Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 2917/2024 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 2917 del 2024 R.G., discussa all'udienza del 09.01.2025, promossa da
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ruggiano;
Parte_2
– OPPONENTE –
CONTRO
, in concordato con continuità ex art. 161 comma 6° L.F. e, per essa, Controparte_1 il legale rappresentante p.t. signor rappresentata e difesa, anche in via disgiunta Controparte_2 tra loro, dagli avvocati prof. Antonio Tommaso De Mauro e Luigi Mario Provenzano;
– OPPOSTA – avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, depositato in data 29.04.2024, la società ha convenuto, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Roma per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a d.i. e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 474/2024, r.g. n. 1593/24 emesso dal Tribunale di Lecce in data 10 marzo 2024; in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui codesto
Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è causa, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c nonché emesso per somme non dovute;
ancora revocare il suddetto decreto ingiuntivo perché
1
in subordine in parziale accoglimento della presente accertare le somme effettivamente dovute per le ragioni sopra esposte con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto a titolo di interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 e spese. Con vittoria di spese e competenze di rito” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
L'opponente ha premesso che con decreto ingiuntivo n. 474/2024, emesso in data 10.03.2024, su ricorso della le era stato ingiunto il pagamento immediato della somma Controparte_1 di € 116.225,23, oltre interessi e spese legali, in ragione delle fatture n. 136-137, 138, 139, 142,
143 del 23/10/2023, al netto delle note di credito n. 16, 17, 18, 19, 22 e 23 del 14/12/2023, emesse a seguito di lavori effettuati per la costruzione di cabine primarie in località Presicce.
Ciò premesso ha eccepito la violazione degli art. 633 e 634 c.p.c. per non essere, a suo dire, il decreto ingiuntivo opposto, supportato da idonea prova scritta nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Roma.
Ha dedotto: di aver sottoscritto, in data 12 maggio 2021, un accordo di partenariato con la per l'esecuzione dei lavori da realizzarsi a seguito di eventuali appalti di €- Controparte_1
Distribuzione; che, dopo aver vinto la gara di appalto per la costruzione della cabina primaria in Presicce, aveva sottoscritto con la un contratto di subappalto che regolava Controparte_1 espressamente e specificamente il rapporto contrattuale per l'esecuzione dei lavori relativamente alla costruzione della cabina primaria in località Presicce;
che il subappalto era stato autorizzato in data 16/11/2021 da €-Distribuzione; che, pertanto, il rapporto con la
[...]
per l'esecuzione dei lavori per la costruzione della cabina di Presicce, trovava il CP_1 suo titolo esclusivamente sulle regole di cui al contratto di subappalto n. 102/2021; che l'art. 27 dell'anzidetto contratto di subappalto prevedeva espressamente “l'unico ed esclusivo foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà quello di Roma, come espressamente previsto in caso di controversia tra l'Appaltatore principale ed il Committente principale”; che nel contratto de quo era stato altresì previsto che ad ogni SAL (stato avanzamento lavori) €-Distribuzione avrebbe eseguito verifiche sui lavori all'esito delle quali avrebbe effettuato i dovuti pagamenti alla che, trattenuto il 5% come previsto, avrebbe versato il dovuto all' che, in data Pt_1 CP_1
02/10/2023, la aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
224.361,09 di cui € 139.529,04 per le lavorazioni inerenti la costruzione della cabina di Presicce;
di aver, quindi, prontamente richiesto la verifica, come da contratto, ad €-
Distribuzione SP per la verifica della congruità delle somme richieste dalla Controparte_1 che, in data 13/10/2023, UZ SP con nota n. 1125389 aveva dichiarato non coerenti le richieste con le reali prestazioni eseguite stabilendo che gli importi verificati e contabilizzati erano di € 109.282,39 per Presicce, invitando la ad emettere le relative fatture CP_1 per l'allineamento dei pagamenti;
che, a seguito di nuove verifiche, in data 7/12/2023, €-
Distribuzioni SP aveva comunicato definitivamente le somme dovute per lo stato avanzamento lavori: “Presicce €. 99675.99 di cui € 85.028,44 in favore di € 14.647.55 in favore di CP_1
; che, pertanto, le fatture emesse dalla sottostante la Parte_1 Controparte_1 richiesta di ingiunzione, riportavano somme assolutamente non dovute per lavori mai eseguiti.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata in cancelleria, si è costituita la
, contestando tutte le pretese e censure attoree in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “respingere ogni avversa eccezione e richiesta preliminare, nonché rigettare l'opposizione in quanto priva di fondamento per quanto dedotto in narrativa, con conferma integrale del decreto opposto anche con riferimento alle spese liquidate, in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, Con accertare e dichiarare il credito della deducente nella misura indicata nel ricorso per ulla base della documentazione in atti, ovvero, nella misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia e, per lo effetto, condannare controparte al pagamento dell'accertato credito, oltre rivalutazione ed interessi al saggio commerciale o, in estremo subordine, ove dovesse occorrere e per quanto dedotto in narrativa, condannarla comunque ai sensi dell'art. 2041 cc oltre interessi legali al tasso commerciale anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.; in ogni caso, condannare la società opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 10.000,00 o della diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito Vorrà liquidare anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
L'opposta ha contestato l'avversa eccezione di carenza dei presupposti per accedere alla procedura monitoria perché indeterminata e, comunque, priva di fondamento, nonché
l'eccezione di presunta incompetenza territoriale atteso che il contratto di subappalto invocato dalla opponente era stato stipulato, a suo dire, successivamente al maturarsi dei crediti vantati in sede monitoria.
