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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EN ON Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. RI AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa in grado d'appello
DA
NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DELLA SOC. Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. CALDIROLA, 6/Y 20126 Parte_2 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._1
D'Avalos n. 23 27029 VIGEVANO, presso lo studio dell'avv. AGOSTINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
Oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
pagina 1 di 9 Conclusioni
Per nella qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
In via principale, nel merito:
- riformare integralmente la sentenza 886/2023, emessa dal Tribunale di Pavia in data 7.7.2023 e pubblicata in pari data, qui impugnata che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2052/2021, emesso dal
Tribunale di Pavia in data 15.10.2021, mandando assolto l'attore opponente dalla domanda di pagamento della convenuta opposta, e conseguentemente rigettare l'opposizione promossa dal sig.
[...] nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare valido ed Controparte_1 Controparte_2 efficace, e quindi, confermare, il decreto ingiuntivo n. 2052/2021, emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.10.2021 – R.G. 5062/2021, nei confronti del sig. (C.F. Controparte_1
), residente a [...], dichiarandolo C.F._2 definitivamente esecutivo nei confronti del medesimo;
in ogni caso, accertato il credito complessivamente vantato dall'appellante nei confronti del sig. condannare lo Controparte_1 stesso al pagamento, in favore della cessionaria della somma di € 36.145,67=, Controparte_2 oltre interessi al tasso legale dal momento dell'inadempimento sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre alle spese e competenze liquidate nel procedimento di ingiunzione ovvero, in subordine, al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come dovuti sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva all'occorrenza di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre anche all'esito della costituzione delle parti convenute, si producono, unitamente alla procura alle liti: doc.
1 - fascicolo del primo grado di giudizio;
doc.
2 - sentenza n. 886/2023 del Tribunale di Pavia.
Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di prime cure
Per : Controparte_1 contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie juris et facti così giudicare: rigettare perché infondato in fatto e diritto l'appello proposto nei confronti di per Controparte_1 tutti i motivi esposti in atti;
con riserva, all'occorrenza di dedurre e produrre;
pagina 2 di 9 con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. socio illimitatamente responsabile e garante della società Controparte_1 [...]
proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Pavia, al Controparte_3 decreto ingiuntivo notificatogli, nella suddetta duplice qualità, da (“ Parte_1 Pt_1
) quale mandataria di (“ ”), per € 36.145,67 oltre interessi e
[...] Controparte_2 CP_2 spese, in relazione al saldo negativo di un conto corrente affidato che la società aveva intrattenuto con
Credito Artigiano s.p.a. (poi incorporata in , credito successivamente Controparte_4 trasferito ad nell'ambito di una cessione di crediti c.d. “in blocco”. CP_2
I.
2. L'opponente, secondo la sintesi operata dal primo giudice (pag. 3 della sentenza): eccepiva (i)
l'inidoneità dell'estratto conto (ex art. 50 TUB) prodotto a costituire prova scritta del credito, (ii) la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 L. 287/90, (iii) l'inadempimento dell'istituto di credito rispetto all'obbligo di consegnare alla debitrice principale che ne aveva fatto richiesta la documentazione relativa ai rapporti in essere (donde, a suo avviso, il diritto a sollevare
l'eccezione ex art. 1460 c.c.) e (iv) l'applicazione di addebiti illegittimi. Inoltre, invocava il
“beneficium excussionis” ex art. 2304 c.c..
I.
3. Si costituiva domandando il rigetto dell'opposizione. Parte_1
I.
4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Il primo giudice, ogni altra questione assorbita, rilevava il difetto di prova della cessione del credito, già eccepito dall'opponente con la memoria n. 3 ex art. 183, 6° comma, c.p.c.. Non riteneva infatti sufficiente il prodotto avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, peraltro facente riferimento a crediti da finanziamenti ipotecari e chirografari1, quando il credito controverso appariva derivare da un'apertura di credito, ontologicamente differente dal finanziamento;
né riteneva probante il successivamente prodotto “elenco dei crediti ceduti”, in quanto costituito da un foglio privo di intestazione e di sottoscrizione, non chiaramente identificabile come allegato al contratto di cessione
(mai prodotto). Rilevava l'inammissibilità, in quanto effettuata a preclusioni istruttorie maturate, della produzione della dichiarazione di cessione proveniente da Controparte_4
II. L'appello
II.
2. Avverso la suddetta decisione quale mandataria di , ha interposto Parte_1 CP_2 appello, affidato ad un motivo così rubricato e riassunto in sintesi:
1. Sulla titolarità del credito;
intervenuta cessione dal a favore di Controparte_4 [...]
erronea valutazione del Giudice di prime cure in merito alla mancata prova della Controparte_2 cessione del credito per cui è causa.
Con questo motivo la appellante lamenta innanzitutto che il giudice abbia “clamorosamente errato” nel sostenere che la produzione dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 3) sia “costituita da un semplice foglio non sottoscritto e privo di qualsiasi riferimento che consenta di ritenere che si tratti effettivamente di un allegato all'atto di cessione”, rappresentando che il documento è costituito in realtà da due allegati/pdf: il primo, estratto della sola pagina 31 dell'elenco, ove è riportato il credito ceduto per cui è causa;
il secondo, di 95 pagine, costituente elenco completo di tutti i crediti oggetto di cessione.
La appellante rileva che a pagina 31 dell'elenco, rigo 24, viene identificato con precisione il credito ceduto, attraverso l'NDG 3934520, il numero di rapporto 0000280, il codice cliente 002388878 e il numero del Rapporto Sofferenza n. 6102422, a suo dire riportati anche sull'estratto conto certificato ex art. 50, nel contratto di conto corrente e in tutti gli estratti conto scalari.
Nell'ampia accezione di finanziamenti chirografari, come riportato in G.U., doveva peraltro intendersi compreso il credito de quo, a differenza di quanto sempre erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Non poteva poi ritenersi inammissibile la produzione del doc. 4, costituito dalla dichiarazione della in merito all'intervenuta cessione del credito, atteso che era stato il giudice, successivamente alla Pt_3 scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a invitare le parti a scambiare ulteriori memorie per prendere posizione sulle questioni controverse, tra cui l'eccepito difetto di prova della titolarità del credito, e proprio in tale ambito era stata effettuata la produzione.
Peraltro, nel fascicolo monitorio erano stati prodotti: la fideiussione rilasciata da CP_1
il contratto di conto corrente, gli estratti conto scalari dello stesso e l'estratto certificato ex
[...]
pagina 4 di 9 art. 50 TUB della cedente in data 12.6.2018, ed non avrebbe potuto detenere tale CP_2 documentazione se non quale legittima cessionaria del credito per cui è causa.
Per tutte queste ragioni, la prova della cessione del credito avrebbe dovuto dunque ritenersi pienamente provata.
Al paragrafo
2. Sulle ulteriori questioni ritenute assorbite dal Tribunale di Pavia, parte appellante ha reiterato le difese del primo grado in replica ai motivi di opposizione.
E pertanto: ha ribadito l'efficacia probatoria in fase monitoria del certificato ex art. 50 TUB, anche a valere per la fase di opposizione, per quanto previsto dall'art. 1832 c.c. richiamato dall'art. 1857 c.c., a fronte dell'assenza di contestazioni specifiche in ordine alle sue risultanze;
ha ribadito, in ordine alla presunta applicazione di tassi di interesse illegittimi, la totale genericità e indeterminatezza dell'allegazione e il mancato assolvimento dell'onere probatorio in proposito gravante sull'opponente; ha rilevato, quanto alle eccezioni sollevate da controparte relativamente alla presunta nullità della fideiussione e al beneficium excussionis, che le stesse dovevano considerarsi superate, stante che, da un lato, come già rilevato dal primo giudice, il beneficium excussionis opera solo in sede esecutiva, e, dall'altro, l'opponente non aveva riproposto, nel precisare le conclusioni, la domanda di accertamento della nullità della fideiussione.
II.
3. L'appellato si è costituito in giudizio, domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
II.
4. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.09.2025, depositati dal solo appellato il foglio di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e in pari data questa è stata decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Il motivo di appello è fondato.
Giova premettere alcune considerazioni in tema di prova della cessione del credito.
La parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
pagina 5 di 9 Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito2.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”3.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, soltanto in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Soltanto qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito4. In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto5.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Nel caso in esame: la parte appellante, sin dalla fase monitoria, ha prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2, T.U.B. e all'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B., il contratto di conto corrente e gli estratti conto scalari.
Tutti questi documenti, insufficienti se singolarmente considerati, ove valutati in modo unitario risultano invece idonei, ad avviso di questa Corte, a provare che lo specifico credito è effettivamente transitato nella titolarità di , pur in assenza del contratto di cessione (mai prodotto) e della CP_2 dichiarazione della cedente (prodotta, ma tardivamente).
E tanto perché, da un lato, il possesso, da parte di , di documenti inerenti al rapporto bancario CP_2 da cui il credito è scaturito trova unica spiegazione nel disposto dell'art. 1262 c.c., così come l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non può essere pervenuto alla stessa se non dal CP_2 [...]
che lo ha formato;
dall'altro lato, perché il credito medesimo è ascrivibile al novero di CP_4 quelli ceduti secondo l'avviso di cessione prodotto in Gazzetta Ufficiale, atteso che l'apertura di credito in conto corrente -che può essere anche ipotecaria- costituisce senza meno una forma di finanziamento bancario, laddove il correntista utilizzi la somma messagli a disposizione (come nel caso di specie).
Pertanto, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice, la cessione deve ritenersi provata.
Detto ciò, la Corte rileva che la contestazione dell'odierno appellato, in punto quantum, non avrebbe potuto essere svolta in modo più generico, non comprendendosi neppure se la doglianza (che si trascrive: “emerge chiaramente come i rapporti di conto corrente e affidamento abbiano determinato
l'applicazione di tassi di interessi illegittimi anche in relazione all'applicazione del massimo scoperto”) si riferisca, e intenda denunciare, l'applicazione di tassi mai pattuiti, o di tassi diversi da quelli pattuiti, l'applicazione di una commissione di massimo scoperto mai pattuita o in misura diversa 5 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. pagina 7 di 9 da quella pattuita, o, financo, una fattispecie di usura (tassi di interessi illegittimi). Al rilievo di una così aspecifica allegazione si accompagna quello dell'assenza di una consulenza econometrica di parte, sì da risultare del tutto esplorativa la c.t.u. che era stata sollecitata in primo grado (peraltro, nemmeno più insistita in questa sede). Che poi la pattuizione, sia della c.m.s., sia del tasso dell'interesse debitore entro e oltre fido, non sia stata provata dalla cessionaria per il fatto che questa non ha prodotto contratti di apertura di credito, è circostanza non corrispondente al vero, atteso che la copia del contratto di conto corrente, versata in atti, contiene tutte le suddette condizioni economiche, sottoscritte per accettazione.
III.
2. L'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'appellato non è stata riproposta in appello ed è comunque irrilevante, dal momento che quest'ultimo è stato destinatario dell'ingiunzione anche quale socio illimitatamente responsabile.
III.
3. In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, l'opposizione proposta da va Controparte_1 respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Le spese di lite
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 26.001 a € 52.000), applicati i parametri medi e avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da quale mandataria di avverso la sentenza n. 886/23 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pavia, pubblicata il 07.07.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
2. Condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 804,00 per esborsi relativi alla fase di appello e complessivi euro
14.562,00 per compensi (di cui euro 7.616,00 per il primo grado ed euro 6.946,00 per il presente grado pagina 8 di 9 di giudizio), oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e degli accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
RI AR EN ON
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 (i
“Finanziamenti Creval”) vantati verso debitori classificati da Creval, o altra banca del gruppo bancario
[...]
, a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi”. CP_4 pagina 3 di 9 2 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. 3 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. 4 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. pagina 6 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EN ON Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. RI AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa in grado d'appello
DA
NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DELLA SOC. Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. CALDIROLA, 6/Y 20126 Parte_2 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._1
D'Avalos n. 23 27029 VIGEVANO, presso lo studio dell'avv. AGOSTINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
Oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
pagina 1 di 9 Conclusioni
Per nella qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
In via principale, nel merito:
- riformare integralmente la sentenza 886/2023, emessa dal Tribunale di Pavia in data 7.7.2023 e pubblicata in pari data, qui impugnata che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2052/2021, emesso dal
Tribunale di Pavia in data 15.10.2021, mandando assolto l'attore opponente dalla domanda di pagamento della convenuta opposta, e conseguentemente rigettare l'opposizione promossa dal sig.
[...] nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare valido ed Controparte_1 Controparte_2 efficace, e quindi, confermare, il decreto ingiuntivo n. 2052/2021, emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.10.2021 – R.G. 5062/2021, nei confronti del sig. (C.F. Controparte_1
), residente a [...], dichiarandolo C.F._2 definitivamente esecutivo nei confronti del medesimo;
in ogni caso, accertato il credito complessivamente vantato dall'appellante nei confronti del sig. condannare lo Controparte_1 stesso al pagamento, in favore della cessionaria della somma di € 36.145,67=, Controparte_2 oltre interessi al tasso legale dal momento dell'inadempimento sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre alle spese e competenze liquidate nel procedimento di ingiunzione ovvero, in subordine, al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come dovuti sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva all'occorrenza di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre anche all'esito della costituzione delle parti convenute, si producono, unitamente alla procura alle liti: doc.
1 - fascicolo del primo grado di giudizio;
doc.
2 - sentenza n. 886/2023 del Tribunale di Pavia.
Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di prime cure
Per : Controparte_1 contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie juris et facti così giudicare: rigettare perché infondato in fatto e diritto l'appello proposto nei confronti di per Controparte_1 tutti i motivi esposti in atti;
con riserva, all'occorrenza di dedurre e produrre;
pagina 2 di 9 con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. socio illimitatamente responsabile e garante della società Controparte_1 [...]
proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Pavia, al Controparte_3 decreto ingiuntivo notificatogli, nella suddetta duplice qualità, da (“ Parte_1 Pt_1
) quale mandataria di (“ ”), per € 36.145,67 oltre interessi e
[...] Controparte_2 CP_2 spese, in relazione al saldo negativo di un conto corrente affidato che la società aveva intrattenuto con
Credito Artigiano s.p.a. (poi incorporata in , credito successivamente Controparte_4 trasferito ad nell'ambito di una cessione di crediti c.d. “in blocco”. CP_2
I.
2. L'opponente, secondo la sintesi operata dal primo giudice (pag. 3 della sentenza): eccepiva (i)
l'inidoneità dell'estratto conto (ex art. 50 TUB) prodotto a costituire prova scritta del credito, (ii) la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 L. 287/90, (iii) l'inadempimento dell'istituto di credito rispetto all'obbligo di consegnare alla debitrice principale che ne aveva fatto richiesta la documentazione relativa ai rapporti in essere (donde, a suo avviso, il diritto a sollevare
l'eccezione ex art. 1460 c.c.) e (iv) l'applicazione di addebiti illegittimi. Inoltre, invocava il
“beneficium excussionis” ex art. 2304 c.c..
I.
3. Si costituiva domandando il rigetto dell'opposizione. Parte_1
I.
4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Il primo giudice, ogni altra questione assorbita, rilevava il difetto di prova della cessione del credito, già eccepito dall'opponente con la memoria n. 3 ex art. 183, 6° comma, c.p.c.. Non riteneva infatti sufficiente il prodotto avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, peraltro facente riferimento a crediti da finanziamenti ipotecari e chirografari1, quando il credito controverso appariva derivare da un'apertura di credito, ontologicamente differente dal finanziamento;
né riteneva probante il successivamente prodotto “elenco dei crediti ceduti”, in quanto costituito da un foglio privo di intestazione e di sottoscrizione, non chiaramente identificabile come allegato al contratto di cessione
(mai prodotto). Rilevava l'inammissibilità, in quanto effettuata a preclusioni istruttorie maturate, della produzione della dichiarazione di cessione proveniente da Controparte_4
II. L'appello
II.
2. Avverso la suddetta decisione quale mandataria di , ha interposto Parte_1 CP_2 appello, affidato ad un motivo così rubricato e riassunto in sintesi:
1. Sulla titolarità del credito;
intervenuta cessione dal a favore di Controparte_4 [...]
erronea valutazione del Giudice di prime cure in merito alla mancata prova della Controparte_2 cessione del credito per cui è causa.
Con questo motivo la appellante lamenta innanzitutto che il giudice abbia “clamorosamente errato” nel sostenere che la produzione dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 3) sia “costituita da un semplice foglio non sottoscritto e privo di qualsiasi riferimento che consenta di ritenere che si tratti effettivamente di un allegato all'atto di cessione”, rappresentando che il documento è costituito in realtà da due allegati/pdf: il primo, estratto della sola pagina 31 dell'elenco, ove è riportato il credito ceduto per cui è causa;
il secondo, di 95 pagine, costituente elenco completo di tutti i crediti oggetto di cessione.
La appellante rileva che a pagina 31 dell'elenco, rigo 24, viene identificato con precisione il credito ceduto, attraverso l'NDG 3934520, il numero di rapporto 0000280, il codice cliente 002388878 e il numero del Rapporto Sofferenza n. 6102422, a suo dire riportati anche sull'estratto conto certificato ex art. 50, nel contratto di conto corrente e in tutti gli estratti conto scalari.
Nell'ampia accezione di finanziamenti chirografari, come riportato in G.U., doveva peraltro intendersi compreso il credito de quo, a differenza di quanto sempre erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Non poteva poi ritenersi inammissibile la produzione del doc. 4, costituito dalla dichiarazione della in merito all'intervenuta cessione del credito, atteso che era stato il giudice, successivamente alla Pt_3 scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a invitare le parti a scambiare ulteriori memorie per prendere posizione sulle questioni controverse, tra cui l'eccepito difetto di prova della titolarità del credito, e proprio in tale ambito era stata effettuata la produzione.
Peraltro, nel fascicolo monitorio erano stati prodotti: la fideiussione rilasciata da CP_1
il contratto di conto corrente, gli estratti conto scalari dello stesso e l'estratto certificato ex
[...]
pagina 4 di 9 art. 50 TUB della cedente in data 12.6.2018, ed non avrebbe potuto detenere tale CP_2 documentazione se non quale legittima cessionaria del credito per cui è causa.
Per tutte queste ragioni, la prova della cessione del credito avrebbe dovuto dunque ritenersi pienamente provata.
Al paragrafo
2. Sulle ulteriori questioni ritenute assorbite dal Tribunale di Pavia, parte appellante ha reiterato le difese del primo grado in replica ai motivi di opposizione.
E pertanto: ha ribadito l'efficacia probatoria in fase monitoria del certificato ex art. 50 TUB, anche a valere per la fase di opposizione, per quanto previsto dall'art. 1832 c.c. richiamato dall'art. 1857 c.c., a fronte dell'assenza di contestazioni specifiche in ordine alle sue risultanze;
ha ribadito, in ordine alla presunta applicazione di tassi di interesse illegittimi, la totale genericità e indeterminatezza dell'allegazione e il mancato assolvimento dell'onere probatorio in proposito gravante sull'opponente; ha rilevato, quanto alle eccezioni sollevate da controparte relativamente alla presunta nullità della fideiussione e al beneficium excussionis, che le stesse dovevano considerarsi superate, stante che, da un lato, come già rilevato dal primo giudice, il beneficium excussionis opera solo in sede esecutiva, e, dall'altro, l'opponente non aveva riproposto, nel precisare le conclusioni, la domanda di accertamento della nullità della fideiussione.
II.
3. L'appellato si è costituito in giudizio, domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
II.
4. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.09.2025, depositati dal solo appellato il foglio di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e in pari data questa è stata decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Il motivo di appello è fondato.
Giova premettere alcune considerazioni in tema di prova della cessione del credito.
La parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
pagina 5 di 9 Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito2.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”3.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, soltanto in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Soltanto qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito4. In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto5.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Nel caso in esame: la parte appellante, sin dalla fase monitoria, ha prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2, T.U.B. e all'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B., il contratto di conto corrente e gli estratti conto scalari.
Tutti questi documenti, insufficienti se singolarmente considerati, ove valutati in modo unitario risultano invece idonei, ad avviso di questa Corte, a provare che lo specifico credito è effettivamente transitato nella titolarità di , pur in assenza del contratto di cessione (mai prodotto) e della CP_2 dichiarazione della cedente (prodotta, ma tardivamente).
E tanto perché, da un lato, il possesso, da parte di , di documenti inerenti al rapporto bancario CP_2 da cui il credito è scaturito trova unica spiegazione nel disposto dell'art. 1262 c.c., così come l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non può essere pervenuto alla stessa se non dal CP_2 [...]
che lo ha formato;
dall'altro lato, perché il credito medesimo è ascrivibile al novero di CP_4 quelli ceduti secondo l'avviso di cessione prodotto in Gazzetta Ufficiale, atteso che l'apertura di credito in conto corrente -che può essere anche ipotecaria- costituisce senza meno una forma di finanziamento bancario, laddove il correntista utilizzi la somma messagli a disposizione (come nel caso di specie).
Pertanto, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice, la cessione deve ritenersi provata.
Detto ciò, la Corte rileva che la contestazione dell'odierno appellato, in punto quantum, non avrebbe potuto essere svolta in modo più generico, non comprendendosi neppure se la doglianza (che si trascrive: “emerge chiaramente come i rapporti di conto corrente e affidamento abbiano determinato
l'applicazione di tassi di interessi illegittimi anche in relazione all'applicazione del massimo scoperto”) si riferisca, e intenda denunciare, l'applicazione di tassi mai pattuiti, o di tassi diversi da quelli pattuiti, l'applicazione di una commissione di massimo scoperto mai pattuita o in misura diversa 5 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. pagina 7 di 9 da quella pattuita, o, financo, una fattispecie di usura (tassi di interessi illegittimi). Al rilievo di una così aspecifica allegazione si accompagna quello dell'assenza di una consulenza econometrica di parte, sì da risultare del tutto esplorativa la c.t.u. che era stata sollecitata in primo grado (peraltro, nemmeno più insistita in questa sede). Che poi la pattuizione, sia della c.m.s., sia del tasso dell'interesse debitore entro e oltre fido, non sia stata provata dalla cessionaria per il fatto che questa non ha prodotto contratti di apertura di credito, è circostanza non corrispondente al vero, atteso che la copia del contratto di conto corrente, versata in atti, contiene tutte le suddette condizioni economiche, sottoscritte per accettazione.
III.
2. L'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'appellato non è stata riproposta in appello ed è comunque irrilevante, dal momento che quest'ultimo è stato destinatario dell'ingiunzione anche quale socio illimitatamente responsabile.
III.
3. In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, l'opposizione proposta da va Controparte_1 respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Le spese di lite
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 26.001 a € 52.000), applicati i parametri medi e avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da quale mandataria di avverso la sentenza n. 886/23 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pavia, pubblicata il 07.07.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
2. Condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 804,00 per esborsi relativi alla fase di appello e complessivi euro
14.562,00 per compensi (di cui euro 7.616,00 per il primo grado ed euro 6.946,00 per il presente grado pagina 8 di 9 di giudizio), oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e degli accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
RI AR EN ON
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 (i
“Finanziamenti Creval”) vantati verso debitori classificati da Creval, o altra banca del gruppo bancario
[...]
, a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi”. CP_4 pagina 3 di 9 2 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. 3 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. 4 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. pagina 6 di 9