Sentenza 20 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6067/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6067/2024 promossa congiuntamente da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
Contro
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopraesposte ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova di procedere alla trascrizione dell'emanata sentenza, esonerando il sig.
[...]
dall'obbligo del versamento dell'assegno divorzile a favore alla sig.ra Parte_1 essendo economicamente autosufficiente. CP_1
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO
Voglia il Tribunale di Genova pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20/04/2013 optando per il regime della separazione dei beni.
I coniugi non hanno avuto figli.
Il matrimonio è durato solo 8 anni: infatti i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza emessa dal Tribunale di Genova n° R.G. 2573/2021 in data
22/09/2023.
In virtù di suddetta sentenza il sig. è tenuto al pagamento di Parte_1
un contributo mensile al mantenimento della moglie pari ad euro 200,00 oltre rivalutazione Istat annuale.
Deduce il ricorrente che dal momento della separazione personale i coniugi non hanno più vissuto insieme e il notevole tempo trascorso rende impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pertanto il sig. ha interesse ad ottenere lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con richiesta di esonero da qualsivoglia versamento di contributo economico a favore della sig.ra CP_1
A tale proposito il ricorrente deduce:
a) Di svolgere attualmente attività lavorativa presso l'autolavaggio di cui è titolare ( come da dichiarazione dei redditi allegati),
b) di avere formato un nuovo nucleo familiare con l'odierna compagna con la quale ha avuto un figlio oggi di anni due.
c) Che la propria compagna non svolge attività lavorativa.
d) Di vivere in una modesta casa di proprietà della sorella.
e) Che l'intero nucleo famigliare si trova a carico del sig. . Parte_1
f) Che a seguito della chiusura della Pizzeria di cui era titolare il sig.
ha dovuto far fronte a numerosi debiti. Parte_1
Chiede pertanto l'esonero da qualsivoglia contributo economico comico a favore della ex moglie sia perché mensilmente non sostenibile, sia perché la CP_1
sig.ra ha raggiunto una autosufficienza economica/ comunque è nelle CP_1
condizioni di raggiungerla autonomamente.
Deduce a tale proposito che la sig.ra svolge regolare attività lavorativa CP_1
alle dipendenze del “ ” e riceve un retribuzione dichiarata Parte_3
mensile di circa 500,00 euro con contratto a tempo indeterminato e part-time.
Deduce poi che oltre a suddetta attività lavorativa la sig.ra svolgerebbe CP_1
attività lavorativa in nero sia presso il suddetto negozio di ricostruzione e decorazione di unghie che a domicilio, ciò che le permettebbe di raggiungere almeno 1.000,00 euro al mese (esentasse).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 La ricorrente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
All'udienza di comparizione il sig. ha dichiarato: “Mi richiamo a Parte_1
quanto esposto in ricorso e alle domande nello stesso formulate”. Attualmente mia moglie lavora presso il e convive con un'altra Parte_4 persona di nome Chiedo la revoca dell'assegno. Non abbiamo Persona_1
avuto figli. Io ho un figlio da una nuova compagna. Non ho potuto sentire mia moglie perché mi ha bloccato su whatsapp.
Sussistono i presupposti per la pronuncia del divorzio.
Invero:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 20/04/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2947/2023 emessa dal
Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi.
Conseguentemente sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio.
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di separazione va osservato innanzitutto che il matrimonio è durato solo 8 anni, un periodo troppo breve per per solidificare un tenore di vita diverso da quello che si aveva prima delle nozze e per ingenerare aspettative per il futuro.
Sotto tale profilo non si può parlare di perdita di chances in quanto la breve
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 durata del matrimonio e l'assenza di figli non hanno impedito né un lavoro durante il matrimonio ne di riprendere comunque il lavoro dopo il matrimonio stesso anche in considerazione della giovane età delle parti.
La convenuta poi risulta avere una formazione e pregresse attività lavorative (ha esperienza lavorativa come onicotecnica) e quindi ha delle abilità lavorative specifiche.
Ciò risulta confermato dal fatto che i suoi redditi sono in aumento come emerso dagli accertamenti effettuati tramite la GDF, da cui risulta che da un reddito di
1260 Euro annui è passata ad un reddito di 6260 Euro annui.
Difettano quindi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile essendo parte convenuta in grado di raggiungere da sola l'indipendenza economica e l'autosufficienza.
Viceversa appaiono aumentate le spese per il ricorrente che ha una nuova relazione ed ha avuto un figlio.
Stante la mancata costituzione e la non opposizione di parte convenuta le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il
20/04/2013 dai Signori
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE) il 26/02/1989
e
codice fiscale nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/12/1991,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Dichiara economicamente indipendenti i coniugi.
Revoca per l'effetto l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione a far data dalla domanda, ossia dal luglio 2024.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2013, Numero 26, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18/04/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6