Nel merito, ha dedotto che con la era intervenuto un accordo commerciale per Parte_1 la gestione, sul territorio italiano, e la buona riuscita degli appalti affidati da UZ
SP (e società ad essa collegate) nonché per la tempestiva e perfetta realizzazione delle relative opere;
che i cantieri, dovevano essere sottoposti - prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle CP - ad attività di bonifica da eventuali residuati bellici esplosivi, ad opera della ditta specializzata VO AV. , incaricata dalla di aver eseguito l'attività CP_4 Parte_1 prodromica, rispetto allo sminamento, prima dell'avvio del subappalto e al netto dello stesso, per conto ed interesse della cui era stato affidato il cantiere e la responsabilità Parte_1 dell'avanzamento lavori nel rispetto della tempistica prevista per l'avvio delle opere di costruzione delle CP;
che, a partire dal 04.03.2022 e sino a tutto il 20.04.2022, aveva eseguito, nel sito di Presicce, oltre alla recinzione, lo “scavo di pulizia o scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,30”, nella misura e quantità puntualmente riportata nel relativo libretto Sal.
1-Libr.1 mis.1; che, benché trattavasi di attività resa prima di assumere i vincoli contrattuali di subappalto, aveva provveduto comunque ad emettere fatturazione diretta alla per i lavori eseguiti Parte_1 in detta fase preliminare;
che era venuta, ben presto, meno agli impegni assunti Parte_1 nei confronti della subappaltatrice e della “collegata” AD RG RL incaricata delle forniture strategiche per l'avanzamento lavori;
che l'opponente aveva comunque dato volontariamente esecuzione all'ingiunzione di pagamento. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 09.01.2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa a seguito della discussione orale sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente per essere, a dire di quest'ultima, sulla
3 controversia inter partes, competente il Tribunale di Roma per effetto dell'art. 27 del contratto di subappalto.
L'eccezione è fondata e, pertanto, va declinata la competenza per territorio del Tribunale di
Lecce in favore del Tribunale di Roma.
Ed invero, l'art. 27 del contratto di subappalto n. 102/2021 dell'08.10.2021 recita testualmente che “l'unico ed esclusivo foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà quello di Roma, come espressamente previsto in caso di controversie tra l'appaltatore e il committente principale”. Tale clausola appare formulata nel rispetto dell'orientamento della Suprema Corte secondo la quale la designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Cass. 18707/2014).
L'opposta ha eccepito che i crediti vantati in sede monitoria sarebbero precedenti alla vigenza del contratto di subappalto sottoscritto successivamente.
L'eccezione è infondata atteso che le fatture azionate col ricorso monitorio recano sotto la voce
“descrizione” la seguente dicitura “SI EMETTE FATTURA PER SCONTO 5% SU NS. FATT.
142/23 DEL 16.10.23 PER LAVORI ESEGUITI PRESSO VS. CANTIERE CP PRESICCE
CONTRATTO JA10082104 LCL 6302165487 RIF. SAL. 1 LIBR. 1” e che il contratto
“JA10082104” è proprio quello riportato tra le premesse del contratto di subappalto.
Da quanto sopra discende che, essendo la clausola derogativa del foro rispettosa di tutti i requisiti e rimettendo essa la cognizione in via esclusiva delle controversie originanti dal contratto di subappalto al Tribunale di Roma, la avrebbe dovuto azionare la Controparte_1 pretesa monitoria avanti a tale giudice e non dinanzi al Tribunale di Lecce.
L'eccezione di incompetenza è pertanto fondata.
Quanto alle conseguenze della declaratoria di incompetenza, si ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ove il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna (formulata in via monitoria) sia stata rivolta ad un giudice incompetente, deve dichiarare tale incompetenza, revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente;
“in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645,
2° comma c.p.c., ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem” (così in motivazione, Cass.
Sez. I, Sentenza n. 1372 del 26/1/2016; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n.
20935 del 17/10/2016).
4 La conclusione che precede esime questo giudice dall'esaminare ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale Civile di Lecce – Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per territorio a favore di quella del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 474/2024 emesso dal Tribunale di Lecce;
- rimette le parti davanti al Tribunale competente, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione;
- condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
Lecce, 09.01.2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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