Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Decreto presidenziale 30 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 12 marzo 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2025, proposto da
Formiavet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 149/2020, emesso dal Tribunale di Cassino il 13 febbraio 2020 (R.G. n. 4252/2019), divenuto definitivo a seguito di sentenza di estinzione del giudizio di opposizione n. 7119/2025 (R.G. n. 1365/2020), pubblicata in data 11 aprile 2025.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, la memoria e i relativi allegati del Comune di Formia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IA TA TA MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 149/2020, emesso dal Tribunale di Cassino il 13 febbraio 2020 (R.G. n. 4252/2019), con il quale il Comune di Formia è stato condannato al pagamento in favore della odierna ricorrente della somma di euro 29.887,80, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria, divenuto definitivo in seguito a sentenza di estinzione n. 7119/2025.
2. La superiore sentenza di estinzione è stata notificata in data 11 aprile 2025, a mezzo PEC, al Comune di Formia.
3. Trascorso il termine previsto di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 senza alcun adempimento spontaneo da parte del Comune, la ricorrente il 12 agosto 2025 ha notificato atto di precetto, intimando all’amministrazione comunale il pagamento delle somme dovute in virtù del titolo esecutivo, oltre alle spese e competenze del precetto e agli accessori di legge.
4. La ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Comune di Formia e l’ordine di esecuzione del suindicato decreto ingiuntivo, con assegnazione di termine per provvedere;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm.;
- la condanna al pagamento delle spese di lite.
5. Il Comune di Formia si è costituito in giudizio rappresentando:
- di volere provvedere al più presto al pagamento delle somme dovute alla parte ricorrente;
- di aver già avviato il procedimento amministrativo-contabile di riconoscimento del debito fuori bilancio risultante dal decreto ingiuntivo che forma oggetto del presente giudizio di ottemperanza;
- di aver convocato il Consiglio Comunale per l’approvazione della relativa proposta;
6. All’udienza camerale del 14 aprile 2026 il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso al fine di verificare la permanenza dell’interesse a ricorrere;
7. In vista dell’udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso le parti hanno depositato rispettive memorie difensive. Il Comune di Formia ha rappresentato nella propria memoria di aver provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute alla parte ricorrente, producendo quietanze rilasciate attestanti l’avvenuta soddisfazione del credito della ricorrente. Il Comune ha chiesto pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
8. La parte ricorrente nella propria memoria ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del Comune di Formia in applicazione del principio della soccombenza virtuale e chiedendo la distrazione delle spese in favore del procuratore della società ricorrente, dichiaratosi antistatario.
9. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: infatti il pagamento integrale delle somme dovute in virtù del decreto ingiuntivo ottemperando ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente.
Non resta pertanto al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Per giurisprudenza costante la dichiarazione di cessata materia del contendere, analogamente a quella di improcedibilità, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Cons. Stato, Sez. VII, 02/10/2024, n. 7946; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 02/10/2024, n. 1776).
Pertanto, nel caso di specie le spese processuali, sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, devono essere poste a carico del Comune resistente e sono liquidate come in dispositivo. Infatti la pretesa della ricorrente, seppur fondata, è stata soddisfatta dall’Amministrazione Comunale solo dopo la proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LD, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
IA TA TA MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA TA MB | Marco LD |
IL SEGRETARIO