TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2115/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2115/2024 R.G. LAVORO
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti dall'Avv. Antonio Gallicchio, come da procura in atti
RICORRENTE
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, che si occupa dell'attività editoriale di pubblicazione fumetti e riviste, dal 17/12/2020 al 30/11/2023, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato part time
20 ore settimanali, stipulato dal 17/12/2020 al 31/03/2021, prorogato alla scadenza sino al
30/09/2021, poi sino al 31/12/2021 e sino al 31/08/2022, infine sino al 30/12/2022, per poi essere trasformato a tempo indeterminato in modalità full time (doc. 3); che il rapporto di lavoro era cessato per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli a mani senza preavviso in data 24/11/2023; di essere stato inquadrato nel Livello B2 del CCNL Grafica – Editoria Industria, con la qualifica di impiegato, lavorando in concreto, sulla base delle direttive generali e specifiche impartite da (legale rappresentante pro tempore della società) e dal fratello , Testimone_1 Per_1 dal 17/12/2020 al 24/11/2023 come grafico editoriale presso la sede aziendale ubicata in Arzano (NA)
e a far data dall'01/11/2022 con ruolo di coordinatore del reparto dei grafici, dei revisori e dei traduttori, tra i quali , , e Parte_2 Persona_2 Persona_3 Persona_4
; di aver osservato per l'intero periodo dal 17/12/2020 al 30/11/2023 un orario di lavoro full
[...]
– time dall'inizio e/o comunque (nettamente) superiore a quello contrattualmente previsto, ma di non essere stato retribuito neppure per le 40 ore settimanali, bensì sulla base di una retribuzione standard, unilateralmente predeterminata dall'azienda sino ad ottobre 2022 in soli € 800,00 netti, successivamente aumentati sino a diventare negli ultimi mesi € 1.200,00 netti;
di non aver percepito la retribuzione maturata nel corso del mese di novembre 2023, il TFR e ulteriori competenze di fine rapporto, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso;
di aver pertanto diritto al pagamento dell'importo lordo di € 3.018,73 come quantificato nella relativa (ultima) busta paga di novembre
2023, avente ad oggetto retribuzione novembre, ratei 13ma mensilità ed ulteriori emolumenti accessori, nonché del TFR pari a € 2.806,35, quantificato nella relativa (ultima) busta paga di novembre 2023 (€ 1.715,34, importo corrispondente alla Certificazione Unica 2023, maturato al
31/12/2022), nonché la quota di TFR maturata nel corso dell'anno 2023, pari ad € 1.091,01; di aver diritto al pagamento dell'importo di € 236,55 a titolo di ferie non pagate e dell'importo di € 305,24 a titolo di R.O.L. non pagati, come risultanti dall'ultima busta paga e di € 3.241,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento delle somme spettanti in ragione delle mansioni svolte, della quantità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare la resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad € CP_2
9.608,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
La società resistente non si è costituita in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697, comma 1, c.c.), primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003) fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei summenzionati principi consente di accogliere la domanda nei limiti di seguito definiti.
La prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso può ritenersi raggiunta sulla base della documentazione acquisita in atti (cfr. contratto di lavoro e successive proroghe, buste paga, CU 2023, estratto contributivo e lettera di licenziamento).
In particolare, l'emissione da parte del datore di lavoro di buste paga, in adempimento di uno specifico obbligo che la legge pone in via esclusiva a carico di chi intenda avvalersi della altrui collaborazione, con vincolo di subordinazione, è indizio di sicura significatività in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, in ordine alla quale ulteriori elementi di conforto probatorio possono trarsi dalla attestazioni contenute nella
Certificazione del Centro per l'impiego, che pure riportano della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato iniziato nella data indicata in ricorso (17/12/2020) e terminato, come pure ivi dedotto, in data 30.11.2023, a seguito di licenziamento, non oggetto di impugnazione nella presente sede.
Le buste paga in atti pure confermano l'espletamento delle mansioni di grafico, l'inquadramento
(impiegato, inquadrato nel livello B2 del CCNL Grafica – Editoria Industria), nonché le modalità di svolgimento del rapporto allegati in ricorso (contratto di lavoro a tempo determinato part time 20 ore settimanali, stipulato dal 17/12/2020 al 31/03/2021, prorogato alla scadenza sino al 30/09/2021, poi sino al 31/12/2021 e sino al 31/08/2022, infine sino al 30/12/2022 per poi essere trasformato a tempo indeterminato in modalità full time).
Dalla ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro subordinato discende l'accoglimento del ricorso.
Ed infatti parte istante non propone domanda per il pagamento di orario di lavoro straordinario o, comunque, non risultante dalle busta paga, né contesta che le retribuzioni in esse indicate, di cui ammette di avere ricevuto il pagamento, non siano state adeguate alla qualità e quantità del lavoro svolto: parte istante domanda il pagamento, sulla base dell'inquadramento e delle mansioni pure indicate nei prospetti paga, della retribuzione relativa al mese di novembre 2023 e dei ratei di fine rapporto, del TFR, emolumenti retributivi la cui debenza trova fondamento nella ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, per l'intero periodo dedotto in ricorso, espletato secondo le modalità indicate in busta paga. Lo stesso vale per i giorni di ferie e festività non godute, risultanti dalla busta paga relativa al mese di novembre 2023 versata in atti, rispetto alla quale sussiste il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del CCNL di settore, il ricorrente ha diritto al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso non concesso, in misura pari ad 1 mese e 15 giorni (per gli impiegati del gruppo B), laddove il rapporto è cessato a seguito di comunicazione di licenziamento senza preavviso il 30.11.2023.
Per il quantum debeatur è quindi possibile fare utile riferimento ai conteggi attorei, allegati al ricorso introduttivo, da ritenersi affidabili, dai quali emerge un residuo credito a favore del ricorrente pari a:
- € 3.018,73 retribuzione busta paga novembre 2023;
- € 236,55 a titolo di ferie residue (ovvero 3,08333 giorni, moltiplicato per la retribuzione giornaliera di € 76,71) e € 305,24 a titolo di permessi ex festività residui (ovvero per 26,01416 ore moltiplicato per la retribuzione oraria di € 11,73358);
- € 3.241,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (retribuzione mensile € 11,73358 x divisore orario 170 = € 1.994,71 + rateo 13ma € 166,23 = € 2.160,94 x 1,5);
- € 2.806,35 a titolo di Tfr.
Non avendo la società convenuta, che è rimasta contumace nel giudizio, ottemperato alla prova dell'integrale pagamento delle spettanze dovute, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di euro € 9.608,28: sulle singole componenti Parte_1 del credito, come individuate negli stessi conteggi, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo.
Le somme dovute sono da considerarsi, appare opportuno precisarlo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. e plurimis Cass.
6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che tra e la società convenuta è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 17/12/2020 al 30/11/2023;
b) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 9.608,28 di cui € 2.806,35 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito annualmente rivalutate dalla maturazione delle stesse al saldo, secondo quanto in motivazione specificato;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 1.314,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 15/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2115/2024 R.G. LAVORO
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti dall'Avv. Antonio Gallicchio, come da procura in atti
RICORRENTE
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, che si occupa dell'attività editoriale di pubblicazione fumetti e riviste, dal 17/12/2020 al 30/11/2023, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato part time
20 ore settimanali, stipulato dal 17/12/2020 al 31/03/2021, prorogato alla scadenza sino al
30/09/2021, poi sino al 31/12/2021 e sino al 31/08/2022, infine sino al 30/12/2022, per poi essere trasformato a tempo indeterminato in modalità full time (doc. 3); che il rapporto di lavoro era cessato per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli a mani senza preavviso in data 24/11/2023; di essere stato inquadrato nel Livello B2 del CCNL Grafica – Editoria Industria, con la qualifica di impiegato, lavorando in concreto, sulla base delle direttive generali e specifiche impartite da (legale rappresentante pro tempore della società) e dal fratello , Testimone_1 Per_1 dal 17/12/2020 al 24/11/2023 come grafico editoriale presso la sede aziendale ubicata in Arzano (NA)
e a far data dall'01/11/2022 con ruolo di coordinatore del reparto dei grafici, dei revisori e dei traduttori, tra i quali , , e Parte_2 Persona_2 Persona_3 Persona_4
; di aver osservato per l'intero periodo dal 17/12/2020 al 30/11/2023 un orario di lavoro full
[...]
– time dall'inizio e/o comunque (nettamente) superiore a quello contrattualmente previsto, ma di non essere stato retribuito neppure per le 40 ore settimanali, bensì sulla base di una retribuzione standard, unilateralmente predeterminata dall'azienda sino ad ottobre 2022 in soli € 800,00 netti, successivamente aumentati sino a diventare negli ultimi mesi € 1.200,00 netti;
di non aver percepito la retribuzione maturata nel corso del mese di novembre 2023, il TFR e ulteriori competenze di fine rapporto, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso;
di aver pertanto diritto al pagamento dell'importo lordo di € 3.018,73 come quantificato nella relativa (ultima) busta paga di novembre
2023, avente ad oggetto retribuzione novembre, ratei 13ma mensilità ed ulteriori emolumenti accessori, nonché del TFR pari a € 2.806,35, quantificato nella relativa (ultima) busta paga di novembre 2023 (€ 1.715,34, importo corrispondente alla Certificazione Unica 2023, maturato al
31/12/2022), nonché la quota di TFR maturata nel corso dell'anno 2023, pari ad € 1.091,01; di aver diritto al pagamento dell'importo di € 236,55 a titolo di ferie non pagate e dell'importo di € 305,24 a titolo di R.O.L. non pagati, come risultanti dall'ultima busta paga e di € 3.241,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento delle somme spettanti in ragione delle mansioni svolte, della quantità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare la resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad € CP_2
9.608,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
La società resistente non si è costituita in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697, comma 1, c.c.), primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003) fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei summenzionati principi consente di accogliere la domanda nei limiti di seguito definiti.
La prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso può ritenersi raggiunta sulla base della documentazione acquisita in atti (cfr. contratto di lavoro e successive proroghe, buste paga, CU 2023, estratto contributivo e lettera di licenziamento).
In particolare, l'emissione da parte del datore di lavoro di buste paga, in adempimento di uno specifico obbligo che la legge pone in via esclusiva a carico di chi intenda avvalersi della altrui collaborazione, con vincolo di subordinazione, è indizio di sicura significatività in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, in ordine alla quale ulteriori elementi di conforto probatorio possono trarsi dalla attestazioni contenute nella
Certificazione del Centro per l'impiego, che pure riportano della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato iniziato nella data indicata in ricorso (17/12/2020) e terminato, come pure ivi dedotto, in data 30.11.2023, a seguito di licenziamento, non oggetto di impugnazione nella presente sede.
Le buste paga in atti pure confermano l'espletamento delle mansioni di grafico, l'inquadramento
(impiegato, inquadrato nel livello B2 del CCNL Grafica – Editoria Industria), nonché le modalità di svolgimento del rapporto allegati in ricorso (contratto di lavoro a tempo determinato part time 20 ore settimanali, stipulato dal 17/12/2020 al 31/03/2021, prorogato alla scadenza sino al 30/09/2021, poi sino al 31/12/2021 e sino al 31/08/2022, infine sino al 30/12/2022 per poi essere trasformato a tempo indeterminato in modalità full time).
Dalla ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro subordinato discende l'accoglimento del ricorso.
Ed infatti parte istante non propone domanda per il pagamento di orario di lavoro straordinario o, comunque, non risultante dalle busta paga, né contesta che le retribuzioni in esse indicate, di cui ammette di avere ricevuto il pagamento, non siano state adeguate alla qualità e quantità del lavoro svolto: parte istante domanda il pagamento, sulla base dell'inquadramento e delle mansioni pure indicate nei prospetti paga, della retribuzione relativa al mese di novembre 2023 e dei ratei di fine rapporto, del TFR, emolumenti retributivi la cui debenza trova fondamento nella ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, per l'intero periodo dedotto in ricorso, espletato secondo le modalità indicate in busta paga. Lo stesso vale per i giorni di ferie e festività non godute, risultanti dalla busta paga relativa al mese di novembre 2023 versata in atti, rispetto alla quale sussiste il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del CCNL di settore, il ricorrente ha diritto al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso non concesso, in misura pari ad 1 mese e 15 giorni (per gli impiegati del gruppo B), laddove il rapporto è cessato a seguito di comunicazione di licenziamento senza preavviso il 30.11.2023.
Per il quantum debeatur è quindi possibile fare utile riferimento ai conteggi attorei, allegati al ricorso introduttivo, da ritenersi affidabili, dai quali emerge un residuo credito a favore del ricorrente pari a:
- € 3.018,73 retribuzione busta paga novembre 2023;
- € 236,55 a titolo di ferie residue (ovvero 3,08333 giorni, moltiplicato per la retribuzione giornaliera di € 76,71) e € 305,24 a titolo di permessi ex festività residui (ovvero per 26,01416 ore moltiplicato per la retribuzione oraria di € 11,73358);
- € 3.241,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (retribuzione mensile € 11,73358 x divisore orario 170 = € 1.994,71 + rateo 13ma € 166,23 = € 2.160,94 x 1,5);
- € 2.806,35 a titolo di Tfr.
Non avendo la società convenuta, che è rimasta contumace nel giudizio, ottemperato alla prova dell'integrale pagamento delle spettanze dovute, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di euro € 9.608,28: sulle singole componenti Parte_1 del credito, come individuate negli stessi conteggi, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo.
Le somme dovute sono da considerarsi, appare opportuno precisarlo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. e plurimis Cass.
6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che tra e la società convenuta è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 17/12/2020 al 30/11/2023;
b) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 9.608,28 di cui € 2.806,35 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito annualmente rivalutate dalla maturazione delle stesse al saldo, secondo quanto in motivazione specificato;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 1.314,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 15/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano