TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/04/2026, n. 6327
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e mancata applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

    La censura è inammissibile per difetto d’interesse, poiché sia l’art. 31 che l’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 obbligano il Comune a disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di opere abusive. La previa comunicazione alle amministrazioni competenti per le aree vincolate, prevista dall’art. 27, comma 2, è finalizzata al loro intervento ai fini della demolizione e non tutela l’autore dell’illecito. Il potere di vigilanza del Comune è generale e non viene escluso dalla competenza del Soprintendente in caso di immobili vincolati.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380

    La mancata individuazione dell’area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo la sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/04/2026, n. 6327
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6327
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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