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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa SO di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15776/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo FISICHELLA, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio INDELICATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'accoglimento della domanda di separazione.
Posta in decisione all'udienza del 28.05.2025, sulle conclusioni precisate come in atti,
a seguito di rimessione della causa sul ruolo disposta al fine di acquisire il necessario estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/12/2021, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal marito P_
, con cui aveva contratto matrimonio a Catania il 27/06/2018.
[...]
Ha esposto la ricorrente che l'unione coniugale è entrata in crisi a causa dell'atteggiamento disinteressato e immotivatamente irascibile ed aggressivo del marito,
manifestatosi a distanza di appena un mese dal giorno del matrimonio, culminato nell'abbandono del tetto coniugale in un momento di particolare difficoltà per essa ricorrente
(attesa la malattia terminale che aveva colpito il proprio padre); la a quindi chiesto Pt_1
l'addebito della separazione al marito e la di lui condanna a restituirle la somma di €
9.000,00, che il aveva ricevuto in prestito dal suocero, utilizzandola per le spese P_
nuziali e per l'acquisto di elettrodomestici vari (ferro da stiro, smart TV HI SENSE da 60
pollici, n. 4 sedie di legno apri e chiudi).
All'udienza presidenziale del 24/05/2022, si è costituito , che, mentre Controparte_1
ha aderito alla domanda di separazione, ne ha contestato l'addebito, negando di essere mai stato aggressivo nei confronti della moglie, essendo piuttosto vero il contrario, essendo sempre stato appellato dalla moglie con epiteti offensivi;
ha inoltre precisato di essersi allontanato temporaneamente da casa al solo scopo di trovare lavoro e di non aver più
2 rinvenuto la moglie una volta rientrato a casa.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e disposto per il prosieguo del merito del giudizio.
Con memoria integrativa depositata il 24.06.2022, la ricorrente ha, altresì, avanzato domanda di mantenimento per sé, chiedendo di onerare il resistente del versamento mensile di un assegno di € 200,00, adducendo il sopravvenuto miglioramento della situazione reddituale del marito, che, dopo la rottura coniugale, sarebbe stato assunto stabilmente.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletati i mezzi istruttori orali ammessi con ordinanza del 22.03.2023 (interrogatorio formale della ricorrente e prove per testi), la causa è stata quindi posta in decisione e poi rimessa sul ruolo, non essendo stato prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti del
Comune di Catania, dove le parti si sono sposate (cfr l'ordinanza del 06.05.2025), bensì solo quello del Comune di Motta Sant'Anastasia, dove i coniugi avevano stabilito la loro residenza;
quindi, prodotto ed acquisito il documento in questione (cfr la produzione telematica effettuata dalla ricorrente il 14.05.2025) la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione,
la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente.
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento,
3 contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12
gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (vedi Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, traducendosi nell'onere di “provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere
4 intollerabile la prosecuzione della convivenza…” (cfr. già Cass. civ., n. 2059/12).
Nella vicenda in oggetto, invero, la domanda di addebito formulata dalla si Pt_1
fonda sulla dedotta violazione dei doveri coniugali da parte del marito, quale causa della crisi manifestatasi ad appena un mese dal matrimonio, e, segnatamente, sul duplice presupposto delle aggressioni morali asseritamente perpetrate in proprio danno e dell'abbandono del tetto coniugale da parte del . P_
Orbene, anche ad ammettere che il ricorrente abbia tenuto condotte di assoluto disinteresse e di immotivata ostilità nei confronti della moglie - come le dichiarazioni testimoniali rese dalla madre e dalla zia della ricorrente sembrerebbero confermare, senza tuttavia aggiungere nulla di specifico alle circostanze già di per sé piuttosto generiche allegate (cfr le deposizioni di e rispettivamente madre Testimone_1 Testimone_2
e zia della ricorrente, resse all'udienza del 20.09.2023) - non può ritenersi fornita la prova
- altrettanto necessaria, come sopra evidenziato, ai fini della chiesta pronuncia di addebito -
che tali condotte siano state causa efficiente dell'intollerabilità della convivenza ed abbiano conseguentemente determinato la rottura del consorzio coniugale.
Ed invero, non sembra esservi congruenza logico-temporale tra quanto asserito dalla ricorrente (ossia che le condotte violative dei doveri coniugali sarebbero già state poste in essere dal marito ad appena un mese dalla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel mese di giugno 2018) e quanto dichiarato sul punto dalla stessa ricorrente all'udienza presidenziale (e, cioè, che la separazione di fatto è avvenuta nel 2020, dunque, a quasi due anni di distanza dalle prime, suddette condotte).
Parimenti, la domanda di addebito non può trovare fondamento nel dedotto abbandono del tetto coniugale da parte del marito, avvenuto a gennaio del 2020, atteso che tale evento,
alla luce delle superiori allegazioni in ordine alle condotte asseritamente poste in essere dal
5 marito sin dall'inizio del matrimonio, può invero ascriversi ad un menage familiare già
compromesso.
Entrambi i profili dedotti a fondamento della richiesta di addebito sono quindi rimasti privi di adeguato riscontro e, dunque, la relativa domanda non può che essere rigettata.
Passando alle questioni economiche va rilevata l'inammissibilità della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa nei confronti del resistente, stante il deposito tardivo (avvenuto venerdì 24 giugno 2022) della memoria integrativa a mezzo la quale la domanda è stata per la prima volta formulata nel giudizio, essendo decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni concesso all'udienza presidenziale di martedì 24
maggio 2022 (con dies a quo decorrente dalla stessa data e con dies a quem ricadente in data giovedì 23 giugno 2022) per il deposito della predetta memoria.
In ogni caso, ad abundantiam, va precisato che la domanda è nel merito priva di fondamento, non potendo giustificarsi in base all'allegata sopravvenuta disparità economica,
non essendovi prova che la ricorrente sia rimasta priva di adeguati redditi che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (nulla essendo dato sapere, considerata anche la brevissima durata dell'unione coniugale, su tale effettivo tenore di vita).
Parimenti inammissibile è la domanda di restituzione della somma di euro 9.000,00
proposta dalla sia per difetto di legittimazione attiva della stessa, che alla luce del Pt_1
consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene manifestamente inammissibili nel giudizio di separazione (o divorzio) le domande connesse sottoposte a rito ordinario;
l' art. 40 c.p.c., infatti, consente il cumulo nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi,
soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti
6 diversi (cfr. da ultimo, Cass. n. 18870/2014; in senso conforme Cass. n. 11828/2009; Cass.
n. 20638/2004).
Si ravvisano gravi ed eccezionali per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, attesa la prevalenza della domanda sullo status sulle altre domande non accolte e tenuto conto delle ragioni del rigetto (difetto di prova per la domanda di addebito e declaratoria d'ufficio d'inammissibilità per le domande di contenuto economico).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15776/2021 R.G.:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
CATANIA il 27/07/1989, e , nato a [...] il [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Catania il 27/06/2018;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (atto n. 184, parte 2°, serie A,
anno 2018);
rigetta la domanda di addebito della separazione spiegata da;
Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di mantenimento per sé stessa proposta da
[...]
Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di restituzione della somma di € 9.000,00 formulata da
Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa SO di Gesu
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