TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA RT RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 983/2025, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NO EN e NI AR
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Balboni Valeria Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la sussistenza del presupposto del CUP per le immagini oggetto di accertamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza così rigettando l'opposizione; Accertare e dichiarare che nessuna somma a titolo di spese di lite per il precedente grado di giudizio è dovuta dalla alla Parte_1 società Condannare la società alla Controparte_1 Controparte_1 refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Parte appellata ha formulato le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 232/2025 del Giudice di Pace di Ferrara, depositata in cancelleria il pagina 1 di 7 22/04/2025, confermandola in ogni sua parte. Con vittoria dei compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado non ammesse e nella comparsa di costituzione
e risposta del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 232/2025 del Giudice di Pace di Ferrara, depositata in cancelleria il 22/4/2025 e notificata il giorno 24/4/2025 (R.G. 2272/2024, doc. 1 e 2 fascicolo appellante).
L'appellante ha dedotto di svolgere in concessione, per conto del Comune di Cento, il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. Canone Unico Patrimoniale (d'ora in poi CUP) e, nell'ambito di tale incarico, di aver emesso e notificato a l'avviso di accertamento esecutivo n. 209 (ID Pratica Controparte_1
15975483) del 7/5/2024, per l'anno 2023 relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di Cento per un importo di euro 2.304,00 a titolo di Canone Unico Annuale 2023, euro
3.456,00 a titolo di indennità ed euro 127,55 per interessi e spese di notifica, per un totale di euro
5.888,00 (doc. 3 fascicolo appellante). ha dato atto che, in data 7/6/2024, Controparte_2 Controparte_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per carenza del presupposto impositivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 1/10/2024, si è Controparte_2 costituita nel giudizio di primo grado (R.G. 2272/2024) contestando i motivi di opposizione, e chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare unico soggetto legittimato a stare in giudizio per la difesa dell'atto opposto la stessa concessionaria Parte_1
Il Giudice di Pace di Ferrara, estromesso il Comune di Cento dal giudizio, con sentenza n. 232/2025 del
22/4/2025, aveva accolto l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Controparte_1 disposto l'annullamento dell'accertamento esecutivo dell'atto impugnato. domanda in questa sede la revoca della sentenza n. 232/2025 del Controparte_2
22/4/2025 del Giudice di Pace di Ferrara, eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale del Comune di Cento, per quanto attiene al presupposto del canone (doc. 4 fascicolo appellante).
pagina 2 di 7 In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, va ritenuta sussistente la natura pubblicitaria delle immagini, in quanto le stesse non assolvono ad una mera finalità decorativa, bensì a quella di messaggio promozionale dell'attività svolta al fine di migliorare la propria immagine, evocando l'utilizzo dei prodotti indispensabili per la produzione di pasta, così come evincibile dalle fotografie prodotte e dal sito web ufficiale della società.
Pertanto, parte appellante ha ritenuto sussistente il presupposto per l'applicazione del canone, poiché
l'art. 10, comma 2, del Regolamento CUP adottato dal Comune di Cento prevede l'applicazione del canone nel caso di messaggi diffusi anche nell'esercizio di un'attività economica e volti a migliore il soggetto pubblicizzato e non sussistono, nel caso di specie, cause di esenzione dal pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 dedotto di essere una società che svolge attività di produzione e commercio all'ingrosso di pasta e di aver posto su parte della recinzione del proprio stabilimento produttivo n. 18 pannelli (doc. 2 fascicolo primo grado), meramente decorativi, apposti al fine di nascondere l'area in cui avviene l'attività di carico e scarico della merce e non di pubblicizzare l'esercizio commerciale.
Nel merito, parte appellata ha, in primo luogo, contestato il valore probatorio e l'ammissibilità del documento recante lo screenshot del sito web di parte appellata, inserito nel corso del testo dell'atto introduttivo (pag. 7) ed introdotto per la prima volta nel giudizio di appello.
In secondo luogo, parte appellata ha contestato la fondatezza del motivo di appello, poiché i pannelli in questione sono anonimi, in quanto raffigurano elementi generici non riconducibili all'attività della società ricorrente (doc. 2 fascicolo primo grado), e, pertanto, sono privi di finalità di promozione commerciale, ma solamente decorativa.
Parte appellata ha contestato la conformità, e quindi l'applicabilità, al caso di specie dell'orientamento giurisprudenziale citato in giudizio da parte appellante, poiché riferito a fattispecie diverse da quelle in oggetto e relative a mezzi di comunicazione idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda; in particolare, cartelli stradali riportanti il nome e/o il luogo di un'attività e/o indicazioni e/o orari dell'attività, oppure cartelli luminosi riportanti il nome dell'attività o vetrofanie di supermercati in cui sono raffigurati prodotti venduti all'interno dell'esercizio.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la funzione pubblicitaria dei cartelli è esclusa dall'assenza di espliciti riferimenti all'attività svolta o ai suoi prodotti, fermo che l'esercizio commerciale di non vende pasta al dettaglio, ma solamente alla grande Controparte_1 distribuzione, e che i pannelli hanno una funzione meramente decorativa, poiché posti nella parte posteriore dello stabilimento produttivo al fine mascherare il piazzale interno in cui avviene l'attività pagina 3 di 7 di carico e scarico della merce (doc. 2 fascicolo primo grado).
L'appellata ha, pertanto, escluso la sussistenza di un messaggio con finalità pubblicitaria e, pertanto,
l'applicazione del canone, ex art. 1, comma 819, L. n. 160 del 2019, anche alla luce della Risoluzione n.
3 del 20/07/2023 del Dipartimento delle Finanze (doc. 4 fascicolo primo grado), che ha escluso dal computo della superficie imponibile elementi come cornici, supporti di sostegno ed eventuali componenti decorativi, che non hanno funzione pubblicitaria.
***
La domanda formulata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
[...]
Preliminarmente, occorre precisare che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – ha introdotto a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(CUP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992.
Così come previsto ai sensi del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, due sono i presupposti per l'applicazione del CUP: l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Tali presupposti sono richiamati nel Regolamento di Cento relativo alla disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale che all'art. 10, II comma, precisa altresì che, ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 10, Regolamento del
Comune di Cento: “2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”).
Sono esclusi dal computo della superficie imponibile elementi come cornici, supporti di sostegno ed pagina 4 di 7 eventuali componenti decorativi, che non hanno funzione pubblicitaria, così come chiarito dalla
Risoluzione n. 3 del 20/07/2023 del Dipartimento delle Finanze (doc. 4 fascicolo primo grado).
La funzione pubblicitaria dei pannelli, idonea ad integrare presupposto per l'applicazione del canone, è oggetto di contestazione del presente giudizio.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato, e citato da entrambe le parti in giudizio, che, in tema di imposta sulla pubblicità, ha operato una distinzione tra i mezzi di comunicazione con il pubblico - soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine e i prodotti e/o servizi di un'azienda - da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione (Cass., n. 1359 e n. 1360 del 18/01/2019; Ctp di Varese, sez. I,
n. 409/2019; Comm. Trib. Reg. per la Lombardia sez. 7, n. 2901 del 10/12/2020).
L'orientamento giurisprudenziale citato ravvisa la sussistenza della funzione pubblicitaria ove sussista un collegamento tra i prodotti mostrati nel pannello e quelli venduti nell'esercizio commerciale e, in particolare, ritiene che “è soggetto al canone unico patrimoniale qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda” (Cass. n.8220/1993, n. 15654/2004,
n. 17852/2004, n. 4095/2014, n. 23383/2009 e n.8616/2014).
Sul punto, deve evidenziarsi l'ordinanza n. 1359 del 18/1/2019, in cui la S.C. ha ritenuto di natura pubblicitaria le rappresentazioni fotografiche di ampia metratura, apposte sulle vetrine di un supermercato ed evocative dei prodotti alimentari ivi commercializzati, stante la loro preminente funzione promozionale delle vendite. Riportandosi a decisioni precedenti (n. 17852 del 2004, 15449 del
2010), la Cassazione precisa che "costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica").
Non è dunque indispensabile la sussistenza di un vero e proprio fine reclamistico o propagandistico, cioè di diffusione del prodotto, essendo sufficiente l'obiettiva idoneità dello strumento utilizzato per far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti ed utenti l'attività ed il prodotto dell'azienda, anche se non ne viene specificato il nome, sotto forma di insegna o marchio (Tribunale di
Bologna, sentenza n. 344/2025 del 11/02/2025).
Precisa ulteriormente la Corte che “occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa pagina 5 di 7 da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari
(latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici". Tali immagini inequivocabilmente promuovono l'attività dell'esercente e sono dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita. Risulta, inoltre, accertato che tali vetrofanie occupino un'ampia metratura (pari a circa complessivi mq. 62). Esse, pertanto, non possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 507 del 1993”.
La funzione pubblicitaria, infatti, sussiste qualora le immagini si riferiscano a prodotti venduti direttamente all'interno dell'esercizio commerciale e i pannelli abbiano la funzione di catturare l'attenzione di possibili acquirenti.
La funzione pubblicitaria sussiste, altresì, nel caso in cui i cartelli stradali riportino il nome il nome e/o il luogo di un'attività e/o indicazioni e/o orari dell'attività, oppure cartelli luminosi riportanti il nome dell'attività (ex multis, Cass., n. 8616 del 11/04/2014).
Nel caso di specie, difetta ogni riferimento in tal senso.
E' documentalmente provato che le fotografie raffigurino pasta, grano e uova, senza indicazione alcuna del nome della ditta, che svolge attività di produzione e commercio all'ingrosso di pasta, circostanza non contestata in giudizio.
Sul punto, si ritiene condivisibile quanto rilavato dal Giudice di prime cure in merito all'assenza di riferimento ai prodotti venduti nell'esercizio commerciale (sentenza n. 232/2025 del Giudice di Pace di
Ferrara del 22/4/2025: “Nel caso di specie, infatti come desunto dalle foto allegate in atti, i pannelli CP_ collocati in alcuni muri perimetrali della , raffigurano alcuni tipologie di pasta, grano e uova, che al massimo raffigurano la produzione della stessa di pasta, ma senza indicazione alcuna del nome della ditta, del marchio o della provenienza, che appaiono in realtà come elemento sostanzialmente decorativo della tipologia del prodotto. Diversamente opinando se all'interno dell'impresa vi fosse uno spaccio o un punto vendita al pubblico. Ma per quanto in atti, e non contestato, l'istante produce pasta destinata alla grande distribuzione con esclusione di vendita al dettaglio al consumatore finale”).
In conclusione, l'impugnazione proposta da nei confronti di Controparte_2 non piò trovare accoglimento. Controparte_1
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata con conseguente annullamento pagina 6 di 7 dell'accertamento esecutivo n. 15975483 del 07/05/2024 emesso da Controparte_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Controparte_2 confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
1) respinge l'appello proposto da Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di Controparte_2
Ferrara, 2 dicembre 2025
Il Giudice
MA RT RI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA RT RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 983/2025, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NO EN e NI AR
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Balboni Valeria Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la sussistenza del presupposto del CUP per le immagini oggetto di accertamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza così rigettando l'opposizione; Accertare e dichiarare che nessuna somma a titolo di spese di lite per il precedente grado di giudizio è dovuta dalla alla Parte_1 società Condannare la società alla Controparte_1 Controparte_1 refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Parte appellata ha formulato le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 232/2025 del Giudice di Pace di Ferrara, depositata in cancelleria il pagina 1 di 7 22/04/2025, confermandola in ogni sua parte. Con vittoria dei compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado non ammesse e nella comparsa di costituzione
e risposta del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 232/2025 del Giudice di Pace di Ferrara, depositata in cancelleria il 22/4/2025 e notificata il giorno 24/4/2025 (R.G. 2272/2024, doc. 1 e 2 fascicolo appellante).
L'appellante ha dedotto di svolgere in concessione, per conto del Comune di Cento, il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. Canone Unico Patrimoniale (d'ora in poi CUP) e, nell'ambito di tale incarico, di aver emesso e notificato a l'avviso di accertamento esecutivo n. 209 (ID Pratica Controparte_1
15975483) del 7/5/2024, per l'anno 2023 relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di Cento per un importo di euro 2.304,00 a titolo di Canone Unico Annuale 2023, euro
3.456,00 a titolo di indennità ed euro 127,55 per interessi e spese di notifica, per un totale di euro
5.888,00 (doc. 3 fascicolo appellante). ha dato atto che, in data 7/6/2024, Controparte_2 Controparte_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per carenza del presupposto impositivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 1/10/2024, si è Controparte_2 costituita nel giudizio di primo grado (R.G. 2272/2024) contestando i motivi di opposizione, e chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare unico soggetto legittimato a stare in giudizio per la difesa dell'atto opposto la stessa concessionaria Parte_1
Il Giudice di Pace di Ferrara, estromesso il Comune di Cento dal giudizio, con sentenza n. 232/2025 del
22/4/2025, aveva accolto l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Controparte_1 disposto l'annullamento dell'accertamento esecutivo dell'atto impugnato. domanda in questa sede la revoca della sentenza n. 232/2025 del Controparte_2
22/4/2025 del Giudice di Pace di Ferrara, eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale del Comune di Cento, per quanto attiene al presupposto del canone (doc. 4 fascicolo appellante).
pagina 2 di 7 In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, va ritenuta sussistente la natura pubblicitaria delle immagini, in quanto le stesse non assolvono ad una mera finalità decorativa, bensì a quella di messaggio promozionale dell'attività svolta al fine di migliorare la propria immagine, evocando l'utilizzo dei prodotti indispensabili per la produzione di pasta, così come evincibile dalle fotografie prodotte e dal sito web ufficiale della società.
Pertanto, parte appellante ha ritenuto sussistente il presupposto per l'applicazione del canone, poiché
l'art. 10, comma 2, del Regolamento CUP adottato dal Comune di Cento prevede l'applicazione del canone nel caso di messaggi diffusi anche nell'esercizio di un'attività economica e volti a migliore il soggetto pubblicizzato e non sussistono, nel caso di specie, cause di esenzione dal pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 dedotto di essere una società che svolge attività di produzione e commercio all'ingrosso di pasta e di aver posto su parte della recinzione del proprio stabilimento produttivo n. 18 pannelli (doc. 2 fascicolo primo grado), meramente decorativi, apposti al fine di nascondere l'area in cui avviene l'attività di carico e scarico della merce e non di pubblicizzare l'esercizio commerciale.
Nel merito, parte appellata ha, in primo luogo, contestato il valore probatorio e l'ammissibilità del documento recante lo screenshot del sito web di parte appellata, inserito nel corso del testo dell'atto introduttivo (pag. 7) ed introdotto per la prima volta nel giudizio di appello.
In secondo luogo, parte appellata ha contestato la fondatezza del motivo di appello, poiché i pannelli in questione sono anonimi, in quanto raffigurano elementi generici non riconducibili all'attività della società ricorrente (doc. 2 fascicolo primo grado), e, pertanto, sono privi di finalità di promozione commerciale, ma solamente decorativa.
Parte appellata ha contestato la conformità, e quindi l'applicabilità, al caso di specie dell'orientamento giurisprudenziale citato in giudizio da parte appellante, poiché riferito a fattispecie diverse da quelle in oggetto e relative a mezzi di comunicazione idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda; in particolare, cartelli stradali riportanti il nome e/o il luogo di un'attività e/o indicazioni e/o orari dell'attività, oppure cartelli luminosi riportanti il nome dell'attività o vetrofanie di supermercati in cui sono raffigurati prodotti venduti all'interno dell'esercizio.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la funzione pubblicitaria dei cartelli è esclusa dall'assenza di espliciti riferimenti all'attività svolta o ai suoi prodotti, fermo che l'esercizio commerciale di non vende pasta al dettaglio, ma solamente alla grande Controparte_1 distribuzione, e che i pannelli hanno una funzione meramente decorativa, poiché posti nella parte posteriore dello stabilimento produttivo al fine mascherare il piazzale interno in cui avviene l'attività pagina 3 di 7 di carico e scarico della merce (doc. 2 fascicolo primo grado).
L'appellata ha, pertanto, escluso la sussistenza di un messaggio con finalità pubblicitaria e, pertanto,
l'applicazione del canone, ex art. 1, comma 819, L. n. 160 del 2019, anche alla luce della Risoluzione n.
3 del 20/07/2023 del Dipartimento delle Finanze (doc. 4 fascicolo primo grado), che ha escluso dal computo della superficie imponibile elementi come cornici, supporti di sostegno ed eventuali componenti decorativi, che non hanno funzione pubblicitaria.
***
La domanda formulata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
[...]
Preliminarmente, occorre precisare che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – ha introdotto a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(CUP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992.
Così come previsto ai sensi del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, due sono i presupposti per l'applicazione del CUP: l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Tali presupposti sono richiamati nel Regolamento di Cento relativo alla disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale che all'art. 10, II comma, precisa altresì che, ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 10, Regolamento del
Comune di Cento: “2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”).
Sono esclusi dal computo della superficie imponibile elementi come cornici, supporti di sostegno ed pagina 4 di 7 eventuali componenti decorativi, che non hanno funzione pubblicitaria, così come chiarito dalla
Risoluzione n. 3 del 20/07/2023 del Dipartimento delle Finanze (doc. 4 fascicolo primo grado).
La funzione pubblicitaria dei pannelli, idonea ad integrare presupposto per l'applicazione del canone, è oggetto di contestazione del presente giudizio.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato, e citato da entrambe le parti in giudizio, che, in tema di imposta sulla pubblicità, ha operato una distinzione tra i mezzi di comunicazione con il pubblico - soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine e i prodotti e/o servizi di un'azienda - da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione (Cass., n. 1359 e n. 1360 del 18/01/2019; Ctp di Varese, sez. I,
n. 409/2019; Comm. Trib. Reg. per la Lombardia sez. 7, n. 2901 del 10/12/2020).
L'orientamento giurisprudenziale citato ravvisa la sussistenza della funzione pubblicitaria ove sussista un collegamento tra i prodotti mostrati nel pannello e quelli venduti nell'esercizio commerciale e, in particolare, ritiene che “è soggetto al canone unico patrimoniale qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda” (Cass. n.8220/1993, n. 15654/2004,
n. 17852/2004, n. 4095/2014, n. 23383/2009 e n.8616/2014).
Sul punto, deve evidenziarsi l'ordinanza n. 1359 del 18/1/2019, in cui la S.C. ha ritenuto di natura pubblicitaria le rappresentazioni fotografiche di ampia metratura, apposte sulle vetrine di un supermercato ed evocative dei prodotti alimentari ivi commercializzati, stante la loro preminente funzione promozionale delle vendite. Riportandosi a decisioni precedenti (n. 17852 del 2004, 15449 del
2010), la Cassazione precisa che "costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica").
Non è dunque indispensabile la sussistenza di un vero e proprio fine reclamistico o propagandistico, cioè di diffusione del prodotto, essendo sufficiente l'obiettiva idoneità dello strumento utilizzato per far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti ed utenti l'attività ed il prodotto dell'azienda, anche se non ne viene specificato il nome, sotto forma di insegna o marchio (Tribunale di
Bologna, sentenza n. 344/2025 del 11/02/2025).
Precisa ulteriormente la Corte che “occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa pagina 5 di 7 da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari
(latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici". Tali immagini inequivocabilmente promuovono l'attività dell'esercente e sono dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita. Risulta, inoltre, accertato che tali vetrofanie occupino un'ampia metratura (pari a circa complessivi mq. 62). Esse, pertanto, non possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 507 del 1993”.
La funzione pubblicitaria, infatti, sussiste qualora le immagini si riferiscano a prodotti venduti direttamente all'interno dell'esercizio commerciale e i pannelli abbiano la funzione di catturare l'attenzione di possibili acquirenti.
La funzione pubblicitaria sussiste, altresì, nel caso in cui i cartelli stradali riportino il nome il nome e/o il luogo di un'attività e/o indicazioni e/o orari dell'attività, oppure cartelli luminosi riportanti il nome dell'attività (ex multis, Cass., n. 8616 del 11/04/2014).
Nel caso di specie, difetta ogni riferimento in tal senso.
E' documentalmente provato che le fotografie raffigurino pasta, grano e uova, senza indicazione alcuna del nome della ditta, che svolge attività di produzione e commercio all'ingrosso di pasta, circostanza non contestata in giudizio.
Sul punto, si ritiene condivisibile quanto rilavato dal Giudice di prime cure in merito all'assenza di riferimento ai prodotti venduti nell'esercizio commerciale (sentenza n. 232/2025 del Giudice di Pace di
Ferrara del 22/4/2025: “Nel caso di specie, infatti come desunto dalle foto allegate in atti, i pannelli CP_ collocati in alcuni muri perimetrali della , raffigurano alcuni tipologie di pasta, grano e uova, che al massimo raffigurano la produzione della stessa di pasta, ma senza indicazione alcuna del nome della ditta, del marchio o della provenienza, che appaiono in realtà come elemento sostanzialmente decorativo della tipologia del prodotto. Diversamente opinando se all'interno dell'impresa vi fosse uno spaccio o un punto vendita al pubblico. Ma per quanto in atti, e non contestato, l'istante produce pasta destinata alla grande distribuzione con esclusione di vendita al dettaglio al consumatore finale”).
In conclusione, l'impugnazione proposta da nei confronti di Controparte_2 non piò trovare accoglimento. Controparte_1
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata con conseguente annullamento pagina 6 di 7 dell'accertamento esecutivo n. 15975483 del 07/05/2024 emesso da Controparte_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Controparte_2 confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
1) respinge l'appello proposto da Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di Controparte_2
Ferrara, 2 dicembre 2025
Il Giudice
MA RT RI
pagina 7 di 7