CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2024, n. 9846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9846 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA, sul ricorso proposto da Petrovskt GO, nato in [...] il 20 /04/1977 avverso la sentenza del 09/02/2023 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9846 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 08/02/2024
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Asti. Così deciso il 08/02/2024. Cancelleria RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato TS KY ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1.1. Con il primo motivo parziale assenza della motivazione che impedisce di cogliere le ragioni della decisione, interrompendosi la sentenza a pg. 2 laddove si innesta la motivazione relativa ad altro procedimento. 1.2. Con il secondo motivo mancanza del dispositivo, essendo quello riportato in sentenza riferito ad altro imputato. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata, intestata al ricorrente per fatto a lui ascritto, risulta essere composta da una pertinente prima parte ricostruttiva del fatto e delle basi probatorie e da una seconda parte che, in punto di valutazione, riguarda altra e diversa vicenda relativa a tale Italia Salkanovic, alla quale è riferito il dispositivo riportato in sentenza, nonostante - come risulta dagli atti sia stato reso in udienza il dispositivo di condanna a carico del ricorrente. 3. Ne consegue la evidente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. da parte della sentenza-documento che f non dà conto delle ragioni della emessa condanna, con conseguente nullità di detto atto, dovendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., restituire gli atti al Tribunale di Asti.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9846 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 08/02/2024
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Asti. Così deciso il 08/02/2024. Cancelleria RITENUTO IN FATTO 1. L'imputato TS KY ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1.1. Con il primo motivo parziale assenza della motivazione che impedisce di cogliere le ragioni della decisione, interrompendosi la sentenza a pg. 2 laddove si innesta la motivazione relativa ad altro procedimento. 1.2. Con il secondo motivo mancanza del dispositivo, essendo quello riportato in sentenza riferito ad altro imputato. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata, intestata al ricorrente per fatto a lui ascritto, risulta essere composta da una pertinente prima parte ricostruttiva del fatto e delle basi probatorie e da una seconda parte che, in punto di valutazione, riguarda altra e diversa vicenda relativa a tale Italia Salkanovic, alla quale è riferito il dispositivo riportato in sentenza, nonostante - come risulta dagli atti sia stato reso in udienza il dispositivo di condanna a carico del ricorrente. 3. Ne consegue la evidente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. da parte della sentenza-documento che f non dà conto delle ragioni della emessa condanna, con conseguente nullità di detto atto, dovendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., restituire gli atti al Tribunale di Asti.