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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11412/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 14/05/2025
TRA
( , Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv.to TAMMA MARCO JUNIOR
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv.to FOGGETTI ROSARIA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1
depositato in data 04/11/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, Controparte_1
in forza di matrimonio celebrato in data 08/08/2000, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 04/11/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente _1
, che non si è opposta alla decisione sullo status ma
[...]
ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta del 13/05/2025).
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire
2 al Collegio per la decisione.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano che fosse pronunciato secondo i loro accordi.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 08/08/2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 848, parte II, serie A, anno 2000).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 16/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11412/2024 introdotto con ricorso
3 del 04/11/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 16/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11412/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 14/05/2025
TRA
( , Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv.to TAMMA MARCO JUNIOR
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv.to FOGGETTI ROSARIA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1
depositato in data 04/11/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, Controparte_1
in forza di matrimonio celebrato in data 08/08/2000, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 04/11/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente _1
, che non si è opposta alla decisione sullo status ma
[...]
ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta del 13/05/2025).
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire
2 al Collegio per la decisione.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano che fosse pronunciato secondo i loro accordi.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 08/08/2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 848, parte II, serie A, anno 2000).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 16/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11412/2024 introdotto con ricorso
3 del 04/11/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 16/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4