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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/11/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice SI IO all'udienza del 13/11/2025 nella causa n. 1094/2024 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti TODISCO ANTONIO e CRISCITIELLO Parte_1
NC
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dai dott.ri BERGONZI LAURA e PAVANELLO Controparte_1
AL
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di Parte_1 Controparte_2 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento 2024/2025 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire della Carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui per un totale di € 500,00, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
1 RGL n. 1094/2024
2) per effetto, condannare il , in persona del Controparte_2 [...]
pro tempore, a consentire al ricorrente di usufruire della Carta Controparte_3 elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui per l'anno scolastico 2024 /2025 per un totale di € 500,00 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
3) condannare il , in persona del Controparte_2 Controparte_3
pro tempore, al pagamento del compenso professionale per la presente lite, oltre rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano anticipatari.”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 572, lettere a), b) e c) della L. 207/2024 alla disciplina della c.d. Carta Docente.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
2 RGL n. 1094/2024
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025 l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che “Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”, così superando le obiezioni sollevate da parte resistente.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente sia stata destinataria nell'a.s. 2024/2025 di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
L'istante, inoltre, ha dimostrato, mediante produzione del relativo contratto, di essere anche attualmente assunta a tempo determinato fino al 31.8.2026.
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
3 RGL n. 1094/2024
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_2 ricorrente per l'importo di € 500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_2 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 515,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Criscitiello Francesco e Todisco
Antonio.
Alessandria, il 13.11.2025.
Il Giudice
SI IO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice SI IO all'udienza del 13/11/2025 nella causa n. 1094/2024 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti TODISCO ANTONIO e CRISCITIELLO Parte_1
NC
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dai dott.ri BERGONZI LAURA e PAVANELLO Controparte_1
AL
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di Parte_1 Controparte_2 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento 2024/2025 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire della Carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui per un totale di € 500,00, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
1 RGL n. 1094/2024
2) per effetto, condannare il , in persona del Controparte_2 [...]
pro tempore, a consentire al ricorrente di usufruire della Carta Controparte_3 elettronica di cui all'art.1, comma 121, della Legge n.107/2015, del valore nominale di € 500 annui per l'anno scolastico 2024 /2025 per un totale di € 500,00 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato;
3) condannare il , in persona del Controparte_2 Controparte_3
pro tempore, al pagamento del compenso professionale per la presente lite, oltre rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano anticipatari.”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 572, lettere a), b) e c) della L. 207/2024 alla disciplina della c.d. Carta Docente.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
2 RGL n. 1094/2024
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025 l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che “Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”, così superando le obiezioni sollevate da parte resistente.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente sia stata destinataria nell'a.s. 2024/2025 di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
L'istante, inoltre, ha dimostrato, mediante produzione del relativo contratto, di essere anche attualmente assunta a tempo determinato fino al 31.8.2026.
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
3 RGL n. 1094/2024
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_2 ricorrente per l'importo di € 500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_2 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 515,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Criscitiello Francesco e Todisco
Antonio.
Alessandria, il 13.11.2025.
Il Giudice
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