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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14590/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 14590/19 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da codice fiscale: , rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Teodoro Privitera;
- Attore-
contro
1) , (P. VA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Paternò (CT), presso lo studio dell'avv. Salvatore Torrisi;
pagina 1 di 4 2) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Belpasso contrada Controparte_2
Fontana Murata Km. 11,300 (Contumace)
- Convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024, assegnando i termini di giorni 20 per comparse conclusionali e memorie di replica.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
e la per sentirli condannare alla rifusione dei Controparte_3 Controparte_2
danni fisici conseguenti l'incidente stradale occorsogli, esponendo che in data 01.07.2016, alle ore 12.30, mentre percorreva alla guida della propria autovettura OR FI tg. 6M
(assicurata ) la via Misericordia in territorio di Belpasso, con direzione di marcia sud- CP_4
nord, in prossimità di una curva destrosa veniva investito dall'autocarro Mercedes tg. 91
(assicurato , di proprietà di il cui conducente avrebbe invaso la CP_1 Controparte_2
corsia di pertinenza dall'autovettura del;
i danni venivano quantificati in €. 350.000. Parte_1
Si costituiva l'assicurazione convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici. L'altra convenuta, regolarmente vocata in jus, rimaneva contumace.
Con ordinanza del 25.05.2022 venivano rigettate le richieste attrici di c.t.u. Avverso a tale ordinanza parte attrice depositava reclamo al collegio che veniva dichiarato inammissibile con provvedimento del 22 luglio 2022.
pagina 2 di 4 Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto palesemente infondata.
L'attore, pur avendo il relativo onere probatorio ex articolo 2697, comma 1, c.c., non ha fornito alcuna prova certa in ordine al verificarsi dei fatti secondo quanto prospettato in citazione, precisandosi che non ha indicato mai alcun testimone e che ha chiesto solo in corso di causa una c.t.u rivolta a ricostruire l'incidente.
Anzi, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze del verbale d'intervento dei vigili urbani di Belpasso, prodotto dalla convenuta e taciuto dall'attore, deve ritenersi provata con assoluta certezza la responsabilità esclusiva dell'attore in relazione al sinistro per cui è causa.
In particolare, i detti vigili urbani, dopo aver eseguito i rilievi fotografici e planimetrici,
constatati visivamente lo scenario e i veicoli coinvolti, la posizione statica assunta dai veicoli dopo l'impatto, le tracce di frenata, hanno correttamente accertato che l'attore, conducente la
OR FI tg. 6M, nell'affrontare la curva destrorsa, all'altezza del Km 3,4 a causa dell'elevata velocità, perdeva il controllo dell'autovettura e invadeva l'opposta corsia causando l'impatto con l'autocarro Mercedes, che percorreva regolarmente la corsia di sua pertinenza e nulla ha potuto fare per evitare la collisione, arrestandosi lungo il margine destro. Dal verbale d'intervento emerge che il limite di velocità nel tratto di strada in questione era di 30 Km/h, giusta segnaletica verticale e che tale limite è stato superato dal;
la velocità elevata Parte_1
del veicolo attoreo risulta suffragata dalla violenza dell'impatto e dalla circostanza che quest'ultimo ha ruotato per circa 360°. A conferma della velocità elevata con cui viaggiava la
OR FI, i vigili urbani intervenuti hanno relazionato nel rapporto che l'autocarro Mercedes a seguito dell'impatto deviava la traiettoria di marcia e si arrestava lungo il margine destro della pagina 3 di 4 carreggiata accostandosi al muro perimetrale dei vicini. Inoltre, i vigili urbani non hanno riscontrato condotte irregolari da parte del conducente dell'autocarro Mercedes.
Si vuole in ultimo sottolineare che parte attrice ha formulato una rilevante richiesta di risarcimento danni pari a euro 350.000,00 in maniera assolutamente generica e senza alcun riscontro probatorio, essendosi limitato a indicare un danno biologico del 50%.
In virtù del principio della soccombenza l'attore va condannato al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa indicato dall'attore; nessuna statuizione va adottata con riferimento all'altra convenuta in quanto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. n. 14590/19 così
statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dell'assicurazione convenuta che liquida in euro 22.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Così deciso in Catania il 18 marzo 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 14590/19 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da codice fiscale: , rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Teodoro Privitera;
- Attore-
contro
1) , (P. VA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Paternò (CT), presso lo studio dell'avv. Salvatore Torrisi;
pagina 1 di 4 2) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Belpasso contrada Controparte_2
Fontana Murata Km. 11,300 (Contumace)
- Convenuti -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024, assegnando i termini di giorni 20 per comparse conclusionali e memorie di replica.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
e la per sentirli condannare alla rifusione dei Controparte_3 Controparte_2
danni fisici conseguenti l'incidente stradale occorsogli, esponendo che in data 01.07.2016, alle ore 12.30, mentre percorreva alla guida della propria autovettura OR FI tg. 6M
(assicurata ) la via Misericordia in territorio di Belpasso, con direzione di marcia sud- CP_4
nord, in prossimità di una curva destrosa veniva investito dall'autocarro Mercedes tg. 91
(assicurato , di proprietà di il cui conducente avrebbe invaso la CP_1 Controparte_2
corsia di pertinenza dall'autovettura del;
i danni venivano quantificati in €. 350.000. Parte_1
Si costituiva l'assicurazione convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici. L'altra convenuta, regolarmente vocata in jus, rimaneva contumace.
Con ordinanza del 25.05.2022 venivano rigettate le richieste attrici di c.t.u. Avverso a tale ordinanza parte attrice depositava reclamo al collegio che veniva dichiarato inammissibile con provvedimento del 22 luglio 2022.
pagina 2 di 4 Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto palesemente infondata.
L'attore, pur avendo il relativo onere probatorio ex articolo 2697, comma 1, c.c., non ha fornito alcuna prova certa in ordine al verificarsi dei fatti secondo quanto prospettato in citazione, precisandosi che non ha indicato mai alcun testimone e che ha chiesto solo in corso di causa una c.t.u rivolta a ricostruire l'incidente.
Anzi, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze del verbale d'intervento dei vigili urbani di Belpasso, prodotto dalla convenuta e taciuto dall'attore, deve ritenersi provata con assoluta certezza la responsabilità esclusiva dell'attore in relazione al sinistro per cui è causa.
In particolare, i detti vigili urbani, dopo aver eseguito i rilievi fotografici e planimetrici,
constatati visivamente lo scenario e i veicoli coinvolti, la posizione statica assunta dai veicoli dopo l'impatto, le tracce di frenata, hanno correttamente accertato che l'attore, conducente la
OR FI tg. 6M, nell'affrontare la curva destrorsa, all'altezza del Km 3,4 a causa dell'elevata velocità, perdeva il controllo dell'autovettura e invadeva l'opposta corsia causando l'impatto con l'autocarro Mercedes, che percorreva regolarmente la corsia di sua pertinenza e nulla ha potuto fare per evitare la collisione, arrestandosi lungo il margine destro. Dal verbale d'intervento emerge che il limite di velocità nel tratto di strada in questione era di 30 Km/h, giusta segnaletica verticale e che tale limite è stato superato dal;
la velocità elevata Parte_1
del veicolo attoreo risulta suffragata dalla violenza dell'impatto e dalla circostanza che quest'ultimo ha ruotato per circa 360°. A conferma della velocità elevata con cui viaggiava la
OR FI, i vigili urbani intervenuti hanno relazionato nel rapporto che l'autocarro Mercedes a seguito dell'impatto deviava la traiettoria di marcia e si arrestava lungo il margine destro della pagina 3 di 4 carreggiata accostandosi al muro perimetrale dei vicini. Inoltre, i vigili urbani non hanno riscontrato condotte irregolari da parte del conducente dell'autocarro Mercedes.
Si vuole in ultimo sottolineare che parte attrice ha formulato una rilevante richiesta di risarcimento danni pari a euro 350.000,00 in maniera assolutamente generica e senza alcun riscontro probatorio, essendosi limitato a indicare un danno biologico del 50%.
In virtù del principio della soccombenza l'attore va condannato al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa indicato dall'attore; nessuna statuizione va adottata con riferimento all'altra convenuta in quanto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. n. 14590/19 così
statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dell'assicurazione convenuta che liquida in euro 22.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Così deciso in Catania il 18 marzo 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4