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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 05 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2370/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Caulonia Email_1 C.F._1
Marina, alla via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'avv.to Maria Carmela MIRARCHI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato in Reggio Calabria, alla D. Romeo n. 15, con gli avv. ti Angela Maria LAGANÀ
e Dario ADORNATO che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, al rogito del Dott. in Roma, Persona_1
rep. 37590, pec: t;
Email_3
CONVENUTO
Oggetto: ripristino beneficio di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 - indebito assistenziale
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 05.07.2023, premesso di essere titolare da Parte_1
maggio del 2018 del beneficio di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri nel procedimento di ATPO recante R.G. n. 2546/2017, ha Pag. 1 a 7 esposto che ha presentato in data 08.09.2022, per errore, domanda di aggravamento del proprio stato di invalidità al fine di ottenere l'inserimento nel verbale di invalidità della diagnosi di ulteriore patologia, ovvero l'ipoacusia, ciò al fine di ottenere l'erogazione gratuita dell'apparecchio acustico;
che poiché già riconosciuta invalida al 100%, ergo non suscettibile di aggravamento, avrebbe dovuto presentare domanda di riformulazione della diagnosi presso l'Unità Ospedaliera Protesica Distrettuale di residenza;
che nonostante l'erroneità della procedura azionata, l' anziché dichiarare la domanda inammissibile l'ha convocata a CP_2 visita per il 14.12.2022; che a seguito della visita medica collegiale la l'ha CP_3
riconosciuta inabile al 100% ex art. 12 l. n. 118/1971, ma non bisognevole di assistenza continua, con conseguente revoca del beneficio;
che il verbale del nuovo accertamento le è stato notificato in data 05.01.2023; che in data 16.02.2023 ha ricevuto da parte dell'Istituto comunicazione di indebito con la quale le è stata comunicata l'indebita percezione, sulla pensione cat. INVCIV n. 01747484,dell'indennità di accompagno per il periodo da ottobre
2022 a gennaio 2023, per un totale di €2.099,64; che sia l'indebito che la revoca della prestazione devono considerarsi illegittimi;
che la visita medica collegiale del 14.12.2022 non può essere considerata valida in quanto nessuna revisione è stata prevista con il decreto di omologa, né l' ha disposto una verifica della permanenza dei requisiti sanitari;
che CP_2
l'indebito è altresì illegittimo poiché non vi è prova dell'erogazione delle prestazioni;
che comunque l'indebito di natura assistenziale formatosi per il venir meno delle condizioni per l'erogazione del beneficio può decorrere solo dalla data di comunicazione degli esiti dell'accertamento, per l'effetto stante che ha ricevuto la notifica del verbale sanitario in data
05.01.2023, le somme riconducibili al periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023 sono irripetibili in quanto percepite in buona fede. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “(…) il signor Giudice adito, contrariis rejectis, voglia: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità ed inefficacia del verbale sanitario impugnato definito in data
14.12.2022 e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al ripristino dell'indennità di accompagnamento dalla data della revoca, ovvero da ottobre 2022, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle somme maturate e CP_1 maturande a tale titolo, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2) accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 2.099,64 oggetto dell'indebito contestato alla ricorrente con nota del 17 gennaio 2023, sulla pensione categoria cat. INVCIV n. 01747484 per il CP_1
Pag. 2 a 7 periodo dal 1.10.2022 al 31.01.2023, per mancata prova dell'intervenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione o comunque in conseguenza del dichiarato diritto della ricorrente al ripristino dell'indennità di accompagnamento;
3) in subordine, accertare e dichiarare l'irripetibilità per le causali di cui in premessa delle somme oggetto del suddetto indebito, in quanto percepite in buona fede;
4) in estremo subordine, ridurre l'indebito oggetto di causa da € 2.099,64 ad € 527,16, dovendosi considerare indebitamente erogato il solo rateo di indennità di accompagnamento relativo al mese di gennaio 2023, in quanto corrisposto successivamente alla visita della Commissione Medico-collegiale del 14.12.2022, che avrebbe comportato la cessazione del necessario requisito sanitario;
5) conseguentemente condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi di causa CP_1
da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione ex d.l. 19.9.1992 n. 384 per come convertito con l. n.
438/1992, l'improcedibilità della domanda e la correttezza dell'operato dell' stante il CP_2
venir meno delle condizioni sanitarie legittimanti la percezione del beneficio di cui alla l. n.
18/1980. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa dichiarazione dell'improponibilità, inammissibilità e\o improcedibilità della domanda, rigettare il ricorso avversario siccome infondato. Spese come per legge”.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
Pag. 3 a 7 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione di inabilità è subordinata all'accertamento di una totale incapacità lavorativa, e che ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi.
