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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2240 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Novello e Nicola Fantin ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Vicenza, Piazza
Pontelandolfo, n. 114 – int. 3
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Traverso e Ottavia Pizzo;
appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del 7/11/2023 di rep. n. 3119/2023 del Tribunale Ordinario di Vicenza
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 14 In via pregiudiziale di rito
- accertato e dichiarato che l'ordinanza impugnata, è stata emessa con grave
violazione del dettato codicistico, nonché in violazione del principio del giusto
processo, del principio del contraddittorio e del principio dispositivo, avendo il
giudice deciso ex officio su questioni non dedotte o eccepite dalle parti, senza
peraltro provocare il contraddittorio su tali questioni ex art. 101 c.pc., e tutto ciò
per le ragioni descritte in atti;
- per l'effetto, dichiarare nullo il provvedimento gravato, con conseguente
rimessione della causa al giudice di primo grado ex artt. 354 e 161 c.p.c., ovvero
in subordine con conseguente diversa decisione della causa
Nel merito
In via principale
- accertata e dichiarata la piena operatività nel caso di specie delle polizze assicurative stipulate dall'arch. con Parte_1 Controparte_1 di cui ai certificati n. e n.
[...] NumeroDi_1 NumeroDi_2
- per l'effetto, dichiarare la convenuta tenuta a manlevare o comunque tenere
integralmente indenne o comunque a corrispondere al proprio assicurato da tutti
le somme che egli ha dovuto a sua volta pagare in via anticipata ai sigg.ri
per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto;
Parte_2
- e, conseguentemente, condannare parte resistente/appellata, in persona del
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 53.075,34 così come risultante dalla transazione
sottoscritta in data 30.03.2022, oltre alle spese sostenute in sede di sequestro e
ATP (per Euro 3.588,00 quale imponibile al netto di IVA) e così per complessivi
Euro 56.663,34, ovvero altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, aumentata degli interessi moratori dalla data del pagamento
(30.03.2022) sino all'effettivo saldo.
- con conseguente rifusione delle spese di giudizio di primo grado;
In ogni caso
- spese e competenze di lite del presente grado di giudizio interamente rifuse, con
maggiorazione nella misura del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con
pagina 2 di 14 tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”
In via istruttoria
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in
atti ed eventualmente non ammesse in corso di causa.
- si insiste altresì per la conferma dell'acquisizione, anche nella presente fase di gravame, del fascicolo RG 368/2020, giacente presso il Tribunale civile di
Vicenza, relativo alla procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. e in particolare della relazione
Per_ peritale del CTU ing. resa all'esito di detta procedura, così come già acquisito al fascicolo di primo grado.
Per Controparte_1
in tesi: respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare l'ordinanza gravata del Tribunale di Vicenza;
in subordine: limitare l'accoglimento della domanda di manleva formulata dall'Arch. nei confronti della nella Pt_1 Controparte_1 misura in cui risulterà fornita la prova della responsabilità dell'Arch. Pt_1
per incarichi personalmente assunti e svolti nei confronti dei danneggiati
e sempre nella misura massima di 1/3 dell'importo di Pt_3 Parte_4 capitale che risulterà provato come dovuto dall'Arch. ai sig.ri Pt_1
e nei limiti di scoperto e di franchigia della polizza che sarà Parte_4 Pt_3
accertata applicabile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'arch. , premettendo: Parte_1
- che era stato incaricato dai sigg.ri e della Parte_5 CP_2
progettazione di un edificio residenziale unifamiliare con box pertinenziale, assumendo anche l'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza,
pagina 3 di 14 - che l'edificio, realizzato dalla società presentava difetti di Parte_6
costruzione, per i quali i proprietari proponevano, innanzi al Tribunale di
Vicenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale si costituiva la società anzidetta, lo stesso professionista, nonché la terza chiamata di Londra, dalla quale era assicurato per la responsabilità CP_1
professionale,
- che il nominato CTU accertava l'esistenza di vizi sull'edificio, imputandoli nella misura del 70% all'architetto e del 30% all'impresa costruttrice e quantificandone il costo complessivo per l'eliminazione in euro 90.518,79, stima poi ridotta ad euro 65.000,00 al fine di promuovere la conciliazione tra le parti,
- che, nel frattempo, i proprietari dell'immobile iniziavano un procedimento di sequestro conservativo ante causam, nonché la causa civile di merito durante i quali giudizi, a cui non partecipava la compagnia di assicurazione, le parti e confermavano la loro disponibilità a Parte_6 Pt_1
definire la vertenza come da proposta conciliativa del CTU, sottoscrivendo la proposta transattiva,
- che in più occasioni si era rivolto alla propria compagnia di assicurazione al fine di favorire l'accordo conciliativo e di ottenere, poi, il giusto ristoro di quanto versato, chiedeva fosse accertato il proprio diritto ad essere tenuto indenne e manlevato dalla predetta compagnia di tutti gli importi corrisposti ai propri clienti e a titolo di risarcimento danni. Parte_4 Pt_3
Costituitasi in giudizio in data 13.2.2023, Controparte_1
rilevava di difendersi solo in riferimento al rischio assunto con il certificato n.
