Articolo 10 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
Articolo 9Articolo 11
Versione
26 novembre 1995
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Versione
8 aprile 1997
Art. 10. 1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all' articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articololo 3, comma 2, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque (( . . . )) esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.
(( 3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222 . ))
Entrata in vigore il 8 aprile 1997
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