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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 793-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta mandato in calce al ricorso notificato il 20.12.2024 dall'avv. Guido Marangoni, C.F. C.F._2
PEC presso il quale è elettivamente domiciliato, in Email_1
39100 Bolzano (BZ), via Leonardo da Vinci nr. 20;
ricorrente
contro
pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, anche quali mandatari della in Persona_1 CP_3
forza di mandato con rappresentanza a rog. Not. Rep. N. 37521 Racc. 5762, Persona_2
elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
convenuti
In punto: opposizione a AVA n. 413 2024 0001429647000 per la somma CP_2
complessiva di € 20.658,99.- per omissioni contributive relative alla “Gestione
Commercianti” dal gennaio 2017 all'aprile 2021.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
− In via preliminare: ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46 del 1999, disporre la sospensione del pagamento degli importi richiesti nell'avviso di addebito, al fine di evitare un danno grave e ingiusto per il ricorrente.
− In via pregiudiziale: dichiarare in ogni caso prescritta ogni pretesa anteriore al
17.12.2017.
− Nel merito, in via principale: accertare l'insussistenza, per le ragioni tutte di cui in narrativa, del debito asseritamente sussistente in capo a (C.F. Controparte_1
pagina 2 di 8 ), come sopra descritto, nei confronti di , per le circostanze di C.F._1 CP_2
cui all'avviso di addebito n. 413 2024 00014296 47000 del 24.10.2024, notificato in data
15.11.2024 e di conseguenza revocare, annullare e/o dichiarare comunque inefficaci l'atto citato, così come tutti quelli precedenti, successivi e presupposti.
− Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un qualsivoglia debito di natura contributiva in capo al Sig. Controparte_1
nei confronti dell'Istituto convenuto, annullare e/o riformare per la parte ritenuta di giustizia, anche con riferimento agli importi, i conteggi di cui a contributi, interessi,
sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 413 2024 00014296 47 000 del 24.10.2024,
notificato in data 15.11.2024.
− In ogni caso: spese legali, diritti ed oneri di causa interamente rifusi.
Per parte convenuta / CP_2 CP_3
A.
In via preliminare dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Bolzano e la competenza del
Tribunale di Treviso
B.
In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della CP_3
e della correlativa carenza di interesse ad agire nei confronti del cessionario dei crediti
[...]
CP_
C.
pagina 3 di 8 Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma dell'AVA opposto e delle somme ivi contenute
D.
Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.12.2024 conveniva in giudizio ed Controparte_1 CP_2
proponendo opposizione avverso l'ava n. 413 2024 0001429647000 per la CP_3 CP_2
somma complessiva di € 20.658,99.- relativo a pretese omissioni contributive “Gestione
Commercianti” dal gennaio 2017 all'aprile 2021. Il ricorrente eccepiva in via pregiudiziale di merito la avvenuta prescrizione di ogni pretesa anteriore al 17.12.2017; contestava peraltro la fondatezza della pretesa avversa;
precisava di risiedere dal 2010 fuori dalla provincia di Bolzano, nello specifico in Veneto (nei dintorni di Treviso) e di fatto e di non aver alcun contatto né rapporto con la società mantenendosi svolgendo attività CP_4
di lavoro subordinato;
di non detenere da maggio 2021 più alcuna partecipazione.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio ed eccependo l'incompetenza CP_2 CP_3
per territorio del Tribunale di Bolzano ex art. 444 co 1 cpc a favore del Tribunale di
Treviso; il difetto di legittimazione passiva di contestando l'eccezione di CP_3
pagina 4 di 8 prescrizione ed insistendo per la fondatezza della pretesa creditoria. Rassegnavano quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza dell'18.03.2025, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.04.2024.
In data 29.04.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
In primo luogo, occorre rilevare come risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte , alla quale va riconosciuto carattere CP_2
pregiudiziale rispetto alle questioni di merito prospettate negli scritti difensivi daLle parti.
Eccezione di difetto di competenza per territorio
L'art. 444 c.p.c. al 1° comma prevede : “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del Tribunale, in
funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore [432 c.c.].
Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza. “ e al coma 3: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di Lavoro e all'applicazione delle sanzionicivili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
pagina 5 di 8 Orbene, nella specie, è pacifico che i contributi portati dall'ava qui impugnato sono contributi IVS – in quanto tali rientranti nella previsione di cui al primo comma dell'art. 444 cpcp – ed è incontestato che l'odierno ricorrente risieda in Silea (TV) via Callalta
19/A.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile,
dovendo questo Giudice declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Treviso
(quale “Giudice nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”).
Dai documenti depositati da parte risulta peraltro che l' AVA opposto riporta CP_2
CP_ (evidentemente per errore) nell'intestazione l'indicazione della “Sede di Bolzano”
(quale Ufficio emittente) e nella parte relativa a “quando e come presentare ricorso” recita:
“il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di
40 giorni dalla notifica dell'avviso di addenito (…). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede che ha CP_2
emesso l'avviso. L'opposizione va proposta contro l' (ente impositore) e, per i crediti CP_2
oggetto di cessione, contro la giudizio di opposizione è regolato dagli art. CP_5
442 e seguenti del codice di procedura civile.”.
Ciononostante, come correttamente eccepito dai convenuti, la competenza territoriale non è
del Tribunale di Bolzano, bensì di quello di Treviso, stante il fatto che il ricorrente risiede in Silea (TV) via Callalta 19/A.
Vertendosi nel caso in oggetto in tema di contributi commercianti, e non di contributi lavoratori dipendenti, va applicato il criterio generale che stabilisce la competenza territoriale sulla base della residenza dell'attore (art. 444, comma 1, c.p.c.); tale criterio è inderogabile.
pagina 6 di 8 In tal senso, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 04.09.2020, n. 18373, in cui si legge: “costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui "la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 21317 del 2004, Cass. n. 23141 del 2011 e 9382 del 2013)”.
Spese
Nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, le spese del giudizio vanno liquidate dal giudice incompetente e non dal giudice avanti il quale le parti riassumono il processo (Cass. 3122/2017).
Tenuto conto che l'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano è frutto delle erronee idicazioni contenute negli ava opposti, si ritiene sussistano le ragioni per poter compensare le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 793-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 20.12.2024 da contro e , così provvede: Controparte_1 CP_2 CP_3
accerta e dichiara pagina 7 di 8 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, per essere competente il Tribunale di
Treviso in funzione di giudice del lavoro;
dichiara la compensazione delle spese di lite;
stabilisce il termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Così deciso, Bolzano 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 793-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta mandato in calce al ricorso notificato il 20.12.2024 dall'avv. Guido Marangoni, C.F. C.F._2
PEC presso il quale è elettivamente domiciliato, in Email_1
39100 Bolzano (BZ), via Leonardo da Vinci nr. 20;
ricorrente
contro
pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, anche quali mandatari della in Persona_1 CP_3
forza di mandato con rappresentanza a rog. Not. Rep. N. 37521 Racc. 5762, Persona_2
elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
convenuti
In punto: opposizione a AVA n. 413 2024 0001429647000 per la somma CP_2
complessiva di € 20.658,99.- per omissioni contributive relative alla “Gestione
Commercianti” dal gennaio 2017 all'aprile 2021.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
− In via preliminare: ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46 del 1999, disporre la sospensione del pagamento degli importi richiesti nell'avviso di addebito, al fine di evitare un danno grave e ingiusto per il ricorrente.
− In via pregiudiziale: dichiarare in ogni caso prescritta ogni pretesa anteriore al
17.12.2017.
− Nel merito, in via principale: accertare l'insussistenza, per le ragioni tutte di cui in narrativa, del debito asseritamente sussistente in capo a (C.F. Controparte_1
pagina 2 di 8 ), come sopra descritto, nei confronti di , per le circostanze di C.F._1 CP_2
cui all'avviso di addebito n. 413 2024 00014296 47000 del 24.10.2024, notificato in data
15.11.2024 e di conseguenza revocare, annullare e/o dichiarare comunque inefficaci l'atto citato, così come tutti quelli precedenti, successivi e presupposti.
− Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un qualsivoglia debito di natura contributiva in capo al Sig. Controparte_1
nei confronti dell'Istituto convenuto, annullare e/o riformare per la parte ritenuta di giustizia, anche con riferimento agli importi, i conteggi di cui a contributi, interessi,
sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 413 2024 00014296 47 000 del 24.10.2024,
notificato in data 15.11.2024.
− In ogni caso: spese legali, diritti ed oneri di causa interamente rifusi.
Per parte convenuta / CP_2 CP_3
A.
In via preliminare dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Bolzano e la competenza del
Tribunale di Treviso
B.
In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della CP_3
e della correlativa carenza di interesse ad agire nei confronti del cessionario dei crediti
[...]
CP_
C.
pagina 3 di 8 Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma dell'AVA opposto e delle somme ivi contenute
D.
Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.12.2024 conveniva in giudizio ed Controparte_1 CP_2
proponendo opposizione avverso l'ava n. 413 2024 0001429647000 per la CP_3 CP_2
somma complessiva di € 20.658,99.- relativo a pretese omissioni contributive “Gestione
Commercianti” dal gennaio 2017 all'aprile 2021. Il ricorrente eccepiva in via pregiudiziale di merito la avvenuta prescrizione di ogni pretesa anteriore al 17.12.2017; contestava peraltro la fondatezza della pretesa avversa;
precisava di risiedere dal 2010 fuori dalla provincia di Bolzano, nello specifico in Veneto (nei dintorni di Treviso) e di fatto e di non aver alcun contatto né rapporto con la società mantenendosi svolgendo attività CP_4
di lavoro subordinato;
di non detenere da maggio 2021 più alcuna partecipazione.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio ed eccependo l'incompetenza CP_2 CP_3
per territorio del Tribunale di Bolzano ex art. 444 co 1 cpc a favore del Tribunale di
Treviso; il difetto di legittimazione passiva di contestando l'eccezione di CP_3
pagina 4 di 8 prescrizione ed insistendo per la fondatezza della pretesa creditoria. Rassegnavano quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza dell'18.03.2025, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.04.2024.
In data 29.04.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
In primo luogo, occorre rilevare come risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte , alla quale va riconosciuto carattere CP_2
pregiudiziale rispetto alle questioni di merito prospettate negli scritti difensivi daLle parti.
Eccezione di difetto di competenza per territorio
L'art. 444 c.p.c. al 1° comma prevede : “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del Tribunale, in
funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore [432 c.c.].
Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza. “ e al coma 3: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di Lavoro e all'applicazione delle sanzionicivili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
pagina 5 di 8 Orbene, nella specie, è pacifico che i contributi portati dall'ava qui impugnato sono contributi IVS – in quanto tali rientranti nella previsione di cui al primo comma dell'art. 444 cpcp – ed è incontestato che l'odierno ricorrente risieda in Silea (TV) via Callalta
19/A.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile,
dovendo questo Giudice declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Treviso
(quale “Giudice nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”).
Dai documenti depositati da parte risulta peraltro che l' AVA opposto riporta CP_2
CP_ (evidentemente per errore) nell'intestazione l'indicazione della “Sede di Bolzano”
(quale Ufficio emittente) e nella parte relativa a “quando e come presentare ricorso” recita:
“il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di
40 giorni dalla notifica dell'avviso di addenito (…). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede che ha CP_2
emesso l'avviso. L'opposizione va proposta contro l' (ente impositore) e, per i crediti CP_2
oggetto di cessione, contro la giudizio di opposizione è regolato dagli art. CP_5
442 e seguenti del codice di procedura civile.”.
Ciononostante, come correttamente eccepito dai convenuti, la competenza territoriale non è
del Tribunale di Bolzano, bensì di quello di Treviso, stante il fatto che il ricorrente risiede in Silea (TV) via Callalta 19/A.
Vertendosi nel caso in oggetto in tema di contributi commercianti, e non di contributi lavoratori dipendenti, va applicato il criterio generale che stabilisce la competenza territoriale sulla base della residenza dell'attore (art. 444, comma 1, c.p.c.); tale criterio è inderogabile.
pagina 6 di 8 In tal senso, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 04.09.2020, n. 18373, in cui si legge: “costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui "la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 21317 del 2004, Cass. n. 23141 del 2011 e 9382 del 2013)”.
Spese
Nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, le spese del giudizio vanno liquidate dal giudice incompetente e non dal giudice avanti il quale le parti riassumono il processo (Cass. 3122/2017).
Tenuto conto che l'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano è frutto delle erronee idicazioni contenute negli ava opposti, si ritiene sussistano le ragioni per poter compensare le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 793-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 20.12.2024 da contro e , così provvede: Controparte_1 CP_2 CP_3
accerta e dichiara pagina 7 di 8 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, per essere competente il Tribunale di
Treviso in funzione di giudice del lavoro;
dichiara la compensazione delle spese di lite;
stabilisce il termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Così deciso, Bolzano 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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