invocato dal professionista nel procedimento di ATP, per il NumeroDi_1
quale il sinistro in questione non poteva peraltro trovare copertura, poiché la prima richiesta di messa in mora era giunta all'architetto il 6.5.2019 e non era stata resa nota né nel termine di trenta giorni imposto per la denuncia del claim né nel termine di efficacia della polizza, che veniva a scadere il 24.5.2019; nel merito, dava atto che nel procedimento per ATP aveva eccepito la prescrizione pagina 4 di 14 e la decadenza della pretesa risarcitoria, nonché l'assenza di prova circa l'incarico di progettazione conferito al professionista.
Nuovamente costituitasi in giudizio in data 15.2.2023, Controparte_1
[...]
- rilevava, questa volta, di difendersi sia in riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE64E33855, sia in riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE64E97153, ed eccepiva la nullità della domanda in quanto generica, contraddittoria e priva di chiarezza sugli elementi di fatto e di diritto che dovrebbero fondare il petitum, poiché il ricorso introduttivo faceva riferimento ad uno solo dei certificati assicurativi, salvo poi concludere per l'accertamento della piena operatività dell'altro certificato assicurativo, non menzionato nella parte espositiva dell'atto,
- rilevava, altresì, la carenza di copertura della polizza DCE64E97153, pure essa conclusa in regime di claims made, essendo provato documentalmente che il primo claim era stato ricevuto in data 06.05.2019 e, dunque, antecedentemente rispetto alla decorrenza del certificato, ed avendo inoltre ricevuto per la prima volta conoscenza dell'esistenza del sinistro solo con la notifica dell'atto di chiamata di terzo nel procedimento di ATP in data
16.6.2020, ovvero quando l'efficacia della polizza medesima era ormai terminata da tempo il precedente 24.05.2020,
- affermava, infine, che la clausola di continuos cover prevista nel contratto n. DCE64E97153 garantiva l'assicurato solo laddove, nel corso del periodo assicurato, fossero insorte richieste di risarcimento da parte di terzi sulla base di circostanze antecedenti al medesimo periodo di efficacia della polizza, pur sebbene già note all'assicurato, ma non dichiarate al momento della conclusione del contratto (tranne che a causa di dolo), purché la relativa denuncia fosse stata ad essa tempestivamente effettuata,
- ribadiva, nel merito, tutte le deduzioni ed eccezioni già sollevate nel precedente atto difensivo.
Istruito il giudizio mediante la produzione di documenti e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP, la causa era quindi decisa con pagina 5 di 14 ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del 7.11.2023, in forza della quale il
Tribunale di Vicenza:
- riscontrato che le polizze assicurative in forza della quali il professionista aveva agito erano il certificato DCE64E33855, valevole dal 24.5.1018 al
24.5.2019 e il certificato DCE64E97153, valevole dal 24.5.2019 al
24.5.2020, i quali recavano identiche clausole, anche se con numerazione diversa, prevedendo solo il secondo la c.d. continuous cover, di cui all'art. 25 della Condizioni generali di assicurazione,
- rilevato che le due polizze, del tipo claims made, prevedevano una retroattività illimitata, purché il claim fosse pervenuto durante la vigenza della polizza,
- atteso che la prima contestazione di responsabilità era pervenuta al professionista il 6.5.2019, ma non era stata resa nota alla compagnia nel termine di trenta giorni imposto dall'art. 7 né, comunque, nel termine di efficacia della prima e della seconda polizza, dal momento che la chiamata in causa nel giudizio di ATP era intervenuta solo il 15.6.2020,
- considerato che la clausola continuous cover non poteva operare nella fattispecie, non avendo il professionista mai spiegato le ragioni del mancato avviso, che era da ritenersi non colposo, ma volontario e doloso,
- reputata, di conseguenza, l'inoperatività delle polizze derivante da tardivo avviso all'assicuratore, rigettava il ricorso proposto dal Pt_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto impugnazione l'arch. , Pt_1
chiedendo:
- in via pregiudiziale l'accertamento della nullità dell'ordinanza emessa in violazione del principio dispositivo, del contraddittorio e del giusto processo, con conseguente rimessione al giudice di primo grado,
- in subordine e nel merito, l'accertamento della piena operatività delle due polizze e la conseguente condanna della compagnia a tenerlo indenne delle somme che aveva dovuto pagare in via anticipata ai sigg.ri e Parte_4
per un totale di euro 56.663,34. Pt_3
pagina 6 di 14 In particolare, l'appellante afferma che il Giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione questioni non rilevate dalla compagnia, senza, peraltro consentire al ricorrente di dedurre in merito a tali questioni, rilevando, in particolare che non poteva invocarsi l'asserita inoperatività del secondo contratto, dal momento che:
- mentre nella prima comparsa di costituzione nulla era stato detto in proposito, giacché la compagnia aveva dichiarato di difendersi solo in riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE64E33855,
- la seconda comparsa, invece, relativa al certificato DCE64E97153 risultava tardivamente depositata e le eccezioni sollevate in quella sede dovevano considerarsi inammissibili, sicché avrebbe dovuto ritenersi pacifica e non contestata la copertura assicurativa anche in riferimento all'asserita sussistenza di dolo in capo all'assicurato.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 13.3.24, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 2 aprile 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ed a tale data la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
3.1 In via pregiudiziale, l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità del provvedimento gravato, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ex artt. 354 e 161 c.p.c., in quanto emesso in violazione del principio del giusto processo, del principio del contraddittorio e del principio dispositivo, avendo il giudice deciso ex officio su questioni non dedotte o eccepite dalle parti, senza peraltro preventivamente provocato in merito il dovuto contraddittorio.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 14 Nel caso di specie, l'arch. ha stipulato due polizze assicurative del tipo Pt_1
Rc professionale: la DCE64E33855, con validità dalle ore 24:00 del 25/5/2018 alle ore 24:00 del 24/5/2019 e la DCE64E171153, con validità dalle ore 24:00 del 24/5/2019 alle ore 24/5/2020.
Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'architetto, però, è stato redatto in maniera piuttosto ambigua:
- avendo lo stesso dichiarato di agire contro “quegli Parte_7 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. DCEE33855”, ossia della prima polizza (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo), e tale dichiarazione è stata nuovamente ribadita alla pag. 12 del ricorso stesso, allorquando si afferma di ricorrere all'Autorità giudiziaria, citando “la resistente quegli che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Parte_7
DCE64E33855”,
- mentre nessun cenno al secondo certificato viene compiuto nella parte espositiva del ricorso, salvo poi chiedersi ex abrupto nelle conclusioni l'accertamento della piena operatività della polizza di cui al certificato n.
DCE64E97153, senza che sia invece nominato quello n. DCE64E33855.
Orbene, nella propria comparsa di risposta in primo grado depositata telematicamente in data 13.2.2023, la compagnia di assicurazione dichiarava di costituirsi solo in relazione al primo certificato di assicurazione, per il quale era stata ritualmente evocata in giudizio, e tale costituzione deve considerarsi certamente tempestiva, poiché avvenuta dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 23.2.2023.
E del pari tempestiva deve ritenersi, a giudizio di questo Collegio, anche la seconda costituzione, avvenuta mediante deposito telematico di apposita comparsa in data 15.2.2023, dovendo la stessa essere equiparata ad un intervento in causa da parte dei che hanno assunto il rischio di cui al CP_1
successivo certificato n. DCE64E97153, volto a rimediare ad un difetto di costituzione del rapporto processuale, dal momento che essi, sebbene menzionati nelle conclusioni come soggetto nei cui confronti la domanda doveva operare, non erano stati evocati in forza dell'originaria citazione, che si riferiva invece agli del certificato n. Parte_7 NumeroDi_3
pagina 8 di 14 In mancanza del quale intervento, il predetto difetto di costituzione del rapporto processuale avrebbe dovuto essere riscontrato, rilevato e sanato dal
Giudice di primo grado, mediante l'ordine rivolto al professionista ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sulla base della considerazione che, essendo le conclusioni rivolte nei confronti degli assicuratori del certificato n. DCE64E97153, gli stessi dovevano necessariamente fare parte del giudizio.
E tanto in quanto, come statuito dal Supremo Collegio con sentenza n. 29491 del 15.11.2024: “I non sono un assicuratore, ma una unione di CP_1
assicuratori (Members) associati in gruppi ( , ciascuno dei quali ha CP_3
personalità giuridica autonome e risponde personalmente e non solidalmente della quota di rischio sottoscritta col singolo contratto”, sicché la chiamata in causa di uno di tali non vale a ritenere costituito il rapporto CP_3
processuale nei confronti di tutti.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che i sono una CP_1 persona giuridica regolata da una legge ( Act 1982), la quale pone a CP_1
disposizione servizi comuni a favore dei membri, essi sì, assicuratori, precisando, quanto alla loro struttura:
- che essi sono composti da Membri,
- che i Membri possono riunirsi in Sindacati, i quali sono i rappresentanti degli assicuratori (Membri) che hanno sottoscritto il rischio,
- che i Sindacati non sono dotati di autonoma personalità giuridica, ma gruppi di membri che si riuniscono temporaneamente per concludere un certo affare o un gruppo di affari,
- che i Membri assumono il rischio e rispondono pro quota e personalmente,
- che i Sindacati sono costituiti su base annua e i Membri che vi hanno aderito per un anno non hanno l'obbligo di prendere parte l'anno successivo,
- che i Membri che aderiscono ad un Sindacato conferiscono un capitale, segregato in un trust,
- che i impongono a tutti i Membri severe misure, il cui rispetto è CP_1
rigorosamente controllato, al fine di garantire che i requisiti patrimoniali siano sempre soddisfatti ai fini della solvibilità nei confronti degli pagina 9 di 14 assicurati,
- che il Sindacato è gestito da un Managing Agent, costituito normalmente da una società commerciale.
Tutto ciò premesso, devono allora ritenersi tempestive le eccezioni circa la tardività della denuncia e la conseguente non operatività di entrambi i certificati di assicurazione, che la compagnia di assicurazione ha dedotto in ambedue gli atti costituzione (pag. 6 della comparsa depositata il 13.2.2023 e pag. 6 della comparsa depositata il 15.2.2026).
Sicché il giudice ha correttamente esaminato la predetta questione relativamente a ciascuno dei certificati, rispettando il principio dispositivo e quello del giusto processo e senza che si sia verificata, sotto tale profilo, alcuna lesione del principio del contraddittorio, dal momento che la pronuncia è stata basata su rilievi tempestivamente dedotti dalla compagnia di assicurazione.
Mentre, per quanto attiene alla questione del dolo dell'assicuratore, la stessa risulta ininfluente ai fini della decisione, per quanto più oltre si argomenterà nel merito.
Di tal che non sussistono ragioni per rimettere la causa al Tribunale, sia in ragione della riscontrata infondatezza delle ragioni di gravame sia poiché comunque tale evenienza ricorre solo laddove:
- sia stata dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo,
- si sia riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte,
- sia mancante la sottoscrizione del giudice. circostanze queste non oggetto delle doglianze dell'appellante.
3.2 Ugualmente infondato è il secondo motivo di appello, relativo sia alla violazione e/o falsa applicazione del principio di non contestazione sia all'assenza di dolo in capo all'assicurato in relazione alla clausola “continuos cover” prevista dal certificato di assicurazione n. DCE64E97153.
Per quanto attiene al primo dei dedotti profili, relativo al certificato n.
DCE64E33855, vale rilevare come – sebbene la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato venisse per la prima volta formulata nel corso del periodo di vigenza della polizza, la quale risultava quindi astrattamente idonea pagina 10 di 14 a coprire l'evento dannoso – ciò nonostante tale risultato non sia stato conseguito, dovendosi riscontrare il mancato rispetto da parte dell'assicurato dell'ulteriore obbligo di comunicazione del sinistro alla compagnia entro i medesimi termini, imposto dalla natura claims made della polizza, siccome chiarito a pag. 6 delle Condizioni Generali, ove è ben specificato che l'assicurazione “copre i reclami avanzati nei confronti dell' e Parte_8
notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura”.
