TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2922 /2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha trattenuto la causa in decisione e ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2922/2023 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. ORIANI Parte_1 P.IVA_1
CARMEN e l'avv. PALOMBI GUIDO ) C.F._1
CORSO TRIESTE 65 00198 ROMA;
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
[...] (C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FIDEIUSSORIA
FACCENDI GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note e memorie, depositate ai sensi del disposto normativo di cui agli artt.
189 e 281 quinquies c.p.c. per l'udienza del 3 giugno 2025 trattata in modalità cartolare, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
938/2023 ottenuto da quale “società veicolo” ex L. n. CP_1 130/1999, in quanto cessionaria da parte di Controparte_2
di un portafoglio di crediti pecuniari (contratto di
[...]
cessione dei crediti concluso in data 20 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993).
In data 20 gennaio 2008, infatti, aveva prestato, nell'interesse Pt_1
del una fideiussione Parte_2
omnibus a garanzia delle obbligazioni assunte dal nei Parte_2
confronti della “dipendenti da operazioni bancarie di qualunque CP_2
natura già consentite o che venissero in seguito consentite al primo fino all'importo massimo di euro 50.800,00, senza durata temporale”.
Nel gennaio 2016, il aveva depositato una domanda per Parte_2
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
il 18 marzo
2019 il era stato dichiarato fallito;
resasi nel Parte_2 CP_1
frattempo cessionaria del credito vantato dalla era stata CP_2
ammessa al passivo a seguito a domanda di insinuazione tardiva, del
20 giugno 2020, ex art. 101 L. Fall..
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, contestando la titolarità del credito in capo a in difetto di CP_1
prova della cessione;
ha eccepito, inoltre, la nullità delle clausole contenute negli artt.2,6,8 della fideiussione prestata da Parte_1
con conseguente liberazione del garante per decadenza ex art.1957 cc.; ha negato l'esistenza e l'ammontare del credito, non assumendo valore la documentazione posta a fondamento del ricorso ex art.633 cpc.
Si è costituita la parte opposta chiedendo il Controparte_1
rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
2 Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi esecutivo.
Quanto alla legittimazione ad agire del cessionario di crediti, è opportuno osservare quanto segue.
Parte opposta ha allegato di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato con la cedente
[...]
in data 20 dicembre 2017 ai sensi e per Controparte_2
l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385: la giurisprudenza di legittimità, maggioritaria e maggiormente condivisibile, ha affermato, sul punto, che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n.
15884/2019, e più di recente Cass. n.28121.2023).
Nel caso di specie, risulta dall'avviso pubblicato in Gazzetta e prodotto dalla opposta che tra le categorie dei crediti ceduti in blocco rientrassero anche (All.X) i rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e i rapporti giuridici
3 classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017, e risulta altresì la lettera di decadenza dal beneficio e la comunicazione ex art.92 l.f. (docc.nn.1 e 3 del fascicolo monitorio).
Ciò premesso in ordine alla titolarità del credito, quanto alla validità ed efficacia della fideiussione omnibus, si osserva quanto segue.
Com'è noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente statuito (cfr. sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021) che “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, il contratto di fideiussione concluso fra le parti prevedeva, tra l'altro, all'art. 6 della fideiussione, una deroga al disposto normativo di cui all'art. 1957, primo comma, c.c., per il quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Deve, tuttavia, ritenersi, che la nullità parziale dell'accordo non infici la perdurante validità della garanzia prestata.
4 Se è vero, infatti, come allegato da parte opponente, che CP_1
ha depositato istanza di ammissione allo stato passivo del debitore principale fallito a distanza maggiore di sei mesi dal fallimento (il 3 marzo 2019 veniva depositata la sentenza dichiarativa del fallimento del , la domanda di ammissione tardiva, ex art. 101 L.F. è Parte_2
del 10 giugno 2020), è anche vero che risulta dagli atti come, in base all'art. 7 del contratto di fideiussione, il garante sia obbligato "a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta".
E, a questo proposito, risulta dagli atti come la revoca degli affidamenti al del 23.2.16 (doc.n.1 del fascicolo monitorio) Parte_2
sia immediatamente precedente alla deliberazione nel marzo del 2016 di una proposta di domanda di concordato preventivo (doc.n.8 visura storica sub. pag.21): alla richiesta di pagamento rivolta al garante quale socio del , seguiva la richiesta, inoltrata dalla Pt_1 Parte_2
odierna opponente, di sospensione di ogni azione giudiziaria all'esito della procedura concorsuale minore (doc.n.9).
D'altra parte, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di merito citata e prodotta da parte opposta, (Corte di Appello di Milano, pronuncia del 24 marzo 2021), “La fideiussione non si estingue se il creditore, entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c., cioè entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ha avanzato una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che, entro termine suddetto, sia proposta una domanda giudiziale, purché questa sia poi effettivamente proposta entro un termine ragionevole”.
E' sufficiente, quindi, ad evitare la liberazione del garante, ai sensi dall'art. 1957 c.c., la semplice proposizione di una richiesta
5 stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, anche perché ritenere necessaria un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta.
Risulta dagli atti, quindi, che tempestivamente il garantito ebbe a richiedere l'adempimento della obbligazione di garanzia prestata, e che fu la stessa a richiedere la sospensione dell'attività di Pt_1
recupero credito coattiva successivamente alla lettera di costituzione in mora stante la pendenza della procedura concorsuale della società garantita: all'evidenza, l'esigenza di tutela sottesa alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., e cioè la tutela del garante a fronte di un abusivo comportamento del soggetto garantito che non abbia diligentemente cercato di soddisfarsi sul debitore principale, non può dirsi ricorrere nella vicenda di fatto oggetto del presente giudizio.
Quanto, da ultimo, alla esistenza e ammontare del credito, peraltro oggetto di contestazione del tutto generica, esse risultano corrispondenti all'esposizione debitoria azionata e ammessa nella procedura concorsuale aperta nei confronti del (docc.nn.4- Parte_2
4bis del fascicolo monitorio, e cfr. la comunicazione di proposta di ammissione e comunicazione del deposito dello stato passivo esecutivo, docc.nn.10-11).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, in difetto di notula, in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 05/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
7
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2922 /2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha trattenuto la causa in decisione e ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2922/2023 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. ORIANI Parte_1 P.IVA_1
CARMEN e l'avv. PALOMBI GUIDO ) C.F._1
CORSO TRIESTE 65 00198 ROMA;
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
[...] (C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FIDEIUSSORIA
FACCENDI GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note e memorie, depositate ai sensi del disposto normativo di cui agli artt.
189 e 281 quinquies c.p.c. per l'udienza del 3 giugno 2025 trattata in modalità cartolare, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
938/2023 ottenuto da quale “società veicolo” ex L. n. CP_1 130/1999, in quanto cessionaria da parte di Controparte_2
di un portafoglio di crediti pecuniari (contratto di
[...]
cessione dei crediti concluso in data 20 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993).
In data 20 gennaio 2008, infatti, aveva prestato, nell'interesse Pt_1
del una fideiussione Parte_2
omnibus a garanzia delle obbligazioni assunte dal nei Parte_2
confronti della “dipendenti da operazioni bancarie di qualunque CP_2
natura già consentite o che venissero in seguito consentite al primo fino all'importo massimo di euro 50.800,00, senza durata temporale”.
Nel gennaio 2016, il aveva depositato una domanda per Parte_2
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
il 18 marzo
2019 il era stato dichiarato fallito;
resasi nel Parte_2 CP_1
frattempo cessionaria del credito vantato dalla era stata CP_2
ammessa al passivo a seguito a domanda di insinuazione tardiva, del
20 giugno 2020, ex art. 101 L. Fall..
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, contestando la titolarità del credito in capo a in difetto di CP_1
prova della cessione;
ha eccepito, inoltre, la nullità delle clausole contenute negli artt.2,6,8 della fideiussione prestata da Parte_1
con conseguente liberazione del garante per decadenza ex art.1957 cc.; ha negato l'esistenza e l'ammontare del credito, non assumendo valore la documentazione posta a fondamento del ricorso ex art.633 cpc.
Si è costituita la parte opposta chiedendo il Controparte_1
rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
2 Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi esecutivo.
Quanto alla legittimazione ad agire del cessionario di crediti, è opportuno osservare quanto segue.
Parte opposta ha allegato di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato con la cedente
[...]
in data 20 dicembre 2017 ai sensi e per Controparte_2
l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385: la giurisprudenza di legittimità, maggioritaria e maggiormente condivisibile, ha affermato, sul punto, che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n.
15884/2019, e più di recente Cass. n.28121.2023).
Nel caso di specie, risulta dall'avviso pubblicato in Gazzetta e prodotto dalla opposta che tra le categorie dei crediti ceduti in blocco rientrassero anche (All.X) i rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e i rapporti giuridici
3 classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017, e risulta altresì la lettera di decadenza dal beneficio e la comunicazione ex art.92 l.f. (docc.nn.1 e 3 del fascicolo monitorio).
Ciò premesso in ordine alla titolarità del credito, quanto alla validità ed efficacia della fideiussione omnibus, si osserva quanto segue.
Com'è noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente statuito (cfr. sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021) che “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, il contratto di fideiussione concluso fra le parti prevedeva, tra l'altro, all'art. 6 della fideiussione, una deroga al disposto normativo di cui all'art. 1957, primo comma, c.c., per il quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Deve, tuttavia, ritenersi, che la nullità parziale dell'accordo non infici la perdurante validità della garanzia prestata.
4 Se è vero, infatti, come allegato da parte opponente, che CP_1
ha depositato istanza di ammissione allo stato passivo del debitore principale fallito a distanza maggiore di sei mesi dal fallimento (il 3 marzo 2019 veniva depositata la sentenza dichiarativa del fallimento del , la domanda di ammissione tardiva, ex art. 101 L.F. è Parte_2
del 10 giugno 2020), è anche vero che risulta dagli atti come, in base all'art. 7 del contratto di fideiussione, il garante sia obbligato "a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta".
E, a questo proposito, risulta dagli atti come la revoca degli affidamenti al del 23.2.16 (doc.n.1 del fascicolo monitorio) Parte_2
sia immediatamente precedente alla deliberazione nel marzo del 2016 di una proposta di domanda di concordato preventivo (doc.n.8 visura storica sub. pag.21): alla richiesta di pagamento rivolta al garante quale socio del , seguiva la richiesta, inoltrata dalla Pt_1 Parte_2
odierna opponente, di sospensione di ogni azione giudiziaria all'esito della procedura concorsuale minore (doc.n.9).
D'altra parte, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di merito citata e prodotta da parte opposta, (Corte di Appello di Milano, pronuncia del 24 marzo 2021), “La fideiussione non si estingue se il creditore, entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c., cioè entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ha avanzato una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che, entro termine suddetto, sia proposta una domanda giudiziale, purché questa sia poi effettivamente proposta entro un termine ragionevole”.
E' sufficiente, quindi, ad evitare la liberazione del garante, ai sensi dall'art. 1957 c.c., la semplice proposizione di una richiesta
5 stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, anche perché ritenere necessaria un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta.
Risulta dagli atti, quindi, che tempestivamente il garantito ebbe a richiedere l'adempimento della obbligazione di garanzia prestata, e che fu la stessa a richiedere la sospensione dell'attività di Pt_1
recupero credito coattiva successivamente alla lettera di costituzione in mora stante la pendenza della procedura concorsuale della società garantita: all'evidenza, l'esigenza di tutela sottesa alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., e cioè la tutela del garante a fronte di un abusivo comportamento del soggetto garantito che non abbia diligentemente cercato di soddisfarsi sul debitore principale, non può dirsi ricorrere nella vicenda di fatto oggetto del presente giudizio.
Quanto, da ultimo, alla esistenza e ammontare del credito, peraltro oggetto di contestazione del tutto generica, esse risultano corrispondenti all'esposizione debitoria azionata e ammessa nella procedura concorsuale aperta nei confronti del (docc.nn.4- Parte_2
4bis del fascicolo monitorio, e cfr. la comunicazione di proposta di ammissione e comunicazione del deposito dello stato passivo esecutivo, docc.nn.10-11).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, in difetto di notula, in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 05/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
7