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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/02/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 1123 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 06/02/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione con vittoria di spese e per l'avv. PIERLUIGI D'AMORE in sostituzione dell'avv. ESPOSITO CP_2
RAFFAELE il quale impugna e contesta estensivamente la CTU e chiede il rigetto del ricorso
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123 2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 CP_1 P.IVA_1
con l'avv. RAFFAELE ESPOSITO ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo ex art. 13, d. lgs. N. 38/2000.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.12.2022, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
nella funzione di Giudice del Lavoro – assumendo di aver inoltrato all CP_3
[..
- domanda diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per inabilità permanente superiore al 6% in relazione all'infortunio lavorativo subito in data
8.2.2021 e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico connesso all'infortunio subito e la condanna dell' al CP_1
pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L' chiedeva il rigetto del ricorso deducendo in particolare che l'evento CP_1
denunciato non sarebbe dipeso da causa violenta, ma da pregressa malattia e non si tratterebbe quindi di infortunio.
La domanda proposta nei confronti dell' è fondata e merita accoglimento. CP_1
Preliminarmente occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha chiarito che “la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi
(nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una la malattia professionale
(Cass. 22871/2021);
I testi escussi hanno confermato che la ricorrente, mentre lavorava quale commessa in un supermercato e stava trasportando una cassa è inciampata su un'altra scarola ed è caduta appoggiandosi su un piede.
Gli stessi testi hanno precisato che la ricorrente, dopo la caduta si teneva la gamba, accusava dolori alla caviglia sinistra e lamentava dolori.
Il C.T.U. Dott. ha concluso che “l'evento così come denunciato, Persona_1
ebbe ad avere, nel caso di specie, quantomeno un ruolo concausale nella lesione del
IN di CH. La rottura del IN di CH si può produrre, difatti, per un meccanismo diretto (traumi ottusi applicati sulla regione del tendine) o più frequentemente per meccanismo indiretto (valida sollecitazione alla flessione dorsale del piede contrastata dalla contrazione del tricipite surale). Proprio tale ultimo meccanismo fu quello rinvenibile nel caso di specie e la lesività fu peraltro ascritta
- 3 - dai sanitari che si succedettero nelle cure della periziata a lesione post-traumatica
(“rottura traumatica del tendine d'CH”). E dunque, alla luce di siffatte considerazioni non v'è dubbio che l'evento per cui è causa possieda i requisiti previsti dalla legge per essere annoverato quale infortunio sul lavoro e, pertanto il parere espresso dai sanitari dell' non può essere condiviso. Per quanto attiene al CP_1
danno biologico residuato dall' infortunio oggetto di discussione, lo stesso consiste in dolenzia diffusa ed instabilità del piede con facile stancabilità durante la deambulazione e la stazione eretta. Il suddetto danno può essere ragionevolmente valutato con una invalidità permanente nell'ordine del SEI PER CENTO DELLA
TOTALE. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata il sottoscritto si è riferito, per assonanza e analogia, al codice 295 (Esiti di rottura, parziale o totale, del tendine
d'CH, trattati chirurgicamente Fino a 8).
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_4
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Deve pertanto ritenersi accertato l'infortunio sul lavoro della ricorrente ed aderendo al parere del C.T.U., alla stessa deve, quindi, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 4 - - accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente, in seguito all'infortunio del
8.2.2021, ha riportato un'inabilità permanente pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa,
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità (6%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' a rimborsare al difensore antistatario le spese di lite, CP_1
che si liquidano in €. 2.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 6.2.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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