Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/03/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
In nome del popolo italiano
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica ha pronunziato la seguente
SENTENZA N. 79/2026
Sul ricorso in materia di pensioni n. 23974 del registro di Segreteria, proposto da
C. C., nato a omissis (omissis) il omissis (cod. fisc. omissis) e residente in omissis alla Via omissis, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Flavio Vincenzo Ponte, presso il quale ha eletto domicilio digitale all’indirizzo pec: avvflavioponte@pec.teamcare.it,
ricorrente
contro
l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Tommaso Campanella n.11, presso la sede Avvocatura Inps
resistente
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Trattato nella pubblica udienza del 26 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 152 c.g.c. ritualmente notificato, il sig. C. C. ha rappresentato e documentato quanto segue:
· di aver prestato attività lavorativa quale Segretario Generale del Comune di omissis;
· di essere in quiescenza dal 01/08/2010 giusta determinazione n. omissis del 05/07/2011;
· che la pensione diretta ordinaria è stata determinata sulla base di un errato MOD. PA04 tardivamente elaborato dal Comune di omissis, ed è stata liquidata senza contabilizzare taluni periodi di servizio prestati: 01/01/1979 – 31/12/1980 (omissis), 01/01/1991 – 31/12/1993 (omissis), 01/01/1996 – 31/01/1996 (omissis), 06/06/1996 – 21/12/1998 (omissis);
· che tanto è stato oggetto di accertamento in altro giudizio dinanzi al Tribunale di omissis avente ad oggetto la liquidazione corretta del TFS.
Indi ha convenuto in giudizio l’Inps chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione e/o adeguamento del trattamento pensionistico in godimento sulla base dell’anzianità di servizio effettiva di 42 anni e 9 mesi e che, in esito, l’I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P., sia condannato ad erogargli il trattamento per come riliquidato a decorrere dal 01/08/2010, con corresponsione di tutte le differenze arretrate oltre accessori di legge. Oltre la condanna dell’ente previdenziale al pagamento, in suo favore, di ogni spettanza nonché alle spese di lite in favore dell’avv. Flavio Vincenzo Ponte, antistatario.
2. Si è costituito l’INPS, sostanzialmente confermando la sequela dei fatti rappresentata dal ricorrente. Nel merito, tuttavia, ha rivendicato la correttezza del proprio operato rimettendo la responsabilità della mancata regolarizzazione/rideterminazione del trattamento pensionistico per gli imponibili 1995-1997 agli enti presso cui, in detti periodi, il ricorrente risultava in servizio (comuni di omissis e di omissis e omissis) che non hanno effettuato la corretta sistemazione e certificazione della posizione assicurativa del ricorrente per i rispettivi periodi di competenza.
A sostegno, l’INPS rappresenta che in precedenza il trasferimento di dati avveniva mediante predisposizione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli denominati PA04 (per il trattamento di quiescenza) e PL1 (per il trattamento di buonuscita) ora sostituiti dai processi telematici, in primis la procedura Passweb e che, nel caso che ci occupa, la prima liquidazione della pensione dell’odierno ricorrente è stata definita dalla sede di omissis, competente in base al luogo di svolgimento del lavoro, sulla scorta di quanto rilevato sulla pregressa piattaforma passweb e senza che tutti i periodi assicurativi fossero stati correttamente attestati dai comuni datori di lavoro. “Sicché, l’ufficio amministrativo competente sta procedendo ad una prima sistemazione della posizione assicurativa intestata al sig. C., in forza di quanto, attualmente, presente sulla piattaforma nuova passweb e di quanto ancora gli Enti sollecitati provvederanno ad inoltrare. Le lavorazioni relative alle ricostituzioni, a causa del blocco dei sistemi dovuto all’applicazione della perequazione sulle pensioni già vigenti a cura della direzione centrale Inps, in ogni caso, saranno possibili solo a decorrere dalla fine del corrente mese di novembre” (cfr., memoria INPS, pag. 3, ult. cpv.)
Indi ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3. In esito alla prima udienza del 14.11.2024, il Giudice emetteva ordinanza istruttoria n. 100/2024 di pari data con cui ordinava al Comune di omissis, alla Provincia di omissis nonché al Comune di omissis di depositare in giudizio la documentazione richiesta, al fine di consentire all’INPS la corretta liquidazione della pensione (anche eventualmente provvedendo all’integrazione dei dati nel sistema Passweb) rinviando per la discussione della causa all’udienza del 13 febbraio 2025, poi traslata al 13 marzo 2025 per assegnazione del fascicolo al nuovo Giudice designato.
4. L’amministrazione provinciale di omissis e quella comunale di omissis provvedevano a quanto ordinato con deposito in DAeD rispettivamente del 27 novembre e del 20 dicembre 2024.
5. Con memoria del 3 marzo 2025, la difesa del ricorrente ha così concluso: “si insiste, ove siano stati correttamente ed integralmente acquisiti i documenti richiesti con la predetta ordinanza, nell’accoglimento delle formulate conclusioni e quindi nella rideterminazione e/o adeguamento del trattamento pensionistico in godimento sulla base dell’anzianità di servizio effettiva (42 anni e 9 mesi) con condanna dell’INPS all’erogazione del trattamento per come riliquidato a decorrere dal 01/08/2010, con corresponsione di tutte le differenze arretrate. In subordine, ove ciò non sia avvenuto, si chiede all’Ecc.ma Corte adita di reiterare l’ordine di cui all’ordinanza del 14/11/2024 nei confronti delle Amministrazioni che dovessero risultare inadempienti”.
6. All’udienza del 13 marzo 2025, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa. In particolare, l’avv. Ricci, per delega dell’avv. Flavio Ponte, riportandosi alla memoria in atti, ha fatto presente che non si è ancora giunti a conclusione della ricostruzione della carriera del ricorrente a causa della mancata ottemperanza all’ordinanza n. 100/24 cit. da parte del comune di omissis. Indi ha insistito nelle conclusioni rassegnate rimettendosi alla valutazione del giudicante. L’avv. Battaglia, riportandosi anch’essa alle conclusioni rassegnate in atti, ha richiamato la nuova determinazione con cui l’ente ha ricostruito la carriera del ricorrente in 42 anni, 5 mesi e 20 giorni, facendo presente che la liquidazione sarebbe avvenuta col rateo di maggio. Il Giudice, sentite le parti, ha rinviato la discussione all’udienza del 10 luglio 2025 per la verifica della liquidazione.
7. All’udienza del 10 luglio 2025, l’Avv. Ricci si è riportato alle note difensive in atti dell’8 luglio 2025 con cui ha contestato la rideterminazione del trattamento pensionistico per come liquidato dall’Ente con provvedimento INPS n. omissis, che avrebbe solo parzialmente soddisfatto la domanda avanzata dal ricorrente.
8. Con ordinanza n. 74/2025 dell’11 luglio 2025, il Giudice ha richiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato motivato parere, da rendere nel contraddittorio tra le parti, sul presente quesito: “indichi la correttezza, o meno, del calcolo effettuato dall’Inps nella liquidazione degli importi e delle maggiorazioni dovute in ragione dei provvedimenti n. omissis in atti”. Indi rinviando per la discussione all’udienza del 16.10.2025, termine poi traslato al 18 dicembre 2025, giusta istanza di rinvio da parte della Ragioneria territoriale dello Stato per il deposito del parere richiesto.
9. Con parere reso in data 27 novembre 2025, la Ragioneria territoriale dello Stato ha rilevato che:
a) le divergenze tra le parti concernono (i) la retribuzione pensionabile alla cessazione (che l’INPS ha conteggiato per € 79.949,34 ed il ricorrente per € 82.140,17); (ii) la retribuzione media pensionabile non conteggiata da INPS per € 113.440,54;
b) tali divergenze riguardano la non corrispondenza tra flussi telematici e documentazione cartacea inviata dal Comune di omissis;
c) qualora il Comune confermasse il dato cartaceo il ricorso sarebbe fondato.
10. In data 17.12.2025, con deposito DAeD n. 112039 del 17.12.2025 il Comune di omissis ha chiarito che le note rimesse dall’INPDAP in data 12.10.2011 sostituiscono il precedente flusso del febbraio 2011.
11. Con ordinanza a verbale d’udienza del 18 dicembre 2025, il Giudice, attesa la rilevanza della predetta certificazione ai fini del decidere, su comune richiesta delle parti, ha rinviato l’udienza di discussione della causa al giorno 26 marzo 2026, onde consentire la soluzione stragiudiziale della vertenza.
12. All’udienza del 26 marzo 2026, l’avv. Ricci, rilevato che l’interesse del ricorrente non è stato ancora soddisfatto, ha chiesto la decisione della causa. L’avv. Battaglia, rilevato che dall’udienza del 18 dicembre 2025 ad oggi non vi sono state novità, si è riportata agli atti. All’esito la causa è trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è fondato e merita l’accoglimento alla luce del parere reso dalla ragioneria territoriale dello Stato la quale aveva giustappunto concluso in tal senso laddove le evidenze contabili risultanti dalla documentazione cartacea inviata dal Comune di omissis in data 12.10.2011 fossero state confermate.
Orbene, poiché con deposito DAeD n. 112039 del 17.12.2025 il Comune di omissis ha chiarito che le note rimesse dall’INPDAP in data 12.10.2011 sostituiscono il precedente flusso del febbraio 2011, non vi possono essere dubbi sul fatto che la documentazione cartacea prevale su quanto risultava in base al flusso telematico del febbraio 2011.
Nel corso dell’udienza del 26 marzo 2026, l’avv. Battaglia non ha potuto far altro che constatare che il Comune di omissis non ha aggiornato i dati in via telematica e che probabilmente per questa ragione non si è potuti giungere ad una soluzione stragiudiziale della vertenza.
Poiché è pacifico che non è in discussione l’an della pretesa avanzata dal ricorrente ma unicamente una questione di quantum dovuto ai fini della riliquidazione del beneficio pensionistico, e che la ragioneria territoriale dello Stato, a cui il Giudice ha richiesto il necessario parere ai fini del decidere, ha infine accertato che, ove il dato cartaceo inviato dal Comune di omissis fosse stato confermato, il calcolo svolto dal ricorrente col ricorso introduttivo era – e dunque è – corretto, ne viene che la retribuzione pensionabile alla cessazione è pari ad € 82.140,17 (e non ad € 79.949,34) e che la retribuzione media pensionabile non conteggiata dall’INPS è pari ad € 113.440,54.
Conseguentemente, va affermato il diritto di C. C. al trattamento pensionistico in base all’anzianità di servizio effettiva di 42 anni e 9 mesi, comprovata dalla documentazione allegata, e l’I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) deve essere condannato ad erogargli il trattamento per come riliquidato a decorrere dal 01/08/2010, con corresponsione di tutte le differenze arretrate oltre accessori di legge.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Avv. Flavio Vincenzo Ponte, antistatario in € 1.278 oltre accessori di legge se dovuti (parametri di riferimento: DM 55/14 ggionrato al DM 147/22 – competenza per materia – valore: € 2.190,83 (82.140,17-79.949,34).
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da C. C. contro l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
· Accerta il diritto di C. C. alla rideterminazione del trattamento pensionistico in base all’anzianità di servizio effettiva di 42 anni e 9 mesi;
· Condanna l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 01/08/2010 con corresponsione di tutte le differenze arretrate oltre accessori di legge.
· Condanna l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.278,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell’avv. Flavio Vincenzo Ponte, antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026
IL GIUDICE
LO IO MA BR
Depositata in segreteria il 26/03/2026 Il responsabile della Segreterie pensioni Dott.ssa Francesca Deni