l'art.54 ter l. n.27/20 non aveva previsto una sospensione generalizzata di tutti i pignoramenti, ma solo una temporanea limitata alla fase di liquidazione del bene): ha comunque motivato il rigetto delle istanze istruttorie dirette a dimostrare la destinazione dell'immobile ad abitazione della (richiamando il Pt_1
provvedimento istruttorio reso il 3.11.2021) e sottolineato le evidenze documentali in senso contrario. Palese è la mancanza di specificità del relativo motivo d'appello, con il quale la si duole della mancata ammissione della Pt_1
prova per interrogatorio formale e testi su capitoli di prova diretti a provare la destinazione del bene pignorato, senza nulla dedurre circa l'affermata irrilevanza della circostanza.
La condanna della al pagamento delle spese processuali del primo grado di Pt_1
giudizio, disposta ai sensi dell'art.91 cpc e non contestata quanto alla sua liquidazione, è stata censurata dall'appellante come “ingiusta e gravatoria”, senza ulteriori precisazioni: nulla è stato poi argomentato circa la condanna ex art.96,
III co. cpc, che peraltro il Tribunale ha nei dettagli argomentato rilevando come le domande dell'opponente fossero connotate da interpretazioni della legge contrarie al loro tenore letterale ed a principi consolidati in ambito giurisprudenziale, nonché da reiterazione di istanze più volte respinte.
pagina 7 di 9 Ancor più si impone pertanto la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, non solo delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate, ma altresì dell'ulteriore importo di Euro 11.166,00 (parametrato alla metà dei compensi come sopra liquidati) ex art.96 cpc, stante la riconosciuta inammissibilità dell'appello.
La evidenziata infondatezza ed inammissibilità dell'intera iniziativa giudiziaria della porta altresì a disporre la revoca ex art.136, II co. DM 30.5.2002 n.115 Pt_1
del beneficio dell'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.
PQM
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate Controparte_5
in complessivi Euro 22.333,00 (di cui Euro 5.706,00 per la fase di studio,
Euro 3.318,00 per la fase introduttiva, Euro 3.822,00 per la fase di trattazione ed Euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Condanna al pagamento ex art. 96 cpc in favore di Parte_1 [...]
della somma di Euro Controparte_5
11.166,00.
4. Dato atto della revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, dichiara la sussistenza per il pagamento a carico della stessa del contributo unificato e del raddoppio del medesimo ai sensi dell'art. 13, CO.
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano l'8/04/2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere est.
Dott.ssa Maura Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4971/2023, pubblicata il 14/06/2023,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
N.3 23032 BORMIO, elettivamente domiciliata in VIA GIULINI N. 20 COMO presso lo Studio dell'Avv. FOLCIO DANILO (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede legale in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16 23100 , CP_1
elettivamente domiciliata in LARGO RISORGIMENTO, 8 23037 TIRANO presso lo Studio dell'Avv. SFONDRINI ALBERTO (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
C.F._3
pagina 1 di 9 APPELLATA
E
(C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._4
BRONZINO 6 MILANO
APPELLATA contumace e
(C.F. ), residente in [...]CP_3 C.F._5
BERSAGLIO 3 BORMIO
-APPELLATO contumace
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per : “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così Parte_1
giudicare:NEL MERITO, IN PRINCIPALITA' Riformare la sentenza
N.4971/2023 del Tribunale Ordinario di Milano del 12.6.2023, pubblicata in data
14.6.2023, in ogni sua parte;
e, previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare la cessazione dell'efficacia del pignoramento per i motivi sopra formulati;
in particolare, per la perenzione del precetto, nonché per l'omessa notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., e per l'omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ex art. 567 c.p.c., e violazione dell'art. 54 ter del Decreto Legge
17.3.2020 n. 27.
IN OGNI CASO, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva incardinata ex adverso per perenzione del precetto, omessa notifica al creditore ipotecario, ed omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
IN OGNI CASO, con rifusione integrale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione totale delle spese processuali del primo grado di giudizio, per i motivi esposti nel retro esteso atto di appello, e con condanna delle odierne parti appellate al rimborso delle spese pagina 2 di 9 inerenti il presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come dovute.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reitera la richiesta di ammettere prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la Sig.ra risiede soltanto formalmente nel Comune di Parte_1
Bormio (SO).
pagina 3 di 9 2) Vero che l'immobile oggetto di pignoramento, ubicato nel Comune di Milano,
Viale Campania n.45, è di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1
3) Vero che la Sig.ra dimora, abitualmente, nell'unità immobiliare Parte_1 sita nel Comune di Milano, Viale Campania n.45.
4) Vero che tutte le utenze facenti capo all'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Viale Campania n.45, sono intestate alla Sig.ra come da Parte_1
Doc.9 del fascicolo di primo grado, che si rammostra.
5) Vero che la Sig.ra vedova ottantenne, ha adibito l'immobile Parte_1 ubicato nel Comune di Milano, Viale Campania n.45, a propria abitazione principale.
6) Vero che la Sig.ra ha contestato tutte le presunte pretese creditorie Parte_1 avanzate da parte avversa avanti il Tribunale Ordinario di Sondrio, nel giudizio rubricato al N.466/2019 R.G.
7) Vero che i presunti debiti, oggetto di contestazione, fanno capo al defunto marito della Sig.ra Parte_1
Si indicano quali testi:
- Sig.ra residente in [...]. Testimone_1
- Sig. , residente in [...]. Testimone_2
Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre, e con salvezza di ogni altro diritto”.
Per Controparte_1
: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così
[...] giudicare:
- respingere tutte le domande formulate dall'appellante e confermare integralmente la sentenza n. 4971/2023 del Tribunale di Milano pronunciata in data 12/06/2023, pubblicata in data 14/06/2023, e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- ex art. 96 c.p.c., condannare parte appellante al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi in via equitativa. Controparte_4
Con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4971/23 del Parte_1
Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione dalla stessa proposta a fronte della notifica in data 6.3.2020 di precetto per l'importo di Euro 717.838,48
(oltre spese ed accessori) portato dal decreto ingiuntivo Tribunale di Sondrio n. pagina 4 di 9 102/99, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore somma di Euro 4.821,00 ex art. 96, III co. cpc.. In particolare il Tribunale, qualificato espressamente come motivo di opposizione agli atti esecutivi quello proposto in relazione alla inefficacia del precetto per superamento del termine di cui all'art.481 cpc al momento del pignoramento, l'ha rigettata (in vista della sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale da
COVID-19), così come ha respinto quella (non qualificata) relativa alla omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte sua ex art.567 cpc (trattandosi di esecuzione su beni ereditari), nonché quella (qualificata come di opposizione all'esecuzione) relativa alla pretesa impignorabilità dell'immobile staggito (in quanto abitazione principale della debitrice). L'appellante ha censurato l'impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto: - la piena efficacia del precetto, nonostante l'esecuzione fosse iniziata oltre 90 gg dalla notifica dello stesso;
- la piena efficacia del pignoramento eseguito, nonostante l'omessa trascrizione dell'accettazione da parte della stessa appellante dell'eredità (di cui faceva parte il bene pignorato) ai fini dell'art.567 cpc;
- di non ammettere le prove orali dedotte in ordine al fatto che l'immobile pignorato costituisse l'abitazione principale della debitrice;
- pronunciato condanna della al pagamento delle Pt_1
spese di lite, quando queste avrebbero dovuto quantomeno essere compensate tra le parti pur in caso di rigetto dell'opposizione e del presente appello.
ha chiesto la conferma della sentenza appellata, con Controparte_1
condanna della anche per il secondo grado al pagamento delle spese Pt_1
processuali ed al risarcimento ex art.96 cpc.
Come già in primo grado, e (parti nella procedura CP_3 Controparte_2
esecutiva) non si sono costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto d'appello e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
Come accennato, il Tribunale ha espressamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi quella fondata sulla pretesa perenzione del precetto in relazione al termine di cui all'art.481 cpc: in tale situazione il cd. “principio di apparenza”
pagina 5 di 9 impone, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, di tener conto della qualificazione giuridica dell'azione data dal Giudice che ha emesso la sentenza che si intende impugnare:
e ciò a prescindere dalla sua correttezza. Si tratta di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, mirato a garantire la certezza del diritto e, pertanto, ad escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di gravame esperibile (Cass. n. 4963/07; Cass. n. 11012/07;
Cass. SU m.10073/11; Cass. n. 36500/21). Ne segue che avverso il capo della sentenza che ha deciso detto motivo di opposizione fosse proponibile soltanto ricorso per Cassazione ex art.111 Cost., stante il disposto dell'art. 618, III co. cpc, che dichiara espressamente non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma, con conseguente inammissibilità del primo motivo d'appello.
Debbono parimenti essere dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi d'appello, in questo caso per violazione delle prescrizioni dell'art.342 cpc come novellato dalla l. n.134/2012, il quale, sebbene non esiga lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass.
n.10916/17).
Ebbene, quanto alla omessa trascrizione da parte del creditore procedente dell'accettazione dell'eredità ad opera della in relazione al disposto Pt_1
dell'art.567 cpc, il Tribunale ha rilevato come il motivo di opposizione fosse innanzitutto tardivo (per essere stato proposto per la prima volta in corso di causa e non già con il ricorso in opposizione), richiamando in proposito precedenti di legittimità (Cass. n. 17441/19 e Cass. n. 1328/11), e comunque infondato (essendo pagina 6 di 9 la verifica della continuità delle trascrizioni necessaria solo per procedere alla vendita del bene di provenienza ereditaria, ex Cass. n. 11638/14): a fronte di tali argomenti l'appellante si è invece limitato a sostenere che “la Banca avversaria, quale creditore procedente, avrebbe dovuto depositare l'accettazione dell'eredità nel termine di 60 gg, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.567 cpc;
pena l'inefficacia del pignoramento”.
Quanto alla dedotta impignorabilità dell'immobile sito in Milano viale Campania
n.45, il Tribunale ha affermato che “anche laddove la debitrice avesse dimostrato che l'immobile staggito costituisse la sua abitazione principale, si sarebbe tuttalpiù potuto ottenere una sospensione temporanea dell'esecuzione, senza che con ciò venisse meno il diritto del creditore ad agire in esecutivis” (posto che l'art.54 ter l. n.27/20 non aveva previsto una sospensione generalizzata di tutti i pignoramenti, ma solo una temporanea limitata alla fase di liquidazione del bene): ha comunque motivato il rigetto delle istanze istruttorie dirette a dimostrare la destinazione dell'immobile ad abitazione della (richiamando il Pt_1
provvedimento istruttorio reso il 3.11.2021) e sottolineato le evidenze documentali in senso contrario. Palese è la mancanza di specificità del relativo motivo d'appello, con il quale la si duole della mancata ammissione della Pt_1
prova per interrogatorio formale e testi su capitoli di prova diretti a provare la destinazione del bene pignorato, senza nulla dedurre circa l'affermata irrilevanza della circostanza.
La condanna della al pagamento delle spese processuali del primo grado di Pt_1
giudizio, disposta ai sensi dell'art.91 cpc e non contestata quanto alla sua liquidazione, è stata censurata dall'appellante come “ingiusta e gravatoria”, senza ulteriori precisazioni: nulla è stato poi argomentato circa la condanna ex art.96,
III co. cpc, che peraltro il Tribunale ha nei dettagli argomentato rilevando come le domande dell'opponente fossero connotate da interpretazioni della legge contrarie al loro tenore letterale ed a principi consolidati in ambito giurisprudenziale, nonché da reiterazione di istanze più volte respinte.
pagina 7 di 9 Ancor più si impone pertanto la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, non solo delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate, ma altresì dell'ulteriore importo di Euro 11.166,00 (parametrato alla metà dei compensi come sopra liquidati) ex art.96 cpc, stante la riconosciuta inammissibilità dell'appello.
La evidenziata infondatezza ed inammissibilità dell'intera iniziativa giudiziaria della porta altresì a disporre la revoca ex art.136, II co. DM 30.5.2002 n.115 Pt_1
del beneficio dell'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.
PQM
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate Controparte_5
in complessivi Euro 22.333,00 (di cui Euro 5.706,00 per la fase di studio,
Euro 3.318,00 per la fase introduttiva, Euro 3.822,00 per la fase di trattazione ed Euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Condanna al pagamento ex art. 96 cpc in favore di Parte_1 [...]
della somma di Euro Controparte_5
11.166,00.
4. Dato atto della revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, dichiara la sussistenza per il pagamento a carico della stessa del contributo unificato e del raddoppio del medesimo ai sensi dell'art. 13, CO.
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano l'8/04/2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere est.
Dott.ssa Maura Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9