Nel caso di specie, con decreto di omologa del 10.5.2019 emesso nel procedimento
R.G. n. 2546/2027, la parte ricorrente è stata riconosciuta totalmente inabile al lavoro e bisognevole di assistenza continua con decorrenza dalla data della visita peritale con decorrenza da maggio 2018.
Orbene, il predetto decreto di omologa è stato ritualmente notificato alle parti;
in particolare l' , espletate le dovute verifiche preliminari, ha provveduto al pagamento CP_2
della prestazione (cfr. rendicontazioni contabili). A tal riguardo, è opportuno specificare che se il decreto di omologa - asseverando le condizioni sanitarie dell'assistito accertate dal consulente tecnico officiato – non incide, pertanto, sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce e non nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta dall'assistito e sul conseguente obbligo dell di erogarla, CP_1
esso è, tuttavia, fondamento imprescindibile ed incontestabile delle condizioni sanitarie legittimanti la percezione del beneficio invocato.
Si può quindi affermare che nel procedimento di ATPO l'accertamento sanitario, in caso di omessa contestazione ex comma 5 art. 445 bis c.p.c., diviene immodificabile ed opponibile agli enti competenti per la corresponsione dei benefici richiesti. Si afferma infatti che in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto
Pag. 4 a 7 dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Pertanto, il momento per precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si individua in quello anteriore all'emissione del decreto di omologa, ovvero nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza;
di talché, in assenza di contestazioni, si verifica la conclusione dell'accertamento sanitario e le conclusioni del CTU divengono intangibili, cui segue la definitività del decreto che le ratifica, il quale diviene incontestabile e non ricorribile in Cassazione ex art. 111 Costituzione. È noto, infatti, che l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, previsto dall'art. 445 bis cod. proc. civ. per la verifica dei requisiti sanitari che legittimano la pretesa previdenziale o assistenziale, diviene definitivo, in assenza di contestazioni, con il decreto di omologa e vincola, come tale, anche l'ente competente all'erogazione, il quale, ai sensi del quinto comma, deve limitarsi all'accertamento dei soli requisiti giuridico-economici della prestazione invocata (cfr., in tal senso, ex multis,
Cass., 8878/2015 e 22721/2016). Conclusivamente, va osservato, quanto all'esperibilità del rimedio proposto, che avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché espressamente dichiarato, dal codice di rito, "non impugnabile né modificabile", e non è soggetto ad appello e a ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Ne consegue che l'esistenza di un decreto di omologa - che determina l'irretrattabilità del requisito sanitario accertato, nonché la natura della prestazione di cui all'art. 1 della l. n.
18/1980 che, una volta accertata la ricorrenza delle condizioni sanitarie, prescinde dall'accertamento della sussistenza di ulteriori requisiti socioeconomici- rende inesaminabile ed improcedibile la domanda di aggravamento erroneamente presentata dalla parte ricorrente in sede amministrativa.
L'accertamento effettuato a seguito della domanda n.3930938204225 presentata in data 08.09.2022, deve dirsi, dunque, giuridicamente inesistente. In difetto di qualsivoglia verifica di revisione, anche di tipo straordinario, ad impulso dell'Istituto e finalizzata all'accertamento della permanenza delle condizioni sanitarie oggetto del precedente giudizio
Pag. 5 a 7 di ATPO, in nessun modo le risultanze della visita medica collegiale erroneamente invocata dalla parte resistente possono sostituire o innovare la realtà giuridica di cui al decreto di omologa ritualmente emesso, con la logica conseguenza che deve considerarsi illegittimo l'indebito contestato alla parte ricorrente. Ed infatti, i ratei incassati per il periodo dal
01.10.2022 al 31.01.2023 sono stati legittimamente erogati e percepiti sulla scorta delle conclusioni del predetto decreto di omologa, a fronte del quale alcuna riedizione di poteri amministrativi può essere tollerata.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, visto il DM 147/2022, tenuto conto della natura della materia trattata e dello scaglione di riferimento, considerata l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, in complessivi €1.508,80, di cui
€1.312,00 per compensi ed €196,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di al ripristino dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980 a far data dal 01.10.2022;
- condanna l' al pagamento in favore di dell'indennità di CP_1 Parte_1
accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980 a far data dal 01.10.2022, oltre interessi e accessori come per legge;
- dichiara che nulla deve restituire all' a titolo di ratei Parte_1 CP_1
riscossi nel periodo dal 01.10.2022 al 31.01.2023 per un importo complessivo di € 2.099,64;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida CP_1
in complessivi €1.508,80, di cui €1.312,00 per compensi ed €196,80 per spese, oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 05 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 7 Pag. 7 a 7