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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13908/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13908/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 11 dicembre 2025 alle ore 10,50 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per l'avv. Loredana Lidonnici in sostituzione dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 MATTEO MASSIMO.
L'avv. Bernaudo si riporta alla conclusionale depositata. L'avv. Lidonnici si riporta alle note conclusive depositate ed insiste nelle conclusioni rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13908/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettiv. domiciliato in Via Lustro 29, 71121 Foggia presso il difensore avv. RUOCCO A. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 MATTEO MASSIMO, elettiv. domiciliato in presso il difensore avv. D'ARGENIO Matteo Massimo PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, In via pregiudiziale/preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda per assenza di interesse concreto e attuale all'azione ex art. 100 c.p.c. per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate e/o per illegittimo frazionamento delle domande;
In ulteriore subordine nel merito, respingere le domande avversarie per abuso del diritto e slealtà/malafede di parte ricorrente nonché per violazione del divieto di venire contra factum proprium;
In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n.
pagina 2 di 12 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
In via ulteriormente subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 374/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n.
26724 del 2007); Sempre nel merito, per insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 TUB non essendovi alcun “altro e differente contratto di finanziamento”, controvertendosi di un unico contratto regolato da uniche condizioni, entrambi muniti di forma scritta (cfr. doc. 1 avversario, quanto dal nostro doc. 5); In ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 c.p.c. “
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento revolving sottoscritto dal primo con ed il conseguente diritto alla sola Controparte_1 restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma III, cc.
Deduceva infatti di avere stipulato in data 26.10.2009 con un contratto di Controparte_1
finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico e che con detto contratto veniva concessa una linea di credito con carta cd. revolving; il contratto veniva collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione. Eccepiva il ricorrente la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento concesso, ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico allegato al ricorso. Deduceva inoltre il ricorrente che il contratto doveva considerarsi nullo anche perché la parte proponente avrebbe assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB sulla trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'Intermediario ed il cliente. Concludeva infine per l'ottenimento di una dichiarazione di nullità dei contratti di finanziamento in oggetto e per l'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in separato giudizio.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza riservata del 13.6.2024 il G.I disponeva introdursi nuova procedura di mediazione, poiché quella già esperita in via cumulativa con altre posizioni non veniva ritenuta regolarmente esperita, ma la successiva procedura - pur regolarmente introdotta dal ricorrente – si concludeva con verbale negativo. Con ordinanza riservata del 13.2.2025 il G.I., ritenuta matura la causa per la sua decisione, fissava udienza di precisazione conclusioni e decisione ex art 281 sexies cpc per l'odierna udienza con termine fino a 10 gg prima per il deposito di note conclusive, note che venivano tempestivamente depositate dai difensori.
pagina 4 di 12 Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto che si vanno ad esporre.
1.Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione d'improcedibilità del giudizio, formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in ragione dell'avvenuto regolare esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal giudice con ordinanza del 13.6.2024. E' difatti agli atti di causa il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 10.07.2024 si concludeva negativamente (v. allegato alle note di udienza del 09.12.2024, p. ricorrente).
2. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
Parte resistente nella propria comparsa conclusionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui viene attribuita al Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, posto che in tal modo si configurerebbe un eccesso di delega e, conseguentemente, la violazione del dettato costituzionale.
Partendo dal dato normativo, va osservato che il d.lgs. 374/1999 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n.
52” ) ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'articolo
3 (“Agenzia in attività finanziaria”) prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a soggetti iscritti in un apposito elenco, istituito presso Con l' . Il medesimo articolo, al secondo comma, dispone che il Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. I commi successivi stabiliscono poi i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, Con demandando all' la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
pagina 5 di 12 Premesso quanto sopra, la questione d'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata. Difatti la legge delega n. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire trasparenza e tutela agli utenti, mentre il decreto legislativo n.
374/1999, emanato in attuazione di detta delega, provvede ad individuare all'articolo 1 comma 1°, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio.
Invero, l'art. 3 c.1° statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un Con elenco istituito presso l ”. Lo stesso articolo 1 comma 1° precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, deve concludersi che non sussiste alcun abusivo esercizio dello strumento di subdelega, poiché è lo stesso decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494 del 22.08.2025).
