CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
Massime • 1
In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata" ricavabile dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658 del 1987, come modificato dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1001 del 2013, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell'importazione, sono riconducibili alla sottovoce doganale n. 73063080, afferente ai lavori di ghisa, ferro o acciaio e tubi, e non a quella n. 94039010, afferente alle parti metalliche di mobili, e, pertanto, soggetti al dazio al 90%, allorquando le loro caratteristiche e proprietà oggettive non sono indicative di una specifica destinazione ad un dato prodotto finale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9663 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16243/2019 R.G. proposto da Agenzia delle DOGANE, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro INDUSTRIE COLLEGATE LO s.r.l. in liquidazione;
- intimata - avverso la sentenza n. 1565a/2018 emessa dalla C.T.R. per la regione Liguria, depositata il 20/11/2018. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 5 aprile 2022, tenutasi con le modalità previste Civile Sent. Sez. 5 Num. 9663 Anno 2023 Presidente: NONNO GIACOMO MARIA Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 12/04/2023 dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla I. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Dogane e dei NO di Genova emise nei confronti della società Industrie Collegate Lombarde s.r.l. , per l'anno di imposta 2014, due atti di contestazione sanzioni per recupero dazi doganali, conseguenti alla reputata scorretta classificazione, con la voce doganale 7306307790, della merce da essa importata, consistente in tubi metallici a sezione circolare e tubi metallici a sezione ellitica, sottoposta al dazio pari allo 0%, che fu riclassificata sotto la voce 7306307780 e sottoposta al dazio al 90%. In sede di contraddittorio, la contribuente modificò la classificazione dei soli tubi a sezione circolare, attribuendo loro la voce doganale 94039010 (quale componente per la costruzione di mobili - dazio 2,7%) e lasciando, invece, immutata la classificazione riguardante i tubi a sezione ellitica, mentre l'Ufficio accolse la classificazione della contribuente relativa a questi ultimi, ma confermò la propria classificazione con riguardo a quelli a sezione circolare con dazio al 90%. Impugnati i predetti atti dalla contribuente, sul presupposto che entrambi i tubi fossero prodotti finiti e, in particolare, tubi cromati, non utilizzabili per usi molteplici, come sostenuto dall'Ufficio per i tubi a sezione circolare, ma solo come barre destinate alla costruzione di mobili, la C.T.P. di Genova accolse il ricorso con sentenza n. 461/2917, non condividendo la differenza ravvisata dall'Ufficio in quanto la cromatura attestava la finitura di entrambi i prodotti e la loro caratteristica di tipica esposizione alla vista. 2 Impugnata quest'ultima sentenza dall'Agenzie delle Dogane e dei NO, la C.T.R. per la Liguria rigettò l'appello con sentenza n. 1565, depositata il 20/11/2018. Avverso questa sentenza, l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Dogane e dei NO lamenta la violazione e falsa applicazione del regolamento (CE) n. 2658/1987 istitutivo della nomenclatura combinata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. condiviso l'assunto secondo cui i tubi a sezione circolare fossero prodotti finiti in quanto cromati e, quindi, tipici di utilizzazioni che espongono gli stessi alla vista e non bisognosi della sottoposizione a ulteriori lavorazioni, siccome utilizzabili solo come barre destinate alla costruzione di mobili (VD 94039010 indicante parti di mobili), senza considerare che la classificazione delle merci nella Nomenclatura Combinata è determinata dal testo delle voci doganali e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli della tariffa doganale d'uso integrata, in vigore all'epoca della dichiarazione, sulla base dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sotto capitoli, quali elementi puramente indicativi, e delle note esplicative della nomenclatura. Pertanto, nella specie, la merce importata andava classificata sotto la voce doganale 7306 "altri tubi, tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio", tenendo conto delle indicazioni contenute nelle norme successive e, segnatamente, della regola 2, che, in caso di oggetti mescolati e compositi, impone di seguire i principi enucleati nella regola 3, alla stregua della quale, in caso di merce classificabile in due o più voci, occorre tener conto di alcuni principi, tra cui quello di cui alla lett. b), che, in caso di prodotti misti, composti da materie differenti e di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, non classificabili secondo la regola 3 lett. a), impone di tener conto della materia o dell'oggetto 3 che conferisce ad essi il loro carattere essenziale, sicché si sarebbe dovuto tener conto della composizione (acciaio) delle merci e non della loro destinazione e/o utilizzo quale parte di mobili. Ciò, ad avviso dell'Ufficio, rendeva corretta la qualificazione da esso operata alla voce doganale "7306307780", laddove gli ultimi due numeri indicano la più specifica voce "tubi", in luogo di quella più generica "altri" indicata dal numero "90". Le stesse caratteristiche della merce, inoltre, erano tali da escludere che fosse pronta all'uso e qualificabile come prodotto finito, stante la lunghezza dei tubi (di mt. 3.00) e la necessità del loro taglio per potere essere inseriti all'interno degli armadi. 2.1 II ricorso è fondato. Va innanzitutto chiarito come la contestazione afferisca ai soli tubi metallici a sezione circolare, che la contribuente, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, aveva originariamente classificato alla voce doganale 7306307790 (sottoposta al dazio pari allo O%) e, in sede di contraddittorio, alla voce 94039010, quale componente per la costruzione di mobili (dazio al 2,7%), mentre l'Ufficio ha insistito per la loro classificazione alla voce 7306307780 (dazio al 90%). La C.T.R., a fronte della difesa dell'Ufficio, che escludeva che i tubi fossero prodotti finiti, sia in quanto si trattava di barre di tre metri ancora da adattare e dunque necessitanti di ulteriori lavorazioni prima del loro utilizzo, sia in quanto la cromatura era avvenuta dopo l'importazione, ha ritenuto non condivisibili tali argomentazioni, sostenendo viceversa che il taglio del tubo per adattarlo, ad esempio, all'interno di un mobile non costituisse lavorazione e che l'Ufficio non avesse provato che la cromatura fosse avvenuta in Italia, aspetto questo sconfessato dalla stessa descrizione della merce contenuta nel foglio analisi 1877/2014 del 12/9/2014, che parlava di «tubo metallico aspetto lucido e sezione circolare», a dimostrazione dell'originaria sua sottoposizione a cromatura. 4 L-- Orbene, la questione della corretta classificazione della merce impone di analizzare i criteri che devono a tali fini guidare l'operatore, potendosi soltanto attraverso essi stabilire se gli elementi in fatto analizzati dai giudici di merito al fine di giustificare la considerazione dei tubi metallici come parti di mobili (cromatura e immediata utilizzabilità della merce come parti di mobili), possano assumere o meno rilevanza. In proposito, va innanzitutto premesso che la nomenclatura combinata (NC), contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1), disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell'Unione europea, basandosi sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (vedi CGUE, C-362/20, Openbaar Ministerie Overheidsdienst Financién
contro
Profit Europe N Forwarding Services NV, 15 luglio 2021, punti 5 e 6). Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a Federale V, SS regolamento sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre solo la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni ad esso proprie. Secondo quanto sancito dalle disposizioni preliminari del suddetto Regolamento, contenute nella Parte prima, Titolo 1, sotto la voce 5 "Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata", la classificazione delle merci deve essere eseguita secondo alcune regole, poste, tra loro, in rapporto gerarchico, la prima delle quali richiama «I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli», ancorché da considerare puramente indicativi (in questi termini, Corte di Giustizia, sentenza del 12 luglio 2018, C- 397-398/17, Profit Europe
contro
Belgische Staat), essendo la classificazione delle merci determinata ex lege «dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». Dette norme, cui la prima è preordinata, consentono di integrare ulteriormente l'attività interpretativa ai fini della classificazione. Così, la seconda regola chiarisce che la merce indicata in una determinata voce comprende anche l'oggetto incompleto o non finito, purché siano presenti le caratteristiche essenziali di quello completo o finito o da considerare tale per effetto delle disposizioni precedenti (regola 2a), mentre la terza stabilisce che la menzione, in una determinata voce, ad una materia si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o associata ad altre materie, così come la menzione di lavori di una determinata materia, si riferisce a quelli costituiti interamente o parzialmente da questa materia, mentre la classificazione di questi oggetti mescolati o compositi, qualora siano classificabili in due o più voci, è effettuata seguendo i principi di cui alla successiva regola 3 (regola 2b). Quest'ultima contempla, in particolare, tre diversi criteri, che, operando a cascata ciascuno in caso di inapplicabilità di quello precedente, impongono di classificare la merce prioritariamente secondo la voce più specifica rispetto a quella più generale (regola 3a), altrimenti secondo la voce afferente alla materia o all'oggetto che conferisce il carattere essenziale ai prodotti misti, ai lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e alle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto 6 (regola 3b), e, infine, secondo la voce che, in odine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione (regola 3c). La Corte di Giustizia ha chiarito che, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest'ultima (Corte di Giustizia, sentenza del 26 maggio 2016, ME GR e a., in causa C-198/15, punto 18 e giurisprudenza ivi citata;
Id. in causa C-635/21 Domanda di pronuncia pregiudiziale Finanzgericht Bremen, 18 agosto 2021, LB GmbH Resistente
contro
Hauptzollamt;
Id. sentenza del 7 febbraio 2002, Turbon International, in causa C-276/00, punto 21; Id. sentenza del 4 marzo 2004, Krings, C-130/02, punto 28; id. sentenza del 19 luglio 2012, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe, in causa C-336/11, punto 31), oltreché nelle note esplicative elaborate dalla Commissione europea, quando conformi alle disposizioni della NC e non modificative della relativa portata, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti (Corte di Giustizia, sentenza del 26 maggio 2016, ME GR e a., in causa C-198/15, punto 19; Id sentenza del 12 luglio 2018, in causa C-397-398/17, Profit Europe
contro
Belgische Staat, punto 26). Inoltre, se è vero che la classificazione può effettuarsi esclusivamente sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, tuttavia la destinazione di tale prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, restando inteso che è sufficiente prendere in considerazione la destinazione essenziale del prodotto e che l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest'ultimo (CGUE 27/2/2020, in causa C-670/19, Gardinia Home Decor Gmbh
contro
Hauptzollamt Ulm, punto 37). Alla stregua di tali principi, questa Corte ha dunque chiarito che criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato oltreché dalle caratteristiche e proprietà oggettive, anche dalla destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (in tal senso, Cass., Sez. 5, 11/2/2020, n. 3242). 2.2. Orbene, come risulta dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della commissione del 4 ottobre 2013, modificativo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, la seconda parte della NC, suddivisa in 21 sezioni, include nella sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori», i capitoli da 72 a 83 della NC. Il capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», riguarda le voci da 7301 a 7326 della NC, individuando alla voce 7306 «Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio», cui segue alla voce 730630 «altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati», alla voce 7306307780 « tubi» e alla voce 7306307790 « altri». Nella Sezione XX, invece, rubricata «Merci e prodotti diversi», il capitolo 94, rubricato «Mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili;
apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove;
insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili;
costruzioni prefabbricate», contempla alla voce 9403 «Altri mobili e loro parti», cui segue alla voce 940390 «- parti» e nel prosieguo alla voce 94039010 «-- di metallo». Come risulta dalla nota esplicativa n. 1, lett. d), il capitolo XX non comprende «le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV)», la quale, inserita in aperura della predetta sezione, stabilisce che «Nella nomenclatura, per "parti e forniture di impiego generale" si 8 intendono: a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni [..]» e che «nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine "parti" non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite...». Alla stregua di quanto detto, deve allora ritenersi che i tubi metallici, quando aventi le caratteristiche previste nella voce 7306, non sono di per sé esclusi dalla Sezione XX che si riferisce, invece, ai mobili. Pertanto, la classificazione dei tubi metallici, in quanto astrattamente rientrante in due voci, quella afferente ai metalli e quella relativa alle parti di mobili ai quali sarebbero destinati, deve essere operata alla stregua della regola 3, sopra citata, tenendo conto innanzitutto della voce più specifica rispetto a quella più generale (regola 3a), oppure, in caso di inapplicabilità della stessa, della voce afferente alla materia o all'oggetto che conferisce il carattere essenziale ai prodotti misti, ai lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e alle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (regola 3b). Essendo entrambe le voci specifiche, deve allora operare la regola 3b, alla quale sembra essersi implicitamente riferita la C.T.R. allorché ha considerato la merce insuscettibile di svariate utilizzazioni se non quella di essere esposta alla vista, tenuto conto sia delle sue caratteristiche al momento dell'importazione ("tubo metallico lucido e sezione circolare"), sia della sua natura di prodotto finito, grazie alla pregressa sua sottoposizione a cromatura, stante l'irrilevanza della necessità di un suo successivo taglio per adattarla, ad esempio, all'interno di un mobile. Tale argomentazione non è però coerente con il disposto di cui alla regola 3-b, nella parte in cui impone di individuare, nel caso di "prodotti misti", "la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale", il quale non è ispirato ad un criterio di essenzialità strutturale (necessità della singola parte perché il 9 "prodotto misto" funzioni nel suo complesso), ma ad un concetto di essenzialità funzionale e dinamica (necessità della parte per il raggiungimento dello scopo finale cui "il prodotto misto" è destinato), dovendo la componente essenziale essere individuata in relazione al risultato finale che l'oggetto nella sua complessità è destinato ad assicurare (in tal senso, Cass., Sez. 5, 29/12/2010, n. 26297). Né la stessa valorizzazione della destinazione della merce, operata dai giudici di merito, è in linea con l'interpretazione offerta da questa Corte e dai giudici unionali, secondo cui ciò che rileva non è l'uso possibile, ma l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione (Cass., Sez. 5, 16/11/2018, n. 29537; Cass., Sez. 5, 12/11/2019, n. 29181; Corte giust. 26 maggio 2016, in causa C-198/15, ME GR LT e altre, punto 24), sicché la destinazione della merce intanto può costituire criterio oggettivo di classificazione, in quanto ne sia valutata l'inerenza al prodotto stesso in funzione delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive (v. Corte di Giustizia, 26 maggio 2016, ME GR, in causa C- 198/15; Id 1 giugno 1995, YS Haniel Logistic, in causa C- 459/93, punto 13; Id 5 aprile 2001, Deutsche Nichimen, in causa C- 201/99, punto 20; Id 18 luglio 2007, Olicom, in causa C-142/06, punto 18; Cass., Sez. 5, 11/2/2020, n. 3242), in presenza delle quali detto criterio può rilevare in sé quando non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (Corte di Giustizia, 28 aprile 2016, Oniors Bio, in causa C-233/15, punto 33, e del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, in causa C-339/09, punto 47; in causa C-635/21 Domanda di pronuncia pregiudiziale Finanzgericht Bremen (Germania), decisione di rinvio del 18 agosto 2021,LB GmbH Resistente). Al fine di meglio chiarire i concetti di essenzialità del prodotto come risultato finale e di sua destinazione d'uso in relazione ad uno specifico prodotto, giova richiamare il regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2013, della Commissione del 23 luglio 2013, il quale, 10 proprio con riferimento a tubi saldati di acciaio non legato destinati ad essere utilizzati in impianti di irrigazione a pioggia, ha escluso la loro sussunzione sotto la voce 8424, afferente a parti di apparecchi meccanici, e li ha fatti, invece, rientrare nella voce 7306, classificandoli nel codice a otto cifre NC 73063077 (proprio quello proposto nell'originaria indicazione a dieci cifre dalla contribuente e dalla stessa Agenzia, con eccezione delle ultime due cifre) tra gli altri tubi saldati di acciai non legati, a tal fine valorizzando l'assenza, in essi, di caratteristiche oggettive idonee ad affermarne una specifica destinazione e dunque anche quella di parte di un apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere. Al riguardo può altresì richiamarsi l'ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia che, nel valutare la corretta classificazione di bastoni per tende di metalli comuni e nel farli rientrare nella sottovoce 83024190, chiarisce che tale interpretazione fa salva l'ipotesi in cui i bastoni consistano in profilati, tubi o barre semplicemente tagliati alla lunghezza desiderata (in tal senso CGUE 27/2/2020, in causa C- 670/19, Gardinia Home Decor Gmbh
contro
Hauptzollamt Ulm, cit.), come nella specie. Può allora dirsi che, tenuto conto del concetto di essenzialità del prodotto come risultato finale e della sua destinazione d'uso in relazione ad uno specifico prodotto, nei termini sopra specificati, può escludersi che i tubi in questione debbano univocamente considerarsi parti di un mobile, avendo essi caratteristiche tali da poter assolvere anche a funzioni differenti, non essendo sufficiente l'eventuale loro taglio alla lunghezza desiderata. Orbene, la C.T.R. non si è affatto attenuta a tali principi, in quanto, valorizzando le caratteristiche dei tubi, non ha tenuto conto del fatto che queste andavano a saldarsi con la destinazione degli stessi, essendo il carattere della essenzialità correlato allo scopo finale cui "il prodotto misto" è destinato, e che la destinazione non può essere intesa in termini di possibilità, ma di specifica destinazione a un dato 11 prodotto finale, essendosi limitata ad evidenziare la suscettibilità dei beni, in quanto cromati e finiti, ad "utilizzazioni che espongono alla vista", senza analizzare se, in ragione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, potessero considerarsi effettivamente parti di uno specifico bene e, nella specie, di un mobile. Una volta esclusa, allora, la classificabilità della merce sotto la voce 94039010 (94 mobili, 9403 altri mobili o loro parti, 940390 parti, 94039010 di metallo), la questione può essere decisa nel merito, non essendovi ulteriori questioni in fatto da analizzare. Considerate, infatti, caratteristiche e composizione della merce, la voce cui essa può essere correttamente sussunta è la 73063080, come sostenuto dall'Agenzia, atteso che la voce 73 afferisce ai "lavori di ghisa, ferro o acciaio", la voce 7306 ad "Altri tubi, tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio", la voce 730630 ad "altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati", e la voce 80 a "tubi", sicché queste ultime due cifre, alla stregua della regola 3a), prevalgono, in quanto più specifiche rispetto alla voce 90, corrispondente invece ad "altri", originariamente proposta dalla contribuente e oggetto dell'iniziale contestazione. Alla luce di quanto detto, deve allora formularsi il seguente principio di diritto: «In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata" ricavabile dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658 del 23 luglio 1987, come modificata dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE), n. 1001 del 4 ottobre 2013, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell'importazione, sono riconducibili alla sottovoce doganale n. 73063080, afferente ai lavori di ghisa, ferro o acciaio e tubi, e non a quella n. 94039010, afferente alle parti metalliche di mobili, e sono, pertanto, soggetti al dazio al 90%, 4,1-o ko.,14 442 ettesr=ee le caratteristiche e le proprietà oggettive degli stessi non sono indicative di una loro specifica destinazione ad un dato prodotto finale». 12 Non essendovi accertamenti di merito da compiere, la causa può allora essere decisa nel merito, attraverso il rigetto dell'originario ricorso del contribuente relativamente ai tubi metallici a sezione circolare. 3. In conclusione, dichiarata la fondatezza del motivo, la sentenza deve essere cassata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente relativamente ai tubi metallici a sezione circolare. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della contribuente, mentre devono essere compensate le spese dei due gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente relativamente ai tubi metallici a sezione circolare. Compensa le spese dei due gradi di merito;
condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 5/4/2022 Il duce e'stensore
- ricorrente -
contro INDUSTRIE COLLEGATE LO s.r.l. in liquidazione;
- intimata - avverso la sentenza n. 1565a/2018 emessa dalla C.T.R. per la regione Liguria, depositata il 20/11/2018. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 5 aprile 2022, tenutasi con le modalità previste Civile Sent. Sez. 5 Num. 9663 Anno 2023 Presidente: NONNO GIACOMO MARIA Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 12/04/2023 dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla I. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Dogane e dei NO di Genova emise nei confronti della società Industrie Collegate Lombarde s.r.l. , per l'anno di imposta 2014, due atti di contestazione sanzioni per recupero dazi doganali, conseguenti alla reputata scorretta classificazione, con la voce doganale 7306307790, della merce da essa importata, consistente in tubi metallici a sezione circolare e tubi metallici a sezione ellitica, sottoposta al dazio pari allo 0%, che fu riclassificata sotto la voce 7306307780 e sottoposta al dazio al 90%. In sede di contraddittorio, la contribuente modificò la classificazione dei soli tubi a sezione circolare, attribuendo loro la voce doganale 94039010 (quale componente per la costruzione di mobili - dazio 2,7%) e lasciando, invece, immutata la classificazione riguardante i tubi a sezione ellitica, mentre l'Ufficio accolse la classificazione della contribuente relativa a questi ultimi, ma confermò la propria classificazione con riguardo a quelli a sezione circolare con dazio al 90%. Impugnati i predetti atti dalla contribuente, sul presupposto che entrambi i tubi fossero prodotti finiti e, in particolare, tubi cromati, non utilizzabili per usi molteplici, come sostenuto dall'Ufficio per i tubi a sezione circolare, ma solo come barre destinate alla costruzione di mobili, la C.T.P. di Genova accolse il ricorso con sentenza n. 461/2917, non condividendo la differenza ravvisata dall'Ufficio in quanto la cromatura attestava la finitura di entrambi i prodotti e la loro caratteristica di tipica esposizione alla vista. 2 Impugnata quest'ultima sentenza dall'Agenzie delle Dogane e dei NO, la C.T.R. per la Liguria rigettò l'appello con sentenza n. 1565, depositata il 20/11/2018. Avverso questa sentenza, l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Dogane e dei NO lamenta la violazione e falsa applicazione del regolamento (CE) n. 2658/1987 istitutivo della nomenclatura combinata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. condiviso l'assunto secondo cui i tubi a sezione circolare fossero prodotti finiti in quanto cromati e, quindi, tipici di utilizzazioni che espongono gli stessi alla vista e non bisognosi della sottoposizione a ulteriori lavorazioni, siccome utilizzabili solo come barre destinate alla costruzione di mobili (VD 94039010 indicante parti di mobili), senza considerare che la classificazione delle merci nella Nomenclatura Combinata è determinata dal testo delle voci doganali e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli della tariffa doganale d'uso integrata, in vigore all'epoca della dichiarazione, sulla base dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sotto capitoli, quali elementi puramente indicativi, e delle note esplicative della nomenclatura. Pertanto, nella specie, la merce importata andava classificata sotto la voce doganale 7306 "altri tubi, tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio", tenendo conto delle indicazioni contenute nelle norme successive e, segnatamente, della regola 2, che, in caso di oggetti mescolati e compositi, impone di seguire i principi enucleati nella regola 3, alla stregua della quale, in caso di merce classificabile in due o più voci, occorre tener conto di alcuni principi, tra cui quello di cui alla lett. b), che, in caso di prodotti misti, composti da materie differenti e di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, non classificabili secondo la regola 3 lett. a), impone di tener conto della materia o dell'oggetto 3 che conferisce ad essi il loro carattere essenziale, sicché si sarebbe dovuto tener conto della composizione (acciaio) delle merci e non della loro destinazione e/o utilizzo quale parte di mobili. Ciò, ad avviso dell'Ufficio, rendeva corretta la qualificazione da esso operata alla voce doganale "7306307780", laddove gli ultimi due numeri indicano la più specifica voce "tubi", in luogo di quella più generica "altri" indicata dal numero "90". Le stesse caratteristiche della merce, inoltre, erano tali da escludere che fosse pronta all'uso e qualificabile come prodotto finito, stante la lunghezza dei tubi (di mt. 3.00) e la necessità del loro taglio per potere essere inseriti all'interno degli armadi. 2.1 II ricorso è fondato. Va innanzitutto chiarito come la contestazione afferisca ai soli tubi metallici a sezione circolare, che la contribuente, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, aveva originariamente classificato alla voce doganale 7306307790 (sottoposta al dazio pari allo O%) e, in sede di contraddittorio, alla voce 94039010, quale componente per la costruzione di mobili (dazio al 2,7%), mentre l'Ufficio ha insistito per la loro classificazione alla voce 7306307780 (dazio al 90%). La C.T.R., a fronte della difesa dell'Ufficio, che escludeva che i tubi fossero prodotti finiti, sia in quanto si trattava di barre di tre metri ancora da adattare e dunque necessitanti di ulteriori lavorazioni prima del loro utilizzo, sia in quanto la cromatura era avvenuta dopo l'importazione, ha ritenuto non condivisibili tali argomentazioni, sostenendo viceversa che il taglio del tubo per adattarlo, ad esempio, all'interno di un mobile non costituisse lavorazione e che l'Ufficio non avesse provato che la cromatura fosse avvenuta in Italia, aspetto questo sconfessato dalla stessa descrizione della merce contenuta nel foglio analisi 1877/2014 del 12/9/2014, che parlava di «tubo metallico aspetto lucido e sezione circolare», a dimostrazione dell'originaria sua sottoposizione a cromatura. 4 L-- Orbene, la questione della corretta classificazione della merce impone di analizzare i criteri che devono a tali fini guidare l'operatore, potendosi soltanto attraverso essi stabilire se gli elementi in fatto analizzati dai giudici di merito al fine di giustificare la considerazione dei tubi metallici come parti di mobili (cromatura e immediata utilizzabilità della merce come parti di mobili), possano assumere o meno rilevanza. In proposito, va innanzitutto premesso che la nomenclatura combinata (NC), contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1), disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell'Unione europea, basandosi sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (vedi CGUE, C-362/20, Openbaar Ministerie Overheidsdienst Financién
contro
Profit Europe N Forwarding Services NV, 15 luglio 2021, punti 5 e 6). Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a Federale V, SS regolamento sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre solo la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni ad esso proprie. Secondo quanto sancito dalle disposizioni preliminari del suddetto Regolamento, contenute nella Parte prima, Titolo 1, sotto la voce 5 "Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata", la classificazione delle merci deve essere eseguita secondo alcune regole, poste, tra loro, in rapporto gerarchico, la prima delle quali richiama «I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli», ancorché da considerare puramente indicativi (in questi termini, Corte di Giustizia, sentenza del 12 luglio 2018, C- 397-398/17, Profit Europe
contro
Belgische Staat), essendo la classificazione delle merci determinata ex lege «dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». Dette norme, cui la prima è preordinata, consentono di integrare ulteriormente l'attività interpretativa ai fini della classificazione. Così, la seconda regola chiarisce che la merce indicata in una determinata voce comprende anche l'oggetto incompleto o non finito, purché siano presenti le caratteristiche essenziali di quello completo o finito o da considerare tale per effetto delle disposizioni precedenti (regola 2a), mentre la terza stabilisce che la menzione, in una determinata voce, ad una materia si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o associata ad altre materie, così come la menzione di lavori di una determinata materia, si riferisce a quelli costituiti interamente o parzialmente da questa materia, mentre la classificazione di questi oggetti mescolati o compositi, qualora siano classificabili in due o più voci, è effettuata seguendo i principi di cui alla successiva regola 3 (regola 2b). Quest'ultima contempla, in particolare, tre diversi criteri, che, operando a cascata ciascuno in caso di inapplicabilità di quello precedente, impongono di classificare la merce prioritariamente secondo la voce più specifica rispetto a quella più generale (regola 3a), altrimenti secondo la voce afferente alla materia o all'oggetto che conferisce il carattere essenziale ai prodotti misti, ai lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e alle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto 6 (regola 3b), e, infine, secondo la voce che, in odine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione (regola 3c). La Corte di Giustizia ha chiarito che, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest'ultima (Corte di Giustizia, sentenza del 26 maggio 2016, ME GR e a., in causa C-198/15, punto 18 e giurisprudenza ivi citata;
Id. in causa C-635/21 Domanda di pronuncia pregiudiziale Finanzgericht Bremen, 18 agosto 2021, LB GmbH Resistente
contro
Hauptzollamt;
Id. sentenza del 7 febbraio 2002, Turbon International, in causa C-276/00, punto 21; Id. sentenza del 4 marzo 2004, Krings, C-130/02, punto 28; id. sentenza del 19 luglio 2012, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe, in causa C-336/11, punto 31), oltreché nelle note esplicative elaborate dalla Commissione europea, quando conformi alle disposizioni della NC e non modificative della relativa portata, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti (Corte di Giustizia, sentenza del 26 maggio 2016, ME GR e a., in causa C-198/15, punto 19; Id sentenza del 12 luglio 2018, in causa C-397-398/17, Profit Europe
contro
Belgische Staat, punto 26). Inoltre, se è vero che la classificazione può effettuarsi esclusivamente sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, tuttavia la destinazione di tale prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, restando inteso che è sufficiente prendere in considerazione la destinazione essenziale del prodotto e che l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest'ultimo (CGUE 27/2/2020, in causa C-670/19, Gardinia Home Decor Gmbh
contro
Hauptzollamt Ulm, punto 37). Alla stregua di tali principi, questa Corte ha dunque chiarito che criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato oltreché dalle caratteristiche e proprietà oggettive, anche dalla destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (in tal senso, Cass., Sez. 5, 11/2/2020, n. 3242). 2.2. Orbene, come risulta dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della commissione del 4 ottobre 2013, modificativo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, la seconda parte della NC, suddivisa in 21 sezioni, include nella sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori», i capitoli da 72 a 83 della NC. Il capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», riguarda le voci da 7301 a 7326 della NC, individuando alla voce 7306 «Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio», cui segue alla voce 730630 «altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati», alla voce 7306307780 « tubi» e alla voce 7306307790 « altri». Nella Sezione XX, invece, rubricata «Merci e prodotti diversi», il capitolo 94, rubricato «Mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili;
apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove;
insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili;
costruzioni prefabbricate», contempla alla voce 9403 «Altri mobili e loro parti», cui segue alla voce 940390 «- parti» e nel prosieguo alla voce 94039010 «-- di metallo». Come risulta dalla nota esplicativa n. 1, lett. d), il capitolo XX non comprende «le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV)», la quale, inserita in aperura della predetta sezione, stabilisce che «Nella nomenclatura, per "parti e forniture di impiego generale" si 8 intendono: a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni [..]» e che «nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine "parti" non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite...». Alla stregua di quanto detto, deve allora ritenersi che i tubi metallici, quando aventi le caratteristiche previste nella voce 7306, non sono di per sé esclusi dalla Sezione XX che si riferisce, invece, ai mobili. Pertanto, la classificazione dei tubi metallici, in quanto astrattamente rientrante in due voci, quella afferente ai metalli e quella relativa alle parti di mobili ai quali sarebbero destinati, deve essere operata alla stregua della regola 3, sopra citata, tenendo conto innanzitutto della voce più specifica rispetto a quella più generale (regola 3a), oppure, in caso di inapplicabilità della stessa, della voce afferente alla materia o all'oggetto che conferisce il carattere essenziale ai prodotti misti, ai lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e alle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (regola 3b). Essendo entrambe le voci specifiche, deve allora operare la regola 3b, alla quale sembra essersi implicitamente riferita la C.T.R. allorché ha considerato la merce insuscettibile di svariate utilizzazioni se non quella di essere esposta alla vista, tenuto conto sia delle sue caratteristiche al momento dell'importazione ("tubo metallico lucido e sezione circolare"), sia della sua natura di prodotto finito, grazie alla pregressa sua sottoposizione a cromatura, stante l'irrilevanza della necessità di un suo successivo taglio per adattarla, ad esempio, all'interno di un mobile. Tale argomentazione non è però coerente con il disposto di cui alla regola 3-b, nella parte in cui impone di individuare, nel caso di "prodotti misti", "la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale", il quale non è ispirato ad un criterio di essenzialità strutturale (necessità della singola parte perché il 9 "prodotto misto" funzioni nel suo complesso), ma ad un concetto di essenzialità funzionale e dinamica (necessità della parte per il raggiungimento dello scopo finale cui "il prodotto misto" è destinato), dovendo la componente essenziale essere individuata in relazione al risultato finale che l'oggetto nella sua complessità è destinato ad assicurare (in tal senso, Cass., Sez. 5, 29/12/2010, n. 26297). Né la stessa valorizzazione della destinazione della merce, operata dai giudici di merito, è in linea con l'interpretazione offerta da questa Corte e dai giudici unionali, secondo cui ciò che rileva non è l'uso possibile, ma l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione (Cass., Sez. 5, 16/11/2018, n. 29537; Cass., Sez. 5, 12/11/2019, n. 29181; Corte giust. 26 maggio 2016, in causa C-198/15, ME GR LT e altre, punto 24), sicché la destinazione della merce intanto può costituire criterio oggettivo di classificazione, in quanto ne sia valutata l'inerenza al prodotto stesso in funzione delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive (v. Corte di Giustizia, 26 maggio 2016, ME GR, in causa C- 198/15; Id 1 giugno 1995, YS Haniel Logistic, in causa C- 459/93, punto 13; Id 5 aprile 2001, Deutsche Nichimen, in causa C- 201/99, punto 20; Id 18 luglio 2007, Olicom, in causa C-142/06, punto 18; Cass., Sez. 5, 11/2/2020, n. 3242), in presenza delle quali detto criterio può rilevare in sé quando non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (Corte di Giustizia, 28 aprile 2016, Oniors Bio, in causa C-233/15, punto 33, e del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, in causa C-339/09, punto 47; in causa C-635/21 Domanda di pronuncia pregiudiziale Finanzgericht Bremen (Germania), decisione di rinvio del 18 agosto 2021,LB GmbH Resistente). Al fine di meglio chiarire i concetti di essenzialità del prodotto come risultato finale e di sua destinazione d'uso in relazione ad uno specifico prodotto, giova richiamare il regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2013, della Commissione del 23 luglio 2013, il quale, 10 proprio con riferimento a tubi saldati di acciaio non legato destinati ad essere utilizzati in impianti di irrigazione a pioggia, ha escluso la loro sussunzione sotto la voce 8424, afferente a parti di apparecchi meccanici, e li ha fatti, invece, rientrare nella voce 7306, classificandoli nel codice a otto cifre NC 73063077 (proprio quello proposto nell'originaria indicazione a dieci cifre dalla contribuente e dalla stessa Agenzia, con eccezione delle ultime due cifre) tra gli altri tubi saldati di acciai non legati, a tal fine valorizzando l'assenza, in essi, di caratteristiche oggettive idonee ad affermarne una specifica destinazione e dunque anche quella di parte di un apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere. Al riguardo può altresì richiamarsi l'ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia che, nel valutare la corretta classificazione di bastoni per tende di metalli comuni e nel farli rientrare nella sottovoce 83024190, chiarisce che tale interpretazione fa salva l'ipotesi in cui i bastoni consistano in profilati, tubi o barre semplicemente tagliati alla lunghezza desiderata (in tal senso CGUE 27/2/2020, in causa C- 670/19, Gardinia Home Decor Gmbh
contro
Hauptzollamt Ulm, cit.), come nella specie. Può allora dirsi che, tenuto conto del concetto di essenzialità del prodotto come risultato finale e della sua destinazione d'uso in relazione ad uno specifico prodotto, nei termini sopra specificati, può escludersi che i tubi in questione debbano univocamente considerarsi parti di un mobile, avendo essi caratteristiche tali da poter assolvere anche a funzioni differenti, non essendo sufficiente l'eventuale loro taglio alla lunghezza desiderata. Orbene, la C.T.R. non si è affatto attenuta a tali principi, in quanto, valorizzando le caratteristiche dei tubi, non ha tenuto conto del fatto che queste andavano a saldarsi con la destinazione degli stessi, essendo il carattere della essenzialità correlato allo scopo finale cui "il prodotto misto" è destinato, e che la destinazione non può essere intesa in termini di possibilità, ma di specifica destinazione a un dato 11 prodotto finale, essendosi limitata ad evidenziare la suscettibilità dei beni, in quanto cromati e finiti, ad "utilizzazioni che espongono alla vista", senza analizzare se, in ragione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, potessero considerarsi effettivamente parti di uno specifico bene e, nella specie, di un mobile. Una volta esclusa, allora, la classificabilità della merce sotto la voce 94039010 (94 mobili, 9403 altri mobili o loro parti, 940390 parti, 94039010 di metallo), la questione può essere decisa nel merito, non essendovi ulteriori questioni in fatto da analizzare. Considerate, infatti, caratteristiche e composizione della merce, la voce cui essa può essere correttamente sussunta è la 73063080, come sostenuto dall'Agenzia, atteso che la voce 73 afferisce ai "lavori di ghisa, ferro o acciaio", la voce 7306 ad "Altri tubi, tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio", la voce 730630 ad "altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati", e la voce 80 a "tubi", sicché queste ultime due cifre, alla stregua della regola 3a), prevalgono, in quanto più specifiche rispetto alla voce 90, corrispondente invece ad "altri", originariamente proposta dalla contribuente e oggetto dell'iniziale contestazione. Alla luce di quanto detto, deve allora formularsi il seguente principio di diritto: «In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata" ricavabile dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658 del 23 luglio 1987, come modificata dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE), n. 1001 del 4 ottobre 2013, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell'importazione, sono riconducibili alla sottovoce doganale n. 73063080, afferente ai lavori di ghisa, ferro o acciaio e tubi, e non a quella n. 94039010, afferente alle parti metalliche di mobili, e sono, pertanto, soggetti al dazio al 90%, 4,1-o ko.,14 442 ettesr=ee le caratteristiche e le proprietà oggettive degli stessi non sono indicative di una loro specifica destinazione ad un dato prodotto finale». 12 Non essendovi accertamenti di merito da compiere, la causa può allora essere decisa nel merito, attraverso il rigetto dell'originario ricorso del contribuente relativamente ai tubi metallici a sezione circolare. 3. In conclusione, dichiarata la fondatezza del motivo, la sentenza deve essere cassata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente relativamente ai tubi metallici a sezione circolare. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della contribuente, mentre devono essere compensate le spese dei due gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente relativamente ai tubi metallici a sezione circolare. Compensa le spese dei due gradi di merito;
condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 5/4/2022 Il duce e'stensore