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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 28/2025 RG VG
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 28/2025 V.G., promossa con reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. depositato il 5.2.2025 da:
- , nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Roberta Elisa Guidorzi, domiciliataria presso il suo studio in Genova, Via alla Porta degli Archi 10/21, per mandato dd. 30.7.2024, in atti;
reclamante - resistente nei confronti di
- nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Via Mazzini 255/6, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre 19/6; reclamato - ricorrente
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, il quale, in data 4.3.2025 ha concluso per il rigetto del reclamo;
avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473bis.23 c.p.c. emessa in data
25.1.2025, comunicata il 27.1.2025, del Tribunale di Udine, nel procedimento
R.G.2203/2024 R.G.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, osserva
1. Le parti si sono sposate a Trieste, con rito civile, il 28.8.2021, dopo una convivenza avviata nell'ottobre 2002 in Bogliasco. Dal loro rapporto non sono nati figli.
2. Con ricorso dd. 29.8.2025 il sig. ha chiesto la separazione con addebito alla CP_1 moglie per abbandono del tetto coniugale e violazione del dovere di assistenza e, in
1 subordine, l'accertamento che non sono dovuti assegni di mantenimento, e, in prosecuzione, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
3. Il Giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, con ordinanza di data 25.1.2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenute non rilevanti le istanze istruttorie formulate, in mancanza di rituali domande di provvedimenti ex art.473 bis.22 cpc, ritenuto sussistente un fumus di addebitabilità della separazione, ha rigettato tutte le istanze istruttorie e fissato udienza per la discussione orale della domanda di scioglimento e delle ulteriori domande delle parti (addebito e richieste di mantenimento).
4. Con il ricorso sopraindicato, la sig.ra ha chiesto la revoca del provvedimento Pt_1 reclamato, la pronuncia dei provvedimenti ex art.472.bis.22 cpc come da domanda,
l'ammissione delle istanze istruttorie e l'accoglimento della domanda di ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art.186 bis c.p.c.
Il provvedimento impugnato sarebbe errato, secondo la reclamante, per i seguenti motivi:
1) per violazione dell'art. 473 bis.21 cpc, in quanto le parti non sarebbero state sentite dal giudice e la proposta di conciliazione formulata dal giudice non sarebbe stata motivata;
2) per mancanza di motivazione adeguata, oltre che per erroneità nel merito, nella parte relativa al rigetto delle istanze istruttorie formulate;
3) per la mancata pronuncia in merito all'assegno di mantenimento, erroneamente motivata con un'asserita assenza di idonea domanda, trattandosi di pronuncia alla quale il giudice sarebbe tenuto d'ufficio;
4 e 5) per mancata pronuncia in merito all'assegno di mantenimento, erroneamente motivata con il fumus di fondatezza della domanda di addebito formulata dal ricorrente, e ciò senza argomentazione in merito alle esaustive deduzioni e alla pertinente produzione documentale della difesa della signora e in mancanza – in Pt_1 tesi della reclamante – di rigorosa prova dei presupposti per l'addebito, a carico della controparte;
6) per avere erroneamente fissato udienza per la discussione senza una previa udienza di precisazione delle conclusioni, come, invece, previsto dall'art. 473 bis.22 co.4
c.p.c.
7) per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 186 ter c.p.c. pure formulata.
5. Con comparsa depositata il 25.2.2025 si è costituito il reclamato difendendosi in proprio inquanto avvocato, resistendo, chiedendo la conferma del provvedimento reclamato e, in subordine, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.
Il reclamo sarebbe, anzitutto, inammissibile, in quanto formulato avverso un provvedimento nel quale non sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, provvedimenti, in realtà, non richiesti dalle parti nei propri atti.
2 In via subordinata il reclamato ha esaminato le prove orali e di esibizione documentale formulate dalla controparte, argomentandone le ragioni di irrilevanza o inammissibilità e, da ultimo, la domanda ex art.186 bis c.p.c. deducendone, parimenti,
l'infondatezza.
6. All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e difese e la Corte si è riservata.
RITENUTO CHE
7.1. Il reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. è rimedio testualmente esperibile, per quel che qui rileva, contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'art.473 bis.22 c.p.c.
Con interpretazione estensiva e sistematica detto rimedio può intendersi applicabile anche nel caso di provvedimento di rigetto della relativa domanda.
D'altro canto, deve pure ritenersi, che non si tratti di provvedimenti sempre necessari, potendosi ipotizzare, ad esempio nel caso delle procedure consensuali, procedimenti separativi o richieste di modifiche di precedente disciplina, decidibili senza provvedimenti urgenti e anticipatori di quelli finali.
7.2. Ciò che, tuttavia, non può mancare, ovviamente al di fuori dei casi di poteri officiosi del giudice – essenzialmente a tutela della prole minorenne -, è la domanda della parte interessata e, nel caso di specie, l'odierna reclamante non consta avere chiesto al giudice di primo grado l'emanazione dei provvedimenti ex art.473 bis.22
c.p.c.
Né può ritenersi che tale domanda sia necessariamente ricompresa in quella meritale formulata nel ricorso introduttivo, occorrendo, in più, per assumere i provvedimenti in esame, specifici requisiti di urgenza che necessitano di concreta declinazione e la cui valutazione presenta indubbiamente profili di discrezionalità (il giudice, infatti assume i provvedimenti temporanei e urgenti “che ritiene opportuni”, prevede l'art. 473bis.22 cpc).
In mancanza di una domanda di provvedimenti temporanei e urgenti, che andava formulata al giudice di primo grado, nella specie della determinazione di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra in via provvisoria, il presente reclamo Pt_1 deve ritenersi inammissibile, trattandosi di giudizio che deve svolgersi sulla base del medesimo compendio di allegazioni ed elementi che aveva a disposizione il giudice di primo grado al momento della decisione.
7.3. In termini più generali, poi, e ad abundantiam, deve ritenersi comunque non ammissibile un reclamo ex art. 473 bis.24 cpc., volto a censurare valutazioni e decisioni sulle istanze istruttorie e, ancor meno, statuizioni, positive o negative, su istanze ex art.186 bis c.p.c., rispetto alle quali il legislatore ha previsto una specifica disciplina quanto a revocabilità e rivalutazione dei presupposti (art. 186 bis co. 3
c.p.c.).
3 8. Dall'inammissibilità del reclamo discende la condanna alle spese della reclamante, liquidate avendo a riferimento il parametro per cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ed escluse le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'assenza di istruttoria o trattazione e della limitata complessità della discussione.
9. Trattandosi di procedimento non esente da contributo dovrà darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater
D.P.R. 115/2002 a carico della ricorrente.
PQM
Visto l'art. 473bis .24 c.p.c. dichiara inammissibile il reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Udine emessa in data 25.1.2025.
Condanna parte reclamante a rifondere le spese del presente reclamo alla controparte, liquidate in complessivi €.3.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi oltre iva e cna come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico della ricorrente.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
4
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 28/2025 V.G., promossa con reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. depositato il 5.2.2025 da:
- , nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Roberta Elisa Guidorzi, domiciliataria presso il suo studio in Genova, Via alla Porta degli Archi 10/21, per mandato dd. 30.7.2024, in atti;
reclamante - resistente nei confronti di
- nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Via Mazzini 255/6, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre 19/6; reclamato - ricorrente
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, il quale, in data 4.3.2025 ha concluso per il rigetto del reclamo;
avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473bis.23 c.p.c. emessa in data
25.1.2025, comunicata il 27.1.2025, del Tribunale di Udine, nel procedimento
R.G.2203/2024 R.G.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, osserva
1. Le parti si sono sposate a Trieste, con rito civile, il 28.8.2021, dopo una convivenza avviata nell'ottobre 2002 in Bogliasco. Dal loro rapporto non sono nati figli.
2. Con ricorso dd. 29.8.2025 il sig. ha chiesto la separazione con addebito alla CP_1 moglie per abbandono del tetto coniugale e violazione del dovere di assistenza e, in
1 subordine, l'accertamento che non sono dovuti assegni di mantenimento, e, in prosecuzione, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
3. Il Giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, con ordinanza di data 25.1.2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenute non rilevanti le istanze istruttorie formulate, in mancanza di rituali domande di provvedimenti ex art.473 bis.22 cpc, ritenuto sussistente un fumus di addebitabilità della separazione, ha rigettato tutte le istanze istruttorie e fissato udienza per la discussione orale della domanda di scioglimento e delle ulteriori domande delle parti (addebito e richieste di mantenimento).
4. Con il ricorso sopraindicato, la sig.ra ha chiesto la revoca del provvedimento Pt_1 reclamato, la pronuncia dei provvedimenti ex art.472.bis.22 cpc come da domanda,
l'ammissione delle istanze istruttorie e l'accoglimento della domanda di ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art.186 bis c.p.c.
Il provvedimento impugnato sarebbe errato, secondo la reclamante, per i seguenti motivi:
1) per violazione dell'art. 473 bis.21 cpc, in quanto le parti non sarebbero state sentite dal giudice e la proposta di conciliazione formulata dal giudice non sarebbe stata motivata;
2) per mancanza di motivazione adeguata, oltre che per erroneità nel merito, nella parte relativa al rigetto delle istanze istruttorie formulate;
3) per la mancata pronuncia in merito all'assegno di mantenimento, erroneamente motivata con un'asserita assenza di idonea domanda, trattandosi di pronuncia alla quale il giudice sarebbe tenuto d'ufficio;
4 e 5) per mancata pronuncia in merito all'assegno di mantenimento, erroneamente motivata con il fumus di fondatezza della domanda di addebito formulata dal ricorrente, e ciò senza argomentazione in merito alle esaustive deduzioni e alla pertinente produzione documentale della difesa della signora e in mancanza – in Pt_1 tesi della reclamante – di rigorosa prova dei presupposti per l'addebito, a carico della controparte;
6) per avere erroneamente fissato udienza per la discussione senza una previa udienza di precisazione delle conclusioni, come, invece, previsto dall'art. 473 bis.22 co.4
c.p.c.
7) per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 186 ter c.p.c. pure formulata.
5. Con comparsa depositata il 25.2.2025 si è costituito il reclamato difendendosi in proprio inquanto avvocato, resistendo, chiedendo la conferma del provvedimento reclamato e, in subordine, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.
Il reclamo sarebbe, anzitutto, inammissibile, in quanto formulato avverso un provvedimento nel quale non sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, provvedimenti, in realtà, non richiesti dalle parti nei propri atti.
2 In via subordinata il reclamato ha esaminato le prove orali e di esibizione documentale formulate dalla controparte, argomentandone le ragioni di irrilevanza o inammissibilità e, da ultimo, la domanda ex art.186 bis c.p.c. deducendone, parimenti,
l'infondatezza.
6. All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e difese e la Corte si è riservata.
RITENUTO CHE
7.1. Il reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. è rimedio testualmente esperibile, per quel che qui rileva, contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'art.473 bis.22 c.p.c.
Con interpretazione estensiva e sistematica detto rimedio può intendersi applicabile anche nel caso di provvedimento di rigetto della relativa domanda.
D'altro canto, deve pure ritenersi, che non si tratti di provvedimenti sempre necessari, potendosi ipotizzare, ad esempio nel caso delle procedure consensuali, procedimenti separativi o richieste di modifiche di precedente disciplina, decidibili senza provvedimenti urgenti e anticipatori di quelli finali.
7.2. Ciò che, tuttavia, non può mancare, ovviamente al di fuori dei casi di poteri officiosi del giudice – essenzialmente a tutela della prole minorenne -, è la domanda della parte interessata e, nel caso di specie, l'odierna reclamante non consta avere chiesto al giudice di primo grado l'emanazione dei provvedimenti ex art.473 bis.22
c.p.c.
Né può ritenersi che tale domanda sia necessariamente ricompresa in quella meritale formulata nel ricorso introduttivo, occorrendo, in più, per assumere i provvedimenti in esame, specifici requisiti di urgenza che necessitano di concreta declinazione e la cui valutazione presenta indubbiamente profili di discrezionalità (il giudice, infatti assume i provvedimenti temporanei e urgenti “che ritiene opportuni”, prevede l'art. 473bis.22 cpc).
In mancanza di una domanda di provvedimenti temporanei e urgenti, che andava formulata al giudice di primo grado, nella specie della determinazione di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra in via provvisoria, il presente reclamo Pt_1 deve ritenersi inammissibile, trattandosi di giudizio che deve svolgersi sulla base del medesimo compendio di allegazioni ed elementi che aveva a disposizione il giudice di primo grado al momento della decisione.
7.3. In termini più generali, poi, e ad abundantiam, deve ritenersi comunque non ammissibile un reclamo ex art. 473 bis.24 cpc., volto a censurare valutazioni e decisioni sulle istanze istruttorie e, ancor meno, statuizioni, positive o negative, su istanze ex art.186 bis c.p.c., rispetto alle quali il legislatore ha previsto una specifica disciplina quanto a revocabilità e rivalutazione dei presupposti (art. 186 bis co. 3
c.p.c.).
3 8. Dall'inammissibilità del reclamo discende la condanna alle spese della reclamante, liquidate avendo a riferimento il parametro per cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ed escluse le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'assenza di istruttoria o trattazione e della limitata complessità della discussione.
9. Trattandosi di procedimento non esente da contributo dovrà darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater
D.P.R. 115/2002 a carico della ricorrente.
PQM
Visto l'art. 473bis .24 c.p.c. dichiara inammissibile il reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Udine emessa in data 25.1.2025.
Condanna parte reclamante a rifondere le spese del presente reclamo alla controparte, liquidate in complessivi €.3.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi oltre iva e cna come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico della ricorrente.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
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