Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/04/2026, n. 6327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6327 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11104 del 2024, proposto da
LS OC, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ingiunzione di demolizione n. 272 del 20 agosto 2024, notificata alla ricorrente in data 22 agosto 2024, con la quale si ingiunge di eseguire la demolizione delle presunte opere abusive site nel Comune di Velletri in Via Fontana Dei Lupi n. 9, nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell’atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. UI RD AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2024 e depositato il 29 ottobre 2024, LS OC ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e mancata applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ”), si lamenta che il Comune resistente avrebbe erroneamente applicato l’art. 31 del D.P.R. 380/2001, in luogo dell’art. 27, comma 2, del medesimo D.P.R..
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 ”), si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto carente dell’indicazione dell’area da acquisire ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001, in caso di inottemperanza.
2. Il Comune di Velletri si è costituito in resistenza il 29 novembre 2024.
3. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La censura di cui al primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse (cfr., in questo senso, anche per le considerazioni che seguono, in relazione a una censura identica a quella in esame, T.A.R. Lazio, Sez. II s., 16 ottobre 2024, n. 17891, qui richiamata ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d)), posto che tanto l’art. 31, quanto l’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 obbligano il Comune competetene a disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi laddove si accerti la presenza di opere iniziate o interamente eseguite senza titolo, nonché in tutti i casi di difformità di esse rispetto alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
4.1. In questo senso, la previa comunicazione da parte del Comune alle amministrazioni competenti per le aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché per le aree di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (come prevista dal secondo comma dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001), è finalizzata a consentire il loro intervento d’iniziativa «ai fini della demolizione», e non certamente a tutela dell’autore dell’illecito edilizio.
4.2. In altri termini, il potere di vigilanza di cui all’art. 27 comma 1 del citato D.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi come potere-dovere di carattere generale, appartenente al Comune e riguardante l’intera attività edilizia sul territorio, da esercitarsi anche in ipotesi di opere prive di autorizzazione paesaggistica; di conseguenza, non è fondata la pretesa esclusione della competenza comunale per effetto del comma 2 del medesimo art. 27, in favore di quella del Soprintendente laddove trattasi di abusi realizzati su immobili vincolati (Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015, n 319; id., 18 aprile 2013, n. 2150).
4.2.1. Il doveroso raccordo tra le due amministrazioni comporta solamente che, ferma la competenza del Comune, l’attività ripristinatoria e demolitoria incidente su immobili soggetti a vincolo sconti l’intervento, su richiesta del Comune (o delle altre autorità preposte alla tutela) della Soprintendenza nelle concrete specificazioni delle modalità operative, e quindi nello svolgimento materiale delle operazioni di ripristino dello stato preesistente (senza dunque che tale intervento possa incidere, a monte, sulla validità dell’ordinanza comunale che abbia ordinato tale ripristino) al fine di prevenire che i valori culturali cui il vincolo si riferisce siano materialmente offesi dalle operazioni di riduzione in pristino (Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1150; T.A.R. Lazio, Sez. II-s., 6 settembre 2022, n. 11481).
5. Il secondo mezzo è infondato, in quanto la mancata individuazione dell’area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all’ordine, non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo la sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4563).
6. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese di lite, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI RD AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI RD AN | ON MA |
IL SEGRETARIO