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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 826/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Racalmuto
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170005371537000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Racalmuto, la cartella di pagamento indicata in epigrafe ed in ricorso, notificata il 13.12.2022, relativa ad ICI per l'anno 2009 dovuta al Comune di Racalmuto portata nel presupposto avviso di accertamento n. 651 del 18.07.2014, notificato il 17.12.2014 dell'importo complessivo di euro 342,38, lamentandone l'illegittimità per tutti i motivi indicati in quest'ultimo e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. ADER, costituitasi in giudizio con contro deduzioni del 27.03.2023, non sollevava contestazioni relative alla tempestività e conseguente ammissibilità del ricorso, e, nel merito, contestava i motivi di ricorso, produceva diniego di reclamo del 20.01.2023, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai motivi di ricorso riferibili all'ente impositore e, con riferimento alla sollevata prescrizione del credito, invocava l'applicazione della sospensione dei termini relativi ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020, per cui chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese. Il Comune di Racalmuto, costituitosi in giudizio con contro deduzioni del 27.03.2023, non sollevava contestazioni relative alla tempestività e conseguente ammissibilità del ricorso, contestava i motivi di ricorso, produceva copia dell'avviso di accertamento n. 651 del 18.07.2024, notificato personalmente al ricorrente a mezzo messo notificatore in data 17.12.2024, e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese. Ciò posto ritiene preliminarmente la Corte di poter decidere la controversia sulla base del principio della “ragione più liquida” «desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». (Cass. n. 9309/2020; v. anche Cass. SS.UU. n. 9936/14 - Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014). L'applicazione di tale principio consente al giudicante, laddove sussista una ragione di più agevole soluzione, di definire il giudizio senza necessità di esaminare le altre. Ciò premesso la ricorrente tra gli altri motivi di ricorso lamenta la prescrizione del tributo. Dall'esame degli atti risulta che l'avviso di accertamento, su cui la cartella di pagamento impugnata é fondato, é stato notificato alla ricorrente in data 17.12.2014, il ruolo esattoriale venne formato e reso esecutivo il 02.12.2016, mentre la cartella impugnata venne notificata in data 14.10.2022, circostanza questa ammessa e non contestata da ADER e dal Comune di Racalmuto. Risulta pacifico che il tributo iscritto a ruolo é costituito da ICI (tributo locale) per l'anno 2009 per cui, tra la data in cui il diritto di credito avrebbe potuto essere fatto valere successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento (16.02.2015) e la data di notifica della cartella impugnata (14.10.2022) era comunque, maturato il termine di prescrizione quinquennale del tributo ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c, applicabile ai tributi locali (Cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Trib. 23.11.2011 n. 24679 - Cass. Civ. Sez. Trib. 23.02.2010 n. 4283 e, da ultimo Cass. Civ. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397 da cui la corte non ha motivo di discostarsi). Al riguardo va detto che non può trovare applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020, nel testo di cui all'ultima modifica contenuta nell'art. 1, comma 254, della Legge n. 197 del 29/12/2022, che proroga i termini di prescrizione e decadenza includendo in tale ipotesi
“carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (08/03/2020 - 31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” norma con la quale sono state abrogate tutte le precedenti norma emanate in materia con la legislazione emergenziale anti-covid. La norma é, quindi, inapplicabile alla fattispecie in cui il titolo esecutivo si era formato e consolidato già dal 02.02.2016. Inoltre non é applicabile la sospensione dei termini di cui agli artt 67 e 68 del D.L. 18/2020, ai sensi dell'art. 157 del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale - al comma 7-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 in sede di conversione - statuisce che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.” Pertanto, assorbito ogni altro motivo, l'atto impugnato é illegittimo va annullato, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito tributario in esso portato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore della ricorrente come in Difensore_1dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato, dichiara la prescrizione del credito in essa portato e condanna ADER ed il Comune di Racalmuto al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in euro 208,00, oltre ½ del contributo unificato versato, alla magg. forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, Difensore_1che distrae a favore dell'avv. , procuratore antistatario. Agrigento 10.11.2025 Il Presidente relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 826/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Racalmuto
