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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G 1120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Tommaso Bellei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1120 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Florido Fratini (C.F.: ) del foro di Terni, e nel suo studio C.F._2 elettivamente domiciliato in Orvieto (Tr), piazza XXIX Marzo n. 24, giusta procura in atti;
- Attrice-
E
(C.F. e P. IVA. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Orvieto (TR), Piazza della Repubblica n. 21, in persona del procuratore speciale Dott. , (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Gennaro Arcucci del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Aurelio Tricoli in Via Marianna Dionigi, 57 - 00193, Roma (RM).
-Convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2021 il sig. conveniva in Parte_1
Contr giudizio (di seguito, anche “ ” o “ ) innanzi Controparte_1 CP_3 all'Ill.mo Tribunale di Terni, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni, Giudice unico designando, contrariis rejectis,
- 1 - accertate le causali in premessa: a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria tra l'attore e la banca intermediaria, per l'effetto condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in ordine agli acquisti dei titoli azionari BPB eseguiti nel 2010-2012-2013-2014, pari a €. 18.653,40 e
l'attore a restituire i titoli alla banca intermediaria;
b) in via subordinata rispetto al punto Contr a), accertare il dolo determinante da parte della banca intermediaria consistito negli artifizi e raggiri posti in essere da quest'ultima tali da indurre in errore l'attore o accertare
l'errore essenziale e riconoscibile da parte dell'attore sull'oggetto del contratto al momento della sottoscrizione, per l'effetto annullare i contratti (ordini) di investimento in azioni BPB conclusi nel 2010-2012-2013-2014 tra e Parte_1 Controparte_1
e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
c) in via subordinata rispetto al punto a-b), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nelle carenze ed inesattezze informative da questi rese sulle azioni BPB acquistate dall'attore nel 2010-
2012-2013-2014, per l'effetto, risolvere i predetti contratti (ordini) di acquisto azioni e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alle banca intermediaria;
d) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nella mancata e/o non corretta valutazione di adeguatezza/appropriatezza al cliente degli investimenti proposti al momento della stipula dei contratti (ordini) di acquisto azioni
BPB del 2010-2012-2013-2014, per l'effetto risolvere i predetti contratti di acquisto e condannare le banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alle banca intermediaria;
e) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c-d), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1bis TUF consistito nella mancata e/o non corretta segnalazione/gestione del conflitto di interessi tra quest'ultimo e la banca emittente i titoli (BPB), per l'effetto risolvere i contratti (ordini) di acquisto titoli
BPB menzionati ai punti precedenti e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti del 2010-2012-2013-2014, pari a €.
18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
e) in relazione ai
- 2 - punti a-b-c-d-e), condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi compensativi e moratori, la rivalutazione monetaria sugli importi da restituire, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese.” (cfr. conclusioni precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
In data 22/10/2021 si costituiva in giudizio e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni:
''In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità, annullamento e risoluzione delle operazioni di investimento per cui è causa, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, per le ragioni illustrate in atti. In via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti e azioni e domande azionati dal sig. nei confronti di nei limiti e Pt_1 Controparte_1 per i motivi illustrati in atti. Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande avanzate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per le ragioni esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti di investimento e/o delle singole operazioni di investimento contestate dall'attore, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme corrisposte dal sig. per l'acquisto dei titoli BPB e disporne la restituzione, entro i suddetti limiti, al Pt_1 netto delle azioni assegnate all'attore a titolo gratuito e detratte altresì le somme da quest'ultimo percepite a titolo di frutti civili (i.e., euro 292, 14 a titolo di dividendi ed euro
409,95 a titolo di cedole obbligazionarie) condannando in ogni caso controparte alla restituzione, in favore della dei titoli BPB ancora in Controparte_1 proprio possesso;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della nelle vicende di causa, CP_3 quantificare le somme in ipotesi dovute al sig. a titolo risarcitorio, in un importo Pt_1 pari alla differenza tra il valore dei titoli BPB al momento dell'acquisto degli stessi e quello dei predetti titoli al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni
BPB assegnate all'attore a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto a controparte in ragione (i) delle somme da quest'ultima percepite a titolo di frutti civili (i.e., euro 292, 14 a titolo di dividendi ed euro 409,95 a titolo di cedole obbligazionarie), per le ragioni illustrate in atti, nonché in ragione (ii) del concorso colposo
- 3 - dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. In via istruttoria: - respingere, in quanto inammissibile, la prova testimoniale dedotta dall'attore in atto di citazione. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario spese generali e oltre accessori come per legge.''.
Con ordinanza del 8/11/2022 veniva avanzata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che, tuttavia, non veniva accettata da parte convenuta mentre veniva accolta da parte attrice.
Il giudizio veniva quindi istruttorio con l'esame dei testi ammessi e l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti (oltrechè con l'interrogatorio libero delle parti).
2. La domanda di risoluzione degli ordini di acquisto posta da parte attrice sub. lett. c) è fondata per i motivi di seguito indicati.
La fattispecie in esame deve essere decisa dando continuità ad un recentissimo precedente pronunciato da questo Tribunale (sent. 533/2025, RG 184/2023) in un giudizio avente ad oggetto fatti assimilabili a quelli oggetto di causa (cfr. Cass. n. 28067/2021 secondo cui “La motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att.
c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie,
l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.”).
In merito all'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento danni, dette richieste ineriscono la responsabilità contrattuale della banca e, dunque, la prescrizione è decennale con decorrenza del termine a far data dall'acquisto dei titoli o, più correttamente, dalla data certa del declassamento o minusvalenza di valore dei titoli che, anche in questo caso, va collocata alla data dell'approvazione del bilancio 2015 sopra citata, momento in cui è avvenuto il declassamento delle azioni BPB per il 20% circa del suo valore. In nessuno dei due casi, quindi, può dirsi astrattamente decorso il termine.
Al riguardo appare opportuno fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità che, in tema di violazione dei doveri di informazione in materia finanziare ha affermato che “…in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo
- 4 - a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato)….” (cfr. Cass. n. 15099/2021; cfr. anche, tra le tante,
Tribunale di Bolzano Sez. I, Sent., 22/05/2020, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1 c.c.”).
Riguardo al merito delle domande, può ritenersi sussistente, in considerazione della documentazione prodotta, il mancato rispetto degli obblighi informativi, circostanza che può validamente fondare la risoluzione.
In primo luogo, infatti, deve essere tenuta in considerazione la particolare natura dei titoli di causa ovvero il fatto che si trattasse di azioni illiquide e, quindi, assimilabili ad altri prodotti finanziari più complessi rispetto ai quali, non avendo significative pregresse esperienze di investimento, l'attore non aveva mai orientato i propri interessi.
Occorre osservare che gli obblighi informativi previsti dalla normativa a carico dell'intermediario finanziario al momento di proporre l'acquisto di strumenti finanziari, sono finalizzati a riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti;
ciò, in favore dell'investitore, parte debole del rapporto, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, indipendentemente dal livello di esperienza e di conoscenza dello
- 5 - stesso investitore. L'operato dell'intermediario finanziario deve essere “altamente professionale, prudente e diligente”, attraverso una condotta positiva e diretta a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità incombendo sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6,
TUF, la prova di tali circostanze in giudizio (cfr. Tribunale di Terni, sent. n. 533/2025, RG
184/2023).
La dichiarazione del cliente nella quale si affermi di aver ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2375 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario (cfr. Tribunale di Terni, sent. n. 533/2025, RG 184/2023).
Ciò posto, parte attrice evidenzia di aver effettuato i seguenti acquisiti di titoli BPB:
- n. 1000 azioni BPB, ordine del 4.11.2010 (€. 9.400,00 di controvalore);
- n. 20 azioni BPB, ordine del 28.12.2012 (€. 174,00 di controvalore);
- n. 278 azioni BPB, ordine del 28.12.2012 (€. 2.418,60 di controvalore);
- €. 2.472,20 obbligazioni BPB convertibili, ordine del 28.12.2012, convertite in n. 289 azioni in data 1.9.2014;
- n. 468 azioni BPB cum bonus, ordine del 24.11.2014 (€. 4.188,60 di controvalore); per un totale di €. 18.653,40 (cfr. memorie n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Al riguardo, parte attrice lamenta di non essere stato dovutamente informato dalla convenuta sul grado di rischio dell'investimento e ciò in violazione degli obblighi CP_3 preventivi di diligenza, correttezza e trasparenza gravanti sull'intermediario finanziario ex art. 21 TUF.
Dalla documentazione prodotta e non contestata dalla parte attrice emerge che:
-In data 04/10/2010 l'attore sottoscriveva un questionario di profilatura, rendendo alla Banca dichiarazioni affidanti in merito alle proprie competenze finanziarie, al proprio profilo di rischio e alla propria esperienza in materia di investimenti (doc. 6)
-In pari data, il sig. unitamente alla moglie sig.ra il 4 novembre Pt_1 Parte_3
2010 sottoscriveva un contratto quadro di intermediazione finanziaria avente ad oggetto il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione, nonché di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari (cfr. doc. 5),
- 6 - nell'ambito del quale dava altresì atto che la aveva rilevato «attraverso la compilazione CP_3 dell'apposito “Questionario di profilatura” da me debitamente sottoscritto e consegnatomi in copia, la mia esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la mia situazione finanziaria, i miei obiettivi di investimento il mio profilo di rischio che risulta essere “Medio
Alto”» (cfr. doc. 5, pag. 7)
-Con la sottoscrizione di detto contratto, l'investitore dichiarava di avere ricevuto copia dello stesso (cfr. doc. 5, pag. 9), nonché del documento “Norme – Servizi di Investimento”, contenente, inter alia, anche i documenti informativi relativi a “Politica di classificazione della cliente”, “Informazione sugli strumenti finanziari”, nonché il documento sulla
“Disciplina dei conflitti di interesse” (cfr. doc. 5, pag. 7).
- In tale contesto contrattuale, in data 4 novembre 2010, il sig. presentava domanda Pt_1 di ammissione alla compagine sociale di Banca Popolare di Bari, chiedendo di acquistare n.
1.000 azioni BPB, dichiarando contestualmente di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dello Statuto sociale di BPB e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio2 (cfr. doc. 7).
-. Alla fine dell'anno 2012, nella sua acquisita qualità di socio di BPB, il sig. decideva Pt_1 di aderire all'aumento di capitale BPB, con l'offerta agli azionisti di BPB di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato “Banca
Popolare di Bari 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso in azioni”, sulla base di apposito prospetto informativo approvato da in data 21 dicembre 2012 CP_4
(cfr. docc. 9 e 10).
- In data 28 dicembre 2012, l'attore chiedeva di sottoscrivere n. 160 azioni BPB a titolo di opzione e n. 132 azioni a titolo di prelazione (poi assegnate nel minor numero di 103 azioni), nonché obbligazioni BPB 28/2/18 7% CV per un controvalore di euro 2. 472,20 (cfr. doc. 9)
- Come comunicato dalla in data 1° settembre 2014 BPB esercitava l'opzione di CP_3 conversione del prestito obbligazionario BPB 28/2/18 7% CV, sottoscritto dal sig. nel Pt_1 dicembre 2012, e accreditava il dossier titoli dell'attore di n. 289 azioni BPB (cfr. doc. 11).
- con tale operazione, l'investitore acquistava n. 441 azioni BPB a titolo di opzione e n. 27 azioni a titolo di prelazione, nonché obbligazioni BPB 30/12/21 6.5%SUB per un controvalore di euro 2.808,00.
- Con la sottoscrizione della relativa scheda di adesione all'operazione di aumento di capitale, il sig. dichiarava di avere esaminato i fattori di rischio, esplicati nel prospetto Pt_1
- 7 - informativo depositato presso in data 21 novembre 2014 (cfr. doc. 13) e nelle schede CP_4 prodotto che l'attore dichiarava di conoscere (doc. 12, pag. 1 c) e d) e che riceveva e sottoscriveva (cfr. doc. 12, pag. 7 e 8). Contr
- Nel corso del rapporto intrattenuto con , l'attore incrementava la propria partecipazione in BPB grazie all'assegnazione, a titolo gratuito, di complessive n. 139 azioni BPB
- l'attore veniva periodicamente informato mediante invio dell'estratto conto del dossier titoli, recante una descrizione analitica aggiornata degli investimenti effettuati (doc. 14) e per il tramite di apposite note informative trasmesse presso il domicilio dell'investitore (cfr. doc. 15) veniva informato dell'esito delle operazioni finanziarie effettuate e dei relativi accrediti per dividendi e cedole.
- in data 18 luglio 2016, l'investitore trasferiva il proprio possesso azionario presso un altro
Istituto (cfr. doc. 13 bis e 13 ter).
Costituisce poi circostanza non contestata da parte attrice che il calcolo da questa effettuato nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. risulta errato in quanto include titoli azionari assegnate dalla all'investitore a titolo gratuito (nn. 20 azioni in data CP_3
20/12/2012) e conteggia nn. 278 azioni invece di nn. 263 azioni BPB in occasione dell'acquisto del 28/12/2012 (cfr. doc. 14 e 15 parte convenuta).
In via preliminare, occorre premettere che, seppur la normativa di protezione dell'investitore applicabile alla controversia in esame, rinvenga giustificazione nell'esigenza di colmare le asimmetrie informative, l'equo bilanciamento degli interessi in gioco impone in ogni caso di valorizzare il principio di autoresponsabilità dell'investitore, alla stregua del quale ciascun consociato deve prestare attenzione alle informazioni di cui dispone.
Tuttavia, alla luce della ricostruzione dei fatti, tenuto conto delle caratteristiche del cliente e delle specifiche informative scritte rilasciate al medesimo, sulla cui attendibilità si darà in seguito, si ritiene che nella fattispecie concreta la non abbia assolto il proprio CP_3 onere informativo nei termini complessivamente previsti dalla disciplina vigente e, conseguentemente, la scelta dell'investitore non sia stata consapevole (cfr. Cass., n.
22147/2010), non potendosi ritenere il principio di autoresponsabilità sopra menzionato prevalente nel caso de quo e ciò sulla base di quanto di seguito rilevato.
L'inadempimento dell'intermediario convenuto discende in primo luogo da una omessa o comunque incompleta “profilatura” del che, quale “cliente non professionale”, Pt_1 doveva essere sottoposto ad un preventivo vaglio per definire il proprio profilo di rischio.
- 8 - Invero, già dalla lettura del contratto quadro dell'04/11/2010 emerge come tale essenziale obbligo non sia stato adeguatamente assolto, ovvero documentato;
infatti, dallo stesso risulta che il profilo di rischio del era “medio-alto”, come affermato anche da Pt_1 parte convenuta;
cifr. Pag 9 comparsa di costituzione). e che il giudizio fosse il risultato del
“Questionario di profilatura”, sottoscritto dall'investitore e sa sua moglie in Parte_3 pari data.
Tuttavia, appare utile rilevare che, alla data della sua formazione (04/10/2010), l'attore non aveva mai investito i suoi risparmi, come emerge dal suo dossier titoli, nel quale non si evidenziano altri strumenti finanziari, se non Buoni del Tesoro, evidentemente non rischiosi, acquistati in un momento successivo rispetto ai titoli BPB.
Tale circostanza risulta confermata anche dall'estratto dossier titoli prodotto dalla parte convenuta da cui si evince che il sino al 18/11/2010 (data in cui veniva Pt_1 contabilizzato l'acquisito delle azioni oggetto di causa), non aveva sostanzialmente effettuato alcuna operazione finanziaria.
Pertanto, contrariamente a quanto indicato anche nel questionario di profilatura, non risulta che, prima dell'acquisto delle azioni BPB, l'attore avesse mai investito in titoli azionari ovvero che, negli ultimi 12 mesi, avesse effettuato ''operazioni in strumenti finanziari per somme “fino a 5.000,00 euro”, come erroneamente risulta dal suddetto questionario (cfr. questionario profilatura domanda n. 2).
Tra l'altro esso appare di dubbia attendibilità atteso che, non risulta sottoscritto in ogni sua pagina dall'attore ma solo nella pagina finale, disgiunta dalle precedenti e, comunque, confliggente apertamente con il comportamento “finanziario” dello stesso.
Anche i prospetti informativi dei vari aumenti di capitale BPB a cui ha aderito l'attore risultano composti da moltissime pagine e contengono informazioni strettamente tecniche e certamente non comprensibili per una persona comune e non “addetta al mestiere”. Altresì la profilatura del prodotto “azioni BPB” proposta è assolutamente non congrua in quanto il prodotto era valutato come basso (sino al 2012) e come medio (sino al 31.12.2015), medio alto ed illiquido solo nel periodo successivo al 2015; una valutazione che, stante la natura del prodotto, non appare adeguata alle significative difficoltà di smobilizzo entro un lasso temporale congruo e al rischio della perdita dell'intero capitale.
Infatti, a fronte di una richiesta così rilevante di acquisto di azioni BPM – illiquide e rischiose – sarebbe stato necessario un avvertimento circa la possibilità di perdere
- 9 - integralmente il capitale e l'intermediario aveva l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione come previsto dall'art. 2 del contratto quadro.
Peraltro, sempre in base al disposto del citato art. 2, la avrebbe potuto eseguire CP_3
l'operazione in caso di ordine scritto del cliente, ma soltanto previa esplicitazione per iscritto delle ragioni di “non appropriatezza” dell'operazione: nulla di tutto ciò è in atti, né vi è traccia di alcuna valutazione di “adeguatezza”.
A tal fine non appare dirimente che nella scheda di adesione all'acquisto delle suddette azioni l'attore abbia dato atto di aver visionato lo “Statuo sociale” ovvero il “Prospetto informativo” e i “fattori di rischio” peraltro approvati dalla Consob (21 novembre 2012).
Al riguardo, deve infatti aderirsi all'interpretazione costante dell'ADF secondo cui “…la mera consegna del Prospetto Informativo e dei Fattori di rischio (…) non può far ritenere di per sé assolto l'obbligo informativo gravante sull'Intermediario in quanto «a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle
“Informazioni su OICR aperti”, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto
d'Offerta sia “idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti” dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a “servire al meglio l'interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l'interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di “accettare integralmente il contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario” (Decisione n. 147 del 14 dicembre 2017, Decisione n. 111 del 16 novembre
2017; Decisione n. 34 del 3 agosto 2017, da ultimo Dec. 1884 del 1° ottobre 2019, Decisione n.
2325/2020).
- 10 - È evidente, quindi, che il dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi non appare rispettato nel Contr caso di specie, in quanto non è stata offerta da parte della un'informativa stringente, puntuale e ponderata alle conoscenze e all'esperienza del cliente con i rischi di mercato (cfr. anche prove testimoniali in atti tra cui, in particolare, la testimonianza del teste che Tes_1 ha riferito che il aveva interesse a “mantenere il capitale nel tempo”, dimostrando Pt_1
l'assenza di alcun intento speculativo e/o rischioso del suo investimento).
In considerazione di quanto sopra esposto e dell'assenza di prova scritta specifica, unica idonea ad assolvere all'onere probatorio incombente sulla convenuta e ad esplicare efficacia liberatoria, avendo la convenuta prodotto solo documentazione informativa generica, deve affermarsi che l'inadempimento di parte convenuta risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli BPB ai sensi dell'art. 1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori. (cfr. Cass. n.
12937/2017 secondo cui “In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore,
a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento e derivanti dalla stipula del cd. contratto CP_4 quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.”).
Non sussistono neppure elementi per ravvisare un concorso di colpa dell'investitore sotto il profilo causale, anche in considerazione del grado di scolarizzazione della parte attrice
(idraulico esperto di termo-impianti)
Accertato il grave inadempimento della parte convenuta ai propri obblighi informativi, deve concludersi per la risoluzione degli ordini di acquisto disposti dall'attore in data
4/11/2010 e in data 28/12/2012 e 24.11.2014 e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attrice del capitale investito quantificato nella somma di euro 17.646,81 (euro 18.348,90 detratte le somme erogate dalla a titolo di CP_3 rendimenti dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati come indicato da parte convenuta e non contestato da parte attrice), con restituzione dei suddetti titoli alla ancora CP_3 possedute dal Pt_1
- 11 - A tale importo deve essere aggiunto un importo a titolo di rivalutazione monetaria, rispettivamente a far tempo dalla data di esecuzione degli ordini di acquisto risolti, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Tutti gli altri motivi assorbiti.
3. La obiettiva complessità della controversia ed i margini di opinabilità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta dichiara la risoluzione degli ordini di acquisito di cui in parte motivi e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 17.646,81 con restituzione dei titoli azionari ed obbligazionari per cui è causa alla Banca ancora possedute dal oltre rivalutazione monetaria, rispettivamente a far tempo dal 4/10/2010, Pt_1
28/12/2012 e 24.11.2014, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. compensa le spese fra le parti.
Terni, 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Bellei
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Tommaso Bellei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1120 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Florido Fratini (C.F.: ) del foro di Terni, e nel suo studio C.F._2 elettivamente domiciliato in Orvieto (Tr), piazza XXIX Marzo n. 24, giusta procura in atti;
- Attrice-
E
(C.F. e P. IVA. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Orvieto (TR), Piazza della Repubblica n. 21, in persona del procuratore speciale Dott. , (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Gennaro Arcucci del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Aurelio Tricoli in Via Marianna Dionigi, 57 - 00193, Roma (RM).
-Convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2021 il sig. conveniva in Parte_1
Contr giudizio (di seguito, anche “ ” o “ ) innanzi Controparte_1 CP_3 all'Ill.mo Tribunale di Terni, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni, Giudice unico designando, contrariis rejectis,
- 1 - accertate le causali in premessa: a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria tra l'attore e la banca intermediaria, per l'effetto condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in ordine agli acquisti dei titoli azionari BPB eseguiti nel 2010-2012-2013-2014, pari a €. 18.653,40 e
l'attore a restituire i titoli alla banca intermediaria;
b) in via subordinata rispetto al punto Contr a), accertare il dolo determinante da parte della banca intermediaria consistito negli artifizi e raggiri posti in essere da quest'ultima tali da indurre in errore l'attore o accertare
l'errore essenziale e riconoscibile da parte dell'attore sull'oggetto del contratto al momento della sottoscrizione, per l'effetto annullare i contratti (ordini) di investimento in azioni BPB conclusi nel 2010-2012-2013-2014 tra e Parte_1 Controparte_1
e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
c) in via subordinata rispetto al punto a-b), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nelle carenze ed inesattezze informative da questi rese sulle azioni BPB acquistate dall'attore nel 2010-
2012-2013-2014, per l'effetto, risolvere i predetti contratti (ordini) di acquisto azioni e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alle banca intermediaria;
d) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nella mancata e/o non corretta valutazione di adeguatezza/appropriatezza al cliente degli investimenti proposti al momento della stipula dei contratti (ordini) di acquisto azioni
BPB del 2010-2012-2013-2014, per l'effetto risolvere i predetti contratti di acquisto e condannare le banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alle banca intermediaria;
e) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c-d), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1bis TUF consistito nella mancata e/o non corretta segnalazione/gestione del conflitto di interessi tra quest'ultimo e la banca emittente i titoli (BPB), per l'effetto risolvere i contratti (ordini) di acquisto titoli
BPB menzionati ai punti precedenti e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti del 2010-2012-2013-2014, pari a €.
18.653,40 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
e) in relazione ai
- 2 - punti a-b-c-d-e), condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi compensativi e moratori, la rivalutazione monetaria sugli importi da restituire, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese.” (cfr. conclusioni precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
In data 22/10/2021 si costituiva in giudizio e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni:
''In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità, annullamento e risoluzione delle operazioni di investimento per cui è causa, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, per le ragioni illustrate in atti. In via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti e azioni e domande azionati dal sig. nei confronti di nei limiti e Pt_1 Controparte_1 per i motivi illustrati in atti. Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande avanzate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per le ragioni esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti di investimento e/o delle singole operazioni di investimento contestate dall'attore, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme corrisposte dal sig. per l'acquisto dei titoli BPB e disporne la restituzione, entro i suddetti limiti, al Pt_1 netto delle azioni assegnate all'attore a titolo gratuito e detratte altresì le somme da quest'ultimo percepite a titolo di frutti civili (i.e., euro 292, 14 a titolo di dividendi ed euro
409,95 a titolo di cedole obbligazionarie) condannando in ogni caso controparte alla restituzione, in favore della dei titoli BPB ancora in Controparte_1 proprio possesso;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della nelle vicende di causa, CP_3 quantificare le somme in ipotesi dovute al sig. a titolo risarcitorio, in un importo Pt_1 pari alla differenza tra il valore dei titoli BPB al momento dell'acquisto degli stessi e quello dei predetti titoli al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni
BPB assegnate all'attore a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto a controparte in ragione (i) delle somme da quest'ultima percepite a titolo di frutti civili (i.e., euro 292, 14 a titolo di dividendi ed euro 409,95 a titolo di cedole obbligazionarie), per le ragioni illustrate in atti, nonché in ragione (ii) del concorso colposo
- 3 - dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. In via istruttoria: - respingere, in quanto inammissibile, la prova testimoniale dedotta dall'attore in atto di citazione. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario spese generali e oltre accessori come per legge.''.
Con ordinanza del 8/11/2022 veniva avanzata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che, tuttavia, non veniva accettata da parte convenuta mentre veniva accolta da parte attrice.
Il giudizio veniva quindi istruttorio con l'esame dei testi ammessi e l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti (oltrechè con l'interrogatorio libero delle parti).
2. La domanda di risoluzione degli ordini di acquisto posta da parte attrice sub. lett. c) è fondata per i motivi di seguito indicati.
La fattispecie in esame deve essere decisa dando continuità ad un recentissimo precedente pronunciato da questo Tribunale (sent. 533/2025, RG 184/2023) in un giudizio avente ad oggetto fatti assimilabili a quelli oggetto di causa (cfr. Cass. n. 28067/2021 secondo cui “La motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att.
c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie,
l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.”).
In merito all'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento danni, dette richieste ineriscono la responsabilità contrattuale della banca e, dunque, la prescrizione è decennale con decorrenza del termine a far data dall'acquisto dei titoli o, più correttamente, dalla data certa del declassamento o minusvalenza di valore dei titoli che, anche in questo caso, va collocata alla data dell'approvazione del bilancio 2015 sopra citata, momento in cui è avvenuto il declassamento delle azioni BPB per il 20% circa del suo valore. In nessuno dei due casi, quindi, può dirsi astrattamente decorso il termine.
Al riguardo appare opportuno fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità che, in tema di violazione dei doveri di informazione in materia finanziare ha affermato che “…in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo
- 4 - a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato)….” (cfr. Cass. n. 15099/2021; cfr. anche, tra le tante,
Tribunale di Bolzano Sez. I, Sent., 22/05/2020, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1 c.c.”).
Riguardo al merito delle domande, può ritenersi sussistente, in considerazione della documentazione prodotta, il mancato rispetto degli obblighi informativi, circostanza che può validamente fondare la risoluzione.
In primo luogo, infatti, deve essere tenuta in considerazione la particolare natura dei titoli di causa ovvero il fatto che si trattasse di azioni illiquide e, quindi, assimilabili ad altri prodotti finanziari più complessi rispetto ai quali, non avendo significative pregresse esperienze di investimento, l'attore non aveva mai orientato i propri interessi.
Occorre osservare che gli obblighi informativi previsti dalla normativa a carico dell'intermediario finanziario al momento di proporre l'acquisto di strumenti finanziari, sono finalizzati a riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti;
ciò, in favore dell'investitore, parte debole del rapporto, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, indipendentemente dal livello di esperienza e di conoscenza dello
- 5 - stesso investitore. L'operato dell'intermediario finanziario deve essere “altamente professionale, prudente e diligente”, attraverso una condotta positiva e diretta a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità incombendo sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6,
TUF, la prova di tali circostanze in giudizio (cfr. Tribunale di Terni, sent. n. 533/2025, RG
184/2023).
La dichiarazione del cliente nella quale si affermi di aver ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2375 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario (cfr. Tribunale di Terni, sent. n. 533/2025, RG 184/2023).
Ciò posto, parte attrice evidenzia di aver effettuato i seguenti acquisiti di titoli BPB:
- n. 1000 azioni BPB, ordine del 4.11.2010 (€. 9.400,00 di controvalore);
- n. 20 azioni BPB, ordine del 28.12.2012 (€. 174,00 di controvalore);
- n. 278 azioni BPB, ordine del 28.12.2012 (€. 2.418,60 di controvalore);
- €. 2.472,20 obbligazioni BPB convertibili, ordine del 28.12.2012, convertite in n. 289 azioni in data 1.9.2014;
- n. 468 azioni BPB cum bonus, ordine del 24.11.2014 (€. 4.188,60 di controvalore); per un totale di €. 18.653,40 (cfr. memorie n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Al riguardo, parte attrice lamenta di non essere stato dovutamente informato dalla convenuta sul grado di rischio dell'investimento e ciò in violazione degli obblighi CP_3 preventivi di diligenza, correttezza e trasparenza gravanti sull'intermediario finanziario ex art. 21 TUF.
Dalla documentazione prodotta e non contestata dalla parte attrice emerge che:
-In data 04/10/2010 l'attore sottoscriveva un questionario di profilatura, rendendo alla Banca dichiarazioni affidanti in merito alle proprie competenze finanziarie, al proprio profilo di rischio e alla propria esperienza in materia di investimenti (doc. 6)
-In pari data, il sig. unitamente alla moglie sig.ra il 4 novembre Pt_1 Parte_3
2010 sottoscriveva un contratto quadro di intermediazione finanziaria avente ad oggetto il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione, nonché di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari (cfr. doc. 5),
- 6 - nell'ambito del quale dava altresì atto che la aveva rilevato «attraverso la compilazione CP_3 dell'apposito “Questionario di profilatura” da me debitamente sottoscritto e consegnatomi in copia, la mia esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la mia situazione finanziaria, i miei obiettivi di investimento il mio profilo di rischio che risulta essere “Medio
Alto”» (cfr. doc. 5, pag. 7)
-Con la sottoscrizione di detto contratto, l'investitore dichiarava di avere ricevuto copia dello stesso (cfr. doc. 5, pag. 9), nonché del documento “Norme – Servizi di Investimento”, contenente, inter alia, anche i documenti informativi relativi a “Politica di classificazione della cliente”, “Informazione sugli strumenti finanziari”, nonché il documento sulla
“Disciplina dei conflitti di interesse” (cfr. doc. 5, pag. 7).
- In tale contesto contrattuale, in data 4 novembre 2010, il sig. presentava domanda Pt_1 di ammissione alla compagine sociale di Banca Popolare di Bari, chiedendo di acquistare n.
1.000 azioni BPB, dichiarando contestualmente di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dello Statuto sociale di BPB e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio2 (cfr. doc. 7).
-. Alla fine dell'anno 2012, nella sua acquisita qualità di socio di BPB, il sig. decideva Pt_1 di aderire all'aumento di capitale BPB, con l'offerta agli azionisti di BPB di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato “Banca
Popolare di Bari 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso in azioni”, sulla base di apposito prospetto informativo approvato da in data 21 dicembre 2012 CP_4
(cfr. docc. 9 e 10).
- In data 28 dicembre 2012, l'attore chiedeva di sottoscrivere n. 160 azioni BPB a titolo di opzione e n. 132 azioni a titolo di prelazione (poi assegnate nel minor numero di 103 azioni), nonché obbligazioni BPB 28/2/18 7% CV per un controvalore di euro 2. 472,20 (cfr. doc. 9)
- Come comunicato dalla in data 1° settembre 2014 BPB esercitava l'opzione di CP_3 conversione del prestito obbligazionario BPB 28/2/18 7% CV, sottoscritto dal sig. nel Pt_1 dicembre 2012, e accreditava il dossier titoli dell'attore di n. 289 azioni BPB (cfr. doc. 11).
- con tale operazione, l'investitore acquistava n. 441 azioni BPB a titolo di opzione e n. 27 azioni a titolo di prelazione, nonché obbligazioni BPB 30/12/21 6.5%SUB per un controvalore di euro 2.808,00.
- Con la sottoscrizione della relativa scheda di adesione all'operazione di aumento di capitale, il sig. dichiarava di avere esaminato i fattori di rischio, esplicati nel prospetto Pt_1
- 7 - informativo depositato presso in data 21 novembre 2014 (cfr. doc. 13) e nelle schede CP_4 prodotto che l'attore dichiarava di conoscere (doc. 12, pag. 1 c) e d) e che riceveva e sottoscriveva (cfr. doc. 12, pag. 7 e 8). Contr
- Nel corso del rapporto intrattenuto con , l'attore incrementava la propria partecipazione in BPB grazie all'assegnazione, a titolo gratuito, di complessive n. 139 azioni BPB
- l'attore veniva periodicamente informato mediante invio dell'estratto conto del dossier titoli, recante una descrizione analitica aggiornata degli investimenti effettuati (doc. 14) e per il tramite di apposite note informative trasmesse presso il domicilio dell'investitore (cfr. doc. 15) veniva informato dell'esito delle operazioni finanziarie effettuate e dei relativi accrediti per dividendi e cedole.
- in data 18 luglio 2016, l'investitore trasferiva il proprio possesso azionario presso un altro
Istituto (cfr. doc. 13 bis e 13 ter).
Costituisce poi circostanza non contestata da parte attrice che il calcolo da questa effettuato nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. risulta errato in quanto include titoli azionari assegnate dalla all'investitore a titolo gratuito (nn. 20 azioni in data CP_3
20/12/2012) e conteggia nn. 278 azioni invece di nn. 263 azioni BPB in occasione dell'acquisto del 28/12/2012 (cfr. doc. 14 e 15 parte convenuta).
In via preliminare, occorre premettere che, seppur la normativa di protezione dell'investitore applicabile alla controversia in esame, rinvenga giustificazione nell'esigenza di colmare le asimmetrie informative, l'equo bilanciamento degli interessi in gioco impone in ogni caso di valorizzare il principio di autoresponsabilità dell'investitore, alla stregua del quale ciascun consociato deve prestare attenzione alle informazioni di cui dispone.
Tuttavia, alla luce della ricostruzione dei fatti, tenuto conto delle caratteristiche del cliente e delle specifiche informative scritte rilasciate al medesimo, sulla cui attendibilità si darà in seguito, si ritiene che nella fattispecie concreta la non abbia assolto il proprio CP_3 onere informativo nei termini complessivamente previsti dalla disciplina vigente e, conseguentemente, la scelta dell'investitore non sia stata consapevole (cfr. Cass., n.
22147/2010), non potendosi ritenere il principio di autoresponsabilità sopra menzionato prevalente nel caso de quo e ciò sulla base di quanto di seguito rilevato.
L'inadempimento dell'intermediario convenuto discende in primo luogo da una omessa o comunque incompleta “profilatura” del che, quale “cliente non professionale”, Pt_1 doveva essere sottoposto ad un preventivo vaglio per definire il proprio profilo di rischio.
- 8 - Invero, già dalla lettura del contratto quadro dell'04/11/2010 emerge come tale essenziale obbligo non sia stato adeguatamente assolto, ovvero documentato;
infatti, dallo stesso risulta che il profilo di rischio del era “medio-alto”, come affermato anche da Pt_1 parte convenuta;
cifr. Pag 9 comparsa di costituzione). e che il giudizio fosse il risultato del
“Questionario di profilatura”, sottoscritto dall'investitore e sa sua moglie in Parte_3 pari data.
Tuttavia, appare utile rilevare che, alla data della sua formazione (04/10/2010), l'attore non aveva mai investito i suoi risparmi, come emerge dal suo dossier titoli, nel quale non si evidenziano altri strumenti finanziari, se non Buoni del Tesoro, evidentemente non rischiosi, acquistati in un momento successivo rispetto ai titoli BPB.
Tale circostanza risulta confermata anche dall'estratto dossier titoli prodotto dalla parte convenuta da cui si evince che il sino al 18/11/2010 (data in cui veniva Pt_1 contabilizzato l'acquisito delle azioni oggetto di causa), non aveva sostanzialmente effettuato alcuna operazione finanziaria.
Pertanto, contrariamente a quanto indicato anche nel questionario di profilatura, non risulta che, prima dell'acquisto delle azioni BPB, l'attore avesse mai investito in titoli azionari ovvero che, negli ultimi 12 mesi, avesse effettuato ''operazioni in strumenti finanziari per somme “fino a 5.000,00 euro”, come erroneamente risulta dal suddetto questionario (cfr. questionario profilatura domanda n. 2).
Tra l'altro esso appare di dubbia attendibilità atteso che, non risulta sottoscritto in ogni sua pagina dall'attore ma solo nella pagina finale, disgiunta dalle precedenti e, comunque, confliggente apertamente con il comportamento “finanziario” dello stesso.
Anche i prospetti informativi dei vari aumenti di capitale BPB a cui ha aderito l'attore risultano composti da moltissime pagine e contengono informazioni strettamente tecniche e certamente non comprensibili per una persona comune e non “addetta al mestiere”. Altresì la profilatura del prodotto “azioni BPB” proposta è assolutamente non congrua in quanto il prodotto era valutato come basso (sino al 2012) e come medio (sino al 31.12.2015), medio alto ed illiquido solo nel periodo successivo al 2015; una valutazione che, stante la natura del prodotto, non appare adeguata alle significative difficoltà di smobilizzo entro un lasso temporale congruo e al rischio della perdita dell'intero capitale.
Infatti, a fronte di una richiesta così rilevante di acquisto di azioni BPM – illiquide e rischiose – sarebbe stato necessario un avvertimento circa la possibilità di perdere
- 9 - integralmente il capitale e l'intermediario aveva l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione come previsto dall'art. 2 del contratto quadro.
Peraltro, sempre in base al disposto del citato art. 2, la avrebbe potuto eseguire CP_3
l'operazione in caso di ordine scritto del cliente, ma soltanto previa esplicitazione per iscritto delle ragioni di “non appropriatezza” dell'operazione: nulla di tutto ciò è in atti, né vi è traccia di alcuna valutazione di “adeguatezza”.
A tal fine non appare dirimente che nella scheda di adesione all'acquisto delle suddette azioni l'attore abbia dato atto di aver visionato lo “Statuo sociale” ovvero il “Prospetto informativo” e i “fattori di rischio” peraltro approvati dalla Consob (21 novembre 2012).
Al riguardo, deve infatti aderirsi all'interpretazione costante dell'ADF secondo cui “…la mera consegna del Prospetto Informativo e dei Fattori di rischio (…) non può far ritenere di per sé assolto l'obbligo informativo gravante sull'Intermediario in quanto «a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle
“Informazioni su OICR aperti”, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto
d'Offerta sia “idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti” dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a “servire al meglio l'interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l'interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di “accettare integralmente il contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario” (Decisione n. 147 del 14 dicembre 2017, Decisione n. 111 del 16 novembre
2017; Decisione n. 34 del 3 agosto 2017, da ultimo Dec. 1884 del 1° ottobre 2019, Decisione n.
2325/2020).
- 10 - È evidente, quindi, che il dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi non appare rispettato nel Contr caso di specie, in quanto non è stata offerta da parte della un'informativa stringente, puntuale e ponderata alle conoscenze e all'esperienza del cliente con i rischi di mercato (cfr. anche prove testimoniali in atti tra cui, in particolare, la testimonianza del teste che Tes_1 ha riferito che il aveva interesse a “mantenere il capitale nel tempo”, dimostrando Pt_1
l'assenza di alcun intento speculativo e/o rischioso del suo investimento).
In considerazione di quanto sopra esposto e dell'assenza di prova scritta specifica, unica idonea ad assolvere all'onere probatorio incombente sulla convenuta e ad esplicare efficacia liberatoria, avendo la convenuta prodotto solo documentazione informativa generica, deve affermarsi che l'inadempimento di parte convenuta risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli BPB ai sensi dell'art. 1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori. (cfr. Cass. n.
12937/2017 secondo cui “In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore,
a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento e derivanti dalla stipula del cd. contratto CP_4 quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.”).
Non sussistono neppure elementi per ravvisare un concorso di colpa dell'investitore sotto il profilo causale, anche in considerazione del grado di scolarizzazione della parte attrice
(idraulico esperto di termo-impianti)
Accertato il grave inadempimento della parte convenuta ai propri obblighi informativi, deve concludersi per la risoluzione degli ordini di acquisto disposti dall'attore in data
4/11/2010 e in data 28/12/2012 e 24.11.2014 e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attrice del capitale investito quantificato nella somma di euro 17.646,81 (euro 18.348,90 detratte le somme erogate dalla a titolo di CP_3 rendimenti dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati come indicato da parte convenuta e non contestato da parte attrice), con restituzione dei suddetti titoli alla ancora CP_3 possedute dal Pt_1
- 11 - A tale importo deve essere aggiunto un importo a titolo di rivalutazione monetaria, rispettivamente a far tempo dalla data di esecuzione degli ordini di acquisto risolti, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Tutti gli altri motivi assorbiti.
3. La obiettiva complessità della controversia ed i margini di opinabilità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta dichiara la risoluzione degli ordini di acquisito di cui in parte motivi e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 17.646,81 con restituzione dei titoli azionari ed obbligazionari per cui è causa alla Banca ancora possedute dal oltre rivalutazione monetaria, rispettivamente a far tempo dal 4/10/2010, Pt_1
28/12/2012 e 24.11.2014, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. compensa le spese fra le parti.
Terni, 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Bellei
- 12 -