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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2372/2024 promosso da: nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
7.05.1963 a SENIGALLIA (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MINARDI MIRCO.
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) RESIDENZA. I coniugi vivranno separati, tuttavia la sig.ra è autorizzata a Parte_2 rimanere nella residenza fino alla fine del mese di giugno 2024. Dal 1° luglio 2024 l'abitazione sita in Corso Matteotti 2/A dovrà essere liberata.
2) ABITAZIONE FAMILIARE. L'attuale abitazione coniugale, sita in Senigallia, Corso Matteotti n.
2/A, viene assegnata al sig. fermo il diritto di abitazione della moglie ai sensi Parte_1 dell'articolo precedente. Gli arredi verranno divisi di comune accordo.
3) ASSEGNO DI MANTENIMENTO TRA CONIUGI. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 4.000,00 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e , premesso di essersi Parte_1 Parte_2
sposati a Senigallia (AN) il 14.07.2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 1 - L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Senigallia (AN) il 14.07.2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Senigallia (AN) al n. 33, parte 1, serie // dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2372/2024 promosso da: nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
7.05.1963 a SENIGALLIA (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MINARDI MIRCO.
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) RESIDENZA. I coniugi vivranno separati, tuttavia la sig.ra è autorizzata a Parte_2 rimanere nella residenza fino alla fine del mese di giugno 2024. Dal 1° luglio 2024 l'abitazione sita in Corso Matteotti 2/A dovrà essere liberata.
2) ABITAZIONE FAMILIARE. L'attuale abitazione coniugale, sita in Senigallia, Corso Matteotti n.
2/A, viene assegnata al sig. fermo il diritto di abitazione della moglie ai sensi Parte_1 dell'articolo precedente. Gli arredi verranno divisi di comune accordo.
3) ASSEGNO DI MANTENIMENTO TRA CONIUGI. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 4.000,00 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e , premesso di essersi Parte_1 Parte_2
sposati a Senigallia (AN) il 14.07.2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 1 - L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Senigallia (AN) il 14.07.2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Senigallia (AN) al n. 33, parte 1, serie // dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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