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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET VI RA, Presidente
TT CO, OR
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro 2 70010 Casamassima BA
elettivamente domiciliato presso comune.casamassima@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2884/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31817-L-2021 DEL 15-10-2021 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n. 31817- L- 2021 notificato dal Comune di Casamassima avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI per il 2016 di € 2.109,00 in ordine a un fabbricato, occupato dalla Società contribuente all'interno del centro commerciale all'ingrosso "Società_1", nel quale era svolta l'attività commerciale di commercio elettronico e al dettaglio di elettrodomestici, articoli casalinghi, cristallerie, posaterie, articoli da regalo, per il tempo libero.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione nonchè per insussistenza dei presupposti della TARI, attesa la produzione di rifiuti speciali.
In via subordinata chiedeva la riduzione del 40% dell'imposta in quanto l'area de "Società_1", sulla quale insiste la sede operativa della contribuente, non sarebbe servita dal servizio di raccolta dei rifiuti comunale.
Si costituiva il Comune di Casamassima chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 14.12.2022 la CTP rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di € 900,00, oltre accessori per spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 srl lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.
Con il primo motivo di appello la Contribuente lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità per difetto di motivazione dell'atto impugnato. La doglianza è infondata atteso che il primo giudice ha correttamente rilevato che l'accertamento in esame contiene ogni utile indicazione per comprendere quale fosse la pretesa tributaria e per apprestare le proprie difese, così come in effetti è avvenuto come si evince dall'articolato ricorso proposto,ed in particolare:
l' indicazione delle superfici corrispondenti a quelle dichiarate( e comunque a quelle accertate con altra sentenza passata in giudicato e e che non hanno mai formato oggetto di dichiarazione di variazione) con determinazione del tributo in base alle tariffe deliberate dal Comune di Casamassima;
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunica to e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Pariementi infondato è il secondo motivo di appello atteso che correttamente il primo giudice, con motivazione immune da censura, ha ritenuto infondato e non provato l'assunto dell'appellante secondo cui la Tari non sarebbe dovuta in presenza di produzione di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) in maniera continuativa e permanente. Infatti non risulta pienamente provato quali tipi di rifiuti fossero prodotti all'interno dell'area ed ancor più che si trattasse di imballaggi terziari in mancanza dei relativi certificati (modello unico di dichiarazione ambientale) tenuto conto che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di elettrodomestici.
Inoltre la società appellante con riferimento alla produzione di rifiuti speciali non ha presentato la prescritta denunzia delle superfici esenti dal tributo né ha provato con idonea documentazione la produzione di rifiuti speciali, omettendo di esibire i formulari ed i moduli prescritti in caso di gestione in proprio dei suddetti scarti nonché la relativa fatturazione e i contratti firmati.
La contribuente, infondatamente, ritiene di poter scegliere di provvedere in piena autonomia alla gestione dei rifiuti, senza assolvere l'onere di dichiarazione delle superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali al fine di ottenere le relative esenzioni e/o riduzioni per la parte di superfici nelle quale gli stessi si producono, lasciando al Comune il recupero dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani”.
Infatti, in assenza di autorizzazione da parte dell'Ente impositore, tale tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi o meno il servizio atteso che il regime di privativa del Comune non cessa per effetto di una autonoma scelta del contribuente di provvedere in proprio.
Nè la società appellante può pretendere l'esonero dall'obbligo di pagamento del tributo “sulla base di obblighi di natura privata contratti, in propria autonomia, con il gestore del plesso commerciale come rilevato da questa Corte con Sentenza n. 1745/2024, depositata il 06/05/2024, resa nel giudizio tra le stesse parti per altro anno di imposta.
Fondato appare, invece, il terzo motivo di appello.
Risulta, infatti, provato, che , nel corso dell'anno in considerazione il complesso del Società_1, anche a causa del comportamento ostruzionistico dei suoi amministratori,) non imputabile comunque all'odierno appellante, non ha usufruito al suo interno dal servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Casamassima e che l'unico cassonetto collocato all'esterno del centro commerciale ne rendeva obiettivamente difficile l'utilizzazione da parte degli occupanti dei capannoni commerciali, onde deve essere accolta la richiesta subordinata dell'appellante di riduzione dell'imposta nella misura, che si ritiene congrua, del 40% rispetto a quella pretesa dal Comune, in conformità all'orientamento che va consolidandosi presso questa Corte, tenuto conto dell'obiettiva difficoltà di smaltire rifiuti in presenza di un solo cassonetto peraltro posto all'esterno del centro commerciale.Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza appellata deve essere riformata nei limiti soprandicati riconoscendosi il diritto della odierna appellante alla riduzione dell'imposta di cui è causa( e degli accessori) nella misura del 40% .
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riduce in misura del 40% l'importo richiesto con l'avviso di accertamento di cui è causa;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET VI RA, Presidente
TT CO, OR
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro 2 70010 Casamassima BA
elettivamente domiciliato presso comune.casamassima@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2884/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31817-L-2021 DEL 15-10-2021 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n. 31817- L- 2021 notificato dal Comune di Casamassima avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI per il 2016 di € 2.109,00 in ordine a un fabbricato, occupato dalla Società contribuente all'interno del centro commerciale all'ingrosso "Società_1", nel quale era svolta l'attività commerciale di commercio elettronico e al dettaglio di elettrodomestici, articoli casalinghi, cristallerie, posaterie, articoli da regalo, per il tempo libero.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione nonchè per insussistenza dei presupposti della TARI, attesa la produzione di rifiuti speciali.
In via subordinata chiedeva la riduzione del 40% dell'imposta in quanto l'area de "Società_1", sulla quale insiste la sede operativa della contribuente, non sarebbe servita dal servizio di raccolta dei rifiuti comunale.
Si costituiva il Comune di Casamassima chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 14.12.2022 la CTP rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di € 900,00, oltre accessori per spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 srl lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.
Con il primo motivo di appello la Contribuente lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità per difetto di motivazione dell'atto impugnato. La doglianza è infondata atteso che il primo giudice ha correttamente rilevato che l'accertamento in esame contiene ogni utile indicazione per comprendere quale fosse la pretesa tributaria e per apprestare le proprie difese, così come in effetti è avvenuto come si evince dall'articolato ricorso proposto,ed in particolare:
l' indicazione delle superfici corrispondenti a quelle dichiarate( e comunque a quelle accertate con altra sentenza passata in giudicato e e che non hanno mai formato oggetto di dichiarazione di variazione) con determinazione del tributo in base alle tariffe deliberate dal Comune di Casamassima;
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunica to e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Pariementi infondato è il secondo motivo di appello atteso che correttamente il primo giudice, con motivazione immune da censura, ha ritenuto infondato e non provato l'assunto dell'appellante secondo cui la Tari non sarebbe dovuta in presenza di produzione di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) in maniera continuativa e permanente. Infatti non risulta pienamente provato quali tipi di rifiuti fossero prodotti all'interno dell'area ed ancor più che si trattasse di imballaggi terziari in mancanza dei relativi certificati (modello unico di dichiarazione ambientale) tenuto conto che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di elettrodomestici.
Inoltre la società appellante con riferimento alla produzione di rifiuti speciali non ha presentato la prescritta denunzia delle superfici esenti dal tributo né ha provato con idonea documentazione la produzione di rifiuti speciali, omettendo di esibire i formulari ed i moduli prescritti in caso di gestione in proprio dei suddetti scarti nonché la relativa fatturazione e i contratti firmati.
La contribuente, infondatamente, ritiene di poter scegliere di provvedere in piena autonomia alla gestione dei rifiuti, senza assolvere l'onere di dichiarazione delle superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali al fine di ottenere le relative esenzioni e/o riduzioni per la parte di superfici nelle quale gli stessi si producono, lasciando al Comune il recupero dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani”.
Infatti, in assenza di autorizzazione da parte dell'Ente impositore, tale tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi o meno il servizio atteso che il regime di privativa del Comune non cessa per effetto di una autonoma scelta del contribuente di provvedere in proprio.
Nè la società appellante può pretendere l'esonero dall'obbligo di pagamento del tributo “sulla base di obblighi di natura privata contratti, in propria autonomia, con il gestore del plesso commerciale come rilevato da questa Corte con Sentenza n. 1745/2024, depositata il 06/05/2024, resa nel giudizio tra le stesse parti per altro anno di imposta.
Fondato appare, invece, il terzo motivo di appello.
Risulta, infatti, provato, che , nel corso dell'anno in considerazione il complesso del Società_1, anche a causa del comportamento ostruzionistico dei suoi amministratori,) non imputabile comunque all'odierno appellante, non ha usufruito al suo interno dal servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Casamassima e che l'unico cassonetto collocato all'esterno del centro commerciale ne rendeva obiettivamente difficile l'utilizzazione da parte degli occupanti dei capannoni commerciali, onde deve essere accolta la richiesta subordinata dell'appellante di riduzione dell'imposta nella misura, che si ritiene congrua, del 40% rispetto a quella pretesa dal Comune, in conformità all'orientamento che va consolidandosi presso questa Corte, tenuto conto dell'obiettiva difficoltà di smaltire rifiuti in presenza di un solo cassonetto peraltro posto all'esterno del centro commerciale.Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza appellata deve essere riformata nei limiti soprandicati riconoscendosi il diritto della odierna appellante alla riduzione dell'imposta di cui è causa( e degli accessori) nella misura del 40% .
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riduce in misura del 40% l'importo richiesto con l'avviso di accertamento di cui è causa;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente