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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10974 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39399/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
AN AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 promossa da:
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati Valerio Crescenzi, Maria Giovanna Ruo e Guido
Piazzoni ricorrente contro
, Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avvocato Sabrina Fortuna resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma, il 22 giugno 2013, con , riferendo che tra i coniugi era intervenuta Controparte_1
1 separazione personale, che, da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e che era decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lettera b), della legge n. 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta delle parti può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
Ritiene in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti il 22 giugno 2013, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese della lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da ordinanza che sarà emessa dal giudice relatore (alla data odierna il procedimento risulta essere tuttora in riserva).
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22 giugno 2013
a Roma tra nata a [...] il [...], e Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...]; dispone l'annotazione della presente
[...] sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00198, parte 2, serie A04); riserva la trattazione in istruttoria come da ordinanza da emettere;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
2 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n.
396-2000.
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore
AN AL
Il Presidente
MA NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
AN AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 promossa da:
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati Valerio Crescenzi, Maria Giovanna Ruo e Guido
Piazzoni ricorrente contro
, Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avvocato Sabrina Fortuna resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma, il 22 giugno 2013, con , riferendo che tra i coniugi era intervenuta Controparte_1
1 separazione personale, che, da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e che era decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lettera b), della legge n. 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta delle parti può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
Ritiene in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti il 22 giugno 2013, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese della lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da ordinanza che sarà emessa dal giudice relatore (alla data odierna il procedimento risulta essere tuttora in riserva).
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22 giugno 2013
a Roma tra nata a [...] il [...], e Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...]; dispone l'annotazione della presente
[...] sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00198, parte 2, serie A04); riserva la trattazione in istruttoria come da ordinanza da emettere;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
2 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n.
396-2000.
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore
AN AL
Il Presidente
MA NZ
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