Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1234/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 21.2.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Pignola (PZ) alla via Aldo Moro s.n.c., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE LAMONICA (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Popolo n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in Pignola (PZ) alla via Aldo Moro s.n.c., cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GERARDO BELLETTIERI (C.F.: ), giusta C.F._4
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
- RESISTENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 3.4.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (Potenza, Persona_1
19.6.2008), che la casa familiare -di proprietà del resistente- era sita in Pignola (PZ) alla via Aldo Moro s.n.c. e che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dell'incompatibilità caratteriale, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 3.7.2024, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 27.5.2024, nella quale non si è opposto alla domanda di separazione personale, bensì solo agli importi richiesti a titolo di mantenimento, atteso che era gravato dal pagamento dei ratei relativi ai finanziamenti contratti in costanza di matrimonio e nell'interesse della famiglia.
All'udienza del 3.7.2024, attesa la pendenza di trattative tra le parti per addivenire ad un accordo di separazione personale, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.9.2024.
Disposto un ulteriore rinvio sempre per consentire alle parti il raggiungimento dell'accordo, all'udienza del 17.1.2025, dato atto che nelle condizioni di separazione personale convenute nulla era stato previsto in ordine all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione tra il figlio minore e il genitore non collocatario, la causa
è stata rinviata all'udienza del 21.2.2025, con invito alle parti a depositare nuovo accordo integrativo munito delle sottoscrizioni dei coniugi.
All'udienza del 21.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni di separazione personale contenute nell'accordo integrativo versato in atti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
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III Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«- la casa familiare sita in Pignola alla via Aldo Moro snc sarà assegnata alla SI.ra
fino al compimento di anni 20 del figlio, oggi minore, ; Parte_1 Persona_1
-al momento del rilascio dell'immobile, il SI. verserà alla SI.ra CP_1
la somma di 230,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT;
-a far data dal decreto di omologazione della separazione, il SI. verserà CP_1 alla SI.ra la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di Parte_1 mantenimento indiretto ordinario per il figlio ancora minore, , entro il Persona_1
15 di ogni mese ed effettuerà il pagamento di € 40,00 per l'utilizzo di internet per il minore;
- il SI. contribuirà, fino al momento dell'estinzione del finanziamento CP_1 per l'acquisto dell'autovettura tipo Fiat Panda tg. FW580VB in uso alla SI.ra
, con la corresponsione di € 50,00 mensili in favore della moglie;
Parte_1
- a seguito dell'estinzione del finanziamento, l'autovettura resterà nella proprietà della SI.ra che provvederà al passaggio di proprietà a sue spese;
Parte_1
-il SI. contribuirà alle spese straordinarie per il figlio, , al 60% CP_1 Persona_1
e la SI.ra al 40%; Parte_1
-il SI. consegnerà immediatamente le chiavi dell'abitazione alla SI.ra CP_1
e potrà far visita al figlio minore, , nella casa familiare Parte_1 Persona_1 previo avviso alla moglie;
- il mutuo contratto sull'immobile adibito a casa familiare rimarrà a carico esclusivo del SI. ; CP_1
-le utenze relativa all'immobile saranno a carico della SI.ra , fino alla Parte_1 permanenza dell'abitazione;
-il figlio minore, nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), è affidato ad entrambi i coniugi e collocato, unitamente alla C.F._5 madre, presso la casa familiare;
-il padre potrà tenere con sé, fuori dalla casa familiare, il figlio minore tutti i giorni nel rispetto degli impegni scolastici e personali del minore;
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- il padre potrà far visita al figlio, presso la casa familiare, previo avviso alla SI.
Parte_1
- durante le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per almeno tre giorni consecutivi alternando il Natale ed il Capodanno, da concordarsi di volta in volta;
-durante le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per almeno tre giorni consecutivi da concordarsi di volta in volta;
-durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minore per almeno 15 giorni, salvo diverso accordo fra i coniugi».
IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse del figlio minore (Potenza, 19.6.2008), sia Persona_1
in relazione all'esercizio del diritto alla bigenitorialità tenuto conto che ha 17 Per_1
anni, sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1234 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1
così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1
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), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio in Pignola il 13.9.2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pignola in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto N. 9, P. II., S. A, Ufficio 1);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio del 14.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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