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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1205/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CIMETTI Parte_1 C.F._1
LE (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._3
NA US (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2023 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 13.10.2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8
Con decreto ingiuntivo n. 303/2023, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di mancato pagamento del saldo del prezzo pattuito per la compravendita della quota indivisa di 6/9 della proprietà dell'opposta, come da contratto del 03.03.2021.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 16.10.2023, Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato
[...] il 23.11.2023, iscrivendo la causa a ruolo il 24.11.2023, e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a Controparte_1 fondamento dell'opposizione, esponeva che lo stesso aveva versato la somma di Euro 2.500,00 nel marzo 2023; che, in realtà, aveva chiesto ed ottenuto dall'opposta una deroga degli originari termini per il pagamento a causa di motivi economici e familiari;
che i nuovi rapporti contrattuali erano stati regolati anche verbalmente, tanto che l'opposta aveva revocato l'atto di diffida e di risoluzione del contratto, pertanto, alcun inadempimento poteva essere mosso all'opponente, anzi, la condotta tenuta dall'opposta che aveva provveduto ad agire in sede monitoria nonostante il predetto parziale pagamento di Euro 2.500 mesi prima, integrava i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. in suo danno.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere: revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo numero 303/2023 del 13-10 2023 pronunciato dal
Tribunale di Lagonegro per le ragioni meglio illustrate nel presente atto di Contr citazione, condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 la cui determinazione e quantificazione sin da ora viene rimessa al giusto
pagina 2 di 8 apprezzamento del Tribunale adito, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”.
L'opposta si costituiva il 05.03.2024, in vista Controparte_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 15.05.2024 contestando l'opposizione avversaria;
premettendo di non aver ricevuto comunicazione dal proprio istituto bancario del pagamento predisposto dall'opponente di Euro 2.500 e che pertanto il credito ingiuntivo era da ritenersi ridotto da Euro 30.000 a 27.500, in particolare, contestava la circostanza per cui la stessa avrebbe sempre accettato e concordato i diversi ritardi nei pagamenti dei ratei da parte dell'opponente e che, a riprova, in più occasioni a mezzo pec e con raccomandate rappresentava di aver intimato l'opponente al pagamento di quanto dovuto;
da ultimo, in ordine alla domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. evidenziava l'assoluta pretestuosità e infondatezza;
Per tutte queste ragioni, l'opposto così Controparte_1 concludeva: “Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare le domande di controparte poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore dell'avv.
SE CI per fattane anticipazione”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di trattazione differita ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 21.05.2024, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e con medesimo provvedimento formulava proposta ex artt. 185 bis c.p.c. consistente in ''versamento da parte dell'opponente della somma di euro 27.500,00 ed euro 3.000 per compensi'', accettata solo dall'opposta.
Concesso un breve rinvio per bonario componimento, all'udienza del
21.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. della parte opposta, unica parte ad aver depositato note pagina 3 di 8 scritte in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata, per le motivazioni di cui infra.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore pagina 4 di 8 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, è doveroso osservare che è provato per tabulas e non constestato l'intervenuto pagamento a mezzo bonifico bancario per un importo pari ad Euro 2.500,00 in data 04.04.2023 da parte della Parte_1 in favore della , circostanza questa ammessa e non contestata e, CP_1 pertanto, la pretesa creditoria deve intendersi e dichiararsi diminuita per un importo totale pari ad Euro 27.500,00, come peraltro richiesto anche da parte opposta in sede di costituzione.
Ciò posto, ridefinita la somma spettante, il decreto ingiuntivo, stante la modifica nel quantum del titolo azionato in sede monitoria, va revocato.
pagina 5 di 8 Tuttavia, nel merito, le doglianze sollevate dall'opponente vanno disattese.
Infatti, sulla scorta delle premesse del riparto dell'onere probatorio gravante in capo alle parti nel giudizio di opposizione, l'opponente si è limitata a contestare genericamente le pretese creditorie, deducendo di non meglio definiti accordi verbali intercorsi tra le parti a definire la regolamentazione delle obbligazioni da questa assunte verso l'opposta, facendo riferimento alla missiva del 12.04.2023, non allegata dall'opponente, che, secondo la ricostruzione dell'opponente, revocava la diffida ammettendo così implicitamente la sussistenza degli accordi verbali di cui si faceva cenno nella comunicazione del 27.12.2022.
In realtà, la missiva di cui sopra si rinviene tra la documentazione prodotta da parte opposta (doc. 7 comparsa) in cui si può prendere atto del fatto che, revocando sì la precedente diffida, veniva concesso un ulteriore termine di giorni 30 dal ricevimento della stessa (raccomandata spedita il 12.04.2023) per il pagamento dell'importo di Euro 30,000, pagamento poi non avvenuto.
Si osserva, quindi, che la creditrice-opposta ha dato adeguata prova della fonte negoziale della sua pretesa creditoria, assolvendo l'onere probatorio ad essa richiesto.
Diversamente, parte opponente non ha provato in giudizio fatti impeditivi, salvo il pagamento parziale, la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica,
"in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
pagina 6 di 8 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016;
Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376;
Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n.
3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
In conclusione, in virtù del pagamento a mezzo bonifico bancario di cui sopra e la conseguente riduzione del quantum, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente in favore dell'opposta della minor somma dovuta di Euro 27,500. Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda.
Stante la revoca del decreto ingiuntivo per il diverso quantum, da un lato, e il rifiuto immotivato della proposta conciliativa dall'altro, nonché il comportamento di sostanziale non contestazione tra le parti secondo buona fede, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando,
I. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2023;
II. condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la minor somma di Euro 27.500, oltre interessi legali dalla domanda.
III. Compensa le spese.
pagina 7 di 8 Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1205/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CIMETTI Parte_1 C.F._1
LE (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._3
NA US (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2023 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 13.10.2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8
Con decreto ingiuntivo n. 303/2023, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di mancato pagamento del saldo del prezzo pattuito per la compravendita della quota indivisa di 6/9 della proprietà dell'opposta, come da contratto del 03.03.2021.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 16.10.2023, Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato
[...] il 23.11.2023, iscrivendo la causa a ruolo il 24.11.2023, e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a Controparte_1 fondamento dell'opposizione, esponeva che lo stesso aveva versato la somma di Euro 2.500,00 nel marzo 2023; che, in realtà, aveva chiesto ed ottenuto dall'opposta una deroga degli originari termini per il pagamento a causa di motivi economici e familiari;
che i nuovi rapporti contrattuali erano stati regolati anche verbalmente, tanto che l'opposta aveva revocato l'atto di diffida e di risoluzione del contratto, pertanto, alcun inadempimento poteva essere mosso all'opponente, anzi, la condotta tenuta dall'opposta che aveva provveduto ad agire in sede monitoria nonostante il predetto parziale pagamento di Euro 2.500 mesi prima, integrava i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. in suo danno.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere: revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo numero 303/2023 del 13-10 2023 pronunciato dal
Tribunale di Lagonegro per le ragioni meglio illustrate nel presente atto di Contr citazione, condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 la cui determinazione e quantificazione sin da ora viene rimessa al giusto
pagina 2 di 8 apprezzamento del Tribunale adito, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”.
L'opposta si costituiva il 05.03.2024, in vista Controparte_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 15.05.2024 contestando l'opposizione avversaria;
premettendo di non aver ricevuto comunicazione dal proprio istituto bancario del pagamento predisposto dall'opponente di Euro 2.500 e che pertanto il credito ingiuntivo era da ritenersi ridotto da Euro 30.000 a 27.500, in particolare, contestava la circostanza per cui la stessa avrebbe sempre accettato e concordato i diversi ritardi nei pagamenti dei ratei da parte dell'opponente e che, a riprova, in più occasioni a mezzo pec e con raccomandate rappresentava di aver intimato l'opponente al pagamento di quanto dovuto;
da ultimo, in ordine alla domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. evidenziava l'assoluta pretestuosità e infondatezza;
Per tutte queste ragioni, l'opposto così Controparte_1 concludeva: “Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare le domande di controparte poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore dell'avv.
SE CI per fattane anticipazione”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di trattazione differita ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 21.05.2024, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e con medesimo provvedimento formulava proposta ex artt. 185 bis c.p.c. consistente in ''versamento da parte dell'opponente della somma di euro 27.500,00 ed euro 3.000 per compensi'', accettata solo dall'opposta.
Concesso un breve rinvio per bonario componimento, all'udienza del
21.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. della parte opposta, unica parte ad aver depositato note pagina 3 di 8 scritte in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata, per le motivazioni di cui infra.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore pagina 4 di 8 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, è doveroso osservare che è provato per tabulas e non constestato l'intervenuto pagamento a mezzo bonifico bancario per un importo pari ad Euro 2.500,00 in data 04.04.2023 da parte della Parte_1 in favore della , circostanza questa ammessa e non contestata e, CP_1 pertanto, la pretesa creditoria deve intendersi e dichiararsi diminuita per un importo totale pari ad Euro 27.500,00, come peraltro richiesto anche da parte opposta in sede di costituzione.
Ciò posto, ridefinita la somma spettante, il decreto ingiuntivo, stante la modifica nel quantum del titolo azionato in sede monitoria, va revocato.
pagina 5 di 8 Tuttavia, nel merito, le doglianze sollevate dall'opponente vanno disattese.
Infatti, sulla scorta delle premesse del riparto dell'onere probatorio gravante in capo alle parti nel giudizio di opposizione, l'opponente si è limitata a contestare genericamente le pretese creditorie, deducendo di non meglio definiti accordi verbali intercorsi tra le parti a definire la regolamentazione delle obbligazioni da questa assunte verso l'opposta, facendo riferimento alla missiva del 12.04.2023, non allegata dall'opponente, che, secondo la ricostruzione dell'opponente, revocava la diffida ammettendo così implicitamente la sussistenza degli accordi verbali di cui si faceva cenno nella comunicazione del 27.12.2022.
In realtà, la missiva di cui sopra si rinviene tra la documentazione prodotta da parte opposta (doc. 7 comparsa) in cui si può prendere atto del fatto che, revocando sì la precedente diffida, veniva concesso un ulteriore termine di giorni 30 dal ricevimento della stessa (raccomandata spedita il 12.04.2023) per il pagamento dell'importo di Euro 30,000, pagamento poi non avvenuto.
Si osserva, quindi, che la creditrice-opposta ha dato adeguata prova della fonte negoziale della sua pretesa creditoria, assolvendo l'onere probatorio ad essa richiesto.
Diversamente, parte opponente non ha provato in giudizio fatti impeditivi, salvo il pagamento parziale, la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opponente non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica,
"in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
pagina 6 di 8 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016;
Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376;
Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n.
3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
In conclusione, in virtù del pagamento a mezzo bonifico bancario di cui sopra e la conseguente riduzione del quantum, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente in favore dell'opposta della minor somma dovuta di Euro 27,500. Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda.
Stante la revoca del decreto ingiuntivo per il diverso quantum, da un lato, e il rifiuto immotivato della proposta conciliativa dall'altro, nonché il comportamento di sostanziale non contestazione tra le parti secondo buona fede, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando,
I. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2023;
II. condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la minor somma di Euro 27.500, oltre interessi legali dalla domanda.
III. Compensa le spese.
pagina 7 di 8 Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8