TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 362/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. RIOLFO MABEL del Foro di
Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a ER (IM) in data 28/06/2008;
• hanno avuto minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
ER (IM) il 28/06/2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2008, parte II, serie C, atto n. 34), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1 – I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare ognuno la propria residenza ove meglio riterranno;
2 - I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso Per_1 Per_2
con tutti gli oneri di legge. Il figlio minore vrà la collocazione abitativa preferenziale Per_1
presso l'abitazione del padre, sita in Camporosso (IM) C.so Italia n.151, presso il quale manterrà la residenza anagrafica mentre il figlio minore avrà la collocazione Per_2
2 abitativa preferenziale presso l'abitazione della madre, sita in ER Via XX Settembre
n. 28.
Al fine di garantire ai figli la pìù ampia possibilità di visita da parte del genitore non collocatario, ed affinché gli stessi possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, questi ultimi terranno con sé il minore con collocazione abitativa preferenziale presso l'altro genitore un week end a settimane alterne. Durante la settimana, i minori trascorreranno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, due pomeriggi e sere (normalmente lunedì e giovedì dall'orario di uscita da scuola) con il genitore con cui non trascorrono il resto della settimana. I figli minori inoltre trascorreranno le festività Natalizie e festività Pasquali alternativamente con l'uno e l'altro genitore, avendo cura di alternare la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, ed il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, il genitore non collocatario potrà tenere con sé l'altro figlio per due settimane, anche continuative, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno.
3 - Il sig. e la sig.ra non verseranno l'un l'altro alcun Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, dal momento che ciascuno di genitori provvederà al mantenimento del figlio collocato presso lo stesso.
4 - I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli quali: quanto a quelle mediche: senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
previo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
quanto a quelle scolastiche: senza preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico, di corredo scolastico di inizio anno e universitario, gite scolastiche senza pernottamento, trasporti pubblici, mensa;
previo accordo: tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati, corso di specializzazione, gite scolastiche con pernottamenti, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
quanto a quelle extrascolastiche: senza preventivo accordo: centro ricreativo e gruppo estivo;
previo accordo: corso di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze. Nel caso uno dei due genitori
3 anticipi le spese accessorie, per ottenere il rimborso della propria quota, dovrà documentarle mediante giustificativi di spesa all'altro; non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori effettuate in assenza di uno di essi. Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il coniuge non anticipatario, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5 - I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6 - Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di ER (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 12/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
4