Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1744 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 14.5.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ISABELLA CORSINI ed elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1
MARTIRI DI BELFIORE, 3 - BRESCIA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. ELISA VECCHINI ed elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
MARANGONI, 11 - MANTOVA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 914/2022, depositata il 07/09/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
9.6.2022. In quell'udienza era presente il solo difensore dell'attrice, mentre nessuno era presente per
Parte_1
Il G. I., ammessi anche diversi capitoli di prova in relazione alle istanze istruttorie proposte da parte convenuta, rinviava la causa al giorno 29.6.2022, tuttavia, anche in quell'occasione nessuno compariva per e la causa veniva rinviata nuovamente al giorno 7 settembre Parte_1
2022 per la precisazione delle conclusioni, ed anche in quella data nessuno compariva per
[...]
Pt_1
A quel punto, il Tribunale pronunciava l'impugnata Sentenza, accogliendo la domanda attrice, in quanto la stessa aveva pienamente provato quanto dedotto, e cioè di aver stipulato con la convenuta un contratto scritto di consulenza per il trimestre 1/10/2020-31/12/2021, Parte_1 prevedendo un compenso di € 2.500 mensili oltre IVA;
che il rapporto professionale si era svolto anche per tutto il mese di gennaio 2022, essendo stato prorogato per fatti concludenti per un mese;
che nei quattro mesi complessivi di consulenza, aveva svolto tutte le prestazioni contrattualmente Parte previste e che mai vi erano state doglianze da parte della in relazione all'attività svolta. Viceversa, era rimasta smentita la narrativa della difesa di parte convenuta, costituitasi in giudizio e poi non comparsa alle successive udienze, che aveva dedotto una interruzione del rapporto di consulenza a dicembre 2020 a seguito di contestazioni effettuate dalla convenuta stessa: infatti, per un verso la convenuta non aveva nemmeno indotto i testi ammessi in ordine alle circostanze sopra riportate, e per altro verso il teste di parte attrice aveva, invece, smentito tali circostanze e confermato la ricostruzione della . Controparte_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello eccependo la nullità Parte_1 dell'impugnata Sentenza e dell'intero procedimento di primo grado, per omessa notifica di qualsiasi atto successivo al mutamento del rito.
Si costituiva in giudizio , concludendo per l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e/o per la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la Sentenza impugnata per errata applicazione dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'omessa notifica di ogni atto processuale dal mutamento del rito in avanti.
Infatti, per un errore nella redazione del nuovo fascicolo in cancelleria, in cui veniva inserito un solo avvocato, con esclusione, evidentemente, del procuratore della veniva omessa Pt_2 ogni forma di contraddittorio nei confronti di parte convenuta che non era a conoscenza di alcuna delle udienze fissate, né dell'ammissione delle istanze istruttorie. Di conseguenza, l'intero processo veniva celebrato in totale assenza della parte convenuta e senza alcuna sua consapevolezza o partecipazione, essendo ovvio che se la convenuta fosse stata regolarmente citata sarebbe comparsa e avrebbe dato corso agli adempimenti istruttori. Parte In tal modo si è vista ledere fortemente nelle proprie garanzie difensive, privata di fatto di un grado di giudizio.
Chiede, quindi, che venga dichiarata nulla la Sentenza impugnata con conseguente remissione al Giudice di primo grado. L'appello va dichiarato inammissibile. Come più volte statuito dalla Giurisprudenza di legittimità “In base al costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 2251 del 1997; S.U. n. 12541 del 1998; n. 19159 del 2005; n. 27296 del
2005; 2053 del 2010; n. 3718 del 2011; n. 14167 del 2014; n. 24612 del 2015; n. 2302 del 2016),
l'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme predette, tenuto conto della mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giudizio e del carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, potere che costituisce, appunto, una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame. Ne consegue che qualora lamenti, con l'atto di impugnazione, una nullità della citazione, l'appellante deve necessariamente dolersi anche dell'ingiustizia della sentenza di primo grado, deducendo questioni di merito;
in caso contrario, ove la doglianza per ragioni di rito costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile sia per difetto di interesse, che per la sua non rispondenza al modello legale di impugnazione” (Cass. Civ., Sez. I, n. 4515/2018). Orbene, nel caso di specie l'appellante ha addotto un unico motivo di appello, fondato (pur correttamente) sulla nullità della Sentenza di primo grado, per omesso avviso della cancelleria della fissazione della nuova udienza, dopo l'assegnazione del fascicolo ad un nuovo Giudice, ed ha concluso formulando (oltre all'istanza di sospensiva) un'unica richiesta: “dichiarare nulla e/o annullare la sentenza 914/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, sezione II civile, in data 07.09.2022, nell'ambito della causa iscritta al ruolo generale 1617/2022, per tutti i motivi esposti, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado”. Come detto, una siffatta impugnazione può risultare valida ed ammissibile solamente nel caso in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Tuttavia, nel caso di specie, la dedotta nullità non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c., da parte del giudice di appello, presupponendo tali casi la mancanza dell'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti, mentre, nella specie, sulla base delle stesse allegazioni dell'appellante, non risulta essersi verificata alcuna nullità della notificazione alla del ricorso introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado.
Infatti, il contraddittorio si era correttamente instaurato dinanzi al giudice del lavoro, primo assegnatario del fascicolo, il quale, constatata la regolare costituzione di entrambe le parti e svolto un infruttuoso tentativo di conciliazione, aveva, poi, trasmesso gli atti al Presidente di Sezione per l'assegnazione del fascicolo al giudice ordinario, competente per materia. Ciò che non risulta essere stato regolarmente notificato all'odierno appellante è, quindi, il provvedimento con cui il nuovo giudice aveva fissato la successiva udienza dinanzi a sé, a seguito della nuova assegnazione della causa disposta dal Presidente di Sezione. Di conseguenza, essendo solamente stata omessa la comunicazione, da parte della
Cancelleria, della fissazione della nuova udienza dinanzi al Giudice designato, deve ritenersi comunque regolarmente instauratosi il contraddittorio tra le parti, con l'ulteriore conseguenza che non si è in presenza di un'ipotesi di rimessione degli atti al primo giudice e che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della Sentenza impugnata e decidere il merito della causa:
“questa Corte ha infatti rilevato (cfr Cass. 27516/2016) che, in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, c.1 c.p.c.) con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c., non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. n. 24089/2019 relativa ad un caso quasi identico a quello che ci occupa). Ne discende che, l'impossibilità di rimettere la causa al primo Giudice, da un lato, e l'impossibilità di pronunciarsi nel merito, per mancanza dei relativi motivi di impugnazione, dall'altro, rendono inammissibile l'appello. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di , avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 914/2022, così Controparte_1 dispone:
A) Dichiara inammissibile l'appello.
B) Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado che liquida nella complessiva somma di € 2.500, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei