Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1989, n. 74
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 marzo 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 5 marzo 1989