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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.413/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Lucio Benvegnu' Consigliere
Dott. Marina Vitulli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 413/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 19/12/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MILANESE GIANLUCA e DELBELLO ALESSANDRO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante, CP_1
(P.I. ) P.IVA_1
1 AT in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma
c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.159/2024 dd.28/06/2024 del
Tribunale di Gorizia, pubblicata in data 01/07/2024
Causa iscritta a ruolo il 20/12/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex artt. 350 e 281 sexies c.p.c. del 26/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito:
-in totale riforma della sentenza n.159/2024 dd.28.06.2024 del Tribunale di
Gorizia, G.I. dott.ssa Francesca Di Donato, pronunciata nel procedimento n.432/23 R.G., pubblicata in data 01.07.2024 e comunicata all'appellante a mezzo PEC in pari data:
In via principale:
-accertata l'inesistenza delle notifiche del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inesistenza/inefficacia dello stesso, dichiarare l'insussistenza del diritto dell'appellata di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti di e la nullità e inefficacia degli atti di precetto e Parte_1
di pignoramento.
2 In via subordinata di merito:
-accertato che l'appellata non ha fornito la prova del proprio credito nei confronti dell'appellante, dichiarare che nulla deve ad Parte_1
CP_1
In via ulteriormente subordinata di merito:
-accertata la prescrizione del credito asseritamente vantato dall'appellata,
dichiarare che nulla deve ad Parte_1 CP_1
In ogni caso:
-rigettare le domande tutte di parte appellata CP_1
-Condannare al pagamento delle spese tutte del presente CP_1
procedimento, nonché di quelli di primo grado.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (d'ora in avanti assumendo di vantare Controparte_1 CP_1
un credito di € 33.662,87 nei confronti di in forza del Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Gorizia in data 11/06/2018
notificato all'ingiunto (dopo una precedente notifica del 04/07/2018, non andata a buon fine) ex art. 140 c.p.c. in data 14/09/2021, munito di formula esecutiva in data 22/11/2021, provvedeva a notificare al debitore il precetto il 22/10/2022 e, poi, il pignoramento ex art. 543 c.p.c. in data 18/11/2022.
Proponeva opposizione, avanti il Tribunale di Gorizia, il con Pt_1
ricorso ex art. 615 co. 2° c.p.c. depositato il 03/03/2023 contestando la
3 ritualità del procedimento esecutivo introdotto per effetto dell'inesistenza ed inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opponente eccepiva, in principalità, la carenza di legittimazione attiva della società, contestando, in subordine, il credito azionato per difetto di prova e, in ulteriore subordine, la prescrizione.
Il G.E., con ordinanza di data 08/04/2023, sospendeva la procedura esecutiva concedendo il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 22/05/2023 provvedeva ad CP_1
introdurre il giudizio di merito nei confronti del e della società terza Pt_1
pignorata Controparte_3
Eccepiva l'attrice che le contestazioni relative alla notifica del decreto ingiuntivo erano tardive in quanto, dopo una prima notifica del decreto ingiuntivo eseguita in data 04/07/2018 all'indirizzo Via Volta n. 28
Monfalcone (GO) e non perfezionatasi, ne era stata effettuata un'altra all'indirizzo Via Romana n. 120 Monfalcone (GO) che si era perfezionata in data 22/01/2021; che, diversamente da quanto sostenuto dal la Pt_1
notifica del 2018 non era inesistente in quanto eseguita al precedente indirizzo di residenza nonostante il trasferimento avvenuto oltre un anno prima;
che l'eccezione secondo cui la seconda notifica, andata a buon fine,
sarebbe avvenuta nel 2021 e si sarebbe perfezionata oltre il termine di legge
4 era inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, atteso che tale vizio
- finalizzato a sanzionare l'irregolarità della notifica del titolo - avrebbe dovuto essere fatto valere unicamente con il rimedio previsto dall'ordinamento giuridico, vale a dire l'opposizione a decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso, non vi era alcun vizio di notifica;
che l'opposizione era inammissibile e tardiva con riguardo alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, nonché di mancata prova del credito e di prescrizione, in quanto con l'opposizione alla esecuzione potevano essere fatti valere solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere dedotti nel procedimento di formazione del titolo esecutivo;
che le eccezioni formulate erano comunque infondate nel merito.
Si costituiva il insistendo nelle proprie domande ed eccezioni Pt_1
Nessuno si costituiva per la terza pignorata che veniva Controparte_3
dichiarata contumace.
Istruita la causa documentalmente il Tribunale di Gorizia dichiarava inammissibile l'opposizione condannando l'opponente alle spese.
Affermava il primo Giudice che, in base alla giurisprudenza del S.C.,
l'ingiunto, che deduceva un vizio della notificazione non riconducibile al concetto di inesistenza, doveva proporre opposizione tardiva ex art. 650
5 c.p.c., entro il termine di cui al terzo comma della predetta norma;
che la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita ex art. 140 c.p.c. il 22/01/2021
nelle tre fasi/adempimenti previsti dalla norma (come documentalmente attestato dall'Ufficiale Giudiziario procedente fino a querela di falso), non poteva essere ritenuta inesistente ma, al più, ove nell'iter della stessa fosse stato rinvenibile un vizio in punto di (in)completezza dello stesso rispetto alle prescrizioni della disposizione codicistica disciplinatrice, affetta da nullità, di tal che il rimedio esperibile avrebbe dovuto essere quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine peraltro di gg. 10 dal primo atto di esecuzione, senza possibilità di una riqualificazione in termini da parte del giudice adito in sede di opposizione esecutiva.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il fondandolo su Pt_1
due motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamentava l'erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva dichiarato, da un lato, l'inesistenza della prima notifica del decreto ingiuntivo ed aveva concluso, dall'altro, per l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
senza considerare che, appurata l'inesistenza della notifica effettuata nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.
Con il secondo motivo l'appellante lamentava l'erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto la nullità
6 della seconda notifica del decreto ingiuntivo, in quanto, trattandosi di notifica meramente tentata ma non compiuta e, quindi, in definitiva, omessa era per forza di cose inesistente.
L'appellante, quindi, pur ritenendo assorbenti le domande svolte in principalità, si richiamava ed insisteva per l'accoglimento delle ulteriori eccezioni e domande svolte in primo grado, in particolare relative alla mancanza della prova del credito vantato dall'appellata ed alla prescrizione dello stesso, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/05/2025, il P.I., dato atto della ritualità delle notifiche,
dichiarava la contumacia degli appellati.
Indi, dato atto della rinuncia della parte appellante all'istanza di sospensione ed, in considerazione del fatto che la causa era contumaciale e concerneva un'unica questione di diritto, il P.I. invitava la parte costituita a precisare le conclusioni, fissando per la discussione avanti al Collegio ex artt. 350 bis e
281 sexies c.p.c. l'udienza del 25/06/2025 (poi rinviata al 26/06/2025).
In tale udienza parte appellante si riportava alle proprie argomentazioni e conclusioni.
La Corte si riservava la decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
7 E' principio pacifico che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può
proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615, c.p.c., e tale rimedio
è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
mentre, viceversa, quando l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile s'identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che
è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3° di detta norma (tra le tante anche da ultimo Cass. 16/05/2023 n. 13365).
Costituisce principio altrettanto pacifico che l'inesistenza della notificazione
è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato,
dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta
8 attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e molte altre successive, tra cui Cass. 15/04/2022 n. 12411; Cass. 21/11/2022 n. 34161).
Alla stregua di tali principi, con riguarda alla prima notifica oggetto del primo motivo di appello, va ritenuto che correttamente il Tribunale di
Gorizia abbia affermato che la prima notifica, effettuata a mezzo posta e restituita al mittente per irreperibilità del destinatario, è inesistente.
Tuttavia, l'inesistenza della prima notifica, diversamente da quanto argomentato dalla difesa del non ha rilevanza ai fini che ci Pt_1
occupano.
Sostiene l'appellante, infatti, che, essendo la seconda notifica avvenuta ben due anni e mezzo dopo la prima, il decreto ingiuntivo nel frattempo sarebbe divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.
Peraltro, ai fini di vagliare l'ammissibilità e la rilevanza di tale eccezione, è
comunque necessario verificare, alla stregua della giurisprudenza
9 soprarichiamata, se tale seconda notifica sia inesistente (come sostiene l'appellante) ovvero al più nulla (come affermato dal Giudice di prime cure), in quanto è sulla base di tale seconda notifica che si è instaurata la procedura esecutiva di cui è causa.
Va, quindi, stabilito se, a fronte della seconda notifica eseguita ex art. 140
c.p.c. l'unico rimedio esperibile (anche per far valere l'eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c.) era l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.,
proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3° di detta norma, vale a dire entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione e cioè dal pignoramento pacificamente notificato al il 18/11/2022. Pt_1
Ciò chiarito, con riguardo al secondo motivo di appello, la difesa del ha impugnato la sentenza di primo grado espressamente nella parte Pt_1
in cui afferma a pag. 5: “….nella specie non può essere ritenuta inesistente
ma, al più, ove nell'iter della stessa fosse rinvenibile un vizio in punto di
(in)completezza dello stesso rispetto alle prescrizioni della disposizione
codicistica disciplinatrice, a quel punto si tratterebbe di nullità, in relazione
alla quale il rimedio esperibile non sarebbe o meglio non sarebbe stato
quello dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. intrapresa dal bensì Pt_1
quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c…” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
10 Sostiene la difesa di parte appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la notifica sarebbe stata meramente tentata ma non compiuta, invocando la giurisprudenza - anche recente - del S.C.
secondo cui “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale,...la
mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del
piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione,
rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la
paternità dell'atto all'agente postale” (cfr. Cass. 19/08/2020, n.17373 citata dall'appellante nell'atto introduttivo;
Cass. 08/11/2024 n. 28861).
Senonché, dalla documentazione versata in causa, risulta pacificamente che tale notifica è stata eseguita all'indirizzo di residenza del non già a Pt_1
mezzo posta, ma come affermato dal Giudice di prime cure (con motivazione sul punto non impugnata dall'appellante), ex art. 140 c.p.c. (cfr.
doc. 2 CP_1
Tale dato è pacifico ed è del resto stato confermato dall'appellante anche all'udienza odierna.
Da ciò discende che non merita censura la sentenza del Tribunale di Gorizia
laddove ha affermato “….la notificazione del decreto, da eseguire ex art.
140 c.p.c. il 22.1.2021 nelle tre fasi/adempimenti previsti dalla norma come
documentalmente attestato dall'Ufficiale Giudiziario procedente fino a
querela di falso, nella specie non può essere ritenuta inesistente ma, al più,
11 ove nell'iter della stessa fosse rinvenibile un vizio in punto di
(in)completezza dello stesso rispetto alle prescrizioni della disposizione
codicistica disciplinatrice, a quel punto si tratterebbe di nullità….”.
La giurisprudenza invocata dalla difesa del non si attaglia, infatti, al Pt_1
caso di specie riguardando l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 149
c.p.c., vale a dire il (diverso) caso della notifica a mezzo del servizio postale
(cfr. sul punto anche Cass. 28861/24 citata nella parte motiva), non quella ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
D'altra parte, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Gorizia con motivazione non impugnata sul punto, l'appellante non ha mai contestato
(né avrebbe potuto farlo non avendo proposto querela di falso) l'attività
svolta dall'Ufficiale Giudiziario di cui alla relata 12/01/2022 debitamente sottoscritta dallo stesso.
Lo svolgimento di tale attività, del resto, risulta corroborata proprio dall'avviso di ricevimento (previsto dall'art. 140 c.p.c.) della raccomandata contenente la comunicazione dell'espletamento delle incombenze di cui alla predetta, norma, tornato al mittente con la dicitura “atto non ritirato nel
termine di 10 giorni” in data 30/01/2021 (cfr. il citato doc. 2).
Va ritenuto pertanto che tale notifica non sia stata solo tentata, ma eseguita e che, quindi, eventuali incompletezze della stessa ne comportino la nullità e non l'inesistenza.
12 Da ciò consegue che la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Nulla si dispone con riguardo alle spese non essendosi costituiti gli appellati nel presente giudizio.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 CP_1
, così provvede: Controparte_3
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n.159/2024
dd.28/06/2024 del Tribunale di Gorizia, pubblicata in data 01/07/2024;
- nulla per le spese del grado;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Lucio Benvegnu' Consigliere
Dott. Marina Vitulli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 413/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 19/12/2024
DA
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MILANESE GIANLUCA e DELBELLO ALESSANDRO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante, CP_1
(P.I. ) P.IVA_1
1 AT in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2' comma
c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.159/2024 dd.28/06/2024 del
Tribunale di Gorizia, pubblicata in data 01/07/2024
Causa iscritta a ruolo il 20/12/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex artt. 350 e 281 sexies c.p.c. del 26/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito:
-in totale riforma della sentenza n.159/2024 dd.28.06.2024 del Tribunale di
Gorizia, G.I. dott.ssa Francesca Di Donato, pronunciata nel procedimento n.432/23 R.G., pubblicata in data 01.07.2024 e comunicata all'appellante a mezzo PEC in pari data:
In via principale:
-accertata l'inesistenza delle notifiche del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inesistenza/inefficacia dello stesso, dichiarare l'insussistenza del diritto dell'appellata di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti di e la nullità e inefficacia degli atti di precetto e Parte_1
di pignoramento.
2 In via subordinata di merito:
-accertato che l'appellata non ha fornito la prova del proprio credito nei confronti dell'appellante, dichiarare che nulla deve ad Parte_1
CP_1
In via ulteriormente subordinata di merito:
-accertata la prescrizione del credito asseritamente vantato dall'appellata,
dichiarare che nulla deve ad Parte_1 CP_1
In ogni caso:
-rigettare le domande tutte di parte appellata CP_1
-Condannare al pagamento delle spese tutte del presente CP_1
procedimento, nonché di quelli di primo grado.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (d'ora in avanti assumendo di vantare Controparte_1 CP_1
un credito di € 33.662,87 nei confronti di in forza del Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Gorizia in data 11/06/2018
notificato all'ingiunto (dopo una precedente notifica del 04/07/2018, non andata a buon fine) ex art. 140 c.p.c. in data 14/09/2021, munito di formula esecutiva in data 22/11/2021, provvedeva a notificare al debitore il precetto il 22/10/2022 e, poi, il pignoramento ex art. 543 c.p.c. in data 18/11/2022.
Proponeva opposizione, avanti il Tribunale di Gorizia, il con Pt_1
ricorso ex art. 615 co. 2° c.p.c. depositato il 03/03/2023 contestando la
3 ritualità del procedimento esecutivo introdotto per effetto dell'inesistenza ed inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opponente eccepiva, in principalità, la carenza di legittimazione attiva della società, contestando, in subordine, il credito azionato per difetto di prova e, in ulteriore subordine, la prescrizione.
Il G.E., con ordinanza di data 08/04/2023, sospendeva la procedura esecutiva concedendo il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 22/05/2023 provvedeva ad CP_1
introdurre il giudizio di merito nei confronti del e della società terza Pt_1
pignorata Controparte_3
Eccepiva l'attrice che le contestazioni relative alla notifica del decreto ingiuntivo erano tardive in quanto, dopo una prima notifica del decreto ingiuntivo eseguita in data 04/07/2018 all'indirizzo Via Volta n. 28
Monfalcone (GO) e non perfezionatasi, ne era stata effettuata un'altra all'indirizzo Via Romana n. 120 Monfalcone (GO) che si era perfezionata in data 22/01/2021; che, diversamente da quanto sostenuto dal la Pt_1
notifica del 2018 non era inesistente in quanto eseguita al precedente indirizzo di residenza nonostante il trasferimento avvenuto oltre un anno prima;
che l'eccezione secondo cui la seconda notifica, andata a buon fine,
sarebbe avvenuta nel 2021 e si sarebbe perfezionata oltre il termine di legge
4 era inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, atteso che tale vizio
- finalizzato a sanzionare l'irregolarità della notifica del titolo - avrebbe dovuto essere fatto valere unicamente con il rimedio previsto dall'ordinamento giuridico, vale a dire l'opposizione a decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso, non vi era alcun vizio di notifica;
che l'opposizione era inammissibile e tardiva con riguardo alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, nonché di mancata prova del credito e di prescrizione, in quanto con l'opposizione alla esecuzione potevano essere fatti valere solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere dedotti nel procedimento di formazione del titolo esecutivo;
che le eccezioni formulate erano comunque infondate nel merito.
Si costituiva il insistendo nelle proprie domande ed eccezioni Pt_1
Nessuno si costituiva per la terza pignorata che veniva Controparte_3
dichiarata contumace.
Istruita la causa documentalmente il Tribunale di Gorizia dichiarava inammissibile l'opposizione condannando l'opponente alle spese.
Affermava il primo Giudice che, in base alla giurisprudenza del S.C.,
l'ingiunto, che deduceva un vizio della notificazione non riconducibile al concetto di inesistenza, doveva proporre opposizione tardiva ex art. 650
5 c.p.c., entro il termine di cui al terzo comma della predetta norma;
che la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita ex art. 140 c.p.c. il 22/01/2021
nelle tre fasi/adempimenti previsti dalla norma (come documentalmente attestato dall'Ufficiale Giudiziario procedente fino a querela di falso), non poteva essere ritenuta inesistente ma, al più, ove nell'iter della stessa fosse stato rinvenibile un vizio in punto di (in)completezza dello stesso rispetto alle prescrizioni della disposizione codicistica disciplinatrice, affetta da nullità, di tal che il rimedio esperibile avrebbe dovuto essere quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine peraltro di gg. 10 dal primo atto di esecuzione, senza possibilità di una riqualificazione in termini da parte del giudice adito in sede di opposizione esecutiva.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il fondandolo su Pt_1
due motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamentava l'erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva dichiarato, da un lato, l'inesistenza della prima notifica del decreto ingiuntivo ed aveva concluso, dall'altro, per l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
senza considerare che, appurata l'inesistenza della notifica effettuata nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.
Con il secondo motivo l'appellante lamentava l'erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto la nullità
6 della seconda notifica del decreto ingiuntivo, in quanto, trattandosi di notifica meramente tentata ma non compiuta e, quindi, in definitiva, omessa era per forza di cose inesistente.
L'appellante, quindi, pur ritenendo assorbenti le domande svolte in principalità, si richiamava ed insisteva per l'accoglimento delle ulteriori eccezioni e domande svolte in primo grado, in particolare relative alla mancanza della prova del credito vantato dall'appellata ed alla prescrizione dello stesso, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/05/2025, il P.I., dato atto della ritualità delle notifiche,
dichiarava la contumacia degli appellati.
Indi, dato atto della rinuncia della parte appellante all'istanza di sospensione ed, in considerazione del fatto che la causa era contumaciale e concerneva un'unica questione di diritto, il P.I. invitava la parte costituita a precisare le conclusioni, fissando per la discussione avanti al Collegio ex artt. 350 bis e
281 sexies c.p.c. l'udienza del 25/06/2025 (poi rinviata al 26/06/2025).
In tale udienza parte appellante si riportava alle proprie argomentazioni e conclusioni.
La Corte si riservava la decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
7 E' principio pacifico che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può
proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615, c.p.c., e tale rimedio
è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
mentre, viceversa, quando l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile s'identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che
è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3° di detta norma (tra le tante anche da ultimo Cass. 16/05/2023 n. 13365).
Costituisce principio altrettanto pacifico che l'inesistenza della notificazione
è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato,
dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta
8 attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e molte altre successive, tra cui Cass. 15/04/2022 n. 12411; Cass. 21/11/2022 n. 34161).
Alla stregua di tali principi, con riguarda alla prima notifica oggetto del primo motivo di appello, va ritenuto che correttamente il Tribunale di
Gorizia abbia affermato che la prima notifica, effettuata a mezzo posta e restituita al mittente per irreperibilità del destinatario, è inesistente.
Tuttavia, l'inesistenza della prima notifica, diversamente da quanto argomentato dalla difesa del non ha rilevanza ai fini che ci Pt_1
occupano.
Sostiene l'appellante, infatti, che, essendo la seconda notifica avvenuta ben due anni e mezzo dopo la prima, il decreto ingiuntivo nel frattempo sarebbe divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.
Peraltro, ai fini di vagliare l'ammissibilità e la rilevanza di tale eccezione, è
comunque necessario verificare, alla stregua della giurisprudenza
9 soprarichiamata, se tale seconda notifica sia inesistente (come sostiene l'appellante) ovvero al più nulla (come affermato dal Giudice di prime cure), in quanto è sulla base di tale seconda notifica che si è instaurata la procedura esecutiva di cui è causa.
Va, quindi, stabilito se, a fronte della seconda notifica eseguita ex art. 140
c.p.c. l'unico rimedio esperibile (anche per far valere l'eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c.) era l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.,
proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3° di detta norma, vale a dire entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione e cioè dal pignoramento pacificamente notificato al il 18/11/2022. Pt_1
Ciò chiarito, con riguardo al secondo motivo di appello, la difesa del ha impugnato la sentenza di primo grado espressamente nella parte Pt_1
in cui afferma a pag. 5: “….nella specie non può essere ritenuta inesistente
ma, al più, ove nell'iter della stessa fosse rinvenibile un vizio in punto di
(in)completezza dello stesso rispetto alle prescrizioni della disposizione
codicistica disciplinatrice, a quel punto si tratterebbe di nullità, in relazione
alla quale il rimedio esperibile non sarebbe o meglio non sarebbe stato
quello dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. intrapresa dal bensì Pt_1
quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c…” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
10 Sostiene la difesa di parte appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la notifica sarebbe stata meramente tentata ma non compiuta, invocando la giurisprudenza - anche recente - del S.C.
secondo cui “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale,...la
mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del
piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione,
rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la
paternità dell'atto all'agente postale” (cfr. Cass. 19/08/2020, n.17373 citata dall'appellante nell'atto introduttivo;
Cass. 08/11/2024 n. 28861).
Senonché, dalla documentazione versata in causa, risulta pacificamente che tale notifica è stata eseguita all'indirizzo di residenza del non già a Pt_1
mezzo posta, ma come affermato dal Giudice di prime cure (con motivazione sul punto non impugnata dall'appellante), ex art. 140 c.p.c. (cfr.
doc. 2 CP_1
Tale dato è pacifico ed è del resto stato confermato dall'appellante anche all'udienza odierna.
Da ciò discende che non merita censura la sentenza del Tribunale di Gorizia
laddove ha affermato “….la notificazione del decreto, da eseguire ex art.
140 c.p.c. il 22.1.2021 nelle tre fasi/adempimenti previsti dalla norma come
documentalmente attestato dall'Ufficiale Giudiziario procedente fino a
querela di falso, nella specie non può essere ritenuta inesistente ma, al più,
11 ove nell'iter della stessa fosse rinvenibile un vizio in punto di
(in)completezza dello stesso rispetto alle prescrizioni della disposizione
codicistica disciplinatrice, a quel punto si tratterebbe di nullità….”.
La giurisprudenza invocata dalla difesa del non si attaglia, infatti, al Pt_1
caso di specie riguardando l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 149
c.p.c., vale a dire il (diverso) caso della notifica a mezzo del servizio postale
(cfr. sul punto anche Cass. 28861/24 citata nella parte motiva), non quella ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
D'altra parte, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Gorizia con motivazione non impugnata sul punto, l'appellante non ha mai contestato
(né avrebbe potuto farlo non avendo proposto querela di falso) l'attività
svolta dall'Ufficiale Giudiziario di cui alla relata 12/01/2022 debitamente sottoscritta dallo stesso.
Lo svolgimento di tale attività, del resto, risulta corroborata proprio dall'avviso di ricevimento (previsto dall'art. 140 c.p.c.) della raccomandata contenente la comunicazione dell'espletamento delle incombenze di cui alla predetta, norma, tornato al mittente con la dicitura “atto non ritirato nel
termine di 10 giorni” in data 30/01/2021 (cfr. il citato doc. 2).
Va ritenuto pertanto che tale notifica non sia stata solo tentata, ma eseguita e che, quindi, eventuali incompletezze della stessa ne comportino la nullità e non l'inesistenza.
12 Da ciò consegue che la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Nulla si dispone con riguardo alle spese non essendosi costituiti gli appellati nel presente giudizio.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 CP_1
, così provvede: Controparte_3
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n.159/2024
dd.28/06/2024 del Tribunale di Gorizia, pubblicata in data 01/07/2024;
- nulla per le spese del grado;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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