3. Sulla carenza dell'interesse ad agire del ricorrente, sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, sul preteso 'abuso del diritto'
Parte resistente ha poi eccepito la carenza d'interesse ad agire del ricorrente per avere questi unicamente formulato una domanda di accertamento della nullità del contratto, sul presupposto che debba ritenersi ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda.
L'eccezione è infondata sotto ogni profilo sollevato. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio dell'azione giudiziaria, in quanto pagina 6 di 12 configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata.
Nel caso di specie, deve senza dubbio alcuno ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate - volte ad ottenere l'accertamento della nullità dei contratti di finanziamento sottoscritti e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale – posto che le parti del contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto detto interesse deriva necessariamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Tale principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del
23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020).
Quanto all'eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione deve osservarsi che l'eccezione è infondata poiché il dies a quo del termine di prescrizione non decorre dalla stipula dei contratti, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla relazione ai contratti di CP_3 mutuo difatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detto termine coincide con il quello previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass. 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine.
Parimenti, in caso di rapporti di conto corrente di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma, in presenza di una apertura di credito, in alcun modo si risolve in un pagamento perché non sussiste alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, con la conseguenza che i pagamenti effettuati rivestono natura ripristinatoria e non solutoria.
Nel caso in esame, pertanto, verificato che l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risale al dicembre 2019, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del pagina 7 di 12 contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
AR RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c.
Parimenti, nel caso in esame, non può ritenersi configurabile un'ipotesi di abuso del diritto - quale quella sostenuta dalla resistente, per preteso illegittimo 'frazionamento della domanda' - in quanto è stata esperita dal ricorrente unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto ed il conseguente riconoscimento del diritto alla ripetizione delle prestazioni eseguite in esecuzione di detto contratto. La domanda si configura quindi come distinta ed autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrebbe eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, nel successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
La resistente ritiene infine configurabile nel caso in esame una ipotesi di violazione del divieto di venire contra factum proprium. La tesi non è condivisibile né accoglibile poiché presuppone l'esistenza di un affidamento incolpevole della banca, che invece nel caso di specie non può sussistere, posto che la causa d'invalidità riguarda una disciplina che l'intermediario aveva l'obbligo professionale di conoscere (v. in tal senso, sent. CdA Milano 8.10.25). Nel caso in esame non può dunque sostenersi che il consumatore abbia agito in modo contraddittorio né tantomeno abusato del proprio diritto, ma è semplicemente accaduto che questi abbia utilizzato una linea di credito che credeva valida. Mentre la nullità del contratto concluso fra le parti deriva da una violazione che è e resta imputabile esclusivamente alla condotta della banca.
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4. Nel merito
Alla luce della documentazione prodotta in atti, va innanzitutto osservato che emerge chiaramente che il ricorrente abbia stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di elettrodomestico, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, siano state attivate le relative linee di credito mediante rilascio di carta revolving da parte di Controparte_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore. Trattasi di una
[...] specifica modalità di finanziamento, collegato al rilascio di una carta di credito, che funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale di detto strumento risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono invece un rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile e senza interessi.
L'operato svolto dal rivenditore - il quale è pacifico che non rivesta qualità di intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato l'attivazione di una linea di credito, e ciò ha integrato la violazione della normativa soprarichiamata.
Indubbia è risultata, all'esito dell'istruttoria documentale, la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari. Difatti l'art. 3, D.lgs. n. 374/1999 (Agenzia in attività finanziaria) prevede che “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso Con l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Quanto previsto dalla norma citata non è però avvenuto nel caso di specie. Perdipiù l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze
(D.M. 13 dicembre 2001 n. 485), chiarisce come non possa ritenersi esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
La carta di credito revolving di cui trattasi nel caso di specie, dunque, contenendo in sé i caratteri di un'operazione di prestito, non risulta permessa ai soggetti non individuabili quali “agenti”, poiché, pagina 9 di 12 come chiarito nella Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010 punto c), gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999.
Detta regola può essere derogata solo in ipotesi di credito cd. “finalizzato”, ovvero credito per la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari, nel cui ambito non è invece ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving. Dalla violazione della sopra elencata normativa - che è di natura pubblicistica, essendo volta a regolamentare e disciplinare il settore del credito, dunque finalizzata a tutelare un interesse che travalica il diritto del singolo cliente - discende necessariamente la nullità del contratto, ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa.
La questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'Appello di Firenze, in altra causa avente fattispecie analoga ove era parte del giudizio Con la pronuncia n. Controparte_1
12838 del 13.05.2025 la Suprema Corte ha così elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del CP_2
d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex CP_2 art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia Con in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, si è ritenuto che la stipula di contratti di credito revolving non rientri nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da CP_1
non possa essere ricondotta alla categoria delle cd. 'carte di pagamento', in ragione della sua
[...]
pagina 10 di 12 precipua - e diversa - funzione di 'finanziamento'.
Da tutto quanto sopra osservato, viene ulteriormente confermato che la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia Con iscritti nell'albo istituito presso l' (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Il contratto va dunque dichiarato nullo e non potrà produrre effetto alcuno. La nullità dei contratti sottoscritti dal ricorrente con va dichiarata anche nel caso in esame. Controparte_1
L'accoglimento della domanda del ricorrente volta all'accertamento della nullità del contratto comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, con la conseguenza che il rimborso del capitale dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti, quale corrispettivo minimo ex lege per avere questi goduto delle somme ricevute dalla soc. finanziaria,
a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di
'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, dunque non può ritenersi che la pronuncia della CP_2
Suprema Corte sia caratterizzata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come prevede l'art. 92 co. 2 cpc – e considerato altresì che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento 'a pagina 11 di 12 composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici del merito (in tal senso, ex multiis CdA Bari, sent. n. 1326/2025 del 22.9.25).
Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° CP_1 comma cpc, considerato che non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole della propria predominanza CP_1 economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa;
dichiara altresì il diritto del ricorrente a restituire alla resistente le sole somme ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente, ex art. 1284 comma 3° c.c.;
condanna infine la resistente a rifondere al ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Michela Biggi
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13908/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 11 dicembre 2025 alle ore 10,50 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per l'avv. Loredana Lidonnici in sostituzione dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 MATTEO MASSIMO.
L'avv. Bernaudo si riporta alla conclusionale depositata. L'avv. Lidonnici si riporta alle note conclusive depositate ed insiste nelle conclusioni rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13908/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettiv. domiciliato in Via Lustro 29, 71121 Foggia presso il difensore avv. RUOCCO A. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 MATTEO MASSIMO, elettiv. domiciliato in presso il difensore avv. D'ARGENIO Matteo Massimo PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, In via pregiudiziale/preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda per assenza di interesse concreto e attuale all'azione ex art. 100 c.p.c. per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate e/o per illegittimo frazionamento delle domande;
In ulteriore subordine nel merito, respingere le domande avversarie per abuso del diritto e slealtà/malafede di parte ricorrente nonché per violazione del divieto di venire contra factum proprium;
In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n.
pagina 2 di 12 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
In via ulteriormente subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 374/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n.
26724 del 2007); Sempre nel merito, per insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 TUB non essendovi alcun “altro e differente contratto di finanziamento”, controvertendosi di un unico contratto regolato da uniche condizioni, entrambi muniti di forma scritta (cfr. doc. 1 avversario, quanto dal nostro doc. 5); In ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 c.p.c. “
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento revolving sottoscritto dal primo con ed il conseguente diritto alla sola Controparte_1 restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma III, cc.
Deduceva infatti di avere stipulato in data 26.10.2009 con un contratto di Controparte_1
finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico e che con detto contratto veniva concessa una linea di credito con carta cd. revolving; il contratto veniva collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione. Eccepiva il ricorrente la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento concesso, ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico allegato al ricorso. Deduceva inoltre il ricorrente che il contratto doveva considerarsi nullo anche perché la parte proponente avrebbe assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB sulla trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'Intermediario ed il cliente. Concludeva infine per l'ottenimento di una dichiarazione di nullità dei contratti di finanziamento in oggetto e per l'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in separato giudizio.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza riservata del 13.6.2024 il G.I disponeva introdursi nuova procedura di mediazione, poiché quella già esperita in via cumulativa con altre posizioni non veniva ritenuta regolarmente esperita, ma la successiva procedura - pur regolarmente introdotta dal ricorrente – si concludeva con verbale negativo. Con ordinanza riservata del 13.2.2025 il G.I., ritenuta matura la causa per la sua decisione, fissava udienza di precisazione conclusioni e decisione ex art 281 sexies cpc per l'odierna udienza con termine fino a 10 gg prima per il deposito di note conclusive, note che venivano tempestivamente depositate dai difensori.
pagina 4 di 12 Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto che si vanno ad esporre.
1.Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione d'improcedibilità del giudizio, formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in ragione dell'avvenuto regolare esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal giudice con ordinanza del 13.6.2024. E' difatti agli atti di causa il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 10.07.2024 si concludeva negativamente (v. allegato alle note di udienza del 09.12.2024, p. ricorrente).
2. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
Parte resistente nella propria comparsa conclusionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui viene attribuita al Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, posto che in tal modo si configurerebbe un eccesso di delega e, conseguentemente, la violazione del dettato costituzionale.
Partendo dal dato normativo, va osservato che il d.lgs. 374/1999 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n.
52” ) ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'articolo
3 (“Agenzia in attività finanziaria”) prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a soggetti iscritti in un apposito elenco, istituito presso Con l' . Il medesimo articolo, al secondo comma, dispone che il Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. I commi successivi stabiliscono poi i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, Con demandando all' la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
pagina 5 di 12 Premesso quanto sopra, la questione d'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata. Difatti la legge delega n. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire trasparenza e tutela agli utenti, mentre il decreto legislativo n.
374/1999, emanato in attuazione di detta delega, provvede ad individuare all'articolo 1 comma 1°, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio.
Invero, l'art. 3 c.1° statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un Con elenco istituito presso l ”. Lo stesso articolo 1 comma 1° precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, deve concludersi che non sussiste alcun abusivo esercizio dello strumento di subdelega, poiché è lo stesso decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494 del 22.08.2025).
3. Sulla carenza dell'interesse ad agire del ricorrente, sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, sul preteso 'abuso del diritto'
Parte resistente ha poi eccepito la carenza d'interesse ad agire del ricorrente per avere questi unicamente formulato una domanda di accertamento della nullità del contratto, sul presupposto che debba ritenersi ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda.
L'eccezione è infondata sotto ogni profilo sollevato. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio dell'azione giudiziaria, in quanto pagina 6 di 12 configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata.
Nel caso di specie, deve senza dubbio alcuno ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate - volte ad ottenere l'accertamento della nullità dei contratti di finanziamento sottoscritti e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale – posto che le parti del contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto detto interesse deriva necessariamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Tale principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del
23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020).
Quanto all'eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione deve osservarsi che l'eccezione è infondata poiché il dies a quo del termine di prescrizione non decorre dalla stipula dei contratti, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla relazione ai contratti di CP_3 mutuo difatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detto termine coincide con il quello previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass. 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine.
Parimenti, in caso di rapporti di conto corrente di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma, in presenza di una apertura di credito, in alcun modo si risolve in un pagamento perché non sussiste alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, con la conseguenza che i pagamenti effettuati rivestono natura ripristinatoria e non solutoria.
Nel caso in esame, pertanto, verificato che l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risale al dicembre 2019, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del pagina 7 di 12 contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
AR RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c.
Parimenti, nel caso in esame, non può ritenersi configurabile un'ipotesi di abuso del diritto - quale quella sostenuta dalla resistente, per preteso illegittimo 'frazionamento della domanda' - in quanto è stata esperita dal ricorrente unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto ed il conseguente riconoscimento del diritto alla ripetizione delle prestazioni eseguite in esecuzione di detto contratto. La domanda si configura quindi come distinta ed autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrebbe eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, nel successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
La resistente ritiene infine configurabile nel caso in esame una ipotesi di violazione del divieto di venire contra factum proprium. La tesi non è condivisibile né accoglibile poiché presuppone l'esistenza di un affidamento incolpevole della banca, che invece nel caso di specie non può sussistere, posto che la causa d'invalidità riguarda una disciplina che l'intermediario aveva l'obbligo professionale di conoscere (v. in tal senso, sent. CdA Milano 8.10.25). Nel caso in esame non può dunque sostenersi che il consumatore abbia agito in modo contraddittorio né tantomeno abusato del proprio diritto, ma è semplicemente accaduto che questi abbia utilizzato una linea di credito che credeva valida. Mentre la nullità del contratto concluso fra le parti deriva da una violazione che è e resta imputabile esclusivamente alla condotta della banca.
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4. Nel merito
Alla luce della documentazione prodotta in atti, va innanzitutto osservato che emerge chiaramente che il ricorrente abbia stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di elettrodomestico, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, siano state attivate le relative linee di credito mediante rilascio di carta revolving da parte di Controparte_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore. Trattasi di una
[...] specifica modalità di finanziamento, collegato al rilascio di una carta di credito, che funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale di detto strumento risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono invece un rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile e senza interessi.
L'operato svolto dal rivenditore - il quale è pacifico che non rivesta qualità di intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato l'attivazione di una linea di credito, e ciò ha integrato la violazione della normativa soprarichiamata.
Indubbia è risultata, all'esito dell'istruttoria documentale, la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari. Difatti l'art. 3, D.lgs. n. 374/1999 (Agenzia in attività finanziaria) prevede che “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso Con l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Quanto previsto dalla norma citata non è però avvenuto nel caso di specie. Perdipiù l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze
(D.M. 13 dicembre 2001 n. 485), chiarisce come non possa ritenersi esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
La carta di credito revolving di cui trattasi nel caso di specie, dunque, contenendo in sé i caratteri di un'operazione di prestito, non risulta permessa ai soggetti non individuabili quali “agenti”, poiché, pagina 9 di 12 come chiarito nella Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010 punto c), gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999.
Detta regola può essere derogata solo in ipotesi di credito cd. “finalizzato”, ovvero credito per la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari, nel cui ambito non è invece ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving. Dalla violazione della sopra elencata normativa - che è di natura pubblicistica, essendo volta a regolamentare e disciplinare il settore del credito, dunque finalizzata a tutelare un interesse che travalica il diritto del singolo cliente - discende necessariamente la nullità del contratto, ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa.
La questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'Appello di Firenze, in altra causa avente fattispecie analoga ove era parte del giudizio Con la pronuncia n. Controparte_1
12838 del 13.05.2025 la Suprema Corte ha così elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del CP_2
d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex CP_2 art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia Con in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, si è ritenuto che la stipula di contratti di credito revolving non rientri nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da CP_1
non possa essere ricondotta alla categoria delle cd. 'carte di pagamento', in ragione della sua
[...]
pagina 10 di 12 precipua - e diversa - funzione di 'finanziamento'.
Da tutto quanto sopra osservato, viene ulteriormente confermato che la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia Con iscritti nell'albo istituito presso l' (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Il contratto va dunque dichiarato nullo e non potrà produrre effetto alcuno. La nullità dei contratti sottoscritti dal ricorrente con va dichiarata anche nel caso in esame. Controparte_1
L'accoglimento della domanda del ricorrente volta all'accertamento della nullità del contratto comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, con la conseguenza che il rimborso del capitale dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti, quale corrispettivo minimo ex lege per avere questi goduto delle somme ricevute dalla soc. finanziaria,
a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di
'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, dunque non può ritenersi che la pronuncia della CP_2
Suprema Corte sia caratterizzata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come prevede l'art. 92 co. 2 cpc – e considerato altresì che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento 'a pagina 11 di 12 composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici del merito (in tal senso, ex multiis CdA Bari, sent. n. 1326/2025 del 22.9.25).
Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° CP_1 comma cpc, considerato che non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole della propria predominanza CP_1 economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa;
dichiara altresì il diritto del ricorrente a restituire alla resistente le sole somme ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente, ex art. 1284 comma 3° c.c.;
condanna infine la resistente a rifondere al ricorrente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Michela Biggi
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