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170005371537000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Racalmuto, la cartella di pagamento indicata in epigrafe ed in ricorso, notificata il 13.12.2022, relativa ad ICI per l'anno 2009 dovuta al Comune di Racalmuto portata nel presupposto avviso di accertamento n. 651 del 18.07.2014, notificato il 17.12.2014 dell'importo complessivo di euro 342,38, lamentandone l'illegittimità per tutti i motivi indicati in quest'ultimo e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. ADER, costituitasi in giudizio con contro deduzioni del 27.03.2023, non sollevava contestazioni relative alla tempestività e conseguente ammissibilità del ricorso, e, nel merito, contestava i motivi di ricorso, produceva diniego di reclamo del 20.01.2023, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai motivi di ricorso riferibili all'ente impositore e, con riferimento alla sollevata prescrizione del credito, invocava l'applicazione della sospensione dei termini relativi ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020, per cui chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese. Il Comune di Racalmuto, costituitosi in giudizio con contro deduzioni del 27.03.2023, non sollevava contestazioni relative alla tempestività e conseguente ammissibilità del ricorso, contestava i motivi di ricorso, produceva copia dell'avviso di accertamento n. 651 del 18.07.2024, notificato personalmente al ricorrente a mezzo messo notificatore in data 17.12.2024, e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese. Ciò posto ritiene preliminarmente la Corte di poter decidere la controversia sulla base del principio della “ragione più liquida” «desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». (Cass. n. 9309/2020; v. anche Cass. SS.UU. n. 9936/14 - Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014). L'applicazione di tale principio consente al giudicante, laddove sussista una ragione di più agevole soluzione, di definire il giudizio senza necessità di esaminare le altre. Ciò premesso la ricorrente tra gli altri motivi di ricorso lamenta la prescrizione del tributo. Dall'esame degli atti risulta che l'avviso di accertamento, su cui la cartella di pagamento impugnata é fondato, é stato notificato alla ricorrente in data 17.12.2014, il ruolo esattoriale venne formato e reso esecutivo il 02.12.2016, mentre la cartella impugnata venne notificata in data 14.10.2022, circostanza questa ammessa e non contestata da ADER e dal Comune di Racalmuto. Risulta pacifico che il tributo iscritto a ruolo é costituito da ICI (tributo locale) per l'anno 2009 per cui, tra la data in cui il diritto di credito avrebbe potuto essere fatto valere successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento (16.02.2015) e la data di notifica della cartella impugnata (14.10.2022) era comunque, maturato il termine di prescrizione quinquennale del tributo ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c, applicabile ai tributi locali (Cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Trib. 23.11.2011 n. 24679 - Cass. Civ. Sez. Trib. 23.02.2010 n. 4283 e, da ultimo Cass. Civ. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397 da cui la corte non ha motivo di discostarsi). Al riguardo va detto che non può trovare applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020, nel testo di cui all'ultima modifica contenuta nell'art. 1, comma 254, della Legge n. 197 del 29/12/2022, che proroga i termini di prescrizione e decadenza includendo in tale ipotesi
“carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (08/03/2020 - 31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” norma con la quale sono state abrogate tutte le precedenti norma emanate in materia con la legislazione emergenziale anti-covid. La norma é, quindi, inapplicabile alla fattispecie in cui il titolo esecutivo si era formato e consolidato già dal 02.02.2016. Inoltre non é applicabile la sospensione dei termini di cui agli artt 67 e 68 del D.L. 18/2020, ai sensi dell'art. 157 del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale - al comma 7-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 in sede di conversione - statuisce che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.” Pertanto, assorbito ogni altro motivo, l'atto impugnato é illegittimo va annullato, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito tributario in esso portato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore della ricorrente come in Difensore_1dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato, dichiara la prescrizione del credito in essa portato e condanna ADER ed il Comune di Racalmuto al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in euro 208,00, oltre ½ del contributo unificato versato, alla magg. forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, Difensore_1che distrae a favore dell'avv. , procuratore antistatario. Agrigento 10.11.2025 Il Presidente relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri