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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/05/2024, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2121 2023
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 22.05.2024
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE
Alle ore 15 si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 20 il Giudice decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2121/2023 R.G.
Oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE CONTICELLI
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. 28 CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto all'erogazione della pensione di inabilità e dello status di handicap grave ex art. 3 co. 3 L.
104/92.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto nel merito l'insussistenza dei requisiti CP_1
sanitari, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, la domanda giudiziale va ritenuta proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata originariamente esclusa, in capo all'istante, la sussistenza del requisito invalidante prescritto per l'invocato beneficio.
Disposta nuova CTU nel corso del presente giudizio, alla luce delle motivate contestazioni avverso la prima CTU, è stata verificata la insussistenza dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni richieste.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che la ricorrente è da considerare “Invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ex art. 12
L. 118/71 - 100% ( NT ) per l'aggravarsi delle patologie esistenti , motivo per cui ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione d'inabilità in quanto la capacità lavorativa , della ricorrente , in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente , per ciò che concerne l'handicap per gli stessi motivi prima elencati : Portatrice di Handicap ai sensi dell'art.3 comma
3 L. 05.02.1992 n° 104 , a decorrere dalla data della visita del CTU”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali
(cfr. relazione di consulenza in atti).
Spese di lite compensate e di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che la Sig.ra ha diritto ad essere Parte_1
riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) ex art. 12 L.
118/71, con diritto a percepire la pensione di inabilità invalidità civile a decorrere dalle indagini peritali;
ha diritto altresì a essere riconosciuta portatore di handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 L.104/1992) a decorrere dalle indagini peritali;
vista la decorrenza del diritto, dichiara compensate le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_1
in atti.
Così deciso in Marsala il 22.05.2024 il Giudice Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 2121 2023
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 22.05.2024
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE
Alle ore 15 si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 20 il Giudice decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2121/2023 R.G.
Oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE CONTICELLI
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. 28 CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto all'erogazione della pensione di inabilità e dello status di handicap grave ex art. 3 co. 3 L.
104/92.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto nel merito l'insussistenza dei requisiti CP_1
sanitari, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, la domanda giudiziale va ritenuta proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata originariamente esclusa, in capo all'istante, la sussistenza del requisito invalidante prescritto per l'invocato beneficio.
Disposta nuova CTU nel corso del presente giudizio, alla luce delle motivate contestazioni avverso la prima CTU, è stata verificata la insussistenza dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni richieste.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che la ricorrente è da considerare “Invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ex art. 12
L. 118/71 - 100% ( NT ) per l'aggravarsi delle patologie esistenti , motivo per cui ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione d'inabilità in quanto la capacità lavorativa , della ricorrente , in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente , per ciò che concerne l'handicap per gli stessi motivi prima elencati : Portatrice di Handicap ai sensi dell'art.3 comma
3 L. 05.02.1992 n° 104 , a decorrere dalla data della visita del CTU”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali
(cfr. relazione di consulenza in atti).
Spese di lite compensate e di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che la Sig.ra ha diritto ad essere Parte_1
riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) ex art. 12 L.
118/71, con diritto a percepire la pensione di inabilità invalidità civile a decorrere dalle indagini peritali;
ha diritto altresì a essere riconosciuta portatore di handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 L.104/1992) a decorrere dalle indagini peritali;
vista la decorrenza del diritto, dichiara compensate le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_1
in atti.
Così deciso in Marsala il 22.05.2024 il Giudice Monica D'Angelo