Obbligo, questo, di fatto disciplinato dalla clausola n. 7, la quale prevede appunto che, in caso di sinistro, l'assicurato debba darne avviso al corrispondente entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, il che potrebbe, al massimo, condurre a ritenere coperto un sinistro accaduto l'ultimo giorno di validità della polizza, purché denunciato entro i successivi trenta giorni. Il che non risulta peraltro riscontrabile nella fattispecie dal momento che il ha provveduto a notiziare i della richiesta risarcitoria Pt_1 CP_1
solo il successivo 15.6.20, a distanza di oltre un anno dalla scadenza di validità della copertura, conseguendone l'inoperatività della polizza siccome tempestivamente eccepito dalla compagnia.
Mentre resta del tutto irrilevante, ai fini della decisione, il fatto che la tardiva denuncia sia addebitabile o meno a colpa ovvero a dolo dell'assicurato, essendo sufficiente a precludere l'operatività della copertura il fatto oggettivo della omessa notifica del sinistro alla compagnia, non tanto nei termini di cui all'art. 7, quanto entro il periodo di validità della polizza.
Quanto, invece, al secondo dei dedotti profili, relativo al certificato n.
DCE64E97153, deve, innanzi tutto, ricordarsi come l'articolo 25 delle condizioni generali di assicurazione stabilisca che “Gli assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l' relativamente a qualsiasi richiesta di Parte_8 risarcimento, avanzata contro l' nel corso del periodo di validità Parte_8
della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all' prima della Parte_8 decorrenza della presente polizza e che l' non abbia provveduto a Parte_8
pagina 11 di 14 denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del ”. Parte_9
Dal che appare evidente come l'obbligo di indennizzo, sebbene generalmente riferito alle sole richieste di risarcimento “conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata sul modulo della polizza”, come previsto dall'art. 17 – requisito, questo, non riscontrabile nel caso di specie, ove nel secondo comma della medesima clausola si precisava che “ogni assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto” – potesse ciò nonostante risultare coperto proprio in ragione del contenuto della continuous cover fornita dal menzionato art. 25.
Per poter operare, peraltro, tale clausola necessariamente presuppone che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, per quanto riferita ad eventi antecedenti, venga formulata, come espressamente indicato nel contratto, “nel corso del periodo di validità della polizza”, ciò che non si riscontra nella fattispecie, ove la stessa risulta per la prima volta formulata in data 6.5.19 e cioè in epoca anteriore al vigore della polizza di cui si invoca la copertura, valevole dal 24/5/2019 al 24/5/2020.
Il che comporta l'inoperatività anche di siffatta copertura, siccome, anche in questo caso, tempestivamente eccepito dalla compagnia.
Mentre, pure in questo caso, non rileva per nulla l'atteggiamento psicologico dell'assicurato, dal momento che l'elemento discriminante della fattispecie non
è rappresentato da una condotta di quest'ultimo, bensì dal comportamento del danneggiato (l'invio della richiesta risarcitoria). E tanto poiché la peculiarità di queste polizze risiede nel fatto che la garanzia assicurativa non copre il fatto dannoso in sé, ovvero il sinistro, bensì la richiesta di risarcimento che viene presentata all'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, conseguendone che, affinché la compagnia assicurativa sia tenuta a risarcire il danno, è necessario il verificarsi della denuncia entro limiti del predetto ambito temporale.
pagina 12 di 14
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dell'integrale rigetto dell'appello,
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in base alla dichiarazione dell'appellante contenuta nell'atto introduttivo di causa, il valore della controversia è pari a euro
56.663,34,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in grado di appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico dell'appellante, determinandole in euro 9.991,00 quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 2.977,00
Fase introduttiva II grado € 1.911,00
Fase decisionale II grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma primo quater, del Testo Unico sulle
Spese di Giustizia n. 115/02.
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. rep.
3119/2023, pubblicata in data 7/11/2023;
pagina 13 di 14 2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
grado in favore della compagnia Controparte_1
determinandole in euro 9.991,00, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta ed accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, primo comma quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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