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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 3391/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice c.f. Parte_1
in p.l.r.p.t. l'Avv. POLITANO GIUSEPPE oggi sostituito dall'Avv. Vittoria P.IVA_1
Vadacchino; per parte convenuta , c.f. in p.l.r.p.t. l'Avv. PETRUCCI CP_1 P.IVA_2
MARCO oggi sostituito dall'Avv. Agnese Crivaro.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
[...]
13.10.2023, con il quale la società ha intimato il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 39.555,58, oltre la tassa di registro del d.i. e della sentenza in fase di liquidazione, oltre interessi dal 13.10.2023 a saldo e le spese successive occorrende in forza del Decreto Ingiuntivo n.
15306/2019 RG 26084/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.06/11.07.2019 notificato in data 14.10.2019 e munito del decreto di esecutorietà ex art. 653 cpc il 06.05.2023 e Sentenza n.
1 6510/2023 pubblicata il 27.07.2023 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sez. 11, Dott. Nicolini,
Rep. n. 7027/2023.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'indeterminatezza e l'erroneità delle somme precettate, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, di “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per incertezza, indeterminatezza delle somme, illiquidità ed inesigibilità del titolo esecutivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto per erroneità nella determinazione di interessi e spese;
in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Ha resistito la società precettante, che ha contestato l'avversa opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, stigmatizzandone infondatezza e mera dilatorietà.
La causa, istruita in via meramente documentale, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, alla luce delle emergenze in atti,
l'opposizione si profila infondata.
Risulta per tabulas come l'atto di precetto indichi precisamente le varie voci dalla cui sommatoria deriva l'importo, anche sotto il profilo degli interessi moratori, di cui è stato legittimamente intimato il pagamento.
Nello specifico dalla documentazione dimessa da parte opposta risulta quanto segue:
- la sorte capitale indicata, pari ad € 24.036,77=, è quella liquidata nel decreto ingiuntivo, titolo ben noto alla parte attrice e comunque richiamato nell'atto di precetto;
- gli interessi sono quelli moratori (come precisato nel precetto), richiesti nel ricorso monitorio ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, così come riconosciuti dal Tribunale di Milano nel decreto emesso e, pertanto, calcolati in base a tale normativa. In particolare, anziché calcolare la decorrenza degli stessi dalla scadenza di ogni singola fattura, come richiesto nel ricorso monitorio e previsto nel pedissequo decreto (cfr. doc.
2.a), nell'atto di precetto, a miglior favore della parte debitrice, sono stati indicati interessi sulla sorte capitale dal 25.09.2018, ossia dall'ultima delle fatture azionate (doc. 3), per complessivi € 10.281,15= (doc. 4);
- il compenso per l'atto di precetto, pari ad € 236,00=, corrisponde a quanto previsto del D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento da € 5.200,01= ad € 26.000,00=), mentre il rimborso spese generali e la c.p.a. sono stati calcolati sul totale dei compensi dovuti, ivi compresi, quindi, quelli liquidati nei titoli esecutivi, come dettagliato nell'atto di precetto.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto.
2 Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale, con riduzione ulteriore del 30% per la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
2666,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 25/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
3
Chiamata la causa iscritta al N. 3391/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice c.f. Parte_1
in p.l.r.p.t. l'Avv. POLITANO GIUSEPPE oggi sostituito dall'Avv. Vittoria P.IVA_1
Vadacchino; per parte convenuta , c.f. in p.l.r.p.t. l'Avv. PETRUCCI CP_1 P.IVA_2
MARCO oggi sostituito dall'Avv. Agnese Crivaro.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
[...]
13.10.2023, con il quale la società ha intimato il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 39.555,58, oltre la tassa di registro del d.i. e della sentenza in fase di liquidazione, oltre interessi dal 13.10.2023 a saldo e le spese successive occorrende in forza del Decreto Ingiuntivo n.
15306/2019 RG 26084/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.06/11.07.2019 notificato in data 14.10.2019 e munito del decreto di esecutorietà ex art. 653 cpc il 06.05.2023 e Sentenza n.
1 6510/2023 pubblicata il 27.07.2023 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sez. 11, Dott. Nicolini,
Rep. n. 7027/2023.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'indeterminatezza e l'erroneità delle somme precettate, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, di “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per incertezza, indeterminatezza delle somme, illiquidità ed inesigibilità del titolo esecutivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto per erroneità nella determinazione di interessi e spese;
in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Ha resistito la società precettante, che ha contestato l'avversa opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, stigmatizzandone infondatezza e mera dilatorietà.
La causa, istruita in via meramente documentale, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, alla luce delle emergenze in atti,
l'opposizione si profila infondata.
Risulta per tabulas come l'atto di precetto indichi precisamente le varie voci dalla cui sommatoria deriva l'importo, anche sotto il profilo degli interessi moratori, di cui è stato legittimamente intimato il pagamento.
Nello specifico dalla documentazione dimessa da parte opposta risulta quanto segue:
- la sorte capitale indicata, pari ad € 24.036,77=, è quella liquidata nel decreto ingiuntivo, titolo ben noto alla parte attrice e comunque richiamato nell'atto di precetto;
- gli interessi sono quelli moratori (come precisato nel precetto), richiesti nel ricorso monitorio ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, così come riconosciuti dal Tribunale di Milano nel decreto emesso e, pertanto, calcolati in base a tale normativa. In particolare, anziché calcolare la decorrenza degli stessi dalla scadenza di ogni singola fattura, come richiesto nel ricorso monitorio e previsto nel pedissequo decreto (cfr. doc.
2.a), nell'atto di precetto, a miglior favore della parte debitrice, sono stati indicati interessi sulla sorte capitale dal 25.09.2018, ossia dall'ultima delle fatture azionate (doc. 3), per complessivi € 10.281,15= (doc. 4);
- il compenso per l'atto di precetto, pari ad € 236,00=, corrisponde a quanto previsto del D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento da € 5.200,01= ad € 26.000,00=), mentre il rimborso spese generali e la c.p.a. sono stati calcolati sul totale dei compensi dovuti, ivi compresi, quindi, quelli liquidati nei titoli esecutivi, come dettagliato nell'atto di precetto.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto.
2 Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale, con riduzione ulteriore del 30% per la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
2666,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 25/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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