Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30679/2022
RE PUB BLICATALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 30679/2022 promossa da:
(successore universale ex lege di Parte 1
- rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela Controparte_1 C.F. 1 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio FI (
alla via Nazionale n. 187/B in Torre del Greco (NA)
parte attrice-opponente contro
), rappresentato e difeso,
, (Cod. Fisc.: Codice Fiscale 2 Controparte_2
e con lo stessodall'avv. Massimo Spiezia (Cod. Fisc.: C.F. 3
,
elettivamente domiciliato in Arzano (NA) alla via Mons. Luigi Diligenza (già via
Leonardo da Vinci), n. 23, presso l'associazione professionale "Studio Legale Avvocati
Spiezia"
parte convenuta -opposta nonché
rapp.ta e difesa dagli avvocati Luigi Marcone Controparte_3
() e avv. Nicoletta De Adessis (CF C.F. 5 C.F. 4
parte convenuta opposta, contumace
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avverso ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc.
Le parti hanno concluso come in atti e da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte_2 notificava ad Controparte_4 un atto di pignoramento di euro 743,90 relativo a crediti riconosciuti dalla sentenza n.
1771/2020 del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata il 29 luglio 2020. L'atto veniva poi iscritto a ruolo con RG 1471/2021 ed assegnato al Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Napoli, dott.ssa Farina.
Nell'ambito di detta procedura esecutiva Controparte_4
presentava opposizione al pignoramento (ex art. 615, comma 2, c.p.c.), sostenendo di aver pagato l'importo di euro 473,30 (al netto della ritenuta d'acconto) - quindi
546,92 euro (al lordo della ritenuta) per spese e competenze di giudizio. Il
-
pagamento di 546,90 euro (comprensivo di una ritenuta d'acconto di 73,60 euro) non veniva contestato dal creditore, che confermava di aver ricevuto la somma tramite due assegni non trasferibili, depositati negli atti della procedura di PTT.
Con un'ordinanza ex art. 553 c.p.c. (emessa nell'ambito della procedura esecutiva nr. 1471\2021RGE, emessa in data 02\12\2022 dal GE, in persona della dott.ssa
Alba Stefania Farina), il G.E. assegnava al creditore 546,92 euro per gli importi liquidati in sentenza, oltre a 771,60 euro per le spese della procedura (incluse quelle di precetto), nonostante avesse riconosciuto nel corpo dell'ordinanza che 473,30 euro erano già stati pagati durante il processo. A seguito della dichiarazione del terzo pignorato, che indicava la disponibilità dell' importo di 1.115,85 euro, il GE assegnava l'importo di 771,60 euro a copertura delle spese della procedura, mentre la somma restante veniva assegnata a soddisfare solo in parte il credito azionato in via esecutiva.
Controparte_4 introduceva ex art. 616 cpc il merito della spiegata opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, comma 2, c.p.c.), contestando l'errata assegnazione e ripartizione delle somme nell'ordinanza sopra indicata.
Nel costituirsi, la parte opposta non contestava l'assunto secondo cui il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Farina, nel determinare le somme da liquidare al creditore procedente a titolo di sorta capitale, non aveva tenuto conto dei pagamenti già ricevuti da nel corso del procedimento. A riprova di ciò, il creditore Controparte_2
procedente, ora parte opposta, non aveva dato esecuzione all'ordinanza di assegnazione delle somme oggetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale ritiene che i fatti esposti siano pacifici e non contestati tra le parti, poiché non sono state sollevate contestazioni sull'errata assegnazione delle somme nell'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto dei pagamenti effettuati dall'opponente. Tali pagamenti, peraltro, sono stati adeguatamente documentati con il deposito delle relative ricevute nel presente giudizio.
Di conseguenza, l'ordinanza di assegnazione deve essere riformata, riconoscendo quale unico importo da assegnare al creditore pignorante la somma di euro 771,60
a totale soddisfazione delle spese della procedura, in quanto il pagamento della sorte capitale, pari a euro 546,92 (comprensivo della ritenuta d'acconto di euro 73,60), è già stato interamente effettuato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto il contenzioso è derivato da un errore del giudice dell'esecuzione. .
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 30679\2022 RGAC, pendente tra parte attrice,
contro
Controparte_2 parteControparte_4
,
convenuta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata da Controparte_4 ed in parziale riforma dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva nr. 1471\2021RGE, emessa in data 02\12\2022 dal GE, in persona della dott.ssa
Alba Stefania Farina, ridetermina la somma da assegnarsi al creditore CP 2
[...] in euro 771,60, a totale soddisfazione delle spese della procedura;
- compensa per intero le spese di lite fra le parti
Così deciso, in Napoli, il 5.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano