Articolo 38 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 37Articolo 39
Versione
11 maggio 1963
Art. 38.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1954-55
(articolo 31)......................... L. 4.137.089 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 36) L. 5.101.906 -
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Residui passivi al 30 giugno 1955. L. 9.